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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5426/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.sa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.sa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Missaglia presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato ad [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Guido Maria Ranzani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GR (MI), il 22 ottobre 2014 (atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di GR, anno 2014, atto n. 28, parte I) in regime di separazione dei beni separati con sentenza non definitiva n. 5077/2024, emessa in data 8.5.2024 pubblicata il 15.05.2024 dal Tribunale di Milano e passata in giudicato, successivamente seguita da sentenza definitiva n.
1708/2025, emessa in data 26.2.2025, pubblicata in data 27.2.2025.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti e concordano, a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, a titolo transattivo di ogni rapporto economico intercorso tra le stesse, di qualsiasi natura, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di imputare ad assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma, della L. 898/1970 – previa declaratoria di congruità - l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) che il Signor si impegna a corrispondere alla Signora Pt_1
previo bonifico all'IBAN da questa indicato, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla Parte_2 pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, dando atto che il Signor ha già Pt_1 corrisposto Euro 20.000,00 (ventimila/00), a definizione del procedimento di separazione;
2) le Parti danno altresì atto che, con il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, causa o titolo, avendo risolto con reciproca soddisfazione ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche indipendentemente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito o lavorativo.
3) Spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad GR (MI) il
22.10.2014 tra e trascritto nel Registro di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del medesimo Comune al n. 28, Anno 2014, Serie I;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 21.5.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza