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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 393/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) assistito e difeso dall'avv. Davide Parte_1 P.IVA_1 nza, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti-; ATTRICE
contro
:
(C.F. ) assistito e difeso dall'avv. Enrica Caon presso Controparte_1 P.IVA_2
a Fra 1 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti- CONVENUTA Oggetto: pagamento somma Entro il termine all'uopo concesso le parti precisavano le seguenti conclusioni: Per parte attrice IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare, secondo quanto pattuito nel contratto di collaborazione del 29.02.2021 in essere tra le Parti e per i motivi esposti in narrativa, la convenuta debitrice in favore di parte attrice e per l'effetto condannare al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma complessiva di Euro 60.649,38 a Parte_1 titolo di c te da o quella Parte_1 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, sa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare altresì, secondo quanto pattuito nel contratto di collaborazione del 29.02.2021 in essere tra le Parti e per i motivi esposti in narrativa, la convenuta debitrice in favore di parte attrice e per l'effetto condannare al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma pari al 15% lordo di tutto quanto Parte_1 pattuito t e con i singoli Condomini Controparte_1 Controparte_2 dello stesso eseg i nel Superbonus 110% e Bonus 90% o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, o che emergerà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
- Accertare e dichiarare infine, per i motivi esposti in narrativa, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile in capo ad in Parte_1 relazione al contratto di collaborazione del 29.02.2021 in essere tra le parti e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale formulata da . Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni avanzate da in via principale e riconvenzionale, ordinare la Controparte_1 compensazione, sino ativi crediti, tra gli importi dovuti a qualunque titolo da a e gli importi Controparte_1 Parte_1 eventualm . Parte_1 CP_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno e/o inversione dell'onere probatorio, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per interpello e per testi con riserva di indicare successivamente i capitoli di prova ed i testi nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'uopo preposte. Cont Si chiede sin d'ora al fine di determinare l'importo del 15% lordo dovuto da a CP_1 relativamente alle detrazioni private concordate (lavori trainati a favore dei i altri lavori eseguiti presso il dal convenuto, ordine di esibizione ex Controparte_2 art. 210 c.p.c. a ai all'Amministratore del CP_1 Controparte_2
all'Ufficio Tecnic , della documentazione Controparte_2 CP_4
Per parte convenuta Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare In via principale
1) Respingere la domanda principale formulata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2) Condannare al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
In via riconvenzionale 3) accertare e dichiarare l'inadempimento di per il e Parte_1 Controparte_2 per l'effetto condannarla a risarcire a la somma corrispondente al danno emergente CP_5 per i maggiori costi di cessione del cr tenuti da pari ad euro 44.951,00, euro CP_5
37.331,00 per il protrarsi del cantiere da 8 mesi a 17 m il montaggio smontaggio dei ponteggi, oltre all'aumento dei materiali;
4) accertare e dichiarare l'inadempimento di per il e Parte_1 Controparte_6 per il e per narla la Controparte_7 CP_5 somm te per tutto quanto esposto in atti per i 2 ni non portati a termine, danno da quantificarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-2- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
All'udienza del 27 marzo 2025, avendo le parti depositato gli scritti finali, la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione dal GI in funzione di Giudice Unico. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126).
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-3- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
Cont Comunque, il fatto è così sintetizzabile: la società, (da ora ha Parte_1 Cont Par convenuto in giudizio la società ( la con a al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 60.649,38, oltre alla percentuale lorda del 15% di Cont tutte le detrazioni private concordate tra e i singoli condomini del CP_2 interessato dalla ristrutturazio e ciò in esecuzione del
[...] ne stipulato dalle parti in data 29 marzo 2021 e del riconoscimento di debito Con sottoscritto dal legale rappresentante di n data 14.9.2021.
Cont Costituendosi in giudizio la ha chie l rigetto delle domande proposte dalla società
Cont istante e in riconvenzionale la condanna di al risarcimento dei danni causati dal proprio inadempimento rispetto agli obblighi contr li assunti ed ammontanti a € 44.951,00 per i maggiori costi sostenuti per la cessione del credito e € 37.310,00per il protrarsi del cantiere di via Fieramosca per oltre nove mesi rispetto al periodo preventivato con conseguente inutilizzabilità dei ponteggi e maggiori oneri per l'approvvigionamento di materiali, oltre gli ulteriori pregiudizi subiti. Passando al merito, deve rilevarsi che è, a giudizio di questo Tribunale, sufficiente la lettura del contratto concluso dalle parti per rendersi conto della fondatezza della domanda
Cont Cont proposta da e di contro della pretestuosità della riconvenzionale avanzata da con il conseguente glimento della prima e rigetto della seconda. Il rapporto tra le parti è, infatti, regolato e disciplinato dal contratto tra loro concluso in data
Cont 14 settembre 2021 in virtù del quale si era impegnata esclusivamente a “mettere a disposizione di IMPRESA i propri Clie ondomini o singoli proprietari) attuali o che acquisirà nel periodo intercorrente la validità del presente contratto” e a “coordinare l'intera operazione 110% gestendo i rapporti con il Cliente e con tutti gli altri soggetti Parte_2
Cont coinvolti nell'operazione” (cfr. doc. 2 parte attrice). In definitiva la prestazione dovuta da
Cont era quella dimettere a disposizione di propri clienti già tali o acquisiti nella vigenz contratto e di coordinare appunto l'o ione e le varie figure professionali e le rispettive attività nell'esecuzione di contratti di appalto rientranti nell'allora Superbonus 110% o 90%
Cont ovvero nei contratti c.d. trainati. Non era contrattualmente previsto un obbligo in capo a di curare la pratica per ottenere la c.d. cessione del credito, tant'è che il tenore il letterale della clausola nr. 10 è assolutamente chiaro in tal senso.
Cont In essa si legge, infatti, provvederà, se ce ne saranno i presupposti, a far ottenere al cliente la cessione del cre per il super bonus 110%,nessuna responsabilità potrà in ogni
Cont caso essere addebitata a nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere con il superbonus 110% o perché non si rie d ottenere la cessione del credito. La circostanza che la cessione del credito sia stata possibile effettuarla in ritardo rispetto ai termini originariamente previsti e presso un istituto di credito diverso da quello inizialmente individuato nella BNL costituisce elemento, da un lato, assolutamente irrilevante non essendo stato previsto
Cont contrattualmente alcun obbligo in capo ad di far ottenere la cessione e dall'altro, dimostrativo della fondatezza della domanda ce in quando la condizione cui era stato
Cont Cont sottoposto il pagamento dell'importo di € 60.649,38 in favore di e da parte di si è pacificamente verificata con la conseguente piena efficacia del riconoscimento di debito di cui alla dichiarazione in data 14.9.2021.
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-4- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
Una riprova di quanto detto è data anche dal tenore della ricognizione di debito ed in Cont particolare dalla circostanza che il pagamento della somma di cui si è riconosciuta debitrice era collegato al “ricevimento dei denari da parte di dalla Controparte_1 banca” genericamente individuata senza alcun riferimento all to di credito: l'obbligo di pagamento, cioè, era subordinato alla sola percezione dei “denari” a prescindere da chi quei denari versasse concretamente all'impresa. Per quanto riguarda i maggiori costi che la società convenuta ha dovuto sostenere per il ritardo con cui la pratica di cessione del credito è stata ultimata, a prescindere dalla considerazione che di essi nessuna prova concreta è stata fornita, in ogni caso l'onere relativo non può ricadere sulla società istante sia perché si tratta di un rischio dell'attività Cont imprenditoriale svolta dall'appaltatore sia e soprattutto perché in proposito la non aveva assunto alcun obbligo specifico il cui inadempimento possa essere eccepito dalla debitrice ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.. Assolutamente infondata, infine, è l'eccezione sollevata dalla convenuta in relazione all'asserita vessatorietà delle clausole 121 e 152 del contratto di collaborazione: non si Con capisce infatti in che cosa si concretizzerebbe lo squilibrio denunciato da La prima Cont clausola, infatti, altro non dice se non che la ha diritto ad otten il dovuto corrispettivo per l'attività da lei concretament olta in esecuzione degli obblighi contrattuali, fissando semplicemente le modalità di pagamento del corrispettivo;
