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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 969/24 RG iscritta in data 9.2.24 avente per oggetto: regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Loredana Trotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Solferino n. 18;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Alessandra Chiacchiaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Plava n. 32;
RESISTENTE
NONCHE'
avv. , quale curatrice speciale della minore;
CP_2 CP_3 Persona_1
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.11.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.2.24 , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dal 2012 fino al 2023, dalla cui unione era nata (3.9.15), chiedeva CP_1 Per_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, in particolare, di “regolamentare l'esercizio del diritto / dovere di visita nei confronti della piccola che, ad oggi, a causa delle condotte Per_1 ostruzionistiche perpetrate dalla madre, vede raramente”, concludendo per l'affido condiviso e previsione di un assegno di mantenimento da porre a suo carico nella misura di € 150,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che contestava le allegazioni in fatto, deducendo che il ricorrente era sempre stato un genitore assente dalla vita della figlia, con condotte anche di violenza in presenza della minore per la sua dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti fino a determinarsi la resistente a sporgere denuncia per le condotte maltrattanti. Da ciò seguiva l'apertura di un procedimento di decadenza innanzi al TM introdotto dal PM minorile ed il rifiuto della minore di incontrare il padre. Concludeva, pertanto, per l'affido esclusivo, prevedendo un percorso specifico per recupero delle piene facoltà psico-fisiche del con incontri protetti per Pt_1 la minore.
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, il TM dichiarava la propria incompetenza funzionale sulla domanda di limitazione della responsabilità genitoriale, con trasmissione degli atti al tribunale ordinario.
Sentite le parti, si procedeva alla nomina del curatore speciale per la minore procedendosi Per_1 anche al suo ascolto all'udienza del 2.7.24.
Con ordinanza depositata in data 3.7.24, il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento in via super esclusiva alla madre della minore potendo assumere ella tutte le Per_1 decisioni nell'interesse della minore anche relative all'educazione, istruzione, residenza, autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio; disponeva la presa in carico del CP_ ricorrente da parte del con analisi del capello e controlli a sorpresa, verificando l'esito di tale presa in carico, invitava le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità, dovendo i Servizi sociali competenti a relazionare sull'andamento dei percorsi con cadenza bimestrale, disponeva che la minore fosse sottoposta ad un percorso di sostegno psicologico per superare il trauma subito, infine, determinava in € 175,00 l'assegno di mantenimento che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per la minore alla resistente entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, contribuendo ciascuno dei genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore.
All'esito dell'acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali la causa, all'udienza del 27.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28
c.p.c.
Tanto premesso, deve darsi atto che tanto il curatore speciale che la resistente chiedono la conferma del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. dal giudice delegato, laddove il ricorrente insiste, invece, per l'affido condiviso della minore, anche prevedendo modalità di incontri con che non ha rapporti con il padre già da prima dell'inizio del giudizio. Per_1
Orbene, ritiene il Tribunale che, all'esito della compiuta istruttoria basata sull'audizione delle parti ed ascolto della minore, relazione dei Servizi sociali anche sui percorsi posti in essere dalla minore e dalla madre, vada confermato il provvedimento di affido super esclusivo della piccola alla Per_1 resistente che finalmente ha assunto consapevolezza del suo vissuto, di una relazione affettiva tossica con il ricorrente e che è stata foriera di conseguenze pregiudizievoli per la figlia grazie alla Per_1 quale la madre è uscita da tale spirale.
Ed invero, già nel corso dell'audizione delle parti (anche innanzi al TM) il ricorrente ha ammesso, pur se ha cercato di minimizzare l'accaduto, i litigi anche di una certa veemenza tra lui e la resistente
(si veda verbale del 26.3.24 innanzi al TM), aggressioni fisiche (che lui ha però indicato da parte di entrambi), urla che lui ha giustificato per una relazione di coppia ormai in crisi, negando che la resistente si sia mai recata al PS (circostanza smentita dal referto del 14.7.20 in cui risulta la diagnosi di ascesso mascellare sx con accesso al PS per riferita aggressione). Innanzi al tribunale ordinario ha negato di avere problemi di dipendenza da stupefacenti, da alcool o ludopatie (anche se innanzi al
TM ha ammesso in passato di aver avuto tali dipendenze), ma dalle dichiarazioni rese da nel Per_1 corso del suo ascolto (udienza del 2.7.24), le affermazioni del ricorrente non appaiono essere veritiere.
difatti, innanzi al giudice delegato, in modo lucido, consapevole, ha dichiarato: “Papà fuma. Per_1
Ho visto quello cambiare umore improvvisamente e ho visto in queste occasioni che gli usciva la bava. Ricordo anche una volta che ha rotto un mio cofanetto che era bellissimo e non so il motivo per cui lo ha fatto e mi ha detto le seguenti parole “non me ne fotte niente di te, non me non fotte niente di tua madre, me ne fotte solo della cocaina” io sono andata a cercare la parola cocaina sul tablet e ho visto che era una droga forte ma lui non voleva che cercassi il significato della parola”. Tali dichiarazioni genuine della piccola lasciano non pochi dubbi sulla dipendenza da sostanze stupefacenti del ricorrente, quanto meno all'epoca della convivenza. È pur vero, tuttavia, che il CP_ ricorrente è stato preso in carico al e le analisi prodotte in atti per l'assunzione di sostanze sono negative (si vedano analisi depositate in data 26.5.25).
Quanto al rapporto con la minore, il padre è risultato un genitore del tutto assente, incapace di instaurare un rapporto affettivo con la minore, anche se ha rispettato, da quando si è allontanato, il provvedimento giudiziario sia in ordine al diniego di visite per la piccola sia provvedendo al mantenimento della figlia. nella sua audizione ha riferito solo episodi negativi del padre, atteggiamenti aggressivi verso Per_1 la madre anche in sua presenza tanto che non ha mai speso una parola di affetto verso il genitore, non riuscendo neanche a chiamarlo papà, ma rivolgendosi a lui come “quello” (si veda audizione della minore). La piccola ha riferito episodi circostanziati sul padre e sugli atteggiamenti aggressivi, violenti ed anaffettivi verso la piccola (“ Non vedo papà da agosto 2023. Non mi manca perché sono successi vari episodi;
ad esempio, quando ero piccola, avevo circa 4/5 anni, papà mi ha portato in un bar e mi ha lasciato da sola su delle giostre rotte e lui si è messo a giocare a carta con gli amici. Ad un certo punto è andato via dal bar e mi ha lasciato sola e la barista guardava intorno per cercarlo mentre gli amici lo messaggiavano. Solo dopo un poco di tempo lui è tornato. Ho sentito urlare papà in casa. Ricordo che il mercoledì che aveva il giorno libero dormiva sempre, sicchè noi come ci vestivamo per uscire poi dovevamo mettere il pigiama e non potevamo uscire anche perché mamma non guida. Noi rimanevamo in casa. Quando ero più piccolo, avevo 4 anni, papà ha sbattuto mamma contro un mobile e le ha fatto l'occhio nero. Io quando vedevo queste cose mi arrabbiavo e piangevo allo stesso modo. Ho visto più volte questi episodi mamma cercava di tranquillizzarmi. Ci sono stati altri episodi, una volta ad esempio papà ha sbattuto mamma sul letto ed ha cercato di strangolarla ed io ho detto di non uccidere mamma e lui dopo un poco si è calmato. In alcune occasioni mia mamma ha chiamato la sorella, zia perché mi portasse via. Io prima che papà andasse via ho detto a Per_2 mamma più volte di chiamare la polizia perché non volevo che lui stesse in casa con noi. A volte si è arrabbiato con me a caso, urlando. Io non ricordo episodi positivi con papà, non ricordo mai che mi abbia portato a fare una passeggiata, un gelato con tranquillità. Siamo uscite sempre solo io e mamma.
Io non ho mai chiamato papà io lo chiamo quello. Non ricordo mai che papà sia stato affettuoso abbia giocato con me. L'anno scorso, due tre volte mi è venuto a prendere a scuola, e la maestra si guardava intorno per individuare il genitore ma lui non si preoccupava stava a telefono e non alzava la mano per riprendermi. Io ho detto a mamma che mi vergognavo di essere presa a scuola da papà, chiedendole che fosse lei a riprendermi. Prima quando papà viveva con noi non venivano mai le mie amichette a giocare o dormire ora invece la situazione è cambiata. Ho un ottimo rapporto con la famiglia di mamma che ora vedo con frequenza mentre prima vedevo solo zia a causa di Per_2
“quello”. Non conosco molto la famiglia di papà che ci ha apostrofato con le seguenti parole a me
“puttanella” e a mamma “puttana”), episodi che sono stati oggetto anche di condanna penale ad anni
2 mesi 6 di reclusione a carico del ricorrente, con riconoscimento anche del risarcimento del danno per le costituite parti civili, l'odierna resistente in proprio e quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale (si veda dispositivo prodotto da parte resistente).
A fronte di tale figura negativa del padre deve evidenziarsi una figura materna presente che, anche con l'aiuto della piccola, è riuscita a svolgere un lavoro di consapevolezza ed a cui la figlia è molto legata. Se inizialmente, anche dopo la denuncia presentata (spinta dalla preoccupazione per la figlia che aveva assistito a condotte violente del padre) aveva avuto un atteggiamento di chiusura (che la stessa ha giustificato per la preoccupazione che le togliessero come da dichiarazioni rese nel Per_1 procedimento innanzi al TM), in seguito ha acquistato una sua consapevolezza e si è sottoposta positivamente ad un percorso di sostegno, aprendosi agli operatori, pronta ad elaborare il suo passato e di voler vivere al meglio per proiettandosi verso il futuro (si vedano relazioni depositate in Per_1 data 26.2.25 ed in data 26.6.25).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale di dover confermare l'affiso super esclusivo della minore alla madre, potendo ella assumere da sola ogni decisione relativa alla Per_1 vita della figlia, non essendovi i presupposti per disporre una limitazione della responsabilità genitoriale del padre, dovendo sottolinearsi che la condanna penale ancora non è divenuta definitiva, CP_ egli ha comunque manifestato una disponibilità per la presa in carico al con analisi sempre negative nel periodo in esame, ha provveduto a corrispondere il mantenimento ordinario, rispettando il provvedimento giudiziario anche con riferimento al diritto di visita, non imponendo la sua presenza e lasciando la piccola tranquilla nell'elaborare il proprio vissuto.
In proposito, si ricorda che la limitazione della responsabilità genitoriale non è una sanzione contro il genitore ma ha la precipua funzione di evitare pregiudizi al minore. Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno" (Cass.
27553/2021).
Nel caso di specie, l'atteggiamento da ultimo assunto dal padre, come sopra individuato, comporta l'esclusione di una limitazione della responsabilità genitoriale, ma la necessità che venga confermato l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
Se l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e rappresenta il regime ordinario, è ben possibile derogarvi, prevedendo un affido esclusivo che deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, la situazione attuale, l'assenza totale di un legame affettivo (la bambina non riesce neanche a chiamarlo papà ma con l'appellativo “quello”, avendo ben chiari gli episodi del passato che hanno segnato la sua infanzia, costellata da violenza), la impossibilità che i genitori collaborino (visto anche le condotte di violenza in danno della mamma della piccola) con conseguente di una comunicabilità tra i genitori e tra il padre e la minore impone l'affido esclusivo rafforzato, anche perché il padre è privo delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni ordinarie relative alla vita della figlia.
In definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto alla disciplina del diritto di visita, si conferma la sospensione di qualsiasi incontro tra la minore ed il padre.
Deve, all'uopo, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/08/2024, n. 21969; Cass. civ., sez.
I, 23 ottobre 2019, n. 27207 ed anche Cass. civ. n. 14456/25 e 4595/25 in caso di violenza): conseguentemente possono e devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore, ma se all'esito degli stessi permane comunque il rifiuto del minore lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore. Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
Dovendo rispettarsi la volontà della minore, che ha manifestato particolare maturità, consapevole di quanto accaduto, anche dopo il percorso di sostegno psicologico (si veda relazione del 24.6.25 che sottolinea la necessità che la minore sia lasciata libera da ogni richiesta o pressione rispetto ad un possibile riavvicinamento, che non corrisponde né ai suoi bisogni attuali, né alla sua percezione affettiva) va confermata la sospensione degli incontri, con libertà della minore di incontrare il padre solo se lo vorrà, e previo esperimento da parte del genitore con esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto al mantenimento per la minore al cui versamento è tenuto il padre, si ritiene di dover determinare lo stesso dalla presente pronuncia in € 200,00 mensili, considerando l'assenza di rapporti, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in base alla situazione economica del resistente.
Ad oggi egli svolge l'attività di pizzaiolo, percependo una retribuzione di € 500,00 e dovendo pagare un canone di locazione di € 270,00 mensili (si veda contratto di locazione prodotto), mentre la resistente svolge piccoli lavoretti ed è aiutata dalla sua famiglia. Il ricorrente ha corrisposto spontaneamente la somma di € 100,00 mensili per come ammesso dalla resistente. Per_1 Entrambi i genitori, inoltre, dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore, non potendo determinarsi a priori le somme dovute a tale titolo.
Nulla altro va disposto, se non con riferimento alle spese di lite che vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (considerata la natura degli scritti difensivi) determinate secondo il decisum (valore indeterminabile complessità bassa) di cui ai parametri indicati dal DM 55/14 e succ. mod., con liquidazione in favore dell'Erario per quanto attiene il curatore speciale, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero);
2) dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, se questa lo vorrà e previo esperimento con esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) determina dalla presente pronuncia in € 200,00 mensili il contributo per il mantenimento che il resistente dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
5) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1 liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%;
6) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del nominato curatore avv.
TA Fuoco, che si liquidano in favore dell'Erario, in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1.12.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 969/24 RG iscritta in data 9.2.24 avente per oggetto: regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Loredana Trotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Solferino n. 18;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Alessandra Chiacchiaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Plava n. 32;
RESISTENTE
NONCHE'
avv. , quale curatrice speciale della minore;
CP_2 CP_3 Persona_1
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.11.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.2.24 , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dal 2012 fino al 2023, dalla cui unione era nata (3.9.15), chiedeva CP_1 Per_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, in particolare, di “regolamentare l'esercizio del diritto / dovere di visita nei confronti della piccola che, ad oggi, a causa delle condotte Per_1 ostruzionistiche perpetrate dalla madre, vede raramente”, concludendo per l'affido condiviso e previsione di un assegno di mantenimento da porre a suo carico nella misura di € 150,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che contestava le allegazioni in fatto, deducendo che il ricorrente era sempre stato un genitore assente dalla vita della figlia, con condotte anche di violenza in presenza della minore per la sua dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti fino a determinarsi la resistente a sporgere denuncia per le condotte maltrattanti. Da ciò seguiva l'apertura di un procedimento di decadenza innanzi al TM introdotto dal PM minorile ed il rifiuto della minore di incontrare il padre. Concludeva, pertanto, per l'affido esclusivo, prevedendo un percorso specifico per recupero delle piene facoltà psico-fisiche del con incontri protetti per Pt_1 la minore.
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, il TM dichiarava la propria incompetenza funzionale sulla domanda di limitazione della responsabilità genitoriale, con trasmissione degli atti al tribunale ordinario.
Sentite le parti, si procedeva alla nomina del curatore speciale per la minore procedendosi Per_1 anche al suo ascolto all'udienza del 2.7.24.
Con ordinanza depositata in data 3.7.24, il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento in via super esclusiva alla madre della minore potendo assumere ella tutte le Per_1 decisioni nell'interesse della minore anche relative all'educazione, istruzione, residenza, autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio; disponeva la presa in carico del CP_ ricorrente da parte del con analisi del capello e controlli a sorpresa, verificando l'esito di tale presa in carico, invitava le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità, dovendo i Servizi sociali competenti a relazionare sull'andamento dei percorsi con cadenza bimestrale, disponeva che la minore fosse sottoposta ad un percorso di sostegno psicologico per superare il trauma subito, infine, determinava in € 175,00 l'assegno di mantenimento che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per la minore alla resistente entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, contribuendo ciascuno dei genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore.
All'esito dell'acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali la causa, all'udienza del 27.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28
c.p.c.
Tanto premesso, deve darsi atto che tanto il curatore speciale che la resistente chiedono la conferma del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. dal giudice delegato, laddove il ricorrente insiste, invece, per l'affido condiviso della minore, anche prevedendo modalità di incontri con che non ha rapporti con il padre già da prima dell'inizio del giudizio. Per_1
Orbene, ritiene il Tribunale che, all'esito della compiuta istruttoria basata sull'audizione delle parti ed ascolto della minore, relazione dei Servizi sociali anche sui percorsi posti in essere dalla minore e dalla madre, vada confermato il provvedimento di affido super esclusivo della piccola alla Per_1 resistente che finalmente ha assunto consapevolezza del suo vissuto, di una relazione affettiva tossica con il ricorrente e che è stata foriera di conseguenze pregiudizievoli per la figlia grazie alla Per_1 quale la madre è uscita da tale spirale.
Ed invero, già nel corso dell'audizione delle parti (anche innanzi al TM) il ricorrente ha ammesso, pur se ha cercato di minimizzare l'accaduto, i litigi anche di una certa veemenza tra lui e la resistente
(si veda verbale del 26.3.24 innanzi al TM), aggressioni fisiche (che lui ha però indicato da parte di entrambi), urla che lui ha giustificato per una relazione di coppia ormai in crisi, negando che la resistente si sia mai recata al PS (circostanza smentita dal referto del 14.7.20 in cui risulta la diagnosi di ascesso mascellare sx con accesso al PS per riferita aggressione). Innanzi al tribunale ordinario ha negato di avere problemi di dipendenza da stupefacenti, da alcool o ludopatie (anche se innanzi al
TM ha ammesso in passato di aver avuto tali dipendenze), ma dalle dichiarazioni rese da nel Per_1 corso del suo ascolto (udienza del 2.7.24), le affermazioni del ricorrente non appaiono essere veritiere.
difatti, innanzi al giudice delegato, in modo lucido, consapevole, ha dichiarato: “Papà fuma. Per_1
Ho visto quello cambiare umore improvvisamente e ho visto in queste occasioni che gli usciva la bava. Ricordo anche una volta che ha rotto un mio cofanetto che era bellissimo e non so il motivo per cui lo ha fatto e mi ha detto le seguenti parole “non me ne fotte niente di te, non me non fotte niente di tua madre, me ne fotte solo della cocaina” io sono andata a cercare la parola cocaina sul tablet e ho visto che era una droga forte ma lui non voleva che cercassi il significato della parola”. Tali dichiarazioni genuine della piccola lasciano non pochi dubbi sulla dipendenza da sostanze stupefacenti del ricorrente, quanto meno all'epoca della convivenza. È pur vero, tuttavia, che il CP_ ricorrente è stato preso in carico al e le analisi prodotte in atti per l'assunzione di sostanze sono negative (si vedano analisi depositate in data 26.5.25).
Quanto al rapporto con la minore, il padre è risultato un genitore del tutto assente, incapace di instaurare un rapporto affettivo con la minore, anche se ha rispettato, da quando si è allontanato, il provvedimento giudiziario sia in ordine al diniego di visite per la piccola sia provvedendo al mantenimento della figlia. nella sua audizione ha riferito solo episodi negativi del padre, atteggiamenti aggressivi verso Per_1 la madre anche in sua presenza tanto che non ha mai speso una parola di affetto verso il genitore, non riuscendo neanche a chiamarlo papà, ma rivolgendosi a lui come “quello” (si veda audizione della minore). La piccola ha riferito episodi circostanziati sul padre e sugli atteggiamenti aggressivi, violenti ed anaffettivi verso la piccola (“ Non vedo papà da agosto 2023. Non mi manca perché sono successi vari episodi;
ad esempio, quando ero piccola, avevo circa 4/5 anni, papà mi ha portato in un bar e mi ha lasciato da sola su delle giostre rotte e lui si è messo a giocare a carta con gli amici. Ad un certo punto è andato via dal bar e mi ha lasciato sola e la barista guardava intorno per cercarlo mentre gli amici lo messaggiavano. Solo dopo un poco di tempo lui è tornato. Ho sentito urlare papà in casa. Ricordo che il mercoledì che aveva il giorno libero dormiva sempre, sicchè noi come ci vestivamo per uscire poi dovevamo mettere il pigiama e non potevamo uscire anche perché mamma non guida. Noi rimanevamo in casa. Quando ero più piccolo, avevo 4 anni, papà ha sbattuto mamma contro un mobile e le ha fatto l'occhio nero. Io quando vedevo queste cose mi arrabbiavo e piangevo allo stesso modo. Ho visto più volte questi episodi mamma cercava di tranquillizzarmi. Ci sono stati altri episodi, una volta ad esempio papà ha sbattuto mamma sul letto ed ha cercato di strangolarla ed io ho detto di non uccidere mamma e lui dopo un poco si è calmato. In alcune occasioni mia mamma ha chiamato la sorella, zia perché mi portasse via. Io prima che papà andasse via ho detto a Per_2 mamma più volte di chiamare la polizia perché non volevo che lui stesse in casa con noi. A volte si è arrabbiato con me a caso, urlando. Io non ricordo episodi positivi con papà, non ricordo mai che mi abbia portato a fare una passeggiata, un gelato con tranquillità. Siamo uscite sempre solo io e mamma.
Io non ho mai chiamato papà io lo chiamo quello. Non ricordo mai che papà sia stato affettuoso abbia giocato con me. L'anno scorso, due tre volte mi è venuto a prendere a scuola, e la maestra si guardava intorno per individuare il genitore ma lui non si preoccupava stava a telefono e non alzava la mano per riprendermi. Io ho detto a mamma che mi vergognavo di essere presa a scuola da papà, chiedendole che fosse lei a riprendermi. Prima quando papà viveva con noi non venivano mai le mie amichette a giocare o dormire ora invece la situazione è cambiata. Ho un ottimo rapporto con la famiglia di mamma che ora vedo con frequenza mentre prima vedevo solo zia a causa di Per_2
“quello”. Non conosco molto la famiglia di papà che ci ha apostrofato con le seguenti parole a me
“puttanella” e a mamma “puttana”), episodi che sono stati oggetto anche di condanna penale ad anni
2 mesi 6 di reclusione a carico del ricorrente, con riconoscimento anche del risarcimento del danno per le costituite parti civili, l'odierna resistente in proprio e quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale (si veda dispositivo prodotto da parte resistente).
A fronte di tale figura negativa del padre deve evidenziarsi una figura materna presente che, anche con l'aiuto della piccola, è riuscita a svolgere un lavoro di consapevolezza ed a cui la figlia è molto legata. Se inizialmente, anche dopo la denuncia presentata (spinta dalla preoccupazione per la figlia che aveva assistito a condotte violente del padre) aveva avuto un atteggiamento di chiusura (che la stessa ha giustificato per la preoccupazione che le togliessero come da dichiarazioni rese nel Per_1 procedimento innanzi al TM), in seguito ha acquistato una sua consapevolezza e si è sottoposta positivamente ad un percorso di sostegno, aprendosi agli operatori, pronta ad elaborare il suo passato e di voler vivere al meglio per proiettandosi verso il futuro (si vedano relazioni depositate in Per_1 data 26.2.25 ed in data 26.6.25).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale di dover confermare l'affiso super esclusivo della minore alla madre, potendo ella assumere da sola ogni decisione relativa alla Per_1 vita della figlia, non essendovi i presupposti per disporre una limitazione della responsabilità genitoriale del padre, dovendo sottolinearsi che la condanna penale ancora non è divenuta definitiva, CP_ egli ha comunque manifestato una disponibilità per la presa in carico al con analisi sempre negative nel periodo in esame, ha provveduto a corrispondere il mantenimento ordinario, rispettando il provvedimento giudiziario anche con riferimento al diritto di visita, non imponendo la sua presenza e lasciando la piccola tranquilla nell'elaborare il proprio vissuto.
In proposito, si ricorda che la limitazione della responsabilità genitoriale non è una sanzione contro il genitore ma ha la precipua funzione di evitare pregiudizi al minore. Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno" (Cass.
27553/2021).
Nel caso di specie, l'atteggiamento da ultimo assunto dal padre, come sopra individuato, comporta l'esclusione di una limitazione della responsabilità genitoriale, ma la necessità che venga confermato l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
Se l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e rappresenta il regime ordinario, è ben possibile derogarvi, prevedendo un affido esclusivo che deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, la situazione attuale, l'assenza totale di un legame affettivo (la bambina non riesce neanche a chiamarlo papà ma con l'appellativo “quello”, avendo ben chiari gli episodi del passato che hanno segnato la sua infanzia, costellata da violenza), la impossibilità che i genitori collaborino (visto anche le condotte di violenza in danno della mamma della piccola) con conseguente di una comunicabilità tra i genitori e tra il padre e la minore impone l'affido esclusivo rafforzato, anche perché il padre è privo delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni ordinarie relative alla vita della figlia.
In definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto alla disciplina del diritto di visita, si conferma la sospensione di qualsiasi incontro tra la minore ed il padre.
Deve, all'uopo, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/08/2024, n. 21969; Cass. civ., sez.
I, 23 ottobre 2019, n. 27207 ed anche Cass. civ. n. 14456/25 e 4595/25 in caso di violenza): conseguentemente possono e devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore, ma se all'esito degli stessi permane comunque il rifiuto del minore lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore. Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
Dovendo rispettarsi la volontà della minore, che ha manifestato particolare maturità, consapevole di quanto accaduto, anche dopo il percorso di sostegno psicologico (si veda relazione del 24.6.25 che sottolinea la necessità che la minore sia lasciata libera da ogni richiesta o pressione rispetto ad un possibile riavvicinamento, che non corrisponde né ai suoi bisogni attuali, né alla sua percezione affettiva) va confermata la sospensione degli incontri, con libertà della minore di incontrare il padre solo se lo vorrà, e previo esperimento da parte del genitore con esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto al mantenimento per la minore al cui versamento è tenuto il padre, si ritiene di dover determinare lo stesso dalla presente pronuncia in € 200,00 mensili, considerando l'assenza di rapporti, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in base alla situazione economica del resistente.
Ad oggi egli svolge l'attività di pizzaiolo, percependo una retribuzione di € 500,00 e dovendo pagare un canone di locazione di € 270,00 mensili (si veda contratto di locazione prodotto), mentre la resistente svolge piccoli lavoretti ed è aiutata dalla sua famiglia. Il ricorrente ha corrisposto spontaneamente la somma di € 100,00 mensili per come ammesso dalla resistente. Per_1 Entrambi i genitori, inoltre, dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore, non potendo determinarsi a priori le somme dovute a tale titolo.
Nulla altro va disposto, se non con riferimento alle spese di lite che vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (considerata la natura degli scritti difensivi) determinate secondo il decisum (valore indeterminabile complessità bassa) di cui ai parametri indicati dal DM 55/14 e succ. mod., con liquidazione in favore dell'Erario per quanto attiene il curatore speciale, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero);
2) dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, se questa lo vorrà e previo esperimento con esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) determina dalla presente pronuncia in € 200,00 mensili il contributo per il mantenimento che il resistente dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
5) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1 liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%;
6) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del nominato curatore avv.
TA Fuoco, che si liquidano in favore dell'Erario, in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1.12.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi