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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 16362/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16362/2024 R.G.
TRA
n. a VILLA ER (CE) il 12/02/1950 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FUMO NICOLA, CP_1
VERRENGIA IDA, CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 23/12/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva riconosciuto il proprio diritto a beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal settembre 2023; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in ordine alla decorrenza del riconoscimento. Per Ed infatti, il CTU, dott.ssa , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato l'intero quadro morboso lamentato dall'istante, considerandola affetta da “Poliartrosi diffusa a grave impegno funzionale, in paziente obesa e con esiti di PTG a dx (cod. DM 05/02/92 – 71051; 72172;
72213); Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali (cod. DM 05/02/92 –93094);
Cardiopatia ipertensiva (cod. DM 05/02/92 – 64415); Incontinenza urinaria (cod. DM 05/02/92 –
62036); Vasculopatia cerebrale cronica con isolate e occasionali lacune mnesiche (cod. DM 05/02/92
– 11017); Esiti di tiroidectomia totale in trattamento ormonale sostitutivo” .
In relazione, poi, ai presupposti sanitari richiesti per usufruire dell'indennità di accompagnamento, il consulente nominato ha evidenziato che: “La mancanza di autonomia attuale è da ricondursi essenzialmente al grave deficit motorio e deambulatorio, secondario alla grave artrosi delle anche e del ginocchio sinistro, in paziente con esiti di pregresso intervento chirurgico di artroprotesi di ginocchio a destra, obesità in prima classe OMS, e diabete mellito tipo II, sicché necessita di sostegno per il raggiungimento della stazione eretta, e deambula solo con assistenza cautelativa di terzi, per brevi tratti, e con andatura antalgica. Tali menomazioni pregiudicano la deambulazione autonoma e
l'autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita, richiedendo assistenza continua.”
2 Con riguardo, poi, alla decorrenza, il CTU ha riconosciuto la prestazione invocata a partire dal settembre 2023, evidenziando quanto segue: “Ciò premesso, considerando che quanto certificato dal fisiatra alla visita del 17/10/2023(“deambulazione con doppio appoggio in ambito domestico con deambulatore. Lunghi percorsi concarrozzina. Cambi posturali con assistenza …”), e dalla commissione medico legale dell' alla visita del 06/09/2023 (“…deambulazione e passaggi CP_1 posturali solo con aiuto esterno…”), è sovrapponibile all'obiettività clinica odierna, si ritiene di poter retrodatare il beneficio dell'indennità di accompagnamento a 1 anno dal presente accertamento medico legale, ovvero a far data dal settembre 2023.”
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dalla ricorrente.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine all'eventuale errore commesso dal consulente relativamente alla decorrenza. Per Ed infatti, il dottor ha motivato la decorrenza considerando la visita medico legale dell' , CP_1 eseguita a settembre 2023, e retrodatando il riconoscimento di un anno rispetto alla visita peritale, effettuata a settembre 2024.
Non si riscontrano, pertanto, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Dunque, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Ed infatti, l'istante si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per essere pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa non avendo considerato adeguatamente il quadro patologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti
3 strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
A questo punto, si impone, altresì, la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2023, in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
4 a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3455/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e conferma nel resto le risultanze dell'ATP accertando la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a Parte_1 decorrere dal settembre 2023;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 22/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16362/2024 R.G.
TRA
n. a VILLA ER (CE) il 12/02/1950 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FUMO NICOLA, CP_1
VERRENGIA IDA, CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 23/12/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva riconosciuto il proprio diritto a beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal settembre 2023; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in ordine alla decorrenza del riconoscimento. Per Ed infatti, il CTU, dott.ssa , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato l'intero quadro morboso lamentato dall'istante, considerandola affetta da “Poliartrosi diffusa a grave impegno funzionale, in paziente obesa e con esiti di PTG a dx (cod. DM 05/02/92 – 71051; 72172;
72213); Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali (cod. DM 05/02/92 –93094);
Cardiopatia ipertensiva (cod. DM 05/02/92 – 64415); Incontinenza urinaria (cod. DM 05/02/92 –
62036); Vasculopatia cerebrale cronica con isolate e occasionali lacune mnesiche (cod. DM 05/02/92
– 11017); Esiti di tiroidectomia totale in trattamento ormonale sostitutivo” .
In relazione, poi, ai presupposti sanitari richiesti per usufruire dell'indennità di accompagnamento, il consulente nominato ha evidenziato che: “La mancanza di autonomia attuale è da ricondursi essenzialmente al grave deficit motorio e deambulatorio, secondario alla grave artrosi delle anche e del ginocchio sinistro, in paziente con esiti di pregresso intervento chirurgico di artroprotesi di ginocchio a destra, obesità in prima classe OMS, e diabete mellito tipo II, sicché necessita di sostegno per il raggiungimento della stazione eretta, e deambula solo con assistenza cautelativa di terzi, per brevi tratti, e con andatura antalgica. Tali menomazioni pregiudicano la deambulazione autonoma e
l'autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita, richiedendo assistenza continua.”
2 Con riguardo, poi, alla decorrenza, il CTU ha riconosciuto la prestazione invocata a partire dal settembre 2023, evidenziando quanto segue: “Ciò premesso, considerando che quanto certificato dal fisiatra alla visita del 17/10/2023(“deambulazione con doppio appoggio in ambito domestico con deambulatore. Lunghi percorsi concarrozzina. Cambi posturali con assistenza …”), e dalla commissione medico legale dell' alla visita del 06/09/2023 (“…deambulazione e passaggi CP_1 posturali solo con aiuto esterno…”), è sovrapponibile all'obiettività clinica odierna, si ritiene di poter retrodatare il beneficio dell'indennità di accompagnamento a 1 anno dal presente accertamento medico legale, ovvero a far data dal settembre 2023.”
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dalla ricorrente.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine all'eventuale errore commesso dal consulente relativamente alla decorrenza. Per Ed infatti, il dottor ha motivato la decorrenza considerando la visita medico legale dell' , CP_1 eseguita a settembre 2023, e retrodatando il riconoscimento di un anno rispetto alla visita peritale, effettuata a settembre 2024.
Non si riscontrano, pertanto, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Dunque, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Ed infatti, l'istante si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per essere pervenuto ad una diagnosi incompleta e lacunosa non avendo considerato adeguatamente il quadro patologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti
3 strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
A questo punto, si impone, altresì, la necessità di omologare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2023, in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
4 a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3455/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e conferma nel resto le risultanze dell'ATP accertando la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a Parte_1 decorrere dal settembre 2023;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 22/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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