Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 8382/2021 vi è riunito il N. R.G. 3454/2022
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8382/2021 R.G., cui è riunita la causa iscritta al N.
3454/2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MENGATO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e CONTI LEOPOLDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio NToparte_1 P.IVA_2
degli Avv.ti MARESCA MARCO, ROSSI PAOLO EMILIO e FREDA VALERIO
CONVENUTO con la chiamata in causa di
NT
. (C.F. , NToparte_3 P.IVA_3
contumace
TERZO CHIAMATO – CONTUMACE
OGGETTO: CP_4
sulle seguenti conclusioni per parte attrice pagina 1 di 21
confronti di nella somma di € 1.455.308,80, o in quella, NToparte_5
maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, condannare NToparte_1
al pagamento della predetta somma o di quella che risulterà dovuta per tali titoli a
[...]
seguito di istruttoria oltre interessi ex D.Lgs 231/2002, dal dovuto al saldo effettivo.
B) In via alternativa ed in stretto subordine: accertata e dichiarata la responsabilità di
[...]
nei confronti di art. 2043 c.c. per aver ingenerato, con NToparte_1 Parte_1
affermazioni inveritiere, il legittimo affidamento della nell'esistenza del credito alla Pt_1 stessa ceduto da per l'importo di cui alla domanda principale, condannare Parte_2
al risarcimento del danno, in misura pari alla sommatoria delle NToparte_1
anticipazioni erogate dalla conchiudente, e così € 1.122.123,68, oltre interessi come per legge,
o in quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia” per parte convenuta
“a. in via preliminare, revocare la ordinanza ingiunzione pronunziata in data 14/06/2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186 ter e 177 c.p.c., poiché fondata sulla domanda di pagamento da cessione su factoring, definitivamente abbandonata da e, comunque, Parte_1
per carenza dei presupposti di legge;
b. sempre in via preliminare, dichiarare la improponibilità delle domande di cui ai due giudizi proposti, attesa la violazione del divieto di frazionamento della unitaria pretesa creditoria e l'inesistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile al frazionamento della stessa e la mancanza di un giudicato;
in via subordinata, dichiarare la improcedibilità e/o improponibilità
e comunque la infondatezza della domanda di pagamento iscritta al n. 3454/2022 R.G., per avere scelto di coltivare in via preventiva l'alternativa domanda di risarcimento Parte_1
iscritta al n.. 8382/2021 R.G.;
c. nel merito (ed in subordine rispetto alla eccezione di cui sopra quanto alla domanda R.G.
3454/2022), accertare e dichiarare la nullità del contratto di factoring per violazione dell'art. 3
L. 52/1991, non essendo nello stesso riportato il nominativo del debitore ceduto, in subordine l'inefficacia del predetto contratto relativamente alle forniture nei mesi di luglio ed agosto 2018
pagina 2 di 21 in quanto relativo a crediti non ricompresi nella cessione, per essere sorti oltre i 24 mesi di validità legale del factoring e, conseguentemente, rigettarsi entrambe le domande proposte per carenza del suo presupposto fondamentale;
d. in via di ulteriore subordine e quanto ad entrambe le domande, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1490 e 1495 co. 3 c.c., l'esistenza dei vizi occulti della fornitura, tempestivamente
Parte denunziati e comunque riconosciuti dalla e per l'effetto, dichiarare risolti Pt_2 CP_6
per inadempimento per vizi della cosa venduta i contratti di compravendita di cui alle fatture nn. 145/2018, 147/2018, 148/2018, 153/2018, 160/2018, 163/2018, 164/2018,170/2018,
171/2018, 172/2018, 173/2018, 174/2018, 175/2018, 178/2018 e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria per l'insussistenza di ogni profilo di responsabilità nella condotta tenuta NT da in relazione ai danni lamentati dall'attrice e, sempre per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento dei crediti ceduti proposta dall'attrice per carenza dei relativi presupposti;
e. in ogni caso e sempre in via gradata rispetto alle conclusioni di cui ai superiori punti, quanto alla domanda di pagamento N. 3454/2022 R.G., accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1490 e
1495 co. 3 c.c., l'esistenza dei vizi occulti della fornitura, tempestivamente denunziati e
Parte comunque riconosciuti da e, per l'effetto della relativa eccezione di inadempimento Pt_2
dei contratti di compravendita di cui alle fatture nn. 145/2018, 147/2018, 148/2018, 153/2018,
160/2018, 163/2018, 164/2018, 170/2018, 171/2018, 172/2018, 173/2018, 174/2018, 175/2018, NT 178/2018, accertare che nulla è dovuto da , con conseguente rigetto della domanda di pagamento proposta dall'attrice n.q. di cessionaria;
f.- in via di ultimo subordine, nella impensabile ipotesi che l'On.le Tribunale adito ritenesse di rigettare le eccezioni di cui sopra e, nel silenzio di parte attrice sul punto, di ascrivere alle
NT dichiarazioni rese da la valenza di confessione in ordine alla regolarità delle forniture, NT revocare la confessione ex art. 2732 c.c., essendo incorsa in una falsa rappresentazione della realtà, generata da un evidente errore di fatto, e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento di previo accertamento – ai sensi degli artt. 1490 e 1495 co. 3 c.c. – Parte_1
della esistenza dei vizi occulti della fornitura, tempestivamente denunziati e comunque Parte riconosciuti da e della relativa eccezione di inadempimento dei contratti di Pt_2
pagina 3 di 21 compravendita di cui alle fatture nn. 145/2018, 147/2018, 148/2018, 153/2018, 160/2018,
163/2018, 164/2018, 170/2018, 171/2018, 172/2018, 173/2018, 174/2018, 175/2018, 178/2018;
g. in ogni caso condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., da Parte_1
liquidarsi secondo equità, in favore di parte convenuta, avendo agito nei suoi confronti con la coscienza dell'infondatezza della domanda, incurante tra l'altro del contenuto del precedente citato provvedimento di Codesta Autorità Giudiziaria la quale, sia pure preliminarmente, ha già ritenuto fondate le ragioni di questa difesa;
h. il tutto con vittoria di spese (ivi comprese quelle di contributo unificato) e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, con attribuzione ai difensori antistatari per averne fatto anticipo
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi: NT Parte 1) “Vero che ha iniziato ad intrattenere rapporti commerciali con , aventi ad Pt_2
oggetto la fornitura di materia prima, già a partire dal 2013?”
2) “Vero che la merce di cui alle predette forniture è risultata idonea all'uso ed è stata regolarmente impiegata nella produzione del prodotto finale?”
3) “Vero che la merce di cui alle predette forniture è stata impiegata nella produzione del prodotto finale senza manifestare alcun vizio?”
4) “Vero che al momento della consegna della merce di cui alle fatture nn. 145/2018 del
16/07/2018, 147/2018 del 18/07/2018, 148/2018 del 19/07/2018, 153/2018 del 27/07/2018,
160/2018 del 31/07/2018, 163/2018 del 02/08/2018, 164/2018 del 06/08/2018, 170/2018 del
27/08/2018, 171/2018 del 27/08/2018, 172/2018 del 27/08/2018, 173/2018 del 27/08/2018,
174/2018 del 27/08/2018, 175/2018 del 27/08/2018, 178/2018 del 28/08/2018 (depositate da parte istante e rubricate come allegati dalla numero 5 alla numero 18), che le vengono mostrate, NT il personale preposto della ha proceduto all'esame visivo della stessa?”
5) “Vero che dall'esame visivo la predetta merce si mostrava corrispondente a quella di cui ai relativi ordini?”
6) “Vero che, in particolare, la merce risultava contenuta in sacchi di polietilene integri da 25 kg ciascuno, riportanti microfori ed allocati su pallet?”
pagina 4 di 21 7) “Vero che i sacchi risultavano ricoperti da telo di polietilene integro la cui parete interna risultava asciutta?”
8) “Vero che i sacchi erano posizionati entro la superficie del pallet, l'uno sull'altro, come da prassi?”
9) “Vero che, in data 04/10/2018, all'esito della lavorazione dei granuli di cui alle fatture di cui al capo 3), i bicchieri con essi prodotti presentavano vaiolature”
10) “Vero che i predetti bicchieri risultavano fragili meccanicamente?”
11) “Vero che le anomalie presentate dal prodotto finito (vaiolature e fragilità meccanica) sono Parte state immediatamente segnalate alla ?” Pt_2
NT 12) “Vero che, in data 6.10.2018, nella sede dello stabilimento della sito in Olivola (BN), si recava il Prof. per effettuare i prescritti prelievi della merce di cui alle fatture Per_1
riportate al suindicato capo 4) onde sottoporli ad esame di laboratorio?”
13) “Vero che nella predetta occasione, il Prof. verificava che i bicchieri marroni Per_1
prodotti con i granuli di cui alle fatture di cui al capo 4) presentavano vaiolature ed erano meccanicamente fragili?”
14) “Vero che, in data 08.10.2018, il Prof. ha proceduto ad effettuare le analisi di Per_1
laboratorio della merce prelevata in precedenza, riscontrando umidità nella stessa?”
NT 15) “Vero che, in data 29.10.2018, si è proceduto ad un sopralluogo congiunto tra la , in persona del suo l.r.p.t., sig. assistito dall'Avv. Marco Maresca e dal chimico NToparte_8
Parte Dott. , e la , in persona del suo l.r.p.t., sig. , Persona_2 Pt_2 Parte_3 ssistito dall'Avv. Paolo Zinno e dal chimico Dott. Salvatore Ilardo?”
16) “Vero che in tale occasione la , in persona del l.r.p.t. sig. , Pt_2 Pt_2 Parte_3 assistito dall'Avv. Paolo Zinno e dal chimico Dott. Salvatore Ilardo, prendeva atto del contenuto della relazione tecnica del Prof. e degli esami di laboratorio effettuati sulla Per_1
merce de quo, sottoscrivendo il documento che le viene mostrato rubricato come doc. N. 19?”
17) “Vero che, sempre in tale occasione, la , nelle persone suindicate, accertava la Pt_2 Pt_2
fragilità meccanica dei sacchi contenenti la merce?”
18) “Vero che la , nelle persone suindicate, visionava i bicchieri monouso di colore Pt_2 Pt_2
pagina 5 di 21 marrone prodotti con la merce viziata che presentavano vaiolature che ne compromettevano le proprietà meccaniche, ritirandone 20 unità?”
19) “Vero che, all'esito di tutte le suindicate verifiche, la , nelle persone suindicate, Pt_2 Pt_2
riconosceva la sussistenza del lamentato vizio occulto e si rendeva disponibile al ritiro della merce?
20) “Vero che tutta la materia prima di cui alle fatture di cui al capo 4) è stata ritirata da Parte
?” Pt_2
21) “Vero che le foto che le vengono mostrate (che si depositano come come allegati N. 19 e Parte 20) ritraggono i bicchieri realizzati con la materia prima fornita da e di cui alle Pt_2
fatture indicate al capo 4)?”
NT 22) “Vero che le foto che le vengono mostrate (depositate da e rubricate come allegato N.
7) ritraggono i camion sui quali è stata caricata la merce viziata per il ritiro da parte di
Parte
?” Pt_2
Sulle circostanze di cui ai capi da 1) a 8), 11), 12), 13) e da 15) a 22) si indica a teste il signor:
, residente in [...] Testimone_1
Sulle circostanze di cui ai capi 9), 10), 11) si indicano a teste i sigg: NToparte_9
residente in C/da Roseto SNC, cap 82100 Benevento (BN), residente in CP_10
Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla Via Capasso Torre di Caprara – cap 82100; , Testimone_2
residente in [...], 102 – cap 82100 Benevento (BN), quest'ultimo anche sulle circostanze di cui ai capi 12) e 13)
Sulle circostanze di cui ai capi 12), 13) e 14), si indica a teste il Prof. Testimone_3
domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Cusmano 46.
Laddove, all'esito dell'espletata istruttoria e della valutazione della copiosa documentazione versata in atti, l'On.le Tribunale adito lo ritenesse opportuno, chiede ammettersi CTU volta ad accertare la bontà del contenuto della CTP in atti e delle richiamate prove di laboratorio, ribadendo che, come comprovato in atti, la materia prima oggetto dei vizi occulti non è più
Parte nella disponibilità della convenuta società per averla restituita a EM.
Nell'ipotesi di ammissione di prova testimoniale sui capi articolati dall'istante, sin da ora, si pagina 6 di 21 chiede ammettersi prova contraria con tutti i testi indicati dalle parti”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 08/11/2021, depositato il 18/11/2021, a Parte_1
NT convenuto in giudizio (di séguito ), NToparte_1
formulando nei confronti della convenuta la domanda risarcitoria riportata sub B) in epigrafe.
NT La in particolare, ha affermato di aver acquistato da . previa Pt_1 Parte_2
sottoscrizione di un contratto di factoring, i crediti che sarebbero sorti in favore della cedente NT nell'arco di un biennio decorrente dal 22/01/2018 nei confronti dell'odierna convenuta , NT relativi alla fornitura di materie prime tipo polistirene. Il debitore ceduto , in tale contesto, sottoscrisse una serie di documenti in cui riconosceva la cessione e si impegnava a pagare nei
NT confronti della – factor e cessionaria del credito. avrebbe, così, ingenerato un Pt_1
legittimo affidamento nella Banca, la quale, confidando nella pronta esigibilità dei crediti
Parte ceduti, avrebbe erogato in favore del creditore cedente EM anticipazioni sul corrispettivo della cessione. NT Successivamente, tuttavia, non avrebbe eseguito alcun pagamento, eccependo la
Parte sussistenza di vizi occulti della merce fornita da EM. La pertanto, avrebbe Pt_1
subìto un danno pari all'entità delle anticipazioni sul corrispettivo della cessione già erogate nei
Parte confronti della cedente EM.
Con comparsa dd. 18/05/2022 si è costituita in giudizio NToparte_1
NT chiedendo la chiamata in causa di . , autorizzata
[...] Parte_2
NT dal Giudice in esito alla prima udienza dd. 06/12/2022. La terza chiamata . Parte_2
notificata via PEC il 10/01/2023, nel rispetto dei termini ex art. 163-bis c.p.c. ratione temporis vigente, non si è costituita in giudizio ed è stata, quindi, dichiarata contumace all'udienza del
20/04/2023.
Alla predetta udienza dd. 20/04/2023 il Giudice ha, altresì, disposto la riunione al presente del NT giudizio iscritto al N. 3454/2022 R.G., in cui la ha agito nei confronti di per il Pt_1
Parte pagamento del credito acquistato da EM. Tale giudizio è stato introdotto con citazione notificata il 12/05/2022, depositata il 17/05/2022.
pagina 7 di 21 NT Nell'ambito di quella causa, si è costituita tardivamente con comparsa dd. 09/12/2022, in vista dell'udienza dd. 12/12/2022, così incorrendo nella decadenza rispetto alla proponibilità di Parte domande di manleva nei confronti di per l'ipotesi di condanna al pagamento del Pt_2
credito nei confronti di Il Giudice, nondimeno, ferma l'inammissibilità di domande Parte_1
NT Parte svolte da nei confronti di con riguardo all'oggetto del giudizio N. 3454/2022, Pt_2
Parte ha ordinato ai sensi dell'art. 107 c.p.c. che intervenisse nella medesima causa, al Pt_2
fine di rendere ad essa opponibile la sentenza, con fissazione di nuova udienza al 12/10/2023.
La terza chiamata, notificata via PEC il 19/05/2023, non si è costituita in giudizio.
Parte All'udienza dd. 12/10/2023 le parti hanno dato atto che a carico di EM era stata pronunciata sentenza dd. 10/07/2023 di apertura della liquidazione giudiziale. Con ordinanza dd. 16/10/2023 il Giudice ha, quindi, dichiarato l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. Il giudizio è stato, poi, riassunto con ricorso dd. 05/01/2024 depositato da notificato Parte_1
alle altre parti nel termine del 22/01/2024, unitamente al decreto di fissazione di nuova udienza al 23/05/2024. NT Tanto precisato circa lo svolgimento del processo, si rileva che la convenuta ha in primis dedotto che le forniture oggetto di contestazione risalgono ai mesi di luglio ed agosto 2018, Parte Pt_ periodo che non sarebbe ricompreso nella cessione di crediti intervenuta tra ed . Pt_2
NT Parte
ha, poi, esposto che nei mesi di luglio ed agosto 2018 EM le fornì materia prima del tipo HI Hip SC (polistirene antiurto) e Gpps Styrolution SC (polistirene cristallo) per la produzione di piatti e bicchieri monouso, che, diversamente dalle precedenti forniture, sarebbe risultata, durante le lavorazioni iniziate nei primi giorni di ottobre 2018, del tutto inidonea all'utilizzo previsto, come da denuncia dd. 09/10/2018, inviata per conoscenza NT anche a Nello specifico, secondo , le materie prime, conservate in imballaggi Parte_1
inadeguati, avrebbero compromesso la resa dei prodotti finiti, che avrebbero presentato vaiolature tali da comprometterne la qualità, in ragione della fragilità meccanica e del superamento dei limiti di migrazione globale e specifica consentiti dalla normativa di settore.
NT Parte
ha precisato che, in esito a sopralluogo congiunto, avrebbe riconosciuto i vizi Pt_2
ed avrebbe ritirato la merce.
pagina 8 di 21 NT Secondo il riconoscimento del credito sottoscritto nei confronti di non potrebbe Parte_1
produrre effetto in caso di vizi occulti preesistenti rispetto alla cessione del credito stesso (cfr. NT p. 13 comparsa di costituzione “Deve brevemente ricordarsi che , nei mesi di luglio ed NT agosto 2018 , come era avvenuto per decine di consegne di merce fin dall'anno 2016, dopo aver verificato la correttezza della tipologia e dei quantitativi della fornitura di polistirene (sia del tipo antiurto che cristallo) provvedeva contestualmente (o qualche giorno dopo) a sottoscrivere in assoluta buona fede il riconoscimento dei crediti (moduli prestampati inoltrati direttamente da . Solo nei primi giorni di ottobre 2018, allorché venivano utilizzate Parte_1
Parte NT le forniture di polistirene vendute da per la produzione di bicchieri monouso, Pt_2
constatava la presenza di vaiolature nei prodotti finiti, che venivano ricondotte successivamente e, a seguito di parere tecnico espresso da un chimico all'uopo nominato, alla inidoneità della Parte materia prima fornita da alla produzione di Pertanto, non vi è chi non veda Pt_2 Pt_4
come, al momento in cui veniva sottoscritta la dichiarazione di riconoscimento del credito, NT
non era a conoscenza della esistenza dei vizi della cosa venduta, emersi solo in fase di Parte lavorazione del polistirene fornito da , per cui non era tenuta a corrispondere il Pt_2 pagamento di merce viziata e a rinunciare alle eccezioni per vizi della cosa”). In proposito, NT
ha sostenuto che il debitore ceduto potrebbe sempre sollevare verso il creditore cessionario le eccezioni che attengono al rapporto contrattuale con il cedente.
Nella prospettazione della convenuta, d'altro canto, il riconoscimento del debito da parte di NT
avrebbe ad oggetto unicamente la conferma dell'esistenza del rapporto negoziale tra cedente e ceduto. In questo senso, i riconoscimenti di debito sottoscritti nel periodo dal
16/07/2018 al 29/08/2018 riguarderebbero il solo aspetto della trasferibilità della posizione creditoria.
La convenuta ha, inoltre, ribadito di aver denunciato il vizio occulto, informandone contestualmente al momento della scoperta e di aver, quindi, agito nel rispetto delle Parte_1
NT regole di correttezza e buona fede. Di conseguenza non avrebbe indotto alcun legittimo affidamento in capo a anzi avrebbe tempestivamente inviato per conoscenza alla Parte_1
Parte cessionaria del credito la denuncia dei vizi, oltre al verbale redatto con in esito alla Pt_2
pagina 9 di 21 verifica delle merci.
NT In ogni caso, secondo , la non avrebbe allegato e provato gli elementi dell'illecito Pt_1
extracontrattuale.
NT
ha dedotto che aveva già proposto azione monitoria per il pagamento del Parte_1
credito ceduto e che quel processo si era, tuttavia, estinto in esito al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Ha richiamato, a suo favore, le motivazioni con cui il
Tribunale di Venezia aveva rigettato la istanza ex art. 648 c.p.c. proposta da che, Parte_1
nondimeno, non rivestono autorità di giudicato nel presente procedimento.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda svolta a titolo contrattuale nel giudizio N. 3454/2022 R.G., poi riunito al presente, in quanto preceduta dalla domanda di pagamento iscritta al N. 8382/2021 R.G., spiegata a titolo risarcitorio. In proposito, ha osservato che “Le due domande sono chiaramente alternative, non potendo aspirare Parte_1
a conseguire contestualmente il medesimo importo sia a titolo di cessione che a titolo risarcitorio. Siamo cioè al cospetto di una fattispecie inquadrabile nella più ampia prospettiva delle obbligazioni generate da fonti alternative, che se fossero state oggetto di domande giudiziali unitarie, cioè svolte nello stesso processo, avrebbero imposto il rigetto di entrambe, non avendo il Giudice il potere di decidere quale domanda accogliere, posto che questa facoltà spetta esclusivamente alla parte interessata (in termini con specifico riferimento alla fattispecie analoga della penale si veda Cassazione civile, n. 5887/2001). Laddove invece - come nella specie - le due domande alternative siano state oggetto di due giudizi distinti, sarà il primo giudizio a prevalere sul secondo. Insomma, la domanda fondata sulla cessione del credito per effetto del contratto di factoring andrà ab origine rigettata, avendo l'attrice con la prima domanda, ossia quella risarcitoria, operato una scelta precisa, con definitivo abbandono dei presunti diritti conseguenti al contratto di cessione (in termini sempre con specifico riferimento alla fattispecie analoga della penale si veda Cassazione civile, n. 5887/2001)” (cfr. p. 7 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dd. 15/07/2024)”.
NT
ha, inoltre, eccepito un abusivo frazionamento delle domande da parte di Parte_1
La convenuta ha, poi, dedotto la nullità del contratto di factoring, che non riporterebbe il pagina 10 di 21 nominativo del debitore ceduto, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto.
NT
ha eccepito, altresì, che la proroga della durata del contratto di factoring sarebbe illegittima, in quanto volta ad aggirare il disposto ex art. 3 L.n. 52/1991, che non prevede la possibilità di proroga del termine di 24 mesi stabilito per le operazioni di cessione in massa di crediti.
La convenuta ha aggiunto che la proroga datata 20/02/2018 sarebbe, inoltre, inefficace, poiché riferita ad un contratto di factoring già scaduto il 18/01/2018. NT Infine, ha chiesto la revoca della confessione “essendo comunque incorsa in una falsa rappresentazione della realtà, generata da un evidente errore di fatto, tra l'altro, giustificato ampiamente anche dal buon esito delle precedenti numerose consegne di merce analoga, sempre riscontrata idonea all'uso ed esente da qualsivoglia vizio” (cfr. p. 21 memoria dd.
15/07/2024)”.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14/01/2025, in esito alla quale il Giudice ha assegnato termini per memorie conclusionali.
***
Parte La domanda formulata da per il pagamento del credito acquistato da EM va Parte_1
accolta, per i motivi di séguito indicati.
È emerso che, previa stipulazione di contratto di factoring di data 18/01/2016 e di durata indeterminata (cfr. doc. 3 attrice), acquistò da hem i crediti da quest'ultima Parte_1 Pt_2
NT vantati nei confronti di a fronte della fornitura di materie prime tipo polistirene. Tale operazione avvenne nell'ambito di una cessione in blocco di crediti ex L.n. 52/1991.
È pacifico che e conclusero una prima operazione di cessione dd. Pt_2 Pt_2 Parte_1
18/01/2016 ed è provato che le parti conclusero una seconda operazione di cessione relativa al biennio decorrente dal 22/01/2018 (cfr. doc. 4 attrice, sottoscritto da , ove si legge Pt_2 Pt_2
che “In riferimento al corrente rapporto di factoring con la presente confermiamo la cessione alla Vostra Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, di tutti i crediti sorti e/o insorgendi a partire dalle fatture emesse dal 22/01/2018, derivanti dalle forniture di beni e/o prestazioni di servizi già effettuate e/o che andremo ad effettuare in pagina 11 di 21 esecuzione di contratti già stipulati e/o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente”). La ha, invero, depositato anche un documento Pt_1
NT sottoscritto da del seguente tenore “In riferimento alla comunicazione di cessione dei crediti indirizzataci dal nostro Fornitore in oggetto in data 20/02/2018, Vi confermiamo che effettueremo il pagamento dei relativi importi direttamente a Vs favore, quali cessionari, intendendosi i predetti crediti liberamente cedibili in Vostro favore” (cfr. doc. 19 attrice). Non residuano dubbi, quindi, rispetto alla conclusione di due successive operazioni di cessioni in Parte massa di crediti tra e Pt_2 Parte_1
E', altresì, emerso che eseguì in favore di per € 1.455.508,80, di cui Pt_2 Pt_2 Parte_5
alle fatture N. 145/2018 dd. 16/07/2018, N. 147/2018 dd. 18/07/2018, N. 148/2018 dd.
19/07/2018, N. 153/2018 dd. 27/07/2018, N. 160/2018 dd. 31/07/2018, N. 163/2018 dd.
02/08/2018, N. 164/2018 dd. 06/08/2018, N. 170/2018 dd. 27/08/2018, N. 171/2018 dd.
27/08/2018, N. 172/2018 dd. 27/08/2018, N. 173/2018 dd. 27/08/2018, N. 174/2018 dd.
27/08/2018, N. 175/2018 dd. 27/08/2018 e N. 178/2018 dd. 28/08/2018. L'emissione delle fatture è compresa nel periodo temporale coperto dalla seconda delle operazioni di cessione di crediti già riscontrate. NT Non vi è contestazione sulla circostanza che , rispetto a ciascuna delle fatture elencate, sottoscrisse ed inviò alla una serie di documenti del seguente tenore “Con riferimento Pt_1
alla cessione dei crediti indicati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla esigibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, alle rispettive scadenze (…)”.
NT
, in séguito, non saldò i crediti acquistati da asserendo che la materia prima Parte_1
Parte fornita da avrebbe presentato vizi occulti. Pt_2
dunque, propose ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Venezia, che Parte_1
NT accolse la domanda. Il provvedimento monitorio venne opposto da . Il giudizio di opposizione così incardinato si concluse con pronuncia di improcedibilità dovuta al mancato esperimento della procedura di mediazione.
pagina 12 di 21 NT Successivamente, ha agito nel presente giudizio per ottenere la condanna di a Parte_1
risarcire gli importi che, rispetto al corrispettivo della cessione dei crediti, aveva anticipato al Parte NT creditore – cedente , confidando nelle dichiarazioni con cui aveva dichiarato di Pt_2
Parte aver ricevuto le prestazioni di e che, pertanto, avrebbero suffragato la esigibilità dei Pt_2
NT crediti acquistati nei confronti del cliente – debitore ceduto .
La ha, altresì, promosso la causa iscritta al N. 3454/2022 R.G., in cui ha azionato il Pt_1
Parte credito acquistato, chiedendone il pagamento quale cessionaria di EM. NT Ebbene, non è fondata l'eccezione sollevata da , secondo cui la avrebbe azionato Pt_1
Parte due diverse iniziative giudiziali, aventi ad oggetto la somma erogata in favore di , o Pt_2
– per meglio dire – volte a conseguire il medesimo importo sia a titolo di cessione che a titolo risarcitorio.
Come evidenziato, infatti, nel presente giudizio la ha promosso una azione di Pt_1
responsabilità extracontrattuale, in cui la causa petendi è identificabile nel comportamento, NT asseritamente illecito, di , la quale avrebbe sottoscritto alcuni moduli in cui affermava che Parte le forniture di EM erano state regolarmente eseguite ed avrebbe, così, ingenerato un affidamento nei confronti della Banca. Sulla base di tale asserito ed incolpevole affidamento la Parte avrebbe proceduto ad erogare anticipazioni a sul corrispettivo per l'acquisto Pt_1 Pt_2
NT del credito vantato da quest'ultima nei confronti di , ritenendo che si trattasse di credito prontamente esigibile, proprio in ragione delle dichiarazioni rese dal debitore in ordine alla regolarità delle forniture. Il petitum della domanda, dunque, corrisponde al valore degli anticipi Parte erogati nei confronti di EM.
Invece, nel giudizio inizialmente rubricato al N. 3454/2022 R.G., poi riunito al presente, la ha azionato il credito acquistato, con la conseguenza che la causa petendi va ravvisata Pt_1 nell'originario contratto di fornitura e, quanto alla legittimazione attiva sostanziale di Pt_1
, nel contratto di factoring e nelle cessioni dei crediti, mentre il petitum corrisponde
[...] all'importo del credito.
Le due domande, dunque, presentano comunanza solo soggettiva, mentre sono diversi gli elementi identificativi oggettivi, con la conseguenza che non è pertinente il richiamo alle pagina 13 di 21 obbligazioni alternative, in cui vi è identità di causa petendi e possibile scelta in ordine alla prestazione a carico del debitore.
La diversità tra domande, d'altro canto, comporta che la proposizione dell'una non determini alcuna rinuncia implicita all'altra.
Nulla osta, poi, che in forza del principio dispositivo la parte possa graduare le domande, finanche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto, una volta che una domanda sia stata ritualmente introdotta, il convenuto è comunque onerato di difendersi rispetto alla stessa e non subisce, quindi, pregiudizio in caso di inversione dell'ordine delle domande.
Va, altresì, rigettata l'ulteriore eccezione di improponibilità della seconda domanda proposta da tenuto conto che, a prescindere da ulteriori considerazioni, l'istanza di riunione ha Parte_1
consentito di evitare la dispersione di attività istruttoria, il rischio di contrasto tra giudicati e l'aggravio della posizione del debitore, che si possono verificare in caso di abusivo frazionamento delle domande inerenti alla medesima vicenda sostanziale.
Quanto alla nullità del factoring per indeterminatezza dell'oggetto, in particolare per omessa indicazione del nome del debitore, si evidenzia che il factoring è un contratto quadro- normativo, che regolamenta le future operazioni di cessione di crediti tra il cedente ed il factor.
Diversamente, le singole operazioni di cessione configurano contratti autonomi. Pertanto, proprio perché trattasi di un contratto quadro atto a disciplinare una serie di rapporti tra il cedente ed il factor, il negozio di factoring non richiede l'indicazione del debitore ceduto, che viene individuato volta a volta che le parti stipulano le singole operazioni di cessione. NT Con riguardo alle ulteriori doglianze avanzate da si aggiunge che non vi sono norme che vietino la successiva conclusione di più operazioni di cessione di crediti in blocco ex L.n.
52/1991. Come già evidenziato, invero, e conclusero più operazioni di Pt_2 Pt_2 Parte_1
cessione in blocco e, per quanto più rileva, è provato che le fatture oggi azionate da Parte_1
NT rientrino in una operazione di cessione relativa ai crediti sorti e/o insorgendi in favore di NT nel biennio decorrente dal 20/02/2018. Di tale operazione venne notiziata anche la ceduta , che sottoscrisse un modulo di accettazione (cfr. doc. 4 e 19 attrice). Parte Per quanto attiene, poi, ai vizi della merce fornita da , si evidenzia che, su un piano Pt_2
pagina 14 di 21 generale, è bensì vero che la cessione del credito non può aggravare la posizione del ceduto, il quale può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente;
NT purtuttavia, nel caso di specie la ceduta sottoscrisse, con riguardo ad ogni singola fattura, un modulo in cui rinunciò a far valere, verso la “alcuna eccezione in merito alla Pt_1
esigibilità e liquidità dei crediti stessi”.
Si osserva, a tale ultimo proposito, che il debitore ceduto è estraneo alla cessione del credito, che, diversamente dalla cessione del contratto, non configura un negozio trilaterale. Solo nel caso della cessione del contratto, infatti, il cessionario subentra in una serie di posizioni attive e passive, con conseguente necessità che anche il contraente ceduto manifesti il suo consenso.
Nell'ipotesi della cessione del credito, invece, vi è un mero subentro del cessionario nella posizione di creditore, che non richiede il previo consenso del ceduto, per il quale è indifferente corrispondere il pagamento all'uno o all'altro soggetto.
Per tali ragioni la debitrice ceduta non soggiaceva ad alcun obbligo di riscontrare la cessione NT con la sottoscrizione dei moduli di riconoscimento depositati dalla Banca. Ciononostante, si impegnò a non sollevare nei confronti di alcuna eccezione rispetto alla esigibilità Parte_1
dei crediti, così rinunciando alla facoltà di opporre al cessionario le doglianze relative ai rapporti con il cedente.
Si osserva, da ultimo, che non sono state allegate, nel rispetto dei termini preclusivi, specifiche circostanze di fatto da cui desumere una condotta scorretta a carico di relativa ad un Parte_1
abuso di potere economico, tale da poter coartare anche la volontà contrattuale di un soggetto, il ceduto, terzo rispetto al contratto di cessione del credito. Infatti, la convenuta ha allegato genericamente l'iniquità del risultato finale dell'operazione, che, proprio in quanto allegazione generica, non ancorata a precise circostanze di fatto relative alla situazione economica dei contraenti, non può rilevare al fine di privare di efficacia le sottoscrizioni rese nei confronti di
Parte_1
Si osserva, ad ogni buon conto, che anche a voler ammettere l'opponibilità dei vizi occulti nei confronti della la convenuta non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante. Pt_1
Infatti, nell'imminenza dei fatti non venne esperito alcun procedimento per ATP, la cui pagina 15 di 21 relazione finale si potesse utilizzare nel presente giudizio quale prova dei vizi occulti.
L'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, in questo senso, costituiva onere della convenuta, che – invece – si limitò a richiedere alla controparte un accertamento in contraddittorio stragiudiziale.
Ad oggi, poi, nessun campione di merce è stato conservato, con la conseguenza che risulta impossibile condurre una consulenza tecnica nell'ambito del presente processo. In proposito si NT rileva che, anche a questo riguardo, costituiva onere di conservare qualche campione di Parte merce, mentre la convenuta ha affermato che tutti i pezzi sarebbero stati ritirati da EM.
NT La relazione tecnica depositata da si atteggia a mera consulenza di parte. Peraltro, il sopralluogo del dott. consulente di parte, sarebbe stato eseguito solo il 06/10/2018, Per_1
cioè ad oltre tre mesi dalla consegna della merce.
Inoltre, nella predetta relazione si legge che la presenza di acqua condensata sulle pareti interne degli imballaggi esterni era “evidente” anche ad un primo esame, con la conseguenza che si NT dubita della natura occulta del vizio. In aggiunta, , quale operatore di settore, dotato – quindi – di competenze specialistiche, avrebbe dovuto rilevare anomalie che apparivano evidenti ictu oculi.
Si riporta il passaggio rilevante della consulenza tecnica di parte, da cui si evince che ad un primo esame sommario risultava evidente la presenza di umidità negli imballaggi.
Le considerazioni svolte dal consulente di parte, quindi, sono in contrasto con la tesi difensiva secondo cui solo con l'inizio della lavorazione del materiale acquistato si sarebbe palesata umidità all'interno, che avrebbe compromesso la resa dei prodotti finiti.
Si evidenzia che, nell'integrazione alla sua consulenza, depositata in séguito ai rilievi di Pt_1
, il tecnico di parte ha precisato che
[...] pagina 16 di 21 , il dott. non era presente al momento della consegna della merce, con la Persona_3 Per_1
NT conseguenza che le considerazioni in ordine ai controlli del personale di rivesto natura puramente speculativa.
Si tenga presente, poi, che secondo il tecnico di parte sarebbe emersa anche una fragilità meccanica degli imballaggi alla pressione. Di séguito un estratto del verbale di sopralluogo dd.
29/10/2018
Pertanto, si condivide l'argomentazione difensiva di parte attrice, secondo cui la eventuale falsa NT percezione della realtà, che avrebbe indotto a sottoscrivere i riconoscimenti di debito alla luce della natura occulta dei vizi, dipenderebbe dalla condotta della società convenuta e dei suoi ausiliari, che avrebbero omesso, nell'immediatezza del ricevimento della merce, le verifiche esteriori esigibili a carico dell'imprenditore.
Con riguardo alle deduzioni istruttorie di parte convenuta si osserva che: NT
- i cap 1) (“Vero che ha iniziato ad intrattenere rapporti commerciali con , Pt_2 Pt_2
aventi ad oggetto la fornitura di materia prima, già a partire dal 2013?”), 2 (“Vero che la merce di cui alle predette forniture è risultata idonea all'uso ed è stata regolarmente impiegata nella produzione del prodotto finale?”), 3 (“Vero che la merce di cui alle predette forniture è stata impiegata nella produzione del prodotto finale senza manifestare alcun vizio?”) sono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto relativi a pagina 17 di 21 forniture eseguite prima del luglio-agosto 2018, diverse da quelle di cui si controverte;
per le stesse ragioni appare irrilevante ai fini del decide anche la produzione documentale dimessa sub 18 dalla convenuta, in quanto relativa a forniture pregresse
- i cap. 4 (“Vero che al momento della consegna della merce di cui alle fatture nn.
145/2018 del 16.7.18, 147/2018, 18.7.18, 148/2018 del 19.7.18, 153/2018 del 27.7.18,
160/2018 del 31.7.18, 163/2018 del 2.8.18, 164/2018 del 6.8.18, 170/2018 del
27.8.2018, 171/2018 del 27.8.18, 172/2018 del 27.8.18, 173/2018 del 27.8.18, 174/2018 del 27.8.18, 175/2018 del 27.8.18, 178/2018 del 28.8.18 (depositate da parte istante e rubricate come allegati dalla numero 5 alla numero 18), che le vengono mostrate, il NT personale preposto della ha proceduto all'esame visivo della stessa?”) e 5 (“Vero che dall'esame visivo la predetta merce si mostrava corrispondente a quella di cui ai relativi ordini?”) risultano generici
- il cap. 6 (“Vero che, in particolare, la merce risultava contenuta in sacchi di polietilene integri da 25 kg ciascuno, riportanti microfori ed allocati su pallet?”) appare superfluo, valutativo circa l'integrità e, in ogni caso, in contrasto con le risultanze della consulenza di parte;
invero, se i sacchi fossero risultati integri al momento della consegna e, invece, alterati al momento del sopralluogo di ottobre, tale circostanza indurrebbe a ritenere che le alterazioni della merce fossero sopravvenute rispetto all'epoca della fornitura;
su tali aspetti si è soffermata parte attrice in sede di discussione orale (cfr. verbale dd.
14/01/2025 “Deduce che, secondo quanto riferito da controparte, si trattava di merce sensibile all'umidità, contenuta in imballaggi fragili, conservata per alcuni mesi NT all'esterno degli stabilimenti di , con la conseguenza che non si potrebbe affermare che i vizi rilevati fossero già presenti al momento della consegna e non siano sopravvenuti dopo”)
- il cap. 7 (“Vero che i sacchi risultavano ricoperti da telo di polietilene integro la cui parete interna risultava asciutta?”) risulta, del pari, in contrasto con la consulenza di parte e può risultare indicativo delle modalità inadeguate di conservazione della merce dal momento della consegna al momento del sopralluogo.
pagina 18 di 21 NT Del resto, come evidenziato da non ha provato né offerto di provare che Parte_1
nei mesi da luglio ad ottobre 2018 la merce venne conservata in ambiente asciutto ed al coperto. Tale circostanza determina anche l'irrilevanza dei cap. 8 (“Vero che i sacchi erano posizionati entro la superficie del pallet, l'uno sull'altro, come da prassi?”), 9
(“Vero che, in data 4.10.2018, all'esito della lavorazione dei granuli di cui alle fatture di cui al capo 3), i bicchieri con essi prodotti presentavano vaiolature?”), 10 (“Vero che i predetti bicchieri risultavano fragili meccanicamente?”), 13 (“Vero che nella predetta occasione, il Prof. verificava che i bicchieri marroni prodotti con i granuli di Per_1
cui alle fatture di cui al capo 4) presentavano vaiolature ed erano meccanicamente fragili?”), 14 (“Vero che, in data 08.10.2018, il Prof. ha proceduto ad Per_1
effettuare le analisi di laboratorio della merce prelevata in precedenza, riscontrando umidità nella stessa?”), 17 (“Vero che, sempre in tale occasione, la , nelle Pt_2 Pt_2
persone suindicate, accertava la fragilità meccanica dei sacchi contenenti la merce?”), 18
(“Vero che la , nelle persone suindicate, visionava i bicchieri monouso di Pt_2 Pt_2
colore marrone prodotti con la merce viziata che presentavano vaiolature che ne compromettevano le proprietà meccaniche, ritirandone 20 unità”) e 21 (“Vero che le foto che le vengono mostrate (che si depositano come allegati N. 19 e 20) ritraggono i
Parte bicchieri realizzati con la materia prima fornita da e di cui alle fatture Pt_2
indicate al capo 4)?”), peraltro di natura valutativa, a fronte della quale sarebbe stato necessario esperire accertamento tecnico, anche urgente, ex art. 696 o 696-bis c.p.c. NT
- i cap. 12 (“Vero che, in data 6.10.2018, nella sede dello stabilimento della sito in
Olivola (BN), si recava il Prof. per effettuare i prescritti prelievi della merce di Per_1
cui alle fatture riportate al suindicato capo 4) onde sottoporli ad esame di laboratorio?”)
e 15 (“Vero che, in data 29.10.2018, si è proceduto ad un sopralluogo congiunto tra la
NT
, in persona del suo l.r.p.t., sig. assistito dall'Avv. Marco Maresca NToparte_8
Parte e dal chimico Dott. , e la , in persona del suo l.r.p.t., sig. Persona_2 Pt_2
, assistito dall'Avv. Paolo Zinno e dal chimico Dott. Salvatore Parte_3
Ilardo?”) appaiono superflui ai fini del decidere pagina 19 di 21 - i cap. 11 (“Vero che le anomalie presentate dal prodotto finito (vaiolature e fragilità
Parte meccanica) sono state immediatamente segnalate alla ?”), 16 (“Vero che in Pt_2
tale occasione la , in persona del l.r.p.t. sig. , assistito Pt_2 Pt_2 Parte_3
dall'Avv. Paolo Zinno e dal chimico Dott. Salvatore Ilardo, prendeva atto del contenuto della relazione tecnica del Prof. e degli esami di laboratorio effettuati sulla Per_1
merce de quo, sottoscrivendo il documento che le viene mostrato rubricato come doc. N.
19?”), 19 (“Vero che, all'esito di tutte le suindicate verifiche, la , nelle Pt_2 Pt_2
persone suindicate, riconosceva la sussistenza del lamentato vizio occulto e si rendeva disponibile al ritiro della merce?”), 20 (“Vero che tutta la materia prima di cui alle Parte fatture di cui al capo 4) è stata ritirata da ?”) appaiono irrilevanti, in quanto Pt_2
relativi a negoziazioni intervenute con il cedente in epoca successiva alla accettazione della cessione del credito, come tali inopponibili al cessionario NT
- il cap. 22 (“Vero che le foto che le vengono mostrate (depositate da e rubricate come allegato N. 7) ritraggono i camion sui quali è stata caricata la merce viziata per il Parte ritiro da parte di ?”) appare inidonei a dimostrare il vizio occulto ed Pt_2
irrilevante ai fini del decidere
In definitiva, anche a prescindere da considerazioni circa la qualificazione e la portata degli effetti giuridici dei moduli di riconoscimenti sottoscritti, la convenuta non ha fornito la prova della natura occulta dei vizi.
La domanda di pagamento svolta da va, dunque, accolta. Parte_1
NT Parte Le doglianze della convenuta nei confronti della chiamata dovranno proporsi Pt_2
in sede concorsuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da €
1.000.001 ad € 2.000.000, valori minimi, dovendosi tener conto della natura documentale della controversia, in € 18.977 per compensi;
€ 1.713 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o pagina 20 di 21 istanza disattese, così decide:
- DA parte convenuta a NToparte_1
corrispondere a parte attrice la somma di € 1.455.308,80, oltre Parte_1
interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo
- DA parte convenuta a NToparte_1
rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice Parte_1
liquidate in € 18.977 per compensi;
€ 1.713 per esborsi;
15% spese generali;
iva
[...]
e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 21 di 21