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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 16 GENNAIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7484/2023 R.G.
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano e domiciliati come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28.12.2023, le parte ricorrenti in epigrafe hanno premesso: di aver prestato servizio, rispettivamente, alle dipendenze del , in Controparte_1
qualità di docenti di scuola Primaria e Scuola Superiore, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato a decorrere, per la docente dall'anno scolastico 2022/23 e fino all'anno Parte_1
scolastico 2023/2024; mentre per la docente dall'anno scolastico 2018/2019 fino Parte_2 all'anno scolastico 2023/24; di non aver usufruito, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del
29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Hanno argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3,
11, 35, 97 e 117 Cost.
Su tali premesse hanno chiesto, previo accertamento in capo alle ricorrenti, del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20- 2020/21 - 2021/22 e
2022/23 e 2023/24, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente, la condanna del resistente all'attribuzione della carta docente dal valore nominale CP_1
di euro 500,00 per anno scolastico per la complessiva somma di euro 2.500,00 per la ricorrente
[...]
e di euro 1.000,00 per la docente Parte_2 Parte_1
Si è costituito in giudizio il il quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto Controparte_1
di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, la prescrizione quinquennale dei crediti e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, insistendo per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini segnati dalla presente motivazione
Nel merito, preliminarmente, la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di
Taranto (Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel determinare l'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto, nel primo caso, il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso CP_1
alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non
è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria); - in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. Questo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, emerge che nella citata pronuncia il Giudice di
Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio
2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n.
13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe».
Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi,
l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento».
Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time
(che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la ricorrente ha documentato di avere stipulato due contratti di lavoro a tempo determinato, e Parte_1
precisamente, per l'a.s. 2022/2023 un primo contratto presso l'Ipsar U. Tognazzi di Pollena Trocchia” dal 08.11.2022 al 30.06.2023 per 5 ore settimanali;
un secondo contratto per l'anno 2023/24 presso il Liceo Scientifico “Torricelli” di Somma Vesuviana ” per l'insegnamento di “Storia dell'Arte dall'11.09.23 al 30.06.24 per 8 ore settimanali.
È documentato (cfr all.to n°2 delle note trattazione scritta) altresì, che attualmente la ricorrente
[...]
è ancora interna al sistema scolastico giacché ha sottoscritto un contratto a tempo determinato Pt_1
presso l'Istituto Liceale O. Flacco di Portici dal 13.09.2024 al 30.06.2025 ma per 8 ore settimanali.
Sicché per l'a.s. 2022/2023 - 2023/24 risulta lo svolgimento di un orario inferiore al 50% di quello ordinario sino al termine delle attività didattiche e, pertanto, la domanda non può che essere rigettata.
Con riguardo, invece, alla posizione della docente la ricorrente ha documentato Parte_2 di avere stipulato diversi contratti lavoro a tempo determinato con il (in Controparte_1
particolare trattasi di supplenze su organico di fatto per le annualità 2018/2019 -2019/2020 – 2020/21-
2021/22 e 2022/23) presso Scuole Primarie su Posto Comune, per 25 ore settimanali.
Parimenti è documentato (cfr doc.1 delle note trattazione scritta) che attualmente la ricorrente è stata assunta, dal 01.09.2024, a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto e presta CP_1
servizio presso Istituto Scolastico “Forzati – De Curtis”.
Ne discende, pertanto, il diritto della parte all'adempimento in forma specifica, Parte_2
entro i limiti della eccepita (tempestivamente) prescrizione.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che «l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» [Cass., n. 29961/2023].
Nella presente fattispecie, in cui l'a.s. più risalente è il 2018/19, l'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno». Il giorno da cui decorre il termine di prescrizione è dunque il 1° settembre 2018. Tuttavia, per quell'anno scolastico, la ricorrente è stata assunta il 07.09.2018. Deve perciò farsi riferimento a quest'ultima data. Il primo atto interruttivo della prescrizione, in assenza di formale diffida inoltrata al CP_1
convenuto e allegata agli atti, è costituito dalla presente iniziativa giurisdizionale, intervenuta quando il quinquennio era già decorso, per cui deve ritenersi che il credito relativo all'a.s. 2018/19 sia estinto per prescrizione.
Il beneficio in esame va perciò riconosciuto alla ricorrente entro il limite della Parte_2
prescrizione quinquennale e quindi per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Le spese di lite, considerato l'esito globale della stessa, sono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale:
- rigetta la domanda della ricorrente Parte_1
- dichiara la prescrizione del credito della ricorrente per l'anno scolastico Parte_2
2018/2019;
- accoglie per il resto la domanda della ricorrente e per l'effetto, condanna il Parte_2
resistente all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il CP_1
sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21,
2021/2022 e 2022/23 con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36,
l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, lì 16 gennaio 2025
Il Gl
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini