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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 189/2023 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 189 del Reg. Gen. dell'anno 2023,
vertente tra
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di , Parte_1
nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocata Controparte_1 CodiceFiscale_1
Filomena Muratore del Foro di , Parte_1
nonché nei confronti di
1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Adamo del Foro di Milano, P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 971/22, emessa dal
Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 192/2022 R.G., con la quale veniva stata accolta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420219002819365000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09420120020571927000, per intervenuta prescrizione del credito.
2.1. In via preliminare, la solleva l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, Parte_1
perché l'atto introduttivo risulterebbe notificato solo alla e non Parte_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come pure richiesto dalla legge.
2.2. Nel merito, poi, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di dichiarare prescritto il credito dell'Amministrazione.
2.2.1. La sostiene come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sia trascorso – Parte_1 tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione impugnata – un periodo di tempo superiore ai cinque anni, senza considerare I) gli atti interruttivi della prescrizione trasmessi,
e II) come neppure nella fase anteriore alla formazione della cartella possa dirsi maturata la prescrizione del credito.
3. resiste all'iniziativa avversaria, eccependo l'inammissibilità del Controparte_1
gravame per mancanza di specificità dei motivi di appello. Ella, inoltre, afferma come l'impugnazione sia stata presentata fuori termine, poiché la non ha fornito prove Parte_1
della mancata comunicazione dell'ordinanza.
3.1. Quanto alla nullità del giudizio di primo grado per mancata regolare instaurazione del contraddittorio, invocata dall'appellante, l'appellata sostiene come le notifiche sono state
2 effettuate regolarmente, e come la giurisprudenza non richieda la notifica all'Avvocatura dello
Stato nei giudizi contro le amministrazioni erariali.
3.2. Nel merito, infine, ella sostiene l'infondatezza dell'appello, concludendo per la reiezione dell'impugnazione.
4. Anche , contumace in primo grado, si costituisce nel Controparte_2
giudizio di appello, associandosi all'appello della , riportandosi Parte_1 all'eccezione della (appunto relativa alla omessa regolare instaurazione del Parte_1
contraddittorio nei confronti della medesima), contestando la dichiarazione di Parte_1
prescrizione del credito, e sostenendo vi siano stati atti interruttivi della prescrizione, tra cui la notifica di un'opposizione, e altre comunicazioni.
5. All'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. Il motivo di appello con cui si eccepisce la nullità del giudizio di primo grado – per mancanza della notifica dell'atto di citazione – è fondato.
7. La citazione in prima cura, infatti, risulta notificata alla medesima, e non Parte_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come invece richiesto dalla normativa vigente.
8. La giurisprudenza citata dall'appellata a giustificazione dell'omissione e a sostegno dell'incensurabilità della sentenza appellata – invero – è impertinente alla fattispecie.
9. La controversia in esame non riguarda l'impugnazione di un'ordinanza-ingiunzione prefettizia per l'irrogazione d'una sanzione amministrativa, bensì la contestazione di una successiva e autonoma intimazione di pagamento: in questo tipo specifico di giudizi, allora,
l'Ente non può difendersi tramite propri funzionari, e la natura della lite rende – quindi – ineludibile la difesa erariale, e la notificazione dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato.
10. La Corte di Cassazione ha chiarito come, in materia di sanzioni amministrative, la notifica della domanda giudiziale debba essere effettuata all'Avvocatura dello Stato quando l'autorità
d'emissione dell'ordinanza sia un'Amministrazione dello Stato (si consideri, al riguardo,
Cass., Sez. II Civ., sent. n. 13239/2019).
10.1. Lo stesso giudice nomofilattico, poi, ha ribadito come la mancata notifica all'Avvocatura dello Stato comporti l'annullamento del procedimento, per vizio processuale (sul tema, si veda
Cass., Sez. II Civ., sent. n. 24926/2021).
11. La , essendo stata pretermessa, non ha potuto difendersi nel giudizio di primo Parte_1
grado: la mancata notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha così determinato un vizio insanabile del percorso giudiziario, il quale impone la restituzione della causa al primo giudice
3 per un nuovo esame, tale da assicurare il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti coinvolte.
12. Per quanto evidenziato, quindi, la causa dev'essere rimessa al Tribunale di Palmi.
13. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, considerando la vertenza di complessità bassa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente con loro corresponsione in favore di ciascuna parte resistente e vittoriosa (in ossequio al principio – compendiato, fra gli altri, da Trib. Massa, sent. n. 1379/2015 – in forza del quale «In caso di pluralità di parti coinvolte nel giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97
c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose»):
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
13.1. La mancata costituzione delle controparti in primo grado – anche a causa dell'erroneità della relativa evocazione in giudizio, avuto riguardo alla – rende superflua la Parte_1
decisione in ordine alle spese del primo giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore, nei confronti di , nonché di Controparte_1 Controparte_3
[..
[...] , in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza
[...]
ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- conseguentemente rimette il fascicolo al Tribunale di Palmi;
- condanna, infine, alla rifusione delle spese di lite in favore delle Controparte_1
controparti costituite, , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, e , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, attribuendo – a ciascuna di esse, separatamente – l'importo pari a 2.906 euro, a titolo di compensi, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 189 del Reg. Gen. dell'anno 2023,
vertente tra
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di , Parte_1
nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocata Controparte_1 CodiceFiscale_1
Filomena Muratore