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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 174 del Ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Mirko Foti (pec:
[...]
) e Giovanni Marco Zoppi ed elettivamente Email_1
domiciliato, presso lo studio del primo in Milano, Viale Enrico Marini, n. 9;
- appellante in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ; P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giustino Di Cecco (pec:
1 ) ed elettivamente domiciliata presso Email_2
lo studio dell'avv. Marco Lanari in Senigallia, Via G. Marchetti, n. 37;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(CF. ); Controparte_3 C.F._1
E
Controparte_4
[...]
- appellati contumaci -
OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “1) Disporre la sospensione delle operazioni di liquidazione ex art. 19 L.F. ed in ogni caso ordinare al Curatore di astenersi da atti dispositivi
e disporre, a carico di quest'ultimo, la comunicazione al comitato dei creditori della sentenza di revoca della procedura fallimentare.
2) Rigettare tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dalla controparte ed in
particolare dichiarare l'inammissibilità della domanda di liquidazione coatta amministrativa presentata da parte di poiché domanda Controparte_2
nuova, per la prima volta avanzata in sede di riassunzione in appello e non oltremodo oggetto di specifica rimessione da parte della Corte di Cassazione, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
3) Accertata e dichiarata la revoca del fallimento della società
[...]
, Voglia la Corte Parte_1
2 emettere i provvedimenti consequenziali a tale pronuncia ed impartire ogni disposizione utile, tra cui:
- Richiedere al Curatore del Fallimento il rendiconto della gestione e presentare istanza di chiusura del fascicolo della procedura, il tutto con esenzione della
[...]
dal pagamento del compenso residuo, ove dovuto, per assenza di CP_4
colpa per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Autorizzare il Curatore alla restituzione del saldo del conto corrente e dei beni residui alla previa redazione di un inventario indicante ciò che CP_4
viene restituito al debitore ed il momento in cui quest'ultimo prende in consegna
i singoli beni;
- Immettere la nel possesso e nella disponibilità del suo patrimonio CP_4
residuo;
- Dichiarare la perdita della legittimazione processuale del curatore in tutti i giudizi pendenti;
- Ed ogni altro provvedimento resosi opportuno.
4) Accertare e dichiarare il diritto della a vedersi restituire la CP_4
somma corrispondente ai beni aziendali presenti al momento della dichiarazione di fallimento, pari ad € 96.000,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, come meglio indicati in narrativa e nella documentazione allegata, da ritenersi come parte integrante del presente atto, nonché il diritto della a CP_4
riattivare il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Ancona contro
per il riconoscimento del Controparte_5
credito di € 730.861,10 nello stato e grado in cui lo stesso era al momento della dichiarazione di fallimento o, se proseguito, acquisirne i relativi benefici.
3 5) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dei creditori istanti e/o sig.ra per i danni cagionati Controparte_2 Controparte_3
con dolo o colpa grave per tutti i motivi dedotti in narrativa e condannare gli stessi, anche in via solidale tra loro, al pagamento del risarcimento del danno
che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa, sulla base della quantificazione dei beni e dei crediti che la società aveva al momento della dichiarazione illegittima di fallimento come in narrativa meglio identificati e quantificati o della relativa perdita di valore ad oggi;
6) Rigettare la domanda di compensazione delle spese di lite presentata da parte di in assenza di mutamento giurisprudenziale ed in Controparte_2
assenza di assoluta novità della questione trattata, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali di studio relative al giudizio di Cassazione conclusosi con sentenza n. 3477/2023 con attribuzione ai procuratori anticipatari e refusione delle spese esenti pari ad €
1.821,26 a carico del creditore e/o sig.ra Controparte_2 [...]
x art. 147 del d.p.r. n.115\2002 per tutti i motivi dedotti in narrativa CP_3
e/o a carico dell'erario ex art. 146 del d.p.r. n.115\2002 comma 3 lettera c), per tutti i motivi dedotti in narrativa.
8) Con vittoria di spese diritti e onorari di causa, oltre spese generali di studio relative al presente giudizio di rinvio con attribuzione ai procuratori anticipatari
a carico del creditore e/o sig.ra ex art. Controparte_2 Controparte_3
4 dell'erario ex art. 146 del d.p.r. n.115\2002 comma 3 lettera c), per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Ad istruttoria:
- Si chiede a Codesta Ill.ma Corte di Appello di acquisire fascicolo d'ufficio dei
seguenti gradi: fascicolo d'ufficio Tribunale di Ancona rg. 213/2018 (cred. Ist.
; fascicolo d'ufficio Tribunale di Ancona rg. 240/2018 (cred. Ist. CP_3
); fascicolo d'ufficio Corte di Appello di Ancona rg. 702/2019; fascicolo CP_2
d'ufficio Corte di Cassazione nrg. 1101/2020.
- Si chiede CTU volta ad effettuare le valutazioni dei beni aziendali in possesso della CTS al momento della dichiarazione del fallimento, come meglio elencati
nella relazione del liquidatore agli atti dei fascicoli di merito, comprensivi dell'elenco dei mezzi aziendali, da cui poter quantificare il danno subìto per
l'illegittima istanza di fallimento presentata dalla e dalla sig.ra CP_2
CP_3
- Si chiede acquisire fascicolo d'ufficio del procedimenti penali rgnr 4012/2020
PM c/o procura Tribunale di Ancona, Procedimento penale rgnr Tes_1
3045/2021 c/o procura Tribunale di Ancona;
Procedimento penale rgnr
4498/2020 PM c/o procura Tribunale di Ancona.” Tes_1
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis Controparte_2
rejectis: in via principale: a) respingere tutte le richieste di CTS volte alla condanna della
alle spese ed al risarcimento del danno, compresa la richiesta ex art. CP_2
5 b) adottare ogni provvedimento ritenuto di giustizia volto all'applicazione dei principi contenuti nell'ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data
29/11/2023, tenendo in considerazione il dichiarato stato di insolvenza per mezzo della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano del 30/10/2018
– n. provvedimento 840/2018;
c) compensare le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di condanna alle spese dei predetti giudizi a carico di , compensare le stesse con il credito vantato da CP_2
nei confronti di CP_2 CP_4
FATTI DI CAUSA
Con LA sentenza n. 36/2019 il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della
, Controparte_1
rilevandone la natura commerciale e ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la richiesta declaratoria di fallimento.
Avverso la sentenza di fallimento proponeva reclamo la
[...]
. Controparte_1
Si costituiva il solo creditore istante chiedendo il rigetto Controparte_2
del gravame. La Curatela del fallimento e non si costituivano, Controparte_3
venendo dichiarate contumaci.
Con sentenza n. 1652/2019, pubblicata il 21.11.2019, la Corte d'Appello di
Ancona respingeva il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della
Controparte_1
6 La Corte d'Appello, in particolare, confermava la sentenza di fallimento, osservando che:
- una società cooperativa può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento, ex art. 2545-terdecies c.c., se risulta che abbia svolto attività
commerciale, in quanto lo scopo di lucro non è inconciliabile con il fine mutualistico e può essere previsto anche in una società cooperativa;
- l'indagine circa la natura commerciale dell'ente va intesa in senso oggettivo, essendo necessario ricercare il carattere dell'economicità in parametri concreti e obiettivi, vale a dire la proporzionalità tra costi e benefici;
- nel caso di specie, tale obiettiva economicità emergeva dal bilancio depositato,
inerente all'esercizio del 2015, da cui risultava che i ricavi erano più alti dei costi;
- poiché la cooperativa reclamante si trovava in liquidazione, lo stato di insolvenza doveva valutarsi in relazione al rapporto fra attività e passività, dunque in chiave statica e non dinamica, in relazione al rapporto tra attività e passività;
- dall'ultimo bilancio depositato emergeva che l'ammontare dei debiti scaduti era superiore al totale attivo;
- dei crediti vantati dalla cooperativa non era precisato titolo e natura, sicché a parte il credito sub iudice di circa 730.000,00 € verso Asur Marche, la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a smentire l'assunto del giudice di prime cure in merito alla natura di crediti in sofferenza, la cui riscossione non poteva ritenersi certa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la
[...]
sulla base di due Controparte_1
7 motivi;
ha svolto difese con controricorso;
la Curatela del Controparte_2
fallimento e sono rimaste intimate. Controparte_3
Con sentenza n. 33280/2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, cassando la sentenza della Corte
d'Appello di Ancona, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui “la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento, dato che l'art. 14 del d.lgs n. 112/2017, a differenza dell'art. 2545-terdecies, cod. civ., non ammette (anche) la procedura di fallimento”.
La Controparte_1
ha quindi riassunto il presente giudizio, chiedendo di revocare la sentenza dichiarativa di fallimento n. 36/2019 del Tribunale di Ancona e di emettere i provvedimenti consequenziali a tale pronuncia, oltre che di sospendere le operazioni di liquidazione ex art. 19 l. fall.
Per effetto della revoca della sentenza di fallimento, la chiede, Controparte_4
inoltre, di accertare il diritto alla restituzione della somma corrispondente ai beni aziendali presenti al momento della dichiarazione di fallimento, pari a 96.000,00
€, nonché a riattivare il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Ancona contro , per il riconoscimento Controparte_5
del credito di 730.861,10 €. L'appellante in riassunzione chiede, infine, di accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dei creditori istanti
[...]
e per i danni cagionati con dolo o colpa grave e, CP_2 Controparte_3
8 per l'effetto, di condannare gli stessi, anche in via solidale tra loro, al risarcimento del danno, determinato in via equitativa in base al valore dei beni e dei crediti che la società aveva al momento della dichiarazione di fallimento o della relativa perdita di valore.
Si costituisce chiedendo di respingere tutte le richieste di Controparte_2
CTS volte alla condanna dell'appellata alle spese e al risarcimento del danno, compresa la richiesta ex art. 96 c.p.c., nonché di compensare le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio o, in subordine, in caso di condanna di alle spese dei predetti giudizi, di compensare le stesse con il credito CP_2
vantato nei confronti di CP_4
La Curatela del fallimento e sono rimaste contumaci nella Controparte_3
presente fase.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 33280/2023, la Corte di Cassazione, ha affermato che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla l. n. 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali;
ne deriva che le cooperative sociali sono oggi imprese sociali ex lege, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione che sono invece richiesti a tutti gli altri tipi di enti per poter essere considerati
“imprese sociali”;
- l'art. 14, primo comma, d.lgs. n. 112/2017, prevede che in caso di insolvenza,
le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa;
- l'applicabilità di detta norma alle cooperative sociali dipende dall'interpretazione della disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 1,
9 comma 4, del medesimo d.lgs. n. 112/2017, ai sensi del quale “alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative (l. n. 381/1991) ed in quanto compatibili”;
- dalla preminenza della normativa specifica delle cooperative (l. n. 381/1991) stabilita dall'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017 deriva che, in assenza di disposizioni particolari nella l. n. 381/1991, alle cooperative sociali dovrebbe applicarsi l'art. 2545-terdecies c.c., secondo cui le cooperative sociali che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia alla liquidazione coatta amministrativa che al fallimento, secondo il criterio della prevenzione;
- va tuttavia privilegiata un'interpretazione sistematica della normativa, in base alla quale l'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 si applica anche alle cooperative sociali, in luogo dell'art. 2545-terdecies c.c., dovendo prevalere la specialità della disciplina – più vantaggiosa – dello “status” impresa sociale su quella – meno vantaggiosa – del “tipo” società cooperativa;
- la scelta interpretativa a favore della liquidazione coatta amministrativa si giustifica alla luce del bilanciamento tra i vari interessi in gioco, nonché a fronte dell'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost. – che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà ex art. 2 Cost., e di eguaglianza ex art. 3, comma 2, Cost. - le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune, che trovano nell'impresa sociale la loro più naturale collocazione giuridica;
10 - l'art. 2, comma 2, legge fall. esclude il concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, salvo che la legge disponga diversamente;
del pari,
l'art. 196 legge fall. va letto come se la non esclusione della procedura di fallimento debba essere espressamente prevista per legge;
- pertanto, poiché l'art. 14 d.lgs. n. 112/2017 – a differenza dell'art. 2545- terecies c.c. – non ammette anche la procedura di fallimento, la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggetta a fallimento.
2. Nel caso di specie, non è contestata la qualifica di “impresa sociale” della
, Controparte_1
che deriva ex lege dall'espressa previsione dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n.
112/2017, senza necessità per l'appellante di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la generalità delle imprese sociali.
2.1. Alla stregua di tale qualifica, nessun rilievo ai fini dell'assoggettabilità a fallimento è, invece, assunto dall' ”economicità” della gestione della cooperativa sociale, tenuto conto che l'impresa sociale insolvente esercita attività d'impresa,
ma lo fa non già per scopo di lucro, bensì per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2.2. Ne deriva, in applicazione dei principi espressi dalla S.C., la non assoggettabilità a fallimento della ricorrente, che, in quanto impresa sociale può essere sottoposta solo a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 14
d.lgs. n. 112/2017.
11 2.3. In accoglimento del presente reclamo, va dunque revocata la sentenza n.
36/2019 del Tribunale di Ancona dichiarativa del fallimento della
[...]
. Controparte_1
3. Vanno invece dichiarate inammissibili le ulteriori domande proposte dalla
C.T.S., dirette all'adozione dei provvedimenti consequenziali alla revoca del fallimento ai fini della restitutio in pristinum del patrimonio del debitore illegittimamente dichiarato fallito, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., in quanto proposte per la prima volta nel giudizio di rinvio.
3.1. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione,
ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale alle parti è preclusa alle ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione – ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunziato la sentenza cassata.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e,
dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass., 21/2/2007, n. 4096; conf.
21/2/2019, n. 5137).
12 3.2. Nel caso di specie, in sede di reclamo ex art. 18 legge fall., la C.T.S. si è limitata a chiedere la revoca della sentenza del Tribunale di Ancona dichiarativa del fallimento, rilevando la non assoggettabilità a fallimento della cooperativa sociale e la carenza dei requisiti oggettivi di fallibilità, senza domandare l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla revoca del fallimento, né la condanna dei creditori istanti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Nel presente giudizio di rinvio – in seguito alla cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Ancona – la C.T.S. ha invece modificato le proprie conclusioni, domandando, oltre alla revoca del fallimento: di sospendere le operazioni di liquidazione ex art. 19 L.F. e di ordinare al Curatore di astenersi da atti dispositivi, disponendo, a carico di quest'ultimo, la comunicazione al comitato dei creditori della sentenza di revoca della procedura fallimentare;
di accertare il diritto della alla restituzione della somma corrispondente ai beni CP_4
aziendali presenti al momento della dichiarazione di fallimento (pari a 96.000,00
€), nonché il diritto a riattivare il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Ancona per il riconoscimento del credito di 730.861,10 € nei confronti della
ASUR Marche;
di condannare i creditori istanti al risarcimento dei danni cagionati con dolo o colpa grave, da liquidarsi in via equitativa in base al valore dei beni aziendali e dei crediti vantati dalla CTS al momento della dichiarazione di fallimento, ovvero alla relativa perdita di valore;
e, in generale, di adottare ogni provvedimento consequenziale alla revoca del fallimento ritenuto opportuno.
3.3. Ne deriva, atteso il divieto, nel giudizio di rinvio, di ampliare il thema decidendum prendendo nuove conclusioni e proponendo motivi d'impugnazione diversi da quelli formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza
13 cassata, l'inammissibilità della domanda di restituzione, così come delle ulteriori domande dirette all'adozione dei provvedimenti consequenziali alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
3.4. Per le medesime ragioni va dichiarata inammissibile la domanda di condanna di e per responsabilità Controparte_2 Controparte_3
processuale aggravata.
Invero, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame. (Cass.,
21/1/2016, n. 115).
Nel caso di specie, invece, a sostegno dell'asserita responsabilità aggravata dei creditori istanti, l'appellante deduce che con il loro comportamento colpevole e avrebbero dato causa all'illegittima dichiarazione CP_2 Controparte_3
di fallimento della con conseguente danno in re ipsa per la cooperativa CP_4
dichiarata fallita, derivante della privazione della disponibilità dell'azienda.
3.5. Pertanto, in quanto contestazioni relative all'iniziativa dei creditori istanti, le stesse avrebbero dovuto essere proposte fin dall'inizio in sede di reclamo, non potendo essere formulate per la prima volta nel giudizio di rinvio, che in quanto procedimento “chiuso” non ammette la proposizione di domande ed eccezioni
14 nuove, né di conclusioni diverse da quelle precisate nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata (Cass., 21/2/2019, n. 5137 cit.).
4. La controvertibilità delle questioni trattate per la mancanza di un indirizzo consolidato circa l'assoggettabilità a fallimento delle cooperative sociali, nonché
il comportamento complessivo delle parti, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi e della fase innanzi alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex artt. 18 l. fall. e 392 c.p.c., proposto dalla
[...]
nei Parte_2
confronti della Curatela
[...]
, Parte_3 Controparte_2
e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
[...] Controparte_3
così dispone:
Accoglie il reclamo ex art. 18 l. fall. e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 36/2019 del Tribunale di Ancona dichiarativa del fallimento della CP_1 [...]
. Controparte_1 Parte_2
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Gudo Federico
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
147 del d.p.r. n.115\2002 per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o a carico
96 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 174 del Ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Mirko Foti (pec:
[...]
) e Giovanni Marco Zoppi ed elettivamente Email_1
domiciliato, presso lo studio del primo in Milano, Viale Enrico Marini, n. 9;
- appellante in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ; P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giustino Di Cecco (pec:
1 ) ed elettivamente domiciliata presso Email_2
lo studio dell'avv. Marco Lanari in Senigallia, Via G. Marchetti, n. 37;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(CF. ); Controparte_3 C.F._1
E
Controparte_4
[...]
- appellati contumaci -
OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “1) Disporre la sospensione delle operazioni di liquidazione ex art. 19 L.F. ed in ogni caso ordinare al Curatore di astenersi da atti dispositivi
e disporre, a carico di quest'ultimo, la comunicazione al comitato dei creditori della sentenza di revoca della procedura fallimentare.
2) Rigettare tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dalla controparte ed in
particolare dichiarare l'inammissibilità della domanda di liquidazione coatta amministrativa presentata da parte di poiché domanda Controparte_2
nuova, per la prima volta avanzata in sede di riassunzione in appello e non oltremodo oggetto di specifica rimessione da parte della Corte di Cassazione, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
3) Accertata e dichiarata la revoca del fallimento della società
[...]
, Voglia la Corte Parte_1
2 emettere i provvedimenti consequenziali a tale pronuncia ed impartire ogni disposizione utile, tra cui:
- Richiedere al Curatore del Fallimento il rendiconto della gestione e presentare istanza di chiusura del fascicolo della procedura, il tutto con esenzione della
[...]
dal pagamento del compenso residuo, ove dovuto, per assenza di CP_4
colpa per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Autorizzare il Curatore alla restituzione del saldo del conto corrente e dei beni residui alla previa redazione di un inventario indicante ciò che CP_4
viene restituito al debitore ed il momento in cui quest'ultimo prende in consegna
i singoli beni;
- Immettere la nel possesso e nella disponibilità del suo patrimonio CP_4
residuo;
- Dichiarare la perdita della legittimazione processuale del curatore in tutti i giudizi pendenti;
- Ed ogni altro provvedimento resosi opportuno.
4) Accertare e dichiarare il diritto della a vedersi restituire la CP_4
somma corrispondente ai beni aziendali presenti al momento della dichiarazione di fallimento, pari ad € 96.000,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, come meglio indicati in narrativa e nella documentazione allegata, da ritenersi come parte integrante del presente atto, nonché il diritto della a CP_4
riattivare il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Ancona contro
per il riconoscimento del Controparte_5
credito di € 730.861,10 nello stato e grado in cui lo stesso era al momento della dichiarazione di fallimento o, se proseguito, acquisirne i relativi benefici.
3 5) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dei creditori istanti e/o sig.ra per i danni cagionati Controparte_2 Controparte_3
con dolo o colpa grave per tutti i motivi dedotti in narrativa e condannare gli stessi, anche in via solidale tra loro, al pagamento del risarcimento del danno
che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa, sulla base della quantificazione dei beni e dei crediti che la società aveva al momento della dichiarazione illegittima di fallimento come in narrativa meglio identificati e quantificati o della relativa perdita di valore ad oggi;
6) Rigettare la domanda di compensazione delle spese di lite presentata da parte di in assenza di mutamento giurisprudenziale ed in Controparte_2
assenza di assoluta novità della questione trattata, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali di studio relative al giudizio di Cassazione conclusosi con sentenza n. 3477/2023 con attribuzione ai procuratori anticipatari e refusione delle spese esenti pari ad €
1.821,26 a carico del creditore e/o sig.ra Controparte_2 [...]
x art. 147 del d.p.r. n.115\2002 per tutti i motivi dedotti in narrativa CP_3
e/o a carico dell'erario ex art. 146 del d.p.r. n.115\2002 comma 3 lettera c), per tutti i motivi dedotti in narrativa.
8) Con vittoria di spese diritti e onorari di causa, oltre spese generali di studio relative al presente giudizio di rinvio con attribuzione ai procuratori anticipatari
a carico del creditore e/o sig.ra ex art. Controparte_2 Controparte_3
4 dell'erario ex art. 146 del d.p.r. n.115\2002 comma 3 lettera c), per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Ad istruttoria:
- Si chiede a Codesta Ill.ma Corte di Appello di acquisire fascicolo d'ufficio dei
seguenti gradi: fascicolo d'ufficio Tribunale di Ancona rg. 213/2018 (cred. Ist.
; fascicolo d'ufficio Tribunale di Ancona rg. 240/2018 (cred. Ist. CP_3
); fascicolo d'ufficio Corte di Appello di Ancona rg. 702/2019; fascicolo CP_2
d'ufficio Corte di Cassazione nrg. 1101/2020.
- Si chiede CTU volta ad effettuare le valutazioni dei beni aziendali in possesso della CTS al momento della dichiarazione del fallimento, come meglio elencati
nella relazione del liquidatore agli atti dei fascicoli di merito, comprensivi dell'elenco dei mezzi aziendali, da cui poter quantificare il danno subìto per
l'illegittima istanza di fallimento presentata dalla e dalla sig.ra CP_2
CP_3
- Si chiede acquisire fascicolo d'ufficio del procedimenti penali rgnr 4012/2020
PM c/o procura Tribunale di Ancona, Procedimento penale rgnr Tes_1
3045/2021 c/o procura Tribunale di Ancona;
Procedimento penale rgnr
4498/2020 PM c/o procura Tribunale di Ancona.” Tes_1
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis Controparte_2
rejectis: in via principale: a) respingere tutte le richieste di CTS volte alla condanna della
alle spese ed al risarcimento del danno, compresa la richiesta ex art. CP_2
5 b) adottare ogni provvedimento ritenuto di giustizia volto all'applicazione dei principi contenuti nell'ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data
29/11/2023, tenendo in considerazione il dichiarato stato di insolvenza per mezzo della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano del 30/10/2018
– n. provvedimento 840/2018;
c) compensare le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di condanna alle spese dei predetti giudizi a carico di , compensare le stesse con il credito vantato da CP_2
nei confronti di CP_2 CP_4
FATTI DI CAUSA
Con LA sentenza n. 36/2019 il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della
, Controparte_1
rilevandone la natura commerciale e ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la richiesta declaratoria di fallimento.
Avverso la sentenza di fallimento proponeva reclamo la
[...]
. Controparte_1
Si costituiva il solo creditore istante chiedendo il rigetto Controparte_2
del gravame. La Curatela del fallimento e non si costituivano, Controparte_3
venendo dichiarate contumaci.
Con sentenza n. 1652/2019, pubblicata il 21.11.2019, la Corte d'Appello di
Ancona respingeva il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della
Controparte_1
6 La Corte d'Appello, in particolare, confermava la sentenza di fallimento, osservando che:
- una società cooperativa può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento, ex art. 2545-terdecies c.c., se risulta che abbia svolto attività
commerciale, in quanto lo scopo di lucro non è inconciliabile con il fine mutualistico e può essere previsto anche in una società cooperativa;
- l'indagine circa la natura commerciale dell'ente va intesa in senso oggettivo, essendo necessario ricercare il carattere dell'economicità in parametri concreti e obiettivi, vale a dire la proporzionalità tra costi e benefici;
- nel caso di specie, tale obiettiva economicità emergeva dal bilancio depositato,
inerente all'esercizio del 2015, da cui risultava che i ricavi erano più alti dei costi;
- poiché la cooperativa reclamante si trovava in liquidazione, lo stato di insolvenza doveva valutarsi in relazione al rapporto fra attività e passività, dunque in chiave statica e non dinamica, in relazione al rapporto tra attività e passività;
- dall'ultimo bilancio depositato emergeva che l'ammontare dei debiti scaduti era superiore al totale attivo;
- dei crediti vantati dalla cooperativa non era precisato titolo e natura, sicché a parte il credito sub iudice di circa 730.000,00 € verso Asur Marche, la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a smentire l'assunto del giudice di prime cure in merito alla natura di crediti in sofferenza, la cui riscossione non poteva ritenersi certa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la
[...]
sulla base di due Controparte_1
7 motivi;
ha svolto difese con controricorso;
la Curatela del Controparte_2
fallimento e sono rimaste intimate. Controparte_3
Con sentenza n. 33280/2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, cassando la sentenza della Corte
d'Appello di Ancona, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui “la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento, dato che l'art. 14 del d.lgs n. 112/2017, a differenza dell'art. 2545-terdecies, cod. civ., non ammette (anche) la procedura di fallimento”.
La Controparte_1
ha quindi riassunto il presente giudizio, chiedendo di revocare la sentenza dichiarativa di fallimento n. 36/2019 del Tribunale di Ancona e di emettere i provvedimenti consequenziali a tale pronuncia, oltre che di sospendere le operazioni di liquidazione ex art. 19 l. fall.
Per effetto della revoca della sentenza di fallimento, la chiede, Controparte_4
inoltre, di accertare il diritto alla restituzione della somma corrispondente ai beni aziendali presenti al momento della dichiarazione di fallimento, pari a 96.000,00
€, nonché a riattivare il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Ancona contro , per il riconoscimento Controparte_5
del credito di 730.861,10 €. L'appellante in riassunzione chiede, infine, di accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dei creditori istanti
[...]
e per i danni cagionati con dolo o colpa grave e, CP_2 Controparte_3
8 per l'effetto, di condannare gli stessi, anche in via solidale tra loro, al risarcimento del danno, determinato in via equitativa in base al valore dei beni e dei crediti che la società aveva al momento della dichiarazione di fallimento o della relativa perdita di valore.
Si costituisce chiedendo di respingere tutte le richieste di Controparte_2
CTS volte alla condanna dell'appellata alle spese e al risarcimento del danno, compresa la richiesta ex art. 96 c.p.c., nonché di compensare le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio o, in subordine, in caso di condanna di alle spese dei predetti giudizi, di compensare le stesse con il credito CP_2
vantato nei confronti di CP_4
La Curatela del fallimento e sono rimaste contumaci nella Controparte_3
presente fase.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 33280/2023, la Corte di Cassazione, ha affermato che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla l. n. 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali;
ne deriva che le cooperative sociali sono oggi imprese sociali ex lege, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione che sono invece richiesti a tutti gli altri tipi di enti per poter essere considerati
“imprese sociali”;
- l'art. 14, primo comma, d.lgs. n. 112/2017, prevede che in caso di insolvenza,
le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa;
- l'applicabilità di detta norma alle cooperative sociali dipende dall'interpretazione della disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 1,
9 comma 4, del medesimo d.lgs. n. 112/2017, ai sensi del quale “alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative (l. n. 381/1991) ed in quanto compatibili”;
- dalla preminenza della normativa specifica delle cooperative (l. n. 381/1991) stabilita dall'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017 deriva che, in assenza di disposizioni particolari nella l. n. 381/1991, alle cooperative sociali dovrebbe applicarsi l'art. 2545-terdecies c.c., secondo cui le cooperative sociali che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia alla liquidazione coatta amministrativa che al fallimento, secondo il criterio della prevenzione;
- va tuttavia privilegiata un'interpretazione sistematica della normativa, in base alla quale l'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 si applica anche alle cooperative sociali, in luogo dell'art. 2545-terdecies c.c., dovendo prevalere la specialità della disciplina – più vantaggiosa – dello “status” impresa sociale su quella – meno vantaggiosa – del “tipo” società cooperativa;
- la scelta interpretativa a favore della liquidazione coatta amministrativa si giustifica alla luce del bilanciamento tra i vari interessi in gioco, nonché a fronte dell'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost. – che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà ex art. 2 Cost., e di eguaglianza ex art. 3, comma 2, Cost. - le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune, che trovano nell'impresa sociale la loro più naturale collocazione giuridica;
10 - l'art. 2, comma 2, legge fall. esclude il concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, salvo che la legge disponga diversamente;
del pari,
l'art. 196 legge fall. va letto come se la non esclusione della procedura di fallimento debba essere espressamente prevista per legge;
- pertanto, poiché l'art. 14 d.lgs. n. 112/2017 – a differenza dell'art. 2545- terecies c.c. – non ammette anche la procedura di fallimento, la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggetta a fallimento.
2. Nel caso di specie, non è contestata la qualifica di “impresa sociale” della
, Controparte_1
che deriva ex lege dall'espressa previsione dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n.
112/2017, senza necessità per l'appellante di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la generalità delle imprese sociali.
2.1. Alla stregua di tale qualifica, nessun rilievo ai fini dell'assoggettabilità a fallimento è, invece, assunto dall' ”economicità” della gestione della cooperativa sociale, tenuto conto che l'impresa sociale insolvente esercita attività d'impresa,
ma lo fa non già per scopo di lucro, bensì per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2.2. Ne deriva, in applicazione dei principi espressi dalla S.C., la non assoggettabilità a fallimento della ricorrente, che, in quanto impresa sociale può essere sottoposta solo a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 14
d.lgs. n. 112/2017.
11 2.3. In accoglimento del presente reclamo, va dunque revocata la sentenza n.
36/2019 del Tribunale di Ancona dichiarativa del fallimento della
[...]
. Controparte_1
3. Vanno invece dichiarate inammissibili le ulteriori domande proposte dalla
C.T.S., dirette all'adozione dei provvedimenti consequenziali alla revoca del fallimento ai fini della restitutio in pristinum del patrimonio del debitore illegittimamente dichiarato fallito, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., in quanto proposte per la prima volta nel giudizio di rinvio.
3.1. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione,
ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale alle parti è preclusa alle ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione – ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunziato la sentenza cassata.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e,
dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass., 21/2/2007, n. 4096; conf.
21/2/2019, n. 5137).
12 3.2. Nel caso di specie, in sede di reclamo ex art. 18 legge fall., la C.T.S. si è limitata a chiedere la revoca della sentenza del Tribunale di Ancona dichiarativa del fallimento, rilevando la non assoggettabilità a fallimento della cooperativa sociale e la carenza dei requisiti oggettivi di fallibilità, senza domandare l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla revoca del fallimento, né la condanna dei creditori istanti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Nel presente giudizio di rinvio – in seguito alla cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Ancona – la C.T.S. ha invece modificato le proprie conclusioni, domandando, oltre alla revoca del fallimento: di sospendere le operazioni di liquidazione ex art. 19 L.F. e di ordinare al Curatore di astenersi da atti dispositivi, disponendo, a carico di quest'ultimo, la comunicazione al comitato dei creditori della sentenza di revoca della procedura fallimentare;
di accertare il diritto della alla restituzione della somma corrispondente ai beni CP_4
aziendali presenti al momento della dichiarazione di fallimento (pari a 96.000,00
€), nonché il diritto a riattivare il procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Ancona per il riconoscimento del credito di 730.861,10 € nei confronti della
ASUR Marche;
di condannare i creditori istanti al risarcimento dei danni cagionati con dolo o colpa grave, da liquidarsi in via equitativa in base al valore dei beni aziendali e dei crediti vantati dalla CTS al momento della dichiarazione di fallimento, ovvero alla relativa perdita di valore;
e, in generale, di adottare ogni provvedimento consequenziale alla revoca del fallimento ritenuto opportuno.
3.3. Ne deriva, atteso il divieto, nel giudizio di rinvio, di ampliare il thema decidendum prendendo nuove conclusioni e proponendo motivi d'impugnazione diversi da quelli formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza
13 cassata, l'inammissibilità della domanda di restituzione, così come delle ulteriori domande dirette all'adozione dei provvedimenti consequenziali alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
3.4. Per le medesime ragioni va dichiarata inammissibile la domanda di condanna di e per responsabilità Controparte_2 Controparte_3
processuale aggravata.
Invero, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame. (Cass.,
21/1/2016, n. 115).
Nel caso di specie, invece, a sostegno dell'asserita responsabilità aggravata dei creditori istanti, l'appellante deduce che con il loro comportamento colpevole e avrebbero dato causa all'illegittima dichiarazione CP_2 Controparte_3
di fallimento della con conseguente danno in re ipsa per la cooperativa CP_4
dichiarata fallita, derivante della privazione della disponibilità dell'azienda.
3.5. Pertanto, in quanto contestazioni relative all'iniziativa dei creditori istanti, le stesse avrebbero dovuto essere proposte fin dall'inizio in sede di reclamo, non potendo essere formulate per la prima volta nel giudizio di rinvio, che in quanto procedimento “chiuso” non ammette la proposizione di domande ed eccezioni
14 nuove, né di conclusioni diverse da quelle precisate nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata (Cass., 21/2/2019, n. 5137 cit.).
4. La controvertibilità delle questioni trattate per la mancanza di un indirizzo consolidato circa l'assoggettabilità a fallimento delle cooperative sociali, nonché
il comportamento complessivo delle parti, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi e della fase innanzi alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex artt. 18 l. fall. e 392 c.p.c., proposto dalla
[...]
nei Parte_2
confronti della Curatela
[...]
, Parte_3 Controparte_2
e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
[...] Controparte_3
così dispone:
Accoglie il reclamo ex art. 18 l. fall. e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 36/2019 del Tribunale di Ancona dichiarativa del fallimento della CP_1 [...]
. Controparte_1 Parte_2
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Gudo Federico
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
147 del d.p.r. n.115\2002 per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o a carico
96 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;