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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 18 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12015 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Pedara, via Siracusa n. 44, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22 presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n. 76/a,
[...] presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso, dall'avv. Sebastiano Maugeri, per mandato CP_1 generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Palermo. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 19.12.2024, il ricorrente premetteva che in data 25.11.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293
2024 90118412 75 000, con la quale veniva richiesto, anche, il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' CP_1
a titolo di premi assicurativi e relative alla cartella di pagamento n. 293 2015 00366396 01 000, per un importo di € 1.565,62.
1 Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica delle citata cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa anche eventualmente successiva alla prova della sua notificazione, non essendo stati posti in essere atti interruttivi, e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività CP_1 del ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti posti in essere dall' Controparte_2
, nei cui confronti rilevava di aver richiesto la prova della notifica della cartella e degli atti successivi,
[...] come da documentazione che produceva, nonché domanda di manleva per gli eventuali esiti negativi del giudizio dovuti alla condotta del predetto ente. Contestava nel merito l'intervenuta prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini dettati dalla legislazione emergenziale e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 24.03.2025, reso all'esito dell'udienza del 21.03.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.07.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Sul punto va dato atto come il presente giudizio è stato introitato dopo l'emanazione e l'entrata in vigore
(01.01.2023) della L 29 dicembre 2022 n. 197.
L'intervento normativo di cui alla L 29 dicembre 2022 n. 197, (entrata in vigore l'1.01.2023), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
2 telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientra nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento, poiché i singoli carichi affidati all'agente della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dall'intimazione depositata dal ricorrente, nella quale vengono richiesti premi per l'anno 2014, nonché sanzioni per l'anno 2015, ognuna delle quali non supera la soglia stabilita dal
Legislatore.
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per somme iscritte a ruolo a titolo di premi assicurativi, opposti nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3 La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
3. Spese.
Residua la questione delle spese di giudizio, che in caso di declaratoria di cessata materia del contendere va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale, che questo giudicante ritiene di non derogare nonostante che tale pronuncia deriva non da un intervento delle parti, bensì da un intervento legislativo, poiché
a seguito di tale ultimo intervento l non doveva più notificare l'intimazione Controparte_2 oggetto di giudizio riferita alla suindicata cartella di pagamento, la quale peraltro dall'esame della documentazione depositata dall' e ad esso ente trasmessa dall' non CP_1 Controparte_2 risulta regolarmente notificata (destinatario trasferito) con conseguente illegittimità degli atti successivi che in essa trovano fondamento.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.12.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, per l'annullamento dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 293 2015 00366396 01 000 e la conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 293
2024 90118412 75 000 per la parte de quo, ex art. 1, comma 222, della Legge 197/2022.
2. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di giudizio, nei CP_1 confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.238,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e
4 C.P.A., nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.to Orazio
Stefano Esposito.
Così deciso in Catania, 18.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 18 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12015 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Pedara, via Siracusa n. 44, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22 presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n. 76/a,
[...] presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso, dall'avv. Sebastiano Maugeri, per mandato CP_1 generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Palermo. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 19.12.2024, il ricorrente premetteva che in data 25.11.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293
2024 90118412 75 000, con la quale veniva richiesto, anche, il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' CP_1
a titolo di premi assicurativi e relative alla cartella di pagamento n. 293 2015 00366396 01 000, per un importo di € 1.565,62.
1 Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica delle citata cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa anche eventualmente successiva alla prova della sua notificazione, non essendo stati posti in essere atti interruttivi, e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività CP_1 del ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti posti in essere dall' Controparte_2
, nei cui confronti rilevava di aver richiesto la prova della notifica della cartella e degli atti successivi,
[...] come da documentazione che produceva, nonché domanda di manleva per gli eventuali esiti negativi del giudizio dovuti alla condotta del predetto ente. Contestava nel merito l'intervenuta prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini dettati dalla legislazione emergenziale e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 24.03.2025, reso all'esito dell'udienza del 21.03.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.07.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Sul punto va dato atto come il presente giudizio è stato introitato dopo l'emanazione e l'entrata in vigore
(01.01.2023) della L 29 dicembre 2022 n. 197.
L'intervento normativo di cui alla L 29 dicembre 2022 n. 197, (entrata in vigore l'1.01.2023), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
2 telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientra nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento, poiché i singoli carichi affidati all'agente della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dall'intimazione depositata dal ricorrente, nella quale vengono richiesti premi per l'anno 2014, nonché sanzioni per l'anno 2015, ognuna delle quali non supera la soglia stabilita dal
Legislatore.
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per somme iscritte a ruolo a titolo di premi assicurativi, opposti nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3 La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
3. Spese.
Residua la questione delle spese di giudizio, che in caso di declaratoria di cessata materia del contendere va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale, che questo giudicante ritiene di non derogare nonostante che tale pronuncia deriva non da un intervento delle parti, bensì da un intervento legislativo, poiché
a seguito di tale ultimo intervento l non doveva più notificare l'intimazione Controparte_2 oggetto di giudizio riferita alla suindicata cartella di pagamento, la quale peraltro dall'esame della documentazione depositata dall' e ad esso ente trasmessa dall' non CP_1 Controparte_2 risulta regolarmente notificata (destinatario trasferito) con conseguente illegittimità degli atti successivi che in essa trovano fondamento.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.12.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, per l'annullamento dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 293 2015 00366396 01 000 e la conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 293
2024 90118412 75 000 per la parte de quo, ex art. 1, comma 222, della Legge 197/2022.
2. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di giudizio, nei CP_1 confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.238,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e
4 C.P.A., nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.to Orazio
Stefano Esposito.
Così deciso in Catania, 18.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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