Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 10/06/1964, residente in [...]G. MINA, 3/3 16011 ARENZANO
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli avvocati
ERNESTO LAVATELLI ( ) e BARBA IOLANDA CodiceFiscale_2
(C.F. ), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._3
atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._4
ARENZANO (GE), il 20/11/1962, residente in [...]G. MINA 3/3 16011
ARENZANO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DAGNINO ILARIA (C.F. ), che lo C.F._5
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 12/05/1984 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come sentenza n. 225/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 12/05/1984 dai SInori:
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 1) La SI.ra - secondo quanto previsto al punto 2) del Ricorso Parte_1
introduttivo e delle successive Note scritte - ha rilasciato la casa già di abitazione familiare situata in Arenzano, Via G. Mira 3 a seguito della stipula dei rogiti notarili di cui ai punti 4.1) e 4.2) del suddetto ricorso introduttivo e delle successive Note scritte.
2) Il SI. - secondo quanto previsto al punto 3) del Ricorso Pt_2
introduttivo e delle Note scritte - si obbliga al pagamento in favore della SI.ra a titolo di assegno di divorzio, della somma mensile di euro 1.000,00 Parte_1
(euro mille/00), rivalutabile annualmente a far data dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione (agosto 2024) secondo l'indice ISTAT;
tale somma sarà versata dal SI. entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pt_2
mese tramite bonifico bancario su un conto corrente intestato alla SI.ra
L'importo del suddetto assegno mensile rimarrà invariato (salvo la Parte_1
rivalutazione secondo l'indice Istat che continuerà a decorrere) anche successivamente alla data dell'effettiva collocazione in quiescenza del SI.
e, comunque, anche dopo la effettiva cessazione di ogni di lui attività Pt_2
professionale.
3) I signori e dichiarano di aver stipulato i rogiti notarili Parte_1 Pt_2
relativi ai trasferimenti immobiliari indicati ai punti 4.1) e 4.2) del Ricorso introduttivo e delle Note scritte.
4) I signori e - secondo quanto previsto al paragrafo V del Parte_1 Pt_2
punto 4.2) del Ricorso introduttivo e delle Note scritte - espressamente convengono che (anche) le spese straordinarie relative all'immobile oggetto del rogito di cui al detto punto 4.2) – di competenza della SI.ra in Parte_1
quanto nuda proprietaria – saranno e rimarranno interamente a carico del SI. sino a quando la SI,ra rimarrà nuda proprietaria Pt_2 Parte_1 dell'immobile medesimo, come già previsto nel relativo atto di trasferimento immobiliare da intendersi, sul punto, qui integralmente richiamato.
5) Il SI. - secondo quanto previsto al punto 5) del Ricorso Pt_2
introduttivo e delle Note scritte - dichiara di aver già saldato le spese e gli onorari notarili relativi ai trasferimenti immobiliari di cui al punto 4) dei medesimi atti.
3 6) Il SI. - secondo quanto previsto al punto 4.2), lettera B), paragrafo Pt_2
II del Ricorso introduttivo e delle Note scritte - relativamente alle ipoteche iscritte sull'unità immobiliare di cui alla lettera A) del citato punto 4.2), già trasferita con rogito notarile alla SI.ra dichiara: Parte_1
6.1) con riferimento all'ipoteca di cui al punto 4.2), lettera B), paragrafo II.1)
- che il pagamento del debito residuo del finanziamento a garanzia del quale è stata iscritta la detta ipoteca sull'immobile così come ogni onere e spesa ad esso connessi e collegati, compresi gli oneri e le spese relativi alla cancellazione dell'ipoteca medesima. rimangono a carico del debitore non datore di ipoteca ( fatto del quale il SI. espressamente si impegna); Pt_2
- di impegnarsi espressamente e formalmente – in caso di inadempimento del debitore non datore di ipoteca – a provvedere al relativo pagamento e saldo entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'inadempimento nonché alla cancellazione dell'ipoteca sopra richiamata a proprie cure e spese entro sessanta giorni dalla data di scadenza del suddetto finanziamento, manlevando la SI.ra da Parte_1
ogni responsabilità a riguardo.
6.2) con riferimento all'ipoteca di cui al punto 4.2), lettera B), paragrafo II.2)
- che è avvenuta l'estinzione totale dell'obbligazione di rimborso del mutuo e formalmente si impegna a provvedere, a proprie spese e cure, alla cancellazione dell'ipoteca entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
7) I signori e concordano che le spese legali e processuali Parte_1 Pt_2
del presente procedimento saranno integralmente tra le parti compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art.13 L.P.”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1984, Numero 264, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
4 Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
5