Sentenza 3 maggio 2023
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/05/2023, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 07467/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12322/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12322 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Contact Care Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario della Regione; Lotto 1, Asl Rm 2, Ifo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
S.D.S. – Società di Servizi S.r.l., Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Nilo, Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, , Formula Servizi Società Cooperativa, Socioculturale Scs, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Maggio '82 Società Cooperativa Sociale, Seatt Società Cooperativa Sociale Servizi Avanzati Tecnologici e Tera-Peutici A R.L., S.D.S. S.r.l., Coop.Va di AG L. LL, Giotto Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
in via principale:
- della determinazione n. G11932 del 12/09/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all'affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotti 1-5, in favore dell'RTI CNS Soc. Coop.-SDS S.r.l. per un importo complessivo di € 177.742.908,61 e dei provvedimenti in essa richiamati;
- della comunicazione del 13/9/2022 con cui la Stazione appaltante ha dato notizia ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 dell'avvenuta aggiudicazione e dei relativi allegati;
- di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui il verbale n. 1 del 25/2/2022, il verbale n. 2 del 7/3/2022, il verbale n. 3 del 18/3/2022 e la determinazione n. G04025 del 4/4/2022 afferenti l'ammissione dei concorrenti in gara nella parte in cui hanno valutato e ammesso in gara il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo anziché disporne l'esclusione;
- delle richieste di soccorso istruttorio, tra cui quelle del 10/3/2022, e delle richieste di integrazioni documentali e degli esiti delle stesse laddove hanno portato all'ammissione in gara e non esclusione del RTI CNS-SDS e del Consorzio Leonardo;
- ove occorrer possa, della determinazione prot. G05216 02/05/2022 di nomina della Commissione giudicatrice e dei verbali n. 4 dell'11/4/2022 e n. 5 del 29/4/2022;
- del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18/5/2022, dei verbali delle sedute riservate n. 1 del 6/6/2022, 2 del 15/6/2022, n. 3 del 28/6/2022 e n. 4 dell'11/7/2022 e dei relativi allegati, e delle richieste di chiarimenti del 28/6/2022, in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui hanno valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione;
- del verbale della seduta virtuale n. 2 del 11/7/2022 e degli allegati, in cui la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, redatto la graduatoria e rimesso gli atti al RUP per la verifica di anomalia nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione;
- del verbale di seduta riservata n. 6 del 6/9/2022 che ha determinato gli esiti della verifica di anomalia;
- del verbale di seduta riservata n. 7 del 8/9/2022 che ha dato atto degli esiti positivi del controllo del possesso dei requisiti speciali di gara in capo al RTI CNS-SDS;
- di tutti i provvedimenti della Stazione appaltante, dei verbali pubblici e riservati anche non indicati, e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del presente ricorso;
- del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;
nonché
- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
in via subordinata:
- della determinazione di indizione n. 21/12/2021 n. G16074 avente ad oggetto la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e l'approvazione degli schemi e degli atti di gara e l'indizione della stessa;
- degli altri atti di gara e segnatamente del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico e degli altri allegati o documenti componenti la lex di gara, nessuno escluso, dei chiarimenti, della nomina della commissione, e di tutti gli altri atti della gara in quanto non hanno previsto clausole di limitazione del numero di lotti da aggiudicare a un solo offerente ai sensi dell'art. 51, co. 3, d.lgs. 50/2016 e in quanto non hanno previsto la presentazione, all'interno dell'offerta, del piano di assorbimento del personale di cui alla clausola sociale;
- di tutti gli atti di gara sopracitati, di tutti i verbali pubblici e riservati, dei provvedimenti, comunicazioni, richieste, determine, esiti delle ammissioni, valutazioni, verifiche di congruità e sul possesso dei requisiti, delle graduatorie, dell'aggiudicazione e tutte le altre statuizioni della Stazione appaltante;
- degli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non citati, conosciuti e/o successivi;
- del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;
nonché
- per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e la rinnovazione della gara secondo criteri di legittimità.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Contact Care Solutions S.r.l. il 27/1/2023:
Con i presenti motivi aggiunti, per il lotto in discussione, si chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche dei seguenti atti (oltre a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo) sia in ragione delle censure svolte con il ricorso e dunque in quanto viziati per illegittimità derivata sia in ragione delle censure sollevate con il presente atto:
- verbale di gara n. 8 della seduta riservata del 21/11/2022 - 2/12/2022 con relativi allegati (da 1 a 8) (docc. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
- verbale di gara n. 9 della seduta riservata del 20/12/2022 con relativi allegati (da 1 a 3) (docc. 45, 46, 47, 48);
- nota della Regione prot. 1331337 del 23/12/2022 di riscontro all'istanza di accesso del 30/11/2022, con relativi allegati (docc. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), e pec di trasmissione del 23/12/2022 (doc. 56);
- della nota della Regione Lazio del 23/12/2022 di “comunicazione di attivazione della Convenzione” datata 22/12/2022 e della relativa comunicazione ex art. 76 d.lgs. 50/2016 (docc. 57, 58);
- atto/provvedimento con cui è stata conferita efficacia all'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario;
- di tutti gli atti di gara impugnati con il ricorso e non, di tutti i verbali pubblici e riservati, dei provvedimenti, comunicazioni, richieste, determine, esiti delle ammissioni, valutazioni, verifiche di congruità e sul possesso dei requisiti, delle graduatorie,
dell'aggiudicazione definitiva n. G11932 del 12/09/2022 già richiamata e tutte le altre statuizioni della Stazione appaltante;
- degli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non citati, conosciuti e/o successivi;
- della convenzione di accordo quadro stipulata nelle more del giudizio e degli eventuali successivi contratti applicativi e/o ordinativi di fornitura;
nonché
- per la dichiarazione di inefficacia della Convenzione quadro sottoscritta inter partes il 22/12/2022 e per la declaratoria di inefficacia di tutti i contratti applicativi (ordinativi di fornitura) già sottoscritti o in via di sottoscrizione; nonché per la condanna della Stazione Appaltante a disporre il subentro della ricorrente nell'esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, nonché, in via subordinata, per la condanna della Stazione Appaltante alla rinnovazione della gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di S.D.S. – Società di Servizi S.r.l. e di Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e di Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato, in via principale, l’aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all’affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotto 1, in favore dell’RTI CNS Soc. Coop-SDS S.r.l., e i presupposti verbali, e, in via subordinata, la determinazione di indizione n. 21/12/2021 n. G16074 della gara in questione.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: in via principale a. Sull’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario RTI CNS I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016 e del d.m. 30/1/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. a), d.lgs. 50/2016 e dell’art. 30, co. 3, del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c, c-bis e f-bis, d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e segnatamente degli artt. 5.1, 7 e 19 del Disciplinare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Omessa, carente e contraddittoria motivazione. II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, co. 5, lett. a), e 30, co. 3, d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, co.1, e 84, co. 2, d.lgs. n. 276/2003. Violazione del d.lgs. 81/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. C-bis) e f-bis), d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e segnatamente degli artt. 5.1 e 19 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, in particolare lett. c-bis) e f-bis). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
B. Sull’esclusione dalla gara del consorzio Leonardo IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, in particolare lett. C-bis) e f-bis). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17 del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 co. 5 lett. d) e co. 6, dell’art. 95 co. 10 e dell’art. 23 co. 16, d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio di vincolatività dell’offerta, irragionevolezza, perplessità, falsi presupposti in fatto. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
In via subordinata per la condanna della stazione appaltante ad attivare le doverose verifiche sul costo del lavoro e sull’offerta del Consorzio Leonardo V. In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell’art. 95, co.10, dell’art. 23, co. 16, e dell’art. 97, co. 5 lett. d) e co. 6, del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria, per irragionevolezza, perplessità, illogicità, falsi presupposti in fatto. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione di congruità dei costi della manodopera.
In via ulteriormente subordinata (per l’annullamento della gara): VI. Per l’annullamento della gara: violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 51 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 46 direttiva 2014/24/UE; violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 41 e 32 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con il bando tipo ANAC n.1/2021 e n.1/2017 e delle linee guida CONSIP; eccesso di potere per contrasto immotivato con le indicazioni del bando tipo ANAC n. 1/2021 e n. 1/2017, per illogicità e irragionevolezza manifeste; violazione dei principi di concorrenza, massima partecipazione e par condicio; difetto di motivazione; sviamento di potere; contraddittorietà dell’azione amministrativa segnatamente per aver apparentemente frazionato in lotti la commessa con meccanismi che hanno finito per vanificare il frazionamento determinando la riunificazione dei lotti in capo a un unico monopolista.
VII. Sempre in via subordinata: per l’annullamento della gara per eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione all’immotivato discostamento dalle linee guida ANAC n. 13 e dall’art. 15 bando ANAC n. 1/2021; violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 50 d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, della par condicio e della concorrenza, di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione. Sviamento di potere. Difetto di motivazione.
Tutte le controinteressate si sono costituite controdeducendo nel merito.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’annullamento anche dei seguenti atti (oltre a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo) sia in ragione delle censure svolte con il ricorso e dunque in quanto viziati per illegittimità derivata sia in ragione delle censure sollevate con il presente atto: - verbale di gara n. 8 della seduta riservata del 21/11/2022 - 2/12/2022 con relativi allegati (da 1 a 8) (docc. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44); - verbale di gara n. 9 della seduta riservata del 20/12/2022 con relativi allegati (da 1 a 3) (docc. 45, 46, 47, 48); - nota della Regione prot. 1331337 del 23/12/2022 di riscontro all’istanza di accesso del 30/11/2022, con relativi allegati (docc. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), e pec di trasmissione del 23/12/2022 (doc. 56); - della nota della Regione Lazio del 23/12/2022 di “comunicazione di attivazione della Convenzione” datata 22/12/2022 e della relativa comunicazione ex art. 76 d.lgs. 50/2016 (docc. 57, 58); - atto/provvedimento con cui è stata conferita efficacia all’aggiudicazione definitiva a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario.
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al sesto e settimo motivo, dedotti in via subordinata, con i quali si contesta l’illegittimità della gara laddove non è stato previsto alcun limite al cumulo delle aggiudicazioni dei lotti e non sono stati richiesti requisiti di qualificazione aggiuntivi.
Invero, pur avendo la ricorrente graduato i motivi di ricorso, ritiene il Collegio che, debba essere esaminata in via prioritaria la censura con la quale viene chiesto “ l’annullamento della lex specialis di gara e di tutti gli atti di gara per le ragioni dedotte in narrativa e per l’effetto dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e condannare l’Amministrazione a bandire ex novo la procedura ”, e ciò in quanto trattasi di questione pregiudiziale, anche alla luce dell’infondatezza dei motivi principali, come si rileva nel prosieguo.
2. Con questa censura parte ricorrente contesta l’illegittimità della gara laddove non è stato previsto alcun limite al cumulo delle aggiudicazioni dei lotti e non sono stati richiesti requisiti di qualificazione aggiuntivi.
L’Amministrazione ha rilevato che la gara è stata comunque strutturata in modo tale da garantire la più ampia partecipazione e che, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 51 d.lgs. 50/2016, non sussiste alcun obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere una clausola che limiti il numero di lotti che possono essere aggiudicati a ciascun concorrente.
L’art. 51 d.lgs. 50/2016 prescrive “ 1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché' di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché' le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti ”.
La giurisprudenza ha precisato che le determinazioni sull’an e sul quomodo della suddivisione in lotti di una gara sono rimesse alla discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici, dipendendo tale scelta dalle caratteristiche del singolo appalto che solo la stazione appaltante è in grado di conoscere e valutare.
“ In materia di suddivisione della gara in lotti, dall'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 si evidenzia come in subiecta materia il legislatore non abbia inteso imporre soluzioni cogenti e definite nel loro contenuto precettivo, riconoscendo alla stazione appaltante la possibilità di scelta nell'ambito di un'ampia discrezionalità e ponendo come mero criterio di orientamento quello del favor per le piccole e medie imprese nell'ambito dell'esigenza di fondo di valorizzazione della libera concorrenza. Pertanto, è compito della singola Amministrazione individuare la formula di sintesi che valga come bilanciamento complessivo degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento alla stregua dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, con la conseguenza che le determinazioni in concreto adottate si prestano ad essere sindacate in sede giurisdizionale solo sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità ” (Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1248).
Sul piano sistematico, è stato rilevato che il terzo comma del citato art. 51 “ si inserisce nel contesto di una disposizione la cui complessiva disciplina è finalizzata alla tutela - in termini di accesso al mercato delle commesse pubbliche - "delle microimprese, piccole e medie imprese": così si esprime il primo comma, indicando la finalità della suddivisione in lotti (che è nozione, ed attività, logicamente propedeutica all'inserimento del vincolo di aggiudicazione, che tale suddivisione, appunto, suppone) … Come correttamente prospetta l'appellante, la finalità di tale disposizione si rinviene nel Considerando 79 della Direttiva 2014/24/UE, che facoltizza le stazioni appaltanti a limitare il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico "allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l'affidabilità dell'approvvigionamento ” (Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 8990).
Posti questi principi, è da rilevare che la gara in esame è stata sì suddivisa in lotti, denotando così il rispetto della salvaguardia della concorrenza, ma, nel concreto, le modalità di aggiudicazione hanno condotto, in sostanza, alla violazione proprio di questo principio.
In particolare, l’art. 5.3. del Disciplinare ha richiesto, ai fini della partecipazione, che “ gli Operatori devono aver realizzato un fatturato globale medio annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari al 75% del valore annuo a base d’asta del Lotto a cui si intende partecipare. Nel caso di partecipazione a più lotti, l’importo richiesto deve essere riferito al lotto di maggior valore ”, non prevedendo la necessità che un partecipante a tutti i lotti possedesse dei requisiti di aggiudicazione di qualificazione aggiuntivi, con la conseguenza che il soggetto che possedeva i requisiti per il lotto maggiore avrebbe potuto aggiudicarsi tutti e cinque i lotti di gara, come effettivamente è avvenuto.
Tale modus procedendi è in netto contrasto con la ratio sopra delineata posta alla base dell’art. 51 e quindi alla possibilità di suddivisione in lotti, volta a garantire la concorrenza tra le imprese del settore e ad evitare la concentrazione in capo ad un unico soggetto dell’aggiudicazione di tutti i lotti messi a gara.
In sostanza, l’aggiudicazione di tutti i lotti ad un unico soggetto costituisce un risultato esattamente opposto a quello cui mira la disposizione di cui all’art. 51 del codice dei contratti pubblici.
Proprio al fine di evitare queste storture, l’art. 51 citato ha previsto la possibilità di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore può presentare l’offerta, permettendo così, che venga garantito il principio di concorrenza.
Inoltre, la previsione del possesso del fatturato previsto per la partecipazione al singolo lotto non garantisce un’adeguata solidità finanziaria in caso di aggiudicazione di una pluralità di lotti significativi dal punto di vista economico.
3. Ritenuta fondata la predetta censura si procede con lo scrutinio delle ulteriori doglianze.
4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che il RTI CNS avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per carenza dei requisiti.
In particolare, sostiene la ricorrente, che il RTI aggiudicatario ha dichiarato ex art. 80 d.lgs. 50/2016 testualmente di aver “ soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ”. In calce alla domanda di partecipazione poi la Socioculturale ha poi reso una “dichiarazione integrativa” in cui ha dato atto del fatto che “il 17/3/2021 il Servizio Lavoro della Provincia di Trento ha elevato alla scrivente Società Cooperativa un verbale di accertamento e notificazione per presunte irregolarità nell’applicazione del CCNL di riferimento in relazione all’appalto avente ad oggetto i “Servizi per il Museo delle scienze di Trento”; b) che avverso il predetto verbale sono pendenti i termini per la proposizione di tutte le azioni consentite ... e/o il pagamento delle somme per la relativa estinzione delle violazioni contestate...; c) che pertanto ..Socioculturale S.C.S. non può ritenersi colpevole di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, co.3 d.lgs. 50/2016 (art. 80, co.5, lett. a, d.lgs. 50/2016), né di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c) e/o c-ter), d.lgs. 50/2016 ”.
Sempre secondo la ricorrente, il verbale di accertamento e notificazione elevato dall’Ufficio del Lavoro della Provincia di Trento non ha contestato solo presunte irregolarità nell’applicazione del CCNL ai lavoratori impiegati nei Servizi per il Museo di Trento in quanto le contestazioni mosse alla Socioculturale, sono riferibili a ben 9 lavoratori, e non riguardano soltanto omissioni retributive, per complessivi € 23.557,99 come riferito dalla Cooperativa, ma anche ed espressamente omissioni previdenziali da calcolarsi su un imponibile di € 22.059, che la Socioculturale ha omesso del tutto di dichiarare e che il RUP ha trascurato di considerare nonostante le stesse emergessero dai documenti acquisiti a seguito del soccorso istruttorio. Né è possibile affermare, come sostenuto sia dalla Cooperativa che dal RUP che la Socioculturale abbia dimostrato di aver regolarizzato la propria posizione. Risulta documentalmente che la Cooperativa non abbia proceduto al pagamento di contributi previdenziali omessi.
Il motivo è infondato posto che diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, nel verbale del 18 marzo 2022 si legge che: “ Il RTI è stato ammesso con riserva in ragione di quanto dichiarato dalla consorziata esecutrice Socioculturale SCS in merito alla pendenza dei termini per l'impugnazione/estinzione delle sanzioni di cui al Verbale di accertamento e notificazione del 17 marzo 2021. Con comunicazione trasmessa attraverso il Sistema n. 1)1026258-22 10 marzo 2022 è stato richiesto all'operatore economico di fornire, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, documentazione e/o chiarimenti utili a comprovare la pendenza dei termini in parola. Con comunicazione, n. 1)1028862-22, del 17 marzo 2022, l'operatore ha riscontrato quanto sopra producendo documentazione da cui si evince che lo stesso ha provveduto all'estinzione - mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento delle relative sanzioni amministrative irrogate - di alcuni addebiti ed all'impugnazione, ex art. 18 L 689/81, delle restanti infrazioni contestate ”.
Conseguentemente la Consorziata ha estinto alcuni addebiti ed ha impugnato gli altri, sicché ad oggi non ci sono gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, co.3 d.lgs. 50/2016 (art. 80, co.5, lett. a, d.lgs. 50/2016), né gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c) e/o c-ter), d.lgs. 50/2016).
Inoltre, non sussiste neanche la dedotta violazione dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis) e f-bis) per aver reso una falsa dichiarazione e/o informazioni fuorvianti suscettibili di influenzare la stazione appaltante in merito all’osservanza degli obblighi in materia previdenziale, posto che, come dichiarato anche dalla stessa ricorrente, in calce alla domanda di partecipazione la Socioculturale ha reso la “dichiarazione integrativa” in cui ha dato atto del verbale di accertamento.
5. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che il RTI CNS avrebbe dovuto essere escluso anche per il mancato possesso sempre in capo alla consorziata esecutrice Socioculturale dei requisiti generali di partecipazione previsti all’art. 80, co. 5, lett. a) e c), d.lgs. 50/2016 e per non aver reso alcuna dichiarazione in merito a ulteriori gravi illeciti, così incorrendo nelle ulteriori fattispecie escludenti previste dall’art. 80, co. 5, lett. c-bis) e f-bis).
Nella specie, la Socioculturale, nell’esecuzione dell’appalto per servizi museali integrati per i cinque Musei Civici di Venezia aggiudicato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia al RTI composto da Cooperativa Culture e dalla medesima Socioculturale Soc. Coop., ha posto in essere una condotta che ha integrato l’intermediazione illecita di manodopera. Tale condotta è stata accertata giudizialmente dal Tribunale Venezia, sez. lav., che con sentenza del 15/02/2022, n. 106 ha imputato alla Socioculturale.
Anche questo motivo è infondato, posto che, dalla semplice lettura della sentenza richiamata dalla ricorrente, si evince che tale sentenza non sia stata resa nei confronti del la Socioculturale Cooperativa Sociale, ma è stata pronunciata tra alcuni suoi dipendenti e Fondazione Musei Civici di Venezia.
6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per aver reso una falsa dichiarazione circa il possesso all’interno del proprio organico di una percentuale di donne in ruoli apicali maggiore o uguale al 40%.
In particolare, sempre secondo la ricorrente, in riscontro alla richiesta del 28 giugno 2022 formulata dalla Stazione appaltante sia CNS che SDS hanno testualmente affermato che, “ alla data di presentazione delle offerte, la percentuale di donne in ruoli apicali della Mandante SDS S.r.l. e delle singole consorziate esecutrici indicate da CNS è maggiore o uguale al 40% ”.
Deduce la ricorrente che tale dichiarazione risulta falsa e fuorviante in ragione di quanto emerge dalla visura camerale (aggiornata al 30 giugno 2022) della SDS da cui risulta che la società è priva di dirigenti ed è amministrata da un amministratore unico di sesso maschile.
L’infondatezza della censura è ricavabile dalla documentazione depositata in giudizio dalla quale si evince che nei ruoli apicali della SDS è presente una dirigente di sesso femminile, con la conseguenza che la percentuale di dinne i ruoli apicali risulta essere del 50% (infatti l’amministratore unico è di sesso maschile mentre la dirigente è di sesso femminile).
7. La ricorrente ha poi dedotto una serie di motivi avverso l’offerta del Consorzio Leonardo secondo classificato.
8. in particolare, con il quarto e quinto motivo la ricorrente ha contestato l’ammissione in gara e il collocamento in graduatoria del Consorzio Leonardo (seconda in graduatoria), chiedendone l’estromissione per aver fornito indicazioni fuorvianti con grave negligenza in sede di analisi del costo della manodopera, in modo da ingenerare un errato convincimento negli organi valutativi della Stazione appaltante.
In particolare, la ricorrente sostiene che l’offerta del secondo classificato registra un inammissibile scostamento (per difetto) del costo medio orario rispetto ai valori delle tabelle ministeriali, supportato mediante giustificazioni ancorate a stime del tasso di assenteismo sganciate dalle statistiche nazionali e dai dati storici del personale impiegato nella commessa e dello specifico contesto in cui operano i lavoratori. Inoltre, da una puntuale analisi della documentazione presentata in gara, offerta economica (doc. 25), offerta tecnica (doc. 26) e allegato denominato “Documento di illustrazione delle modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera secondo quanto indicato nel Disciplinare all’art. 17” per i vari Lotti dal Consorzio Leonardo (doc. 27), è emerso che il costo della manodopera non è affatto coerente con l’offerta tecnica depositata in gara.
La cenura è inammissibile in quanto è diretto a contestare poteri che l’Amministrazione ancora non ha esercitato.
Infatti, come rilevato dall’Amministrazione appaltante, la Commissione aggiudicatrice, dato atto che, per tutti e cinque i lotti, le offerte presentate dal RTI CNS/SDS e dal Consorzio Leonardo sono risultate sospette di anomalia e ha rimesso gli atti ed i documenti della procedura al RUP, il quale ha provveduto, in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare al punto 22 (Verifica di anomalia delle offerte), “a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa ” per ciascuno dei cinque lotti. Risultando le offerte del RTI CNS/SDS congrue, non si è proceduto alla verifica delle offerte successive.
9. Stante la fondatezza del sesto motivo e del settimo motivo, con conseguente annullamento dell’intera procedura, i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla richiesta di annullamento dell’intera procedura, in relazione al lotto 1.
Il ricorso per i motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza in relazione alla posizione della Regione, mentre sono compensate tra le restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto annulla tutti gli atti impugnati in relazione al lotto 1;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la Regione Lazio alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Spese compensate tra le restanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO