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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
(C.f.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]dello Ionio (CZ), in Contrada Capperi snc,
E
(C.f.: ), nata a [...] il [...] OP C.F._2
e residente a [...]dello Ionio (CZ), in Contrada Capperi snc, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Scalfari (C.f. ), presso il CodiceFiscale_3
cui studio elettivamente domiciliano, in Tropea (VV) alla Via Piave n. 3, giusta procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. IN SEDE
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: «Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni riportate all'istanza depositata in data 28.03.2025, nonché declaratoria ex art. 473 bis-49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario, in data 26 giugno 2010, nel Comune di Stignano (RC), iscritto nel registro civile degli atti di matrimonio del Comune di Stignano dell'anno 2010, parte II, seria A, n. 4, e che, dalla loro unione, era nato , il [...]. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a causa del diverso temperamento e dall'incompatibilità di carattere, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, facendo venire meno tra loro la comunione materiale e spirituale di vita.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
DeSInato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento, con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. i coniugi dichiarano di vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, posta a Santa Caterina dello Ionio (CZ) in Contrada Capperi snc, di proprietà della SI.ra , rimane nella piena e assoluta disponibilità della stessa SI.ra OP
; OP
3. il figlio minore, , viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento esclusivo dello stesso presso la madre SI.ra e ciò fino a quando OP il SI. sarà domiciliato, per motivi di lavoro, in Bellano (LC) mentre, invece, Parte_1 in caso di trasferimento di quest'ultimo nuovamente in Calabria, il collocamento del detto minore sarà disposto in modo prevalente presso la madre SI.ra ; OP
4. Il SI. invece, nel periodo in cui sarà presente nel territorio calabrese, Parte_1 potrà vedere il figlio, , con regolarità il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle Persona_2 ore 17:00 alle ore 20:00, trattenendolo eventualmente oltre tale orario solo per la cena, nonché, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica successiva, con pernotto presso il domicilio del padre SI. salvo successivo diverso accordo dei Parte_1 genitori;
5. il figlio minore, , qualora non sia possibile trascorrere le feste tutti assieme, Persona_2 trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con uno dei genitori ed il giorno 25 dicembre con
l'altro ed ancora il giorno di Pasqua con uno dei genitori e quello di UE con l'altro, salvo diverso accordo, mentre per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza; inoltre, lo stesso, trascorrerà, durante le vacanze estive, almeno sette giorni consecutivi con il padre, salvo successivo diverso accordo dei genitori;
6. il SI. tenuto conto delle sue attuali condizioni reddituali, si obbliga a Parte_1 corrispondere in favore del figlio minore, , un contributo a titolo di mantenimento Persona_2 nella misura di € 300,00 mensili, con accredito in C/C della madre SI.ra , da OP versare anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie previamente concordate (mediche, scolastiche, educative, ricreative, sportive et etc.) da sostenere in favore del figlio nella misura del 50%. I coniugi, fin d'ora, convengono che al variare delle necessità del figlio
e/o al migliorare delle condizioni reddituale del SI. l'assegno di Parte_1 mantenimento, in favore del figlio, potrà essere, in misura concordata, maggiorato. Infine, l'assegno unico e universale (AUU), in favore del figlio, continuerà ad essere percepito per l'intero dalla SI.ra
; OP
7. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento economico personale, essendo entrambi economicamente indipendenti e autonomi avendo loro proprie rispettive fonti di sostentamento reddituale;
8. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione e, poi, all'esito, di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione fatta per tutte le pregresse spese, tributi, tasse
e imposte ancora dovute, in quanto non pagate, collegate alla casa coniugale e relative a tutto il periodo di convivenza dei coniugi;
9. i coniugi, infine, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 9 maggio 2025, data nella quale il
Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del minore.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 OP
Badolato (CZ) il 21.03.1973, che hanno contratto matrimonio in data 26.06.2010, nel
Comune di Stignano (RC), Registro Atti Matrimonio Comune di Stignano, anno 2010, parte
II, seria A, n. 4, alle condizioni indicate in parte motiva;
1. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stignano (RC), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
2. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Catanzaro nella camera di conSIlio del 14.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo