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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 242/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli'Avv.ti Michele Clavelli ed Arianna Mazzone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo e Marcella
Lauletta, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr.
[...]
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Per_1 P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/02/2017 , esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta agricola San
Vito Srl per gli l'anno 2013 per 102 giornate lavorative e la ditta agricola Alfano
Cosimo per l'anno 2015 per 151 giornate lavorative rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la CP_1
restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito.
Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentire: 1) “accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che nell'anno 2013 tra l a ricorrente e l con sede in Capaccio (SA) alla Via Controparte_2
F . De Gregorio, 66, è intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente , ovverosia che l a sig.ra , come innanzi generalizzata, Parte_1 ha espletato per la ditta in narrativa l'attività di operai a, bracciante agricola a tempo determinato per i l periodo che va dal 27/0 3/2013 al 3 1 /08/2013, per n.
102 giornate di lavoro”; 2) “accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che nell'anno 2015 tra la ricorrente ed il sig. Alfano Cosimo, titolare dell'omonima
Azienda Agricola, con sede in Eboli (SA) alla Contrada San Vito, è intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente, ovverosia che la sig.ra T_
, come innanzi generalizzata, ha espletato per la ditta in narrativa l'attività
[...]
di operaia, bracciante agricola a tempo determinato per il periodo che va dal
24/04/2015 al 31/12/2015, per numero 151 giornate di lavoro”; 3) “accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che per l'anno 201 4 la sig.ra T_
ha diritto al riconoscimento ed accreditamento della contribuzione
[...]
figurativa prevista dalla legge n. 53, del 28/03/2000”; 4) “per l'effetto, nel dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni 2013 e 2015, e di mancato riconoscimento della contribuzione figurativa per l'anno 2014, ordinare all' ed a tutti gli altri Enti competenti, alla reiscrizione della ricorrente CP_1
negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (liste di collocamento tenute dalla sezione circoscrizionale per l'impiego) del Comune di Torchiara (SA) per
l'anno 2013 per numero 102 giornate, per l'anno 2015 per numero 151 giornate, così come espletate, e per l'anno 2014 il riconoscimento della contribuzione figurativa spettante ai sensi della legge 53/2000”; 5 ) “conseguentemente, confermare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, precisamente l'indennità di maternità e di allattamento per i
Pag. 2 di 10 periodi che vanno dal 06/05/2014 al 06/10/2014, e dal 23/10/2014 al
20/04/2015, nonché l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015”; 6 )
“condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1
suddette prestazioni, nelle modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, da calcolarsi sulle singole poste di credito a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo, per i fatti e le causali innanzi dette”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente procedimento veniva riunito il procedimento n° 1248/2017 RG, per connessione soggettiva ed oggettiva, nel quale reiterava le conclusioni già rassegnate nel presente originario ricorso ed argomentando anche in relazione a ulteriore indennità di maternità (anno 2016), concludendo in merito a tale domanda affinché si accertasse “che nell'anno 2016 tra la ricorrente e l'
[...]
con sede in Capaccio (SA) alla Via F. De Gregorio, 66, è Controparte_2
intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente, ovverosia che la sig.ra , come innanzi generalizzata, ha espletato per la ditta in Parte_1 narrativa l'attività di operaia, bracciante agricola a tempo determinato per il periodo che va dal 05/0 1/201 6 al 25/08/201 6, per n. 120 giornate di lavoro”; ed in conseguenza di tanto, si dichiarasse “l'illegittimità de l provvedimento di reiezione della domanda di congedo di maternità obbligatoria dal 22/08/2016 al
22/01/2017, presentata il 24/10/2016, ordinare all' ed a tutti gli altri Enti CP_1
competenti, la reiscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (liste di collocamento tenute dalla sezione circoscrizionale per l'impiego) del Comune di Torchiara (SA) per l'anno 201 6 per numero 120 giornate, così come espletate”. Chiedeva inoltre annullamento di indebito
Pag. 3 di 10 relativo all'anno 2013.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1
del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori
Pag. 4 di 10 agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura,
Pag. 5 di 10 dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova
Pag. 6 di 10 sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Tanto premesso, è il caso di rilevare che nulla è stato contestato da parte resistente in merito all'attività svolta dalla ricorrente nel 2015, e che CP_1 riconosce espressamente le giornate lavorative svolte per quell'anno (sebbene ne riconosca espressamente 150 a fronte delle 151 dichiarate da parte ricorrente). E' bene precisare che per tale annualità non è stata effettuata la cancellazione dall'albo, ma più semplicemente l'iscrizione è stata respinta.
Inoltre, nulla eccepisce l' in merito alle dedotte giornate lavorative nel corso CP_1
del 2016, provate da parte ricorrente, sul piano documentale, attraverso la mera presentazione del CUD.
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche sopra illustrate, e tenendo in conto quanto precisato in ordine alle annualità 1025 e 2016, al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia fornito prova sufficiente del CP_1
rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati.
E' il caso di rilevare, che dalla lettura del verbale ispettivo, la revoca delle giornate è avvenuta su base meramente presuntiva: “Dai calcoli effettuati secondo le tabelle della giunta della regione Campania, gli ispettori provvedevano ad assegnare alla ditta un numero di giornate annue non superiori a 7.907, tenendo conto che alcuni fasi del ciclo biologico non erano state effettuate dall'azienda le giornate utili furono ridimensionate a n. 5.534.
Gli ispettori provvedevano, quindi a diffidare la ditta, ai sensi della Legge n.
608/96 a presentare all'unità organizzativa facente capo alle aziende agricole con dipendenti della sede competente, entro 40 giorni dalla notifica del CP_1
verbale di accertamento le nuove denunce trimestrali (DMAG) PER GLI ANNI
2008 ,2009 ,2010 ,2011,201 E 2013 CON L'indicazione dei lavoratori realmente
Pag. 7 di 10 occupati e delle relative giornate di effettivo lavoro. A tutto cio' la ditta non ha adempiuto“. Fermo restando l'onere della prova in capo al ricorrente, al fine di valutare l'istruttoria è essenziale tenere in conto che la valutazione è stata compiuta sulla su base presuntiva (nel calcolo delle ore di lavoro) mentre l'azzeramento totale del monte giornate lavorative per la mera inattività del datore di lavoro.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . Pur volendo fare relativo affidamento in ordine alla CP_1
testimonianza resa all'udienza 30/01/2020 da Alfano Cosimo, datore di lavoro, si fa affidamento alle dichiarazioni di . La stessa, in qualità Testimone_1
di collega della ricorrente, conferisce ampiamente in ordine alle giornate di lavoro svolte anno per anno,, agli orari, alle mansioni, alle condizioni di lavoro, alla qualità del lavoro quale lavoro subordinato ed alla retribuzione.
Il ricorrente, dunque, ha fornito prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento attraverso la prova testimoniale espletata.
Ebbene, a fronte di tale testimonianza diretta non ci si può esimere dal valutare che l'elemento di segno contrario, su cui l' fonda il disconoscimento del CP_1
rapporto lavorativo alle dipendenze della azienda, con riferimento alla persona della ricorrente, presuntivo/deduttivo, e non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la XXX non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo
P.Q.M.
Pag. 8 di 10 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così T_ Controparte_3
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola 2013 e il ricorrente nell'anno 2013 anni dal per 102 giornate lavorative, per Parte_1
l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli CP_1
presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara nullo il provvedimento di reiezione all'iscrizione della ricorrente per l'anno 2015, condannando l' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi CP_1 agricoli presso il Comune di appartenenza per l'anno 2015 per 150 giornate lavorative;
per l'effetto, condanna l al pagamento della stessa nelle CP_1
modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
3) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati;
per la precisione:
- i due provvedimenti resi in data 10/05/2016 per la revoca delle prestazioni per malattia/maternità per i periodi del 06/05/2014 al 06/10/2014 e 23/10/2014 al
20/04/2015, nonché;
- le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola nel 2013 e revocate con comunicazione del 05/05/2017; il tutto con condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito;
4) dichiara nullo il provvedimento di reiezione della domanda di congedo parentale del 16/05/2017, e per l'effetto e condanna l' al pagamento della CP_1
stessa prestazione nelle modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
6) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna
Pag. 9 di 10 l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1
complessiva somma di € 2.300,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati Michele Clavelli e Arianna Mazzone, per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 242/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli'Avv.ti Michele Clavelli ed Arianna Mazzone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo e Marcella
Lauletta, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr.
[...]
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Per_1 P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/02/2017 , esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta agricola San
Vito Srl per gli l'anno 2013 per 102 giornate lavorative e la ditta agricola Alfano
Cosimo per l'anno 2015 per 151 giornate lavorative rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la CP_1
restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito.
Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentire: 1) “accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che nell'anno 2013 tra l a ricorrente e l con sede in Capaccio (SA) alla Via Controparte_2
F . De Gregorio, 66, è intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente , ovverosia che l a sig.ra , come innanzi generalizzata, Parte_1 ha espletato per la ditta in narrativa l'attività di operai a, bracciante agricola a tempo determinato per i l periodo che va dal 27/0 3/2013 al 3 1 /08/2013, per n.
102 giornate di lavoro”; 2) “accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che nell'anno 2015 tra la ricorrente ed il sig. Alfano Cosimo, titolare dell'omonima
Azienda Agricola, con sede in Eboli (SA) alla Contrada San Vito, è intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente, ovverosia che la sig.ra T_
, come innanzi generalizzata, ha espletato per la ditta in narrativa l'attività
[...]
di operaia, bracciante agricola a tempo determinato per il periodo che va dal
24/04/2015 al 31/12/2015, per numero 151 giornate di lavoro”; 3) “accertare e dichiarare, in caso di contestazione, che per l'anno 201 4 la sig.ra T_
ha diritto al riconoscimento ed accreditamento della contribuzione
[...]
figurativa prevista dalla legge n. 53, del 28/03/2000”; 4) “per l'effetto, nel dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni 2013 e 2015, e di mancato riconoscimento della contribuzione figurativa per l'anno 2014, ordinare all' ed a tutti gli altri Enti competenti, alla reiscrizione della ricorrente CP_1
negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (liste di collocamento tenute dalla sezione circoscrizionale per l'impiego) del Comune di Torchiara (SA) per
l'anno 2013 per numero 102 giornate, per l'anno 2015 per numero 151 giornate, così come espletate, e per l'anno 2014 il riconoscimento della contribuzione figurativa spettante ai sensi della legge 53/2000”; 5 ) “conseguentemente, confermare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, precisamente l'indennità di maternità e di allattamento per i
Pag. 2 di 10 periodi che vanno dal 06/05/2014 al 06/10/2014, e dal 23/10/2014 al
20/04/2015, nonché l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015”; 6 )
“condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1
suddette prestazioni, nelle modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, da calcolarsi sulle singole poste di credito a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo, per i fatti e le causali innanzi dette”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente procedimento veniva riunito il procedimento n° 1248/2017 RG, per connessione soggettiva ed oggettiva, nel quale reiterava le conclusioni già rassegnate nel presente originario ricorso ed argomentando anche in relazione a ulteriore indennità di maternità (anno 2016), concludendo in merito a tale domanda affinché si accertasse “che nell'anno 2016 tra la ricorrente e l'
[...]
con sede in Capaccio (SA) alla Via F. De Gregorio, 66, è Controparte_2
intercorso ed esistito un valido rapporto di lavoro dipendente, ovverosia che la sig.ra , come innanzi generalizzata, ha espletato per la ditta in Parte_1 narrativa l'attività di operaia, bracciante agricola a tempo determinato per il periodo che va dal 05/0 1/201 6 al 25/08/201 6, per n. 120 giornate di lavoro”; ed in conseguenza di tanto, si dichiarasse “l'illegittimità de l provvedimento di reiezione della domanda di congedo di maternità obbligatoria dal 22/08/2016 al
22/01/2017, presentata il 24/10/2016, ordinare all' ed a tutti gli altri Enti CP_1
competenti, la reiscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (liste di collocamento tenute dalla sezione circoscrizionale per l'impiego) del Comune di Torchiara (SA) per l'anno 201 6 per numero 120 giornate, così come espletate”. Chiedeva inoltre annullamento di indebito
Pag. 3 di 10 relativo all'anno 2013.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1
del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori
Pag. 4 di 10 agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura,
Pag. 5 di 10 dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova
Pag. 6 di 10 sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Tanto premesso, è il caso di rilevare che nulla è stato contestato da parte resistente in merito all'attività svolta dalla ricorrente nel 2015, e che CP_1 riconosce espressamente le giornate lavorative svolte per quell'anno (sebbene ne riconosca espressamente 150 a fronte delle 151 dichiarate da parte ricorrente). E' bene precisare che per tale annualità non è stata effettuata la cancellazione dall'albo, ma più semplicemente l'iscrizione è stata respinta.
Inoltre, nulla eccepisce l' in merito alle dedotte giornate lavorative nel corso CP_1
del 2016, provate da parte ricorrente, sul piano documentale, attraverso la mera presentazione del CUD.
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche sopra illustrate, e tenendo in conto quanto precisato in ordine alle annualità 1025 e 2016, al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia fornito prova sufficiente del CP_1
rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati.
E' il caso di rilevare, che dalla lettura del verbale ispettivo, la revoca delle giornate è avvenuta su base meramente presuntiva: “Dai calcoli effettuati secondo le tabelle della giunta della regione Campania, gli ispettori provvedevano ad assegnare alla ditta un numero di giornate annue non superiori a 7.907, tenendo conto che alcuni fasi del ciclo biologico non erano state effettuate dall'azienda le giornate utili furono ridimensionate a n. 5.534.
Gli ispettori provvedevano, quindi a diffidare la ditta, ai sensi della Legge n.
608/96 a presentare all'unità organizzativa facente capo alle aziende agricole con dipendenti della sede competente, entro 40 giorni dalla notifica del CP_1
verbale di accertamento le nuove denunce trimestrali (DMAG) PER GLI ANNI
2008 ,2009 ,2010 ,2011,201 E 2013 CON L'indicazione dei lavoratori realmente
Pag. 7 di 10 occupati e delle relative giornate di effettivo lavoro. A tutto cio' la ditta non ha adempiuto“. Fermo restando l'onere della prova in capo al ricorrente, al fine di valutare l'istruttoria è essenziale tenere in conto che la valutazione è stata compiuta sulla su base presuntiva (nel calcolo delle ore di lavoro) mentre l'azzeramento totale del monte giornate lavorative per la mera inattività del datore di lavoro.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . Pur volendo fare relativo affidamento in ordine alla CP_1
testimonianza resa all'udienza 30/01/2020 da Alfano Cosimo, datore di lavoro, si fa affidamento alle dichiarazioni di . La stessa, in qualità Testimone_1
di collega della ricorrente, conferisce ampiamente in ordine alle giornate di lavoro svolte anno per anno,, agli orari, alle mansioni, alle condizioni di lavoro, alla qualità del lavoro quale lavoro subordinato ed alla retribuzione.
Il ricorrente, dunque, ha fornito prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento attraverso la prova testimoniale espletata.
Ebbene, a fronte di tale testimonianza diretta non ci si può esimere dal valutare che l'elemento di segno contrario, su cui l' fonda il disconoscimento del CP_1
rapporto lavorativo alle dipendenze della azienda, con riferimento alla persona della ricorrente, presuntivo/deduttivo, e non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la XXX non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo
P.Q.M.
Pag. 8 di 10 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così T_ Controparte_3
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola 2013 e il ricorrente nell'anno 2013 anni dal per 102 giornate lavorative, per Parte_1
l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli CP_1
presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara nullo il provvedimento di reiezione all'iscrizione della ricorrente per l'anno 2015, condannando l' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi CP_1 agricoli presso il Comune di appartenenza per l'anno 2015 per 150 giornate lavorative;
per l'effetto, condanna l al pagamento della stessa nelle CP_1
modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
3) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati;
per la precisione:
- i due provvedimenti resi in data 10/05/2016 per la revoca delle prestazioni per malattia/maternità per i periodi del 06/05/2014 al 06/10/2014 e 23/10/2014 al
20/04/2015, nonché;
- le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola nel 2013 e revocate con comunicazione del 05/05/2017; il tutto con condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito;
4) dichiara nullo il provvedimento di reiezione della domanda di congedo parentale del 16/05/2017, e per l'effetto e condanna l' al pagamento della CP_1
stessa prestazione nelle modalità e misura stabilite ex lege, oltre a rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
6) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna
Pag. 9 di 10 l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1
complessiva somma di € 2.300,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati Michele Clavelli e Arianna Mazzone, per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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