Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/06/2025, n. 11142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11142 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2022, proposto da
ON TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di DO CI, AN A', NI LE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 2313 del 25.11.2021 notificato in data 26.11.2021, nella parte in cui respinge l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero (Romania) dalla ricorrente per le classi di concorso A029 - Musica nella scuola secondaria di I grado, AJ56- strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) e AJ55- strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (pianoforte) circoscrivendo il riconoscimento alla sola classe di concorso A030- musica nella scuola secondaria di primo grado;
2. Di ogni altro atto e provvedimento antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato e comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compreso l'eventuale Parere Tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, comunque non menzionato nel provvedimento impugnato;
PREVIO ACCERTAMENTO E CONSEQUENZIALE DECLARATORIA
in capo alla ricorrente, della già acquisita professionalità idonea all'esercizio in Italia della professione docente anche per le classi di concorso A029 - Musica nella scuola secondaria di I grado, AJ56- strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) e AJ55- strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (pianoforte) e non solo per la classe di concorso A030- musica nella scuola secondaria di primo grado;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato in questa Sede il provvedimento con cui l’Amministrazione dell’Istruzione ha respinto la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in Romania in relazione alle classi di concorso A-29, AJ-56, AJ-55, A055 e A056.
Successivamente, la stessa parte, con dichiarazione versata in atti il 5 giugno 2025, ha rappresentato di aver superato un concorso pubblico per l’insegnamento in una delle suddette classi, cui ha fatto seguito l’assunzione a tempo indeterminato: ha perciò dichiarato di rinunciare al presente ricorso.
Al riguardo, si osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che il difensore debba essere munito di mandato speciale per poter procedere a rinunzia e che questa debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza di tali formalità, l’ultimo comma della medesima disposizione processuale consente comunque di desumere il sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento processuale della parte (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2023, n. 6370).
Ciò considerato, il ricorso non può ritenersi ritualmente rinunciato, giacché difettano sia il mandato speciale a rinunziare sia la notifica all’Amministrazione resistente, ma può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto dal contenuto della dichiarazione risulta inequivoco il venir meno dell’interesse dei ricorrenti all’ulteriore coltivazione della controversia.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO