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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 13688 dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata a Canicattì (AG) il [...], in [...] e n.q. di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] Persona_1
(AG) il 22/09/2007 (con l'avv. Impiduglia Giuseppe);
– ricorrente –
CONTRO
Palermo, in persona del legale pro tempore; CP_1
-resistente -
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., depositato in data 11/11/2024, la ricorrente , in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore nato a [...] il [...], ha Persona_1
chiesto a questo Giudice di accertare nei confronti dell' Controparte_2
, ai sensi dell'art. 3 della L. 1 mazo 2006 n. 67, come modificato dall'art. 28.
[...]
D.lgs. n. 150/2011, il comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti del figlio, attraverso la mancata attivazione in favore dello stesso dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato approvato in data 27/12/2023 (cfr. all. n. 1 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rappresentato che il figlio è disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. n. 104/1992 (cfr. all. n. 2 al ricorso introduttivo), in quanto affetto da disturbo dello spettro autistico e che il Piano Personalizzato, redatto ai sensi della Legge n. 328/2000, pur approvato, non era stato attuato.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il suddetto Piano prevede l'attivazione da parte dell' alermo in favore di di un “laboratorio occupazionale”. CP_1 Per_1
La ricorrente ha rilevato l'inottemperanza dell' di Palermo, qualificando tale CP_1
condotta discriminatoria e, per l'effetto, ha chiesto di ordinare già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, la cessazione della medesima condotta, mediante l'attivazione dei servizi di cui al Piano approvato.
2. Con decreto del 28/11/2024, il Giudice ha accolto l'istanza, ordinando all' di CP_1
Palermo l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere nei riguardi del minore, mediante l'attivazione del servizio socio-assistenziale indicato nel progetto individuale adottato e, segnatamente, di un “laboratorio occupazionale”.
3. L' , in data 24/04/2025, si è costituita in Controparte_2
giudizio adducendo di avere posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza e di avere attivato il servizio previsto dal Piano Personalizzato.
L'Ammnistrazione ha rappresentato, inoltre, di essersi attivata per ricercare opzioni adeguate alle esigenze del minore e che parte ricorrente avrebbe rinunciato all'attivazione del progetto in data 06/12/2023.
Ha, poi, precisato che la ricorrente aveva già espresso il consenso alla partecipazione al progetto denominato “Un Passo alla volta”, a partire - per espressa volontà dell'istante - dal mese di giugno 2025, ossia dopo la conclusione delle attività scolastiche del minore.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'infondatezza della domanda proposta e dichiarare cessata la materia del contendere.
4. Con note scritte per l'udienza cartolare del 06/05/2025, parte ricorrente ha rappresentato che, solo dopo la notifica del provvedimento del Tribunale (avvenuta in data 10/12/2024), l'Amministrazione ha provveduto all'attivazione del servizio assistenziale.
La ricorente ha, poi, precisato di non avere mai rinunciato all'attivazione del
“laboratorio occupazionale” in favore del figlio, e che la rinuncia del 06/12/2023 prodotta dall'Amministrazione resistente non si riferisce al servizio di cui al Piano
Personalizzato, approvato in data successiva, ossia il 27/12/2023.
Ha, inoltre, specificato di non avere chiesto di rinviare l'attivazione del servizio alla conclusione delle attività scolastiche, ma di non essere stata informata sui tempi di attivazione del lavoratorio avendone avuto conoscenza solo con il deposito della comparsa di costituzione.
Sul punto, la ricorrente ha prodotto nota del Centro ABA di Capaci del 30/04/2025, dal quale emerge che la ricorrente ha espresso piena disponibilità al progetto e la stessa non è stata contattata per l'inizio dei lavori il 04/04/2025 poiché l'inserimento del minore nel progetto è stato previsto per un secondo momento, compatibilmente con la conclusione dell'anno scolastico (cfr. documentaizone in atti).
Per tale ragione, la ricorrente ha sollecitato una declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio con distrazione in proprio favore.
*****
5. Orbene, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta, essendo stata documentata l'attivazione in favore del ricorrente del servizio riconosciuto con il Piano Personalizzato approvato in data 27/12/2023.
6. A questo punto si osserva che il Giudice, con il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere su un ricorso deve provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ. n. 7847/1994 e n. 2267/1990).
Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'assegnazione del servizio assistenziale
è stata effettuata dopo la notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parte, va condannata l' , che ha dato causa alla Controparte_2
controversia, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Invero, come correttamete rilevato dalla ricorrente, la rinuncia del 6 dicembre 2023 non può riferisi al piano approvato in data successiva e i servizi sono stati attivati dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 1.427,00 di cui
€ 27,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Impiduglia Giuseppe, che ha fatto richiesta.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Palermo, il 30/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 13688 dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata a Canicattì (AG) il [...], in [...] e n.q. di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] Persona_1
(AG) il 22/09/2007 (con l'avv. Impiduglia Giuseppe);
– ricorrente –
CONTRO
Palermo, in persona del legale pro tempore; CP_1
-resistente -
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., depositato in data 11/11/2024, la ricorrente , in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore nato a [...] il [...], ha Persona_1
chiesto a questo Giudice di accertare nei confronti dell' Controparte_2
, ai sensi dell'art. 3 della L. 1 mazo 2006 n. 67, come modificato dall'art. 28.
[...]
D.lgs. n. 150/2011, il comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti del figlio, attraverso la mancata attivazione in favore dello stesso dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato approvato in data 27/12/2023 (cfr. all. n. 1 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rappresentato che il figlio è disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. n. 104/1992 (cfr. all. n. 2 al ricorso introduttivo), in quanto affetto da disturbo dello spettro autistico e che il Piano Personalizzato, redatto ai sensi della Legge n. 328/2000, pur approvato, non era stato attuato.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il suddetto Piano prevede l'attivazione da parte dell' alermo in favore di di un “laboratorio occupazionale”. CP_1 Per_1
La ricorrente ha rilevato l'inottemperanza dell' di Palermo, qualificando tale CP_1
condotta discriminatoria e, per l'effetto, ha chiesto di ordinare già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, la cessazione della medesima condotta, mediante l'attivazione dei servizi di cui al Piano approvato.
2. Con decreto del 28/11/2024, il Giudice ha accolto l'istanza, ordinando all' di CP_1
Palermo l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere nei riguardi del minore, mediante l'attivazione del servizio socio-assistenziale indicato nel progetto individuale adottato e, segnatamente, di un “laboratorio occupazionale”.
3. L' , in data 24/04/2025, si è costituita in Controparte_2
giudizio adducendo di avere posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza e di avere attivato il servizio previsto dal Piano Personalizzato.
L'Ammnistrazione ha rappresentato, inoltre, di essersi attivata per ricercare opzioni adeguate alle esigenze del minore e che parte ricorrente avrebbe rinunciato all'attivazione del progetto in data 06/12/2023.
Ha, poi, precisato che la ricorrente aveva già espresso il consenso alla partecipazione al progetto denominato “Un Passo alla volta”, a partire - per espressa volontà dell'istante - dal mese di giugno 2025, ossia dopo la conclusione delle attività scolastiche del minore.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'infondatezza della domanda proposta e dichiarare cessata la materia del contendere.
4. Con note scritte per l'udienza cartolare del 06/05/2025, parte ricorrente ha rappresentato che, solo dopo la notifica del provvedimento del Tribunale (avvenuta in data 10/12/2024), l'Amministrazione ha provveduto all'attivazione del servizio assistenziale.
La ricorente ha, poi, precisato di non avere mai rinunciato all'attivazione del
“laboratorio occupazionale” in favore del figlio, e che la rinuncia del 06/12/2023 prodotta dall'Amministrazione resistente non si riferisce al servizio di cui al Piano
Personalizzato, approvato in data successiva, ossia il 27/12/2023.
Ha, inoltre, specificato di non avere chiesto di rinviare l'attivazione del servizio alla conclusione delle attività scolastiche, ma di non essere stata informata sui tempi di attivazione del lavoratorio avendone avuto conoscenza solo con il deposito della comparsa di costituzione.
Sul punto, la ricorrente ha prodotto nota del Centro ABA di Capaci del 30/04/2025, dal quale emerge che la ricorrente ha espresso piena disponibilità al progetto e la stessa non è stata contattata per l'inizio dei lavori il 04/04/2025 poiché l'inserimento del minore nel progetto è stato previsto per un secondo momento, compatibilmente con la conclusione dell'anno scolastico (cfr. documentaizone in atti).
Per tale ragione, la ricorrente ha sollecitato una declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio con distrazione in proprio favore.
*****
5. Orbene, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta, essendo stata documentata l'attivazione in favore del ricorrente del servizio riconosciuto con il Piano Personalizzato approvato in data 27/12/2023.
6. A questo punto si osserva che il Giudice, con il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere su un ricorso deve provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ. n. 7847/1994 e n. 2267/1990).
Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'assegnazione del servizio assistenziale
è stata effettuata dopo la notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parte, va condannata l' , che ha dato causa alla Controparte_2
controversia, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Invero, come correttamete rilevato dalla ricorrente, la rinuncia del 6 dicembre 2023 non può riferisi al piano approvato in data successiva e i servizi sono stati attivati dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 1.427,00 di cui
€ 27,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Impiduglia Giuseppe, che ha fatto richiesta.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Palermo, il 30/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.