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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7396 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione Lavoro - nella persona del giudice dott. Maria Rosaria
Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di decreto che dispone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti ed esaminati gli atti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20603/2018 – R.G.L. ed avente ad oggetto: differenze retributive – mansioni superiori
T R A
, nata in [...] il [...] CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Renino ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Portici, al Corso Garibaldi n. 179;
Ricorrente
E
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Elviri, elett.te domiciliata in Napoli, Corso Secondigliano n. 230
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/18 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato: «- nel periodo gennaio 2012 – marzo 2012 alle dipendenze della 1 One Servizi soc. coop. A r.l. (cancellata in data 26.9.2014)…..a mezzo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la qualifica di operaio – livello VI (addetta alle pulizie) come da CCNL – UNCI per le cooperative di servizi integrati;
nel periodo aprile 2012 – dicembre 2013 alle dipendenze di con sede in Napoli al Centro Controparte_2 direzionale is. 7 sc. C e con sede in Napoli, via IV trav LI d'Arzano 51 a mezzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato part– time con la qualifica di impiegata - livello II (addetta pulizie), come da CCNL del settore Pulizia Industria, e con la qualifica di operaio – livello V governante, come da CCNL settore Pulizia Industria;
nel periodo gennaio 2014 – settembre 2014 alle dipendenze dell con Controparte_3
sede in Roma alla via Arrigo Davila 30/b a mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato parziale con la qualifica di operaio - livello VIII° (addetto pulizie), come da CCNL sottoscritto da Antip, Cidec, Confazienda, Fedimpresa/Cisal Terziario-
Cisal; nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015 alle dipendenze dell Controparte_4
(cancellata in data 5.5.2016) con sede in Roma alla via Francesco D'Ovidio, 141 a
[...]
mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part – time con la qualifica di operaio - livello VI° (addetta pulizie) come da CCNL settore commercio/cooperative di consumo;
nel periodo aprile 2015 – dicembre 2015 alle dipendenze della con sede in Melito di Controparte_1
Napoli alla via Circumvallazione esterna, 20 a mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part – time con la qualifica di addetto governante – categoria operaio comune – livello I° ex VI°, come da CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia disinfezione, disinfettazione e derattizzazione».
Esponeva di aver lavorato per tutto il periodo 2012/2015 presso l'hotel Serius, sito in
Napoli, viale Augusto 74, sottoposta alle direttive del referente gerarchico Persona_1
con orario 9.00-16.00 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica) e 9.00-16.00 +
18.00-20.00 (venerdì e sabato).
Invocava il diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL settore Terziario –
Pubblici Servizi – Aziende Alberghiere, avendo in concreto svolto mansioni di
“governante unica”, non essendosi limitata ad espletare generiche attività di pulizia e riordino, ma di avere invece effettuato gestione e controllo del lavoro di pulizia da parte di cameriere e facchini presso la struttura alberghiera.
Deduceva altresì la responsabilità solidale delle convenute società per le differenze retributive maturate, dal momento «che tra i vari datori di lavoro richiamati è intercorsa una sequenza di cessioni aziendali ex. art 2556 e ss.», o «una cessione del contratto di lavoro regolata dall'art. 1406 c.c.», sicché in ogni caso «ai sensi dell'art 2112 c.c. il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento».
Tanto premesso, concludeva chiedendo «1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica superiore di “governante unica” – III livello
-CCNL settore terziario Pubblici Servizi Aziende alberghiere (o in via parametrica) nonché al riconoscimento dello svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nei contratti individuali di lavoro intercorsi tra le parti;
2. accertare e dichiarare che tra le società convenute sia intercorsa una cessione aziendale nonché una cessione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente;
3. in via principale condannare, per l'effetto, le seguenti società presso le sedi legali specificate in epigrafe.: 16 - Controparte_2
in persona del liquidatore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3.774,57 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo gennaio 2012-marzo 2012 comprensivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in persona del liquidatore CP_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t. in solido al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 27.691,18 a cui va cumulata la somma di euro 3.774,57 per un totale di euro 31.465,75 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo aprile 2012-dicembre 2013 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_3
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 16.244,00 a cui va cumulata la somma di € 31.465,75 per un totale di € 47.709,75 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo gennaio 2014- settembre 2014 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
[...]
in persona de legale rapp.te p.t. al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.500,55 a cui va cumulata la somma di € 47.709,75 per un totale di € 59.210,30 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo ottobre 2014 - marzo 2015 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-
[...]
in persona del legale rapp.te pt. in solido con tutte le altre Controparte_1
società cedenti sopra richiamate al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 12.619,11 a cui va cumulata la somma di € 59.210,30 per un totale di €
71.829,41 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo aprile 2015- dicembre 2015 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via subordinata condannare, per l'effetto, le singole società convenute come sopra specificate, ognuna per il proprio debito;
4. Con condanna alle spese di lite e competenze professionali in favore del sottoscritto legale antistatario»
In data 26.4.2019 si costituiva ed eccepiva l'intervenuta Controparte_1
conciliazione sindacale con la lavoratrice, la decadenza delle domande volte al riconoscimento del collegamento tra le società ex art. 32 comma 4 l. 183/2010 e - nel merito - contestava l'esistenza di vicende successorie tra le diverse imprese convenute in giudizio.
All'udienza del 26.5.2020 il procuratore di parte ricorrente effettuava dichiarazione di rinuncia agli atti nei confronti delle convenute nei confronti delle quali non era riuscita ad instaurare regolare contraddittorio (e cioè e cfr. in atti). CP_3 CP_5
Peraltro, con espresso riferimento a , deve osservarsi che la Controparte_6
notifica era stata originariamente inviata presso la sede legale di tale società, ma non era andata a buon fine, e che la stessa era stata seguita da quella presso la residenza anagrafica della persona fisica del legale rappresentante della società ( ), non Parte_2
raggiungendo parimenti lo scopo.
Il nominativo del legale rappresentante di tale società, peraltro, non risultava indicato nel ricorso introduttivo originario. La circostanza, pertanto che l'atto introduttivo era stato inviato per la notifica alla persona fisica che rappresentava la in mancanza di CP_5
individuazione della stessa nel corpo dell'atto da notificare fa sì che non sia valida la notifica effettuata ai sensi sia del 140 che del 145 cpc presso la residenza della persona fisica in luogo della sede della società (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009;
Sez. U, Sentenza n. 8091 del 04/06/2002; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14230 del
08/07/2015), per cui tale notifica effettuata nei confronti di è affetta da nullità CP_5
(cfr. relata in atti).
In data 26.10.2020 il procuratore di parte resistente dichiarava di Controparte_1
rinunciare al mandato;
lo stesso peraltro non veniva sostituito nel prosieguo di giudizio da altro difensore, con la conseguenza della inefficacia della rinuncia e prosecuzione del mandato defensionale in capo allo stesso ai sensi dell'art. 85 cpc.
All'udienza del 9.11.2021, stante la comunicazione dell'intervenuto fallimento/liquidazione giudiziale della con sentenza Controparte_7
Trib. Napoli Nord n. 69 del 29/07/21, il giudizio veniva interrotto.
Parte ricorrente riassumeva il giudizio con ricorso depositato in data 14/02/22, sicché veniva fissata con decreto l'udienza del 20.9.2022.
A tale udienza, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della sola (in quanto il ricorso per la 2C in liquidazione risultava Controparte_1 CP_5
sempre inviato presso l'indirizzo del liquidatore, anziché presso la sede sociale), veniva ammessa prova testimoniale sui capi richiesti in ricorso come da ordinanza in atti.
Escussi i testi e (cfr. verb. ud. 19.12.2023), richiesta Testimone_1 Testimone_2
dal giudicante documentazione attestante la allegata chiusura del fallimento
[...]
(decreto 20/07/22 del Tribunale di Napoli Nord nonché visura camerale CP_1
aggiornata al 4.9.2024, da cui la stessa società risulta a tale data attiva, ancorchè in fase di scioglimento-liquidazione) il procedimento veniva rinviato per la discussione, con concessione di termine per note defensionali.
L'udienza era sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
alla scadenza del termine perentorio assegnato, lette le note, il Giudice decideva come da sentenza di cui veniva disposta comunicazione alle parti.
Il ricorso, nei confronti della sola parte ritualmente convenuta in giudizio, è parzialmente fondato. Quanto alle domande fondate sulla sussistenza di un obbligo solidale tra le diverse società convenute (due delle quali – 1 One Servizi soc. coop ed – Controparte_4
mai neppure evocate in giudizio in quanto cancellate dal registro delle imprese in data antecedente alla sua instaurazione), va innanzitutto respinta l'eccezione di decadenza.
L'art. 32 comma 4 l. 04/11/10 n. 183, per quanto in questa sede rileva, recita: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: ... c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento».
Ai sensi dell'art. 6 l. 15/07/66 n. 604, «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso».
Nella specie, parte ricorrente non ha proposto impugnativa della vicenda successoria che assume essere intervenuta tra le varie aziende, ed in virtù della quale ritiene applicabile l'art. 2112 c.c. (cfr. supra).
Di contro, il ricorso postula “in positivo” l'esistenza di un fenomeno successorio dell'azienda al fine di pervenire al riconoscimento della responsabilità delle varie società cedenti e cessionarie;
pertanto, alla luce del dettato e dalla ratio della normativa innanzi citata, alcuna decadenza può essere ipotizzabile in tale ipotesi.
Ciò posto, non viene tuttavia allegato dalla parte ricorrente alcun elemento idoneo ai fini della prova della sussistenza di una fattispecie di trasferimento di azienda.
Tutto ciò che viene sostenuto è che vi sia stato «a. svolgimento della stessa attività aziendale: servizi di pulizie/disinfezioni ed in ogni caso supporto (nello specifico) alle strutture alberghiere;
b. utilizzo dei medesimi beni strumentali destinati semplicemente all'espletamento dei servizi di pulizia: tipico carrello delle pulizie composto da due sacchi
– uno per i rifiuti e l'altro per la biancheria sporca – e contenente i vari tipi di prodotti necessari per trattare le diverse superfici nonché disinfettare i sanitari, panni per spolverare, guanti di gomma, spugne, panni per il lavaggio e l'asciugatura delle superfici, scope o aspirapolveri, palette, ecc., c. continuità lavorativa: unicità del rapporto lavorativo intercorso con la ricorrente, impiegata durante tutto il periodo evidenziato (gennaio 2012
– novembre 2015) presso la stessa sede (Hotel Serius sito in Napoli), alle direttive dello stesso referente gerarchico (sig. ) e secondo una precisa sequenza Persona_1
contrattuale; d. sovrapposizione di periodi lavorativi: formale indicazione contrattuale di periodi che si sovrappongono gennaio 2014-gennaio 2015 (rapporto di lavoro con la agosto 2014 – marzo 2015 (rapporto di lavoro con l Controparte_3 Controparte_8
– che stante la impossibilità di adempiere a più contratti contemporaneamente, non possono che avvalorare la tesi della unicità e continuità della prestazione eseguita…”.
Per contro, la vicenda rappresentata potrebbe al più rientrare nell'ambito della successione di appalti, e cioè di quel fenomeno secondo cui alla cessazione dell'appalto l'impresa committente affida il servizio ad un terzo, che assume i dipendenti dell'impresa cessata dall'appalto (fenomeno espressamente regolato dal ccnl di categoria); nella specie, tuttavia, non vi sono in atti documenti che attestino che tale sia la vicenda realizzatasi in concreto.
In mancanza del contraddittorio, poi, con le aziende cancellate dal Registro delle imprese (e, pertanto, non più esistenti nella loro soggettività giuridica) asseritamente succedutesi- per i periodi rispettivamente indicati - nel rapporto di lavoro unitariamente inteso, alcuna continuità può essere dichiarata sussistente.
Infine la stessa configurabilità di un fenomeno di cessione del contratto (art. 1406 c.c) richiedeva la prova del consenso del contraente ceduto (e cioè il committente o appaltante), che nella specie non appare fornita.
La domanda pertanto rivolta nei confronti di tutte le imprese convenute ai sensi dell'art. 2112 cpc va rigettata. Quanto alla domanda spiegata verso la convenuta con riferimento Controparte_1
al rapporto svoltosi nel periodo aprile 2015 - novembre 2015, in primo luogo, alla prima udienza successiva alla sua produzione in giudizio (cfr. verbale del 07/05/19) risulta essere stata ritualmente disconosciuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale del 01/02/16 stipulato con . CP_9
A seguito di tale disconoscimento, parte resistente non ha insistito nel voler richiedere la verificazione della sottoscrizione della lavoratrice, né ha prodotto l'originale di tale documento, depositato solo in copia fotostatica (cfr. in atti); di conseguenza ai sensi dell'art. 214 cpc, non è possibile riconoscere alcun valore probatorio alla scrittura
(verbale di conciliazione sindacale) innanzi indicata.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni superiori e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi fondamento legale (ad es. EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Va altresì osservato che l'art. 115 comma 1 come modificato dall'art. 45 comma 14 l.
18/06/09 n. 69 pone un preciso onere di contestazione a carico del convenuto costituito, non soddisfatto il quale i fatti devono ritenersi provati.
Tanto premesso in punto di diritto, si riporta di seguito una sintesi delle dichiarazioni acquisite dai testi nel corso dell'istruttoria testimoniale
Il ST , ex dipendente della società convenuta con mansioni di Testimone_1
facchino e cameriere, ha dichiarato:
“…Ho conosciuto la ricorrente dal 2011, la stessa era governante e supervisionava il servizio di pulizia ai piani e nelle camere. La stessa stilava i turni, controllava l'arrivo della biancheria da distribuire nelle camere, assegnava a ciascuna cameriera un piano e le relative camere da riordinare.
La ricorrente era l'unica a svolgere tali mansioni di governante.
La ricorrente sino dal 2011 alle dipendenze della ha sempre svolto le CP_10
medesime mansioni;
la stessa poi è transitata nel corso del tempo alle dipendenze delle stesse società che ho innanzi indicato che si succedevano nell'appalto.
Gli orari di lavoro della ricorrente erano i seguenti dalle ore 9,00 alle 17,00 con orario continuo;
tali orari erano formalmente stabiliti su sei giorni settimanali, con un giorno di riposo, tuttavia per la progressiva riduzione del personale, noi non riuscivamo più a fruire del giorno di riposo settimanale e pertanto ci trovavamo a lavorare sette giorni su sette.
Durante tutti i periodi di lavoro presso le varie società convenute, la persona che fungeva da datore di lavoro e che ci retribuiva era il signo Persona_1
Il aveva un ufficio al LI;
lì noi dipendenti ci recavamo per Per_1 Parte_3
ricevere le retribuzioni mensili.
Non eravamo pagati mensilmente a cadenze regolari, ma solo mediante bonifici inizialmente e successivamente dovevamo invece recarci in sede per ricevere i compensi in danaro contante. Io e la ricorrente abbiamo terminato il rapporto di lavoro nel 2015 nello stesso momento. Siamo stati licenziati nel 2015 con comunicazione orale che venne fatta dalla stessa ricorrente in qualità di governante. Ci dissero che l'appalto si era sciolto e quindi non potevamo proseguire a lavorare presso l'hotel Serius” (cfr. verb. 19.12.2023).
Il ST ex dipendente con mansioni di cameriera addetta alle pulizie ai Testimone_2
piani, ha così deposto:
“…La ricorrente era governante, la stessa in particolare si occupava di controllare le pulizie che le altre cameriere effettuavano nelle camere dell'hotel; tuttavia, essendovi scarsità di personale, la ricorrente effettuava lei stessa le pulizie delle camere insieme a noi cameriere e dopo si dedicava al controllo della corretta effettuazione delle pulizie.
Poi si occupava di controllare l'arrivo della biancheria pulita e faceva il conteggio della biancheria sporca.
La ricorrente era l'unica ad effettuare detti controlli, anche per quanto riguarda i materiali e i detersivi per le pulizie.
La ricorrente controllava anche ad esempio le lampadine nelle camere e provvedeva a segnalare al manutentore qualsiasi malfunzionamento.
La ricorrente doveva formalmente lavorare dalle 9,00 alle 17,00, mentre spesso restava a lavorare fino alle 19,00/20,00.
La ricorrente quando l'albergo era al completo non poteva prendere il giorno di riposo settimanale e lavorava sette giorni su sette.
Al massimo quindi la ricorrente fruiva di due giornate al mese di permesso.
Io lavoravo dalle nove alle 15,00 ma molto spesso arrivavo alle 16,00/17,00.
Quando l'albergo non era molto pieno potevo prendere un giorno di riposo settimanale.
In particolare, quando vi erano partenze arrivi di gruppi, il lavoro si protraeva anche fino alle 20,00. Tes Il aveva una lavanderia a Secondigliano;
lì vi era una che faceva da Per_1 Per_1
referente per i pagamenti.
I pagamenti delle retribuzioni non erano mai regolari, spesso avevamo solo degli anticipi e poi le mensilità erano pagate in ritardo. Decisi di cessare il rapporto di lavoro nel 2014, inizi del 2015, proprio a causa del notevole ritardo nel pagamento delle retribuzioni mensili che mi aveva provocato anche problemi con la proprietaria del mio appartamento.
La ricorrente continuò a lavorare anche dopo, ricordo che era stato promesso il subentro di una nuova società che avrebbe provveduto a pagare anche il TFR” (cfr. verb. cit).
In ordine all'orario di lavoro, va osservato che anche in questo caso deve tenersi conto della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Parametro base di riferimento è costituito dall'orario di lavoro stabilito dalla legge (o dal contratto) con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5518 del 18/03/2004; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2033 del 23/02/2000).
Per converso, l'eccedenza rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno costituisce l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del prestatore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1389 del
29/01/2003).
Nella specie, l'orario di lavoro riferito dai testi (9/17 per sei giorni alla settimana, che
“spesso” – genericamente – si protraeva fino alle 19/20: cfr. ST;
9/17 per sei Tes_2
giorni alla settimana, salvo incremento di un ulteriore giorno settimanale in ragione della scarsità di personale e dei picchi determinati dalla piena occupazione delle camere dell'hotel per alcuni periodi: cfr. ST ) differisce da quello indicato in Tes_1 ricorso (9.00-16.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica e 9.00-16.00+18.00-
20.00 venerdì e sabato), rendendo la prova sul punto lacunosa e generica, oltre che del tutto contraddittoria.
Ne consegue che, nell'incertezza determinata dagli esiti dell'istruttoria, può solo farsi riferimento all'ordinario orario di lavoro a tempo pieno.
Circa le mansioni e il livello di inquadramento preteso deve osservarsi che, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali surriportate, risulta provata l'adibizione della ricorrente a mansioni di governante, mansione svolta dalla da sola ed in misura Pt_1
prevalente rispetto a quelle di addetta alle pulizie delle camere con le quali era stata formalmente assunta. Entrambi i testi hanno difatti riferito che la stessa provvedeva in via continuativa al controllo ed alla supervisione del personale di pulizia, ne stilava i turni e l'assegnazione delle camere nonché curava la distribuzione della biancheria di ricambio, verificando il corretto rifornimento di altre suppellettili/biancheria/detergenti per la pulizia.
Tali mansioni oggettivamente appaiono assimilabili alla declaratoria di cui al III livello del CCNL applicato al rapporto, livello in cui rientrano quei lavoratori che “…i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: • controllo amministrativo;
• barman unico;
• sotto capo cuoco;
• cuoco unico;
• primo pasticcere;
• capo operaio;
…..(omissis); governante unica”. Non congruente con le mansioni concretamente svolte appare invece la declaratoria relativa al livello 6
(I) attribuito alla ricorrente (“…appartengono al Sesto Livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali: addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
addetto portineria di alberghi;
lavandaio
(…omissis) …; facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
cameriera ai piani…”) Spettano pertanto alla parte ricorrente le differenze economiche maturate in ragione delle mansioni superiori prestate per il periodo di lavoro alle dipendenze di
[...]
. CP_1
Per quanto invece riguarda l'indennità sostitutiva di ferie non godute, in punto di diritto appare del tutto consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione di tale indennità ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta. Infatti
l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali,
l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004: Cass. Sez. L, Sentenza
n. 12311 del 21/08/2003).
Nella concreta fattispecie, pertanto, in mancanza di prova positiva fornita dalla lavoratrice circa i fatti costitutivi del diritto a tale emolumento, la relativa domanda va respinta.
In definitiva possono essere qui recepiti i conteggi elaborati dalla parte ricorrente nel corpo del ricorso, con l'esclusione delle voci retributive per le quali non è stata fornita la prova in giudizio (cfr. supra); i predetti calcoli difatti che appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili e non sono stati fatti oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta.
va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente, Controparte_1
della complessiva somma di € 10.101,36 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 7.536,10
a titolo di differenze lavoro ordinario, € 720,50 a titolo di differenze tredicesima mensilità, € 720,50 a titolo di quattordicesima mensilità, € 1.124,26 a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, Controparte_1
in favore della ricorrente, a titolo di differenze economiche maturate durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 01/04/15 al 30/11/15 e specificate in parte motiva, della complessiva somma di € 10.101,36, di cui euro 1.124,26 a titolo di TFR., oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 3.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 31/10/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione Lavoro - nella persona del giudice dott. Maria Rosaria
Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di decreto che dispone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti ed esaminati gli atti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20603/2018 – R.G.L. ed avente ad oggetto: differenze retributive – mansioni superiori
T R A
, nata in [...] il [...] CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Renino ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Portici, al Corso Garibaldi n. 179;
Ricorrente
E
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Elviri, elett.te domiciliata in Napoli, Corso Secondigliano n. 230
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/18 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato: «- nel periodo gennaio 2012 – marzo 2012 alle dipendenze della 1 One Servizi soc. coop. A r.l. (cancellata in data 26.9.2014)…..a mezzo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la qualifica di operaio – livello VI (addetta alle pulizie) come da CCNL – UNCI per le cooperative di servizi integrati;
nel periodo aprile 2012 – dicembre 2013 alle dipendenze di con sede in Napoli al Centro Controparte_2 direzionale is. 7 sc. C e con sede in Napoli, via IV trav LI d'Arzano 51 a mezzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato part– time con la qualifica di impiegata - livello II (addetta pulizie), come da CCNL del settore Pulizia Industria, e con la qualifica di operaio – livello V governante, come da CCNL settore Pulizia Industria;
nel periodo gennaio 2014 – settembre 2014 alle dipendenze dell con Controparte_3
sede in Roma alla via Arrigo Davila 30/b a mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato parziale con la qualifica di operaio - livello VIII° (addetto pulizie), come da CCNL sottoscritto da Antip, Cidec, Confazienda, Fedimpresa/Cisal Terziario-
Cisal; nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015 alle dipendenze dell Controparte_4
(cancellata in data 5.5.2016) con sede in Roma alla via Francesco D'Ovidio, 141 a
[...]
mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part – time con la qualifica di operaio - livello VI° (addetta pulizie) come da CCNL settore commercio/cooperative di consumo;
nel periodo aprile 2015 – dicembre 2015 alle dipendenze della con sede in Melito di Controparte_1
Napoli alla via Circumvallazione esterna, 20 a mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part – time con la qualifica di addetto governante – categoria operaio comune – livello I° ex VI°, come da CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia disinfezione, disinfettazione e derattizzazione».
Esponeva di aver lavorato per tutto il periodo 2012/2015 presso l'hotel Serius, sito in
Napoli, viale Augusto 74, sottoposta alle direttive del referente gerarchico Persona_1
con orario 9.00-16.00 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica) e 9.00-16.00 +
18.00-20.00 (venerdì e sabato).
Invocava il diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL settore Terziario –
Pubblici Servizi – Aziende Alberghiere, avendo in concreto svolto mansioni di
“governante unica”, non essendosi limitata ad espletare generiche attività di pulizia e riordino, ma di avere invece effettuato gestione e controllo del lavoro di pulizia da parte di cameriere e facchini presso la struttura alberghiera.
Deduceva altresì la responsabilità solidale delle convenute società per le differenze retributive maturate, dal momento «che tra i vari datori di lavoro richiamati è intercorsa una sequenza di cessioni aziendali ex. art 2556 e ss.», o «una cessione del contratto di lavoro regolata dall'art. 1406 c.c.», sicché in ogni caso «ai sensi dell'art 2112 c.c. il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento».
Tanto premesso, concludeva chiedendo «1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica superiore di “governante unica” – III livello
-CCNL settore terziario Pubblici Servizi Aziende alberghiere (o in via parametrica) nonché al riconoscimento dello svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nei contratti individuali di lavoro intercorsi tra le parti;
2. accertare e dichiarare che tra le società convenute sia intercorsa una cessione aziendale nonché una cessione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente;
3. in via principale condannare, per l'effetto, le seguenti società presso le sedi legali specificate in epigrafe.: 16 - Controparte_2
in persona del liquidatore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3.774,57 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo gennaio 2012-marzo 2012 comprensivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in persona del liquidatore CP_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t. in solido al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 27.691,18 a cui va cumulata la somma di euro 3.774,57 per un totale di euro 31.465,75 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo aprile 2012-dicembre 2013 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_3
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 16.244,00 a cui va cumulata la somma di € 31.465,75 per un totale di € 47.709,75 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo gennaio 2014- settembre 2014 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
[...]
in persona de legale rapp.te p.t. al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.500,55 a cui va cumulata la somma di € 47.709,75 per un totale di € 59.210,30 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo ottobre 2014 - marzo 2015 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-
[...]
in persona del legale rapp.te pt. in solido con tutte le altre Controparte_1
società cedenti sopra richiamate al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 12.619,11 a cui va cumulata la somma di € 59.210,30 per un totale di €
71.829,41 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo aprile 2015- dicembre 2015 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via subordinata condannare, per l'effetto, le singole società convenute come sopra specificate, ognuna per il proprio debito;
4. Con condanna alle spese di lite e competenze professionali in favore del sottoscritto legale antistatario»
In data 26.4.2019 si costituiva ed eccepiva l'intervenuta Controparte_1
conciliazione sindacale con la lavoratrice, la decadenza delle domande volte al riconoscimento del collegamento tra le società ex art. 32 comma 4 l. 183/2010 e - nel merito - contestava l'esistenza di vicende successorie tra le diverse imprese convenute in giudizio.
All'udienza del 26.5.2020 il procuratore di parte ricorrente effettuava dichiarazione di rinuncia agli atti nei confronti delle convenute nei confronti delle quali non era riuscita ad instaurare regolare contraddittorio (e cioè e cfr. in atti). CP_3 CP_5
Peraltro, con espresso riferimento a , deve osservarsi che la Controparte_6
notifica era stata originariamente inviata presso la sede legale di tale società, ma non era andata a buon fine, e che la stessa era stata seguita da quella presso la residenza anagrafica della persona fisica del legale rappresentante della società ( ), non Parte_2
raggiungendo parimenti lo scopo.
Il nominativo del legale rappresentante di tale società, peraltro, non risultava indicato nel ricorso introduttivo originario. La circostanza, pertanto che l'atto introduttivo era stato inviato per la notifica alla persona fisica che rappresentava la in mancanza di CP_5
individuazione della stessa nel corpo dell'atto da notificare fa sì che non sia valida la notifica effettuata ai sensi sia del 140 che del 145 cpc presso la residenza della persona fisica in luogo della sede della società (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009;
Sez. U, Sentenza n. 8091 del 04/06/2002; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14230 del
08/07/2015), per cui tale notifica effettuata nei confronti di è affetta da nullità CP_5
(cfr. relata in atti).
In data 26.10.2020 il procuratore di parte resistente dichiarava di Controparte_1
rinunciare al mandato;
lo stesso peraltro non veniva sostituito nel prosieguo di giudizio da altro difensore, con la conseguenza della inefficacia della rinuncia e prosecuzione del mandato defensionale in capo allo stesso ai sensi dell'art. 85 cpc.
All'udienza del 9.11.2021, stante la comunicazione dell'intervenuto fallimento/liquidazione giudiziale della con sentenza Controparte_7
Trib. Napoli Nord n. 69 del 29/07/21, il giudizio veniva interrotto.
Parte ricorrente riassumeva il giudizio con ricorso depositato in data 14/02/22, sicché veniva fissata con decreto l'udienza del 20.9.2022.
A tale udienza, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della sola (in quanto il ricorso per la 2C in liquidazione risultava Controparte_1 CP_5
sempre inviato presso l'indirizzo del liquidatore, anziché presso la sede sociale), veniva ammessa prova testimoniale sui capi richiesti in ricorso come da ordinanza in atti.
Escussi i testi e (cfr. verb. ud. 19.12.2023), richiesta Testimone_1 Testimone_2
dal giudicante documentazione attestante la allegata chiusura del fallimento
[...]
(decreto 20/07/22 del Tribunale di Napoli Nord nonché visura camerale CP_1
aggiornata al 4.9.2024, da cui la stessa società risulta a tale data attiva, ancorchè in fase di scioglimento-liquidazione) il procedimento veniva rinviato per la discussione, con concessione di termine per note defensionali.
L'udienza era sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
alla scadenza del termine perentorio assegnato, lette le note, il Giudice decideva come da sentenza di cui veniva disposta comunicazione alle parti.
Il ricorso, nei confronti della sola parte ritualmente convenuta in giudizio, è parzialmente fondato. Quanto alle domande fondate sulla sussistenza di un obbligo solidale tra le diverse società convenute (due delle quali – 1 One Servizi soc. coop ed – Controparte_4
mai neppure evocate in giudizio in quanto cancellate dal registro delle imprese in data antecedente alla sua instaurazione), va innanzitutto respinta l'eccezione di decadenza.
L'art. 32 comma 4 l. 04/11/10 n. 183, per quanto in questa sede rileva, recita: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: ... c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento».
Ai sensi dell'art. 6 l. 15/07/66 n. 604, «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso».
Nella specie, parte ricorrente non ha proposto impugnativa della vicenda successoria che assume essere intervenuta tra le varie aziende, ed in virtù della quale ritiene applicabile l'art. 2112 c.c. (cfr. supra).
Di contro, il ricorso postula “in positivo” l'esistenza di un fenomeno successorio dell'azienda al fine di pervenire al riconoscimento della responsabilità delle varie società cedenti e cessionarie;
pertanto, alla luce del dettato e dalla ratio della normativa innanzi citata, alcuna decadenza può essere ipotizzabile in tale ipotesi.
Ciò posto, non viene tuttavia allegato dalla parte ricorrente alcun elemento idoneo ai fini della prova della sussistenza di una fattispecie di trasferimento di azienda.
Tutto ciò che viene sostenuto è che vi sia stato «a. svolgimento della stessa attività aziendale: servizi di pulizie/disinfezioni ed in ogni caso supporto (nello specifico) alle strutture alberghiere;
b. utilizzo dei medesimi beni strumentali destinati semplicemente all'espletamento dei servizi di pulizia: tipico carrello delle pulizie composto da due sacchi
– uno per i rifiuti e l'altro per la biancheria sporca – e contenente i vari tipi di prodotti necessari per trattare le diverse superfici nonché disinfettare i sanitari, panni per spolverare, guanti di gomma, spugne, panni per il lavaggio e l'asciugatura delle superfici, scope o aspirapolveri, palette, ecc., c. continuità lavorativa: unicità del rapporto lavorativo intercorso con la ricorrente, impiegata durante tutto il periodo evidenziato (gennaio 2012
– novembre 2015) presso la stessa sede (Hotel Serius sito in Napoli), alle direttive dello stesso referente gerarchico (sig. ) e secondo una precisa sequenza Persona_1
contrattuale; d. sovrapposizione di periodi lavorativi: formale indicazione contrattuale di periodi che si sovrappongono gennaio 2014-gennaio 2015 (rapporto di lavoro con la agosto 2014 – marzo 2015 (rapporto di lavoro con l Controparte_3 Controparte_8
– che stante la impossibilità di adempiere a più contratti contemporaneamente, non possono che avvalorare la tesi della unicità e continuità della prestazione eseguita…”.
Per contro, la vicenda rappresentata potrebbe al più rientrare nell'ambito della successione di appalti, e cioè di quel fenomeno secondo cui alla cessazione dell'appalto l'impresa committente affida il servizio ad un terzo, che assume i dipendenti dell'impresa cessata dall'appalto (fenomeno espressamente regolato dal ccnl di categoria); nella specie, tuttavia, non vi sono in atti documenti che attestino che tale sia la vicenda realizzatasi in concreto.
In mancanza del contraddittorio, poi, con le aziende cancellate dal Registro delle imprese (e, pertanto, non più esistenti nella loro soggettività giuridica) asseritamente succedutesi- per i periodi rispettivamente indicati - nel rapporto di lavoro unitariamente inteso, alcuna continuità può essere dichiarata sussistente.
Infine la stessa configurabilità di un fenomeno di cessione del contratto (art. 1406 c.c) richiedeva la prova del consenso del contraente ceduto (e cioè il committente o appaltante), che nella specie non appare fornita.
La domanda pertanto rivolta nei confronti di tutte le imprese convenute ai sensi dell'art. 2112 cpc va rigettata. Quanto alla domanda spiegata verso la convenuta con riferimento Controparte_1
al rapporto svoltosi nel periodo aprile 2015 - novembre 2015, in primo luogo, alla prima udienza successiva alla sua produzione in giudizio (cfr. verbale del 07/05/19) risulta essere stata ritualmente disconosciuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale del 01/02/16 stipulato con . CP_9
A seguito di tale disconoscimento, parte resistente non ha insistito nel voler richiedere la verificazione della sottoscrizione della lavoratrice, né ha prodotto l'originale di tale documento, depositato solo in copia fotostatica (cfr. in atti); di conseguenza ai sensi dell'art. 214 cpc, non è possibile riconoscere alcun valore probatorio alla scrittura
(verbale di conciliazione sindacale) innanzi indicata.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni superiori e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi fondamento legale (ad es. EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Va altresì osservato che l'art. 115 comma 1 come modificato dall'art. 45 comma 14 l.
18/06/09 n. 69 pone un preciso onere di contestazione a carico del convenuto costituito, non soddisfatto il quale i fatti devono ritenersi provati.
Tanto premesso in punto di diritto, si riporta di seguito una sintesi delle dichiarazioni acquisite dai testi nel corso dell'istruttoria testimoniale
Il ST , ex dipendente della società convenuta con mansioni di Testimone_1
facchino e cameriere, ha dichiarato:
“…Ho conosciuto la ricorrente dal 2011, la stessa era governante e supervisionava il servizio di pulizia ai piani e nelle camere. La stessa stilava i turni, controllava l'arrivo della biancheria da distribuire nelle camere, assegnava a ciascuna cameriera un piano e le relative camere da riordinare.
La ricorrente era l'unica a svolgere tali mansioni di governante.
La ricorrente sino dal 2011 alle dipendenze della ha sempre svolto le CP_10
medesime mansioni;
la stessa poi è transitata nel corso del tempo alle dipendenze delle stesse società che ho innanzi indicato che si succedevano nell'appalto.
Gli orari di lavoro della ricorrente erano i seguenti dalle ore 9,00 alle 17,00 con orario continuo;
tali orari erano formalmente stabiliti su sei giorni settimanali, con un giorno di riposo, tuttavia per la progressiva riduzione del personale, noi non riuscivamo più a fruire del giorno di riposo settimanale e pertanto ci trovavamo a lavorare sette giorni su sette.
Durante tutti i periodi di lavoro presso le varie società convenute, la persona che fungeva da datore di lavoro e che ci retribuiva era il signo Persona_1
Il aveva un ufficio al LI;
lì noi dipendenti ci recavamo per Per_1 Parte_3
ricevere le retribuzioni mensili.
Non eravamo pagati mensilmente a cadenze regolari, ma solo mediante bonifici inizialmente e successivamente dovevamo invece recarci in sede per ricevere i compensi in danaro contante. Io e la ricorrente abbiamo terminato il rapporto di lavoro nel 2015 nello stesso momento. Siamo stati licenziati nel 2015 con comunicazione orale che venne fatta dalla stessa ricorrente in qualità di governante. Ci dissero che l'appalto si era sciolto e quindi non potevamo proseguire a lavorare presso l'hotel Serius” (cfr. verb. 19.12.2023).
Il ST ex dipendente con mansioni di cameriera addetta alle pulizie ai Testimone_2
piani, ha così deposto:
“…La ricorrente era governante, la stessa in particolare si occupava di controllare le pulizie che le altre cameriere effettuavano nelle camere dell'hotel; tuttavia, essendovi scarsità di personale, la ricorrente effettuava lei stessa le pulizie delle camere insieme a noi cameriere e dopo si dedicava al controllo della corretta effettuazione delle pulizie.
Poi si occupava di controllare l'arrivo della biancheria pulita e faceva il conteggio della biancheria sporca.
La ricorrente era l'unica ad effettuare detti controlli, anche per quanto riguarda i materiali e i detersivi per le pulizie.
La ricorrente controllava anche ad esempio le lampadine nelle camere e provvedeva a segnalare al manutentore qualsiasi malfunzionamento.
La ricorrente doveva formalmente lavorare dalle 9,00 alle 17,00, mentre spesso restava a lavorare fino alle 19,00/20,00.
La ricorrente quando l'albergo era al completo non poteva prendere il giorno di riposo settimanale e lavorava sette giorni su sette.
Al massimo quindi la ricorrente fruiva di due giornate al mese di permesso.
Io lavoravo dalle nove alle 15,00 ma molto spesso arrivavo alle 16,00/17,00.
Quando l'albergo non era molto pieno potevo prendere un giorno di riposo settimanale.
In particolare, quando vi erano partenze arrivi di gruppi, il lavoro si protraeva anche fino alle 20,00. Tes Il aveva una lavanderia a Secondigliano;
lì vi era una che faceva da Per_1 Per_1
referente per i pagamenti.
I pagamenti delle retribuzioni non erano mai regolari, spesso avevamo solo degli anticipi e poi le mensilità erano pagate in ritardo. Decisi di cessare il rapporto di lavoro nel 2014, inizi del 2015, proprio a causa del notevole ritardo nel pagamento delle retribuzioni mensili che mi aveva provocato anche problemi con la proprietaria del mio appartamento.
La ricorrente continuò a lavorare anche dopo, ricordo che era stato promesso il subentro di una nuova società che avrebbe provveduto a pagare anche il TFR” (cfr. verb. cit).
In ordine all'orario di lavoro, va osservato che anche in questo caso deve tenersi conto della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Parametro base di riferimento è costituito dall'orario di lavoro stabilito dalla legge (o dal contratto) con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5518 del 18/03/2004; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2033 del 23/02/2000).
Per converso, l'eccedenza rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno costituisce l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del prestatore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1389 del
29/01/2003).
Nella specie, l'orario di lavoro riferito dai testi (9/17 per sei giorni alla settimana, che
“spesso” – genericamente – si protraeva fino alle 19/20: cfr. ST;
9/17 per sei Tes_2
giorni alla settimana, salvo incremento di un ulteriore giorno settimanale in ragione della scarsità di personale e dei picchi determinati dalla piena occupazione delle camere dell'hotel per alcuni periodi: cfr. ST ) differisce da quello indicato in Tes_1 ricorso (9.00-16.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica e 9.00-16.00+18.00-
20.00 venerdì e sabato), rendendo la prova sul punto lacunosa e generica, oltre che del tutto contraddittoria.
Ne consegue che, nell'incertezza determinata dagli esiti dell'istruttoria, può solo farsi riferimento all'ordinario orario di lavoro a tempo pieno.
Circa le mansioni e il livello di inquadramento preteso deve osservarsi che, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali surriportate, risulta provata l'adibizione della ricorrente a mansioni di governante, mansione svolta dalla da sola ed in misura Pt_1
prevalente rispetto a quelle di addetta alle pulizie delle camere con le quali era stata formalmente assunta. Entrambi i testi hanno difatti riferito che la stessa provvedeva in via continuativa al controllo ed alla supervisione del personale di pulizia, ne stilava i turni e l'assegnazione delle camere nonché curava la distribuzione della biancheria di ricambio, verificando il corretto rifornimento di altre suppellettili/biancheria/detergenti per la pulizia.
Tali mansioni oggettivamente appaiono assimilabili alla declaratoria di cui al III livello del CCNL applicato al rapporto, livello in cui rientrano quei lavoratori che “…i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: • controllo amministrativo;
• barman unico;
• sotto capo cuoco;
• cuoco unico;
• primo pasticcere;
• capo operaio;
…..(omissis); governante unica”. Non congruente con le mansioni concretamente svolte appare invece la declaratoria relativa al livello 6
(I) attribuito alla ricorrente (“…appartengono al Sesto Livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali: addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
addetto portineria di alberghi;
lavandaio
(…omissis) …; facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
cameriera ai piani…”) Spettano pertanto alla parte ricorrente le differenze economiche maturate in ragione delle mansioni superiori prestate per il periodo di lavoro alle dipendenze di
[...]
. CP_1
Per quanto invece riguarda l'indennità sostitutiva di ferie non godute, in punto di diritto appare del tutto consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione di tale indennità ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta. Infatti
l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali,
l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004: Cass. Sez. L, Sentenza
n. 12311 del 21/08/2003).
Nella concreta fattispecie, pertanto, in mancanza di prova positiva fornita dalla lavoratrice circa i fatti costitutivi del diritto a tale emolumento, la relativa domanda va respinta.
In definitiva possono essere qui recepiti i conteggi elaborati dalla parte ricorrente nel corpo del ricorso, con l'esclusione delle voci retributive per le quali non è stata fornita la prova in giudizio (cfr. supra); i predetti calcoli difatti che appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili e non sono stati fatti oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta.
va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente, Controparte_1
della complessiva somma di € 10.101,36 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 7.536,10
a titolo di differenze lavoro ordinario, € 720,50 a titolo di differenze tredicesima mensilità, € 720,50 a titolo di quattordicesima mensilità, € 1.124,26 a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, Controparte_1
in favore della ricorrente, a titolo di differenze economiche maturate durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 01/04/15 al 30/11/15 e specificate in parte motiva, della complessiva somma di € 10.101,36, di cui euro 1.124,26 a titolo di TFR., oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 3.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 31/10/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino