Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 8001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8001 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5163 del 2022, proposto da
NI IZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Sorrentino, Pietro Venanzio, Liberato Orsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via Diaz n. 11;
Comune di Massa Lubrense, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento prot. 21470/2022 del 5.09.2022 del Servizio 7 Urbanistica-Edilizia privata - PIP del Comune di Massa Lubrense, avente ad oggetto “Comunicazione sospensione lavori Pratica n° PE/2018/00147/PDC – Prot. n. 4624/2018 Permesso di costruire n. 26 del 26/10/2021, immobile sito in via Reola, 9 – Massa Lubrense (NA)”, notificato alla PEC del direttore dei lavori in data 5.09.2022;
- nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IV ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che in data 21/10/2025 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato essere venuto meno l’interesse del suo assistito alla decisione del ricorso;
ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464; Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
ritenuto che l’esito in rito giustifichi la compensazione delle spese nei confronti dell’Amministrazione statale costituta, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune di Massa Lubrense che non ha preso parte al giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra il ricorrente e il Ministero della Cultura.
Nulla spese tra il ricorrente e il Comune di Massa Lubrense.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
IV ZI, Consigliere, Estensore
EL BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IV ZI | OL ER |
IL SEGRETARIO