con la Cont seconda si mette semplicemente in luce che il rapporto tra l'impresa e il cliente è regolato dalla normativa sul superbonus ivi compresa la nece del ricorso, per il cliente (e non per le l'impresa) alla cessione di credito, senza peraltro fissare alcun obbligo al riguardo né in capo all'attrice quale coordinatrice delle figure professionali interessate all'appalto, né in capo all'impresa appaltatrice di attivarsi a tal fine. Dalle considerazioni fatte, emerge -pertanto- l'accoglimento della domanda proposta dalla Cont limitatamente all'importo di € 60.649,38 non essendo mai stata contestata da parte Con
debitrice 'avvenuta percezione dei corrispettivi a lei spettanti per le opere eseguite presso il e tramite la cessione del credito che è stata da lei stessa Controparte_2
Con 1 Secondo cui “per l'attività svolta in esecuzione del presente contratto, a per ogni Cliente o con altro soggetto procurato e finalizzato con relativo incarico (o quanto previsto dall'art. 6 del presente accordo, salvo il Con maggior risarcimento del danno), spetterà a un compenso omnicomprensivo pari al 15 % dell'importo lordo totale (intero appalto anche per lavori extra superbonus 110%), inclusa IVA, che IMPRESA pattuirà con il Con
o con altro Cliente o soggetto. Il compenso spettante a sarà corrisposto da parte di IMPRESA a CP_2 Con entro una settimana dal giorno in cui verrà accreditato il pagamento in percentuale pattuito tra la stessa RESA ndr) e il soggetto che avrà acquistato il credito, in ogni caso tale percentuale non potrà essere mai inferiore al: 30% inizio lavori, 30% primo SAL e 40% fine lavori. IMPRESA si impegna a comunicare Con immediatamente a i termini di pagamento pattuiti tra la stessa e il soggetto che avrà acquistato il credito. Tutti gli importi sar oltre IVA se dovuta “ 2 Secondo cui “qualunque fatto derivante dal presente accordo è finalizzato, vincolato e regolato dalla normativa Superbonus 110% e all'ottenimento da parte del Cliente della cessione del credito;
per lavori extra Superbonus 110% le PARTI regoleranno di volta in volta i reciproci rapporti, fermo restando il diritto al corrispettivo da parte Con di così come previsto al capitolo 12”.
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-5- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
Cont ottenuta senza l'intervento di che, si ripete, in nessuna parte del contratto si era obbligata a svolgere attività in t so. Viceversa, nulla può essere riconosciuto in favore dell'attrice a titolo di “detrazioni privati concordate da e i singoli condomini” in quanto tale domanda è rimasta Controparte_1 completament ualsivoglia supporto probatorio, né può accogliersi in proposito l'ordine di esibizione che -così come formulato- avrebbe scopi puramente esplorativi (circa l'inammissibilità dell'ordine di esibizione laddove avente scopi esplorativi si veda da ult. La pronuncia della SC dell'8 ottobre 2021 nr. 27412) non essendo stata la società attrice in grado di produrre nemmeno un contratto stipulato da un singolo Cont condomino del condominio con per l'esecuzione di opere “trainate” dal CP_2
circostanza che tame ssere dimostrata per testi. Parte_2
Cont Dalle considerazioni fatte in relazione all'inesistenza di un obbligo in capo a di far
Cont ottenere la cessione del credito da parte della o di altro istituto bancari segue, come già accennato in precedenza, il rigetto anc lla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta avente come fondamento la violazione di un dovere di fatto
Cont inesistente e volta ad ottenere la condanna del al ristoro dei danni causati e da quantificarsi in considerazione del mancato utilizz ponteggio per il periodo di ritardo
Cont nella ultimazione delle opere e quindi della conseguente perdita di guadagno da parte di che a causa del “ritardo” non ha potuto concludere altro contratti di appalto. La circosta
Cont che nessuna violazione può essere imputata a carico di determina l'automatico rigetto di tale pretesa presupponente un inadempimento colp da parte della società che era tenuta esclusivamente a coordinare l'attività delle diverse figure professionali coinvolte nell'appalto soggetto al Superbonus 110% e non anche a far ottenere la cessione del relativo credito fiscale. Il Tribunale, in definitiva, condanna a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo interessi legali dalla
[...] ta con la notifica della citazione (non avendo l'interessata prodotto alcun precedente atto contenente la formale intimazione al pagamento della somma poi in concreto richiesta, tale non potendosi ritenere la diffida prodotto sub doc. 24 parte attrice stante la sua generica formulazione) e sino al saldo effettivo. A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. parte resistente è condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo riconoscendo per la fase istruttoria solo il 50% essendo la stessa consistita nel deposito delle sole memorie. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalla Parte_1 con citazione ritualmente notificata a nonché sulla
[...] Controparte_1 le, così provvede:
1. Condanna a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1 complessi re interessi legali da .1.2024) e sino al saldo effettivo;
2. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-6- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
liquidano in complessivi € 11.268,00 oltre accessori e spese generali;
3. Dichiara la pronuncia provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Monza, 27 marzo 2025 Il Presidente Maria Gabriella Mariconda
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-7-
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 393/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) assistito e difeso dall'avv. Davide Parte_1 P.IVA_1 nza, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti-; ATTRICE
contro
:
(C.F. ) assistito e difeso dall'avv. Enrica Caon presso Controparte_1 P.IVA_2
a Fra 1 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti- CONVENUTA Oggetto: pagamento somma Entro il termine all'uopo concesso le parti precisavano le seguenti conclusioni: Per parte attrice IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare, secondo quanto pattuito nel contratto di collaborazione del 29.02.2021 in essere tra le Parti e per i motivi esposti in narrativa, la convenuta debitrice in favore di parte attrice e per l'effetto condannare al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma complessiva di Euro 60.649,38 a Parte_1 titolo di c te da o quella Parte_1 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, sa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare altresì, secondo quanto pattuito nel contratto di collaborazione del 29.02.2021 in essere tra le Parti e per i motivi esposti in narrativa, la convenuta debitrice in favore di parte attrice e per l'effetto condannare al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma pari al 15% lordo di tutto quanto Parte_1 pattuito t e con i singoli Condomini Controparte_1 Controparte_2 dello stesso eseg i nel Superbonus 110% e Bonus 90% o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, o che emergerà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
- Accertare e dichiarare infine, per i motivi esposti in narrativa, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile in capo ad in Parte_1 relazione al contratto di collaborazione del 29.02.2021 in essere tra le parti e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale formulata da . Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni avanzate da in via principale e riconvenzionale, ordinare la Controparte_1 compensazione, sino ativi crediti, tra gli importi dovuti a qualunque titolo da a e gli importi Controparte_1 Parte_1 eventualm . Parte_1 CP_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno e/o inversione dell'onere probatorio, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per interpello e per testi con riserva di indicare successivamente i capitoli di prova ed i testi nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'uopo preposte. Cont Si chiede sin d'ora al fine di determinare l'importo del 15% lordo dovuto da a CP_1 relativamente alle detrazioni private concordate (lavori trainati a favore dei i altri lavori eseguiti presso il dal convenuto, ordine di esibizione ex Controparte_2 art. 210 c.p.c. a ai all'Amministratore del CP_1 Controparte_2
all'Ufficio Tecnic , della documentazione Controparte_2 CP_4
Per parte convenuta Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare In via principale
1) Respingere la domanda principale formulata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2) Condannare al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
In via riconvenzionale 3) accertare e dichiarare l'inadempimento di per il e Parte_1 Controparte_2 per l'effetto condannarla a risarcire a la somma corrispondente al danno emergente CP_5 per i maggiori costi di cessione del cr tenuti da pari ad euro 44.951,00, euro CP_5
37.331,00 per il protrarsi del cantiere da 8 mesi a 17 m il montaggio smontaggio dei ponteggi, oltre all'aumento dei materiali;
4) accertare e dichiarare l'inadempimento di per il e Parte_1 Controparte_6 per il e per narla la Controparte_7 CP_5 somm te per tutto quanto esposto in atti per i 2 ni non portati a termine, danno da quantificarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-2- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
All'udienza del 27 marzo 2025, avendo le parti depositato gli scritti finali, la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione dal GI in funzione di Giudice Unico. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126).
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-3- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
Cont Comunque, il fatto è così sintetizzabile: la società, (da ora ha Parte_1 Cont Par convenuto in giudizio la società ( la con a al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 60.649,38, oltre alla percentuale lorda del 15% di Cont tutte le detrazioni private concordate tra e i singoli condomini del CP_2 interessato dalla ristrutturazio e ciò in esecuzione del
[...] ne stipulato dalle parti in data 29 marzo 2021 e del riconoscimento di debito Con sottoscritto dal legale rappresentante di n data 14.9.2021.
Cont Costituendosi in giudizio la ha chie l rigetto delle domande proposte dalla società
Cont istante e in riconvenzionale la condanna di al risarcimento dei danni causati dal proprio inadempimento rispetto agli obblighi contr li assunti ed ammontanti a € 44.951,00 per i maggiori costi sostenuti per la cessione del credito e € 37.310,00per il protrarsi del cantiere di via Fieramosca per oltre nove mesi rispetto al periodo preventivato con conseguente inutilizzabilità dei ponteggi e maggiori oneri per l'approvvigionamento di materiali, oltre gli ulteriori pregiudizi subiti. Passando al merito, deve rilevarsi che è, a giudizio di questo Tribunale, sufficiente la lettura del contratto concluso dalle parti per rendersi conto della fondatezza della domanda
Cont Cont proposta da e di contro della pretestuosità della riconvenzionale avanzata da con il conseguente glimento della prima e rigetto della seconda. Il rapporto tra le parti è, infatti, regolato e disciplinato dal contratto tra loro concluso in data
Cont 14 settembre 2021 in virtù del quale si era impegnata esclusivamente a “mettere a disposizione di IMPRESA i propri Clie ondomini o singoli proprietari) attuali o che acquisirà nel periodo intercorrente la validità del presente contratto” e a “coordinare l'intera operazione 110% gestendo i rapporti con il Cliente e con tutti gli altri soggetti Parte_2
Cont coinvolti nell'operazione” (cfr. doc. 2 parte attrice). In definitiva la prestazione dovuta da
Cont era quella dimettere a disposizione di propri clienti già tali o acquisiti nella vigenz contratto e di coordinare appunto l'o ione e le varie figure professionali e le rispettive attività nell'esecuzione di contratti di appalto rientranti nell'allora Superbonus 110% o 90%
Cont ovvero nei contratti c.d. trainati. Non era contrattualmente previsto un obbligo in capo a di curare la pratica per ottenere la c.d. cessione del credito, tant'è che il tenore il letterale della clausola nr. 10 è assolutamente chiaro in tal senso.
Cont In essa si legge, infatti, provvederà, se ce ne saranno i presupposti, a far ottenere al cliente la cessione del cre per il super bonus 110%,nessuna responsabilità potrà in ogni
Cont caso essere addebitata a nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere con il superbonus 110% o perché non si rie d ottenere la cessione del credito. La circostanza che la cessione del credito sia stata possibile effettuarla in ritardo rispetto ai termini originariamente previsti e presso un istituto di credito diverso da quello inizialmente individuato nella BNL costituisce elemento, da un lato, assolutamente irrilevante non essendo stato previsto
Cont contrattualmente alcun obbligo in capo ad di far ottenere la cessione e dall'altro, dimostrativo della fondatezza della domanda ce in quando la condizione cui era stato
Cont Cont sottoposto il pagamento dell'importo di € 60.649,38 in favore di e da parte di si è pacificamente verificata con la conseguente piena efficacia del riconoscimento di debito di cui alla dichiarazione in data 14.9.2021.
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Una riprova di quanto detto è data anche dal tenore della ricognizione di debito ed in Cont particolare dalla circostanza che il pagamento della somma di cui si è riconosciuta debitrice era collegato al “ricevimento dei denari da parte di dalla Controparte_1 banca” genericamente individuata senza alcun riferimento all to di credito: l'obbligo di pagamento, cioè, era subordinato alla sola percezione dei “denari” a prescindere da chi quei denari versasse concretamente all'impresa. Per quanto riguarda i maggiori costi che la società convenuta ha dovuto sostenere per il ritardo con cui la pratica di cessione del credito è stata ultimata, a prescindere dalla considerazione che di essi nessuna prova concreta è stata fornita, in ogni caso l'onere relativo non può ricadere sulla società istante sia perché si tratta di un rischio dell'attività Cont imprenditoriale svolta dall'appaltatore sia e soprattutto perché in proposito la non aveva assunto alcun obbligo specifico il cui inadempimento possa essere eccepito dalla debitrice ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.. Assolutamente infondata, infine, è l'eccezione sollevata dalla convenuta in relazione all'asserita vessatorietà delle clausole 121 e 152 del contratto di collaborazione: non si Con capisce infatti in che cosa si concretizzerebbe lo squilibrio denunciato da La prima Cont clausola, infatti, altro non dice se non che la ha diritto ad otten il dovuto corrispettivo per l'attività da lei concretament olta in esecuzione degli obblighi contrattuali, fissando semplicemente le modalità di pagamento del corrispettivo;
con la Cont seconda si mette semplicemente in luce che il rapporto tra l'impresa e il cliente è regolato dalla normativa sul superbonus ivi compresa la nece del ricorso, per il cliente (e non per le l'impresa) alla cessione di credito, senza peraltro fissare alcun obbligo al riguardo né in capo all'attrice quale coordinatrice delle figure professionali interessate all'appalto, né in capo all'impresa appaltatrice di attivarsi a tal fine. Dalle considerazioni fatte, emerge -pertanto- l'accoglimento della domanda proposta dalla Cont limitatamente all'importo di € 60.649,38 non essendo mai stata contestata da parte Con
debitrice 'avvenuta percezione dei corrispettivi a lei spettanti per le opere eseguite presso il e tramite la cessione del credito che è stata da lei stessa Controparte_2
Con 1 Secondo cui “per l'attività svolta in esecuzione del presente contratto, a per ogni Cliente o con altro soggetto procurato e finalizzato con relativo incarico (o quanto previsto dall'art. 6 del presente accordo, salvo il Con maggior risarcimento del danno), spetterà a un compenso omnicomprensivo pari al 15 % dell'importo lordo totale (intero appalto anche per lavori extra superbonus 110%), inclusa IVA, che IMPRESA pattuirà con il Con
o con altro Cliente o soggetto. Il compenso spettante a sarà corrisposto da parte di IMPRESA a CP_2 Con entro una settimana dal giorno in cui verrà accreditato il pagamento in percentuale pattuito tra la stessa RESA ndr) e il soggetto che avrà acquistato il credito, in ogni caso tale percentuale non potrà essere mai inferiore al: 30% inizio lavori, 30% primo SAL e 40% fine lavori. IMPRESA si impegna a comunicare Con immediatamente a i termini di pagamento pattuiti tra la stessa e il soggetto che avrà acquistato il credito. Tutti gli importi sar oltre IVA se dovuta “ 2 Secondo cui “qualunque fatto derivante dal presente accordo è finalizzato, vincolato e regolato dalla normativa Superbonus 110% e all'ottenimento da parte del Cliente della cessione del credito;
per lavori extra Superbonus 110% le PARTI regoleranno di volta in volta i reciproci rapporti, fermo restando il diritto al corrispettivo da parte Con di così come previsto al capitolo 12”.
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Cont ottenuta senza l'intervento di che, si ripete, in nessuna parte del contratto si era obbligata a svolgere attività in t so. Viceversa, nulla può essere riconosciuto in favore dell'attrice a titolo di “detrazioni privati concordate da e i singoli condomini” in quanto tale domanda è rimasta Controparte_1 completament ualsivoglia supporto probatorio, né può accogliersi in proposito l'ordine di esibizione che -così come formulato- avrebbe scopi puramente esplorativi (circa l'inammissibilità dell'ordine di esibizione laddove avente scopi esplorativi si veda da ult. La pronuncia della SC dell'8 ottobre 2021 nr. 27412) non essendo stata la società attrice in grado di produrre nemmeno un contratto stipulato da un singolo Cont condomino del condominio con per l'esecuzione di opere “trainate” dal CP_2
circostanza che tame ssere dimostrata per testi. Parte_2
Cont Dalle considerazioni fatte in relazione all'inesistenza di un obbligo in capo a di far
Cont ottenere la cessione del credito da parte della o di altro istituto bancari segue, come già accennato in precedenza, il rigetto anc lla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta avente come fondamento la violazione di un dovere di fatto
Cont inesistente e volta ad ottenere la condanna del al ristoro dei danni causati e da quantificarsi in considerazione del mancato utilizz ponteggio per il periodo di ritardo
Cont nella ultimazione delle opere e quindi della conseguente perdita di guadagno da parte di che a causa del “ritardo” non ha potuto concludere altro contratti di appalto. La circosta
Cont che nessuna violazione può essere imputata a carico di determina l'automatico rigetto di tale pretesa presupponente un inadempimento colp da parte della società che era tenuta esclusivamente a coordinare l'attività delle diverse figure professionali coinvolte nell'appalto soggetto al Superbonus 110% e non anche a far ottenere la cessione del relativo credito fiscale. Il Tribunale, in definitiva, condanna a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo interessi legali dalla
[...] ta con la notifica della citazione (non avendo l'interessata prodotto alcun precedente atto contenente la formale intimazione al pagamento della somma poi in concreto richiesta, tale non potendosi ritenere la diffida prodotto sub doc. 24 parte attrice stante la sua generica formulazione) e sino al saldo effettivo. A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. parte resistente è condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo riconoscendo per la fase istruttoria solo il 50% essendo la stessa consistita nel deposito delle sole memorie. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalla Parte_1 con citazione ritualmente notificata a nonché sulla
[...] Controparte_1 le, così provvede:
1. Condanna a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1 complessi re interessi legali da .1.2024) e sino al saldo effettivo;
2. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si
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liquidano in complessivi € 11.268,00 oltre accessori e spese generali;
3. Dichiara la pronuncia provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Monza, 27 marzo 2025 Il Presidente Maria Gabriella Mariconda
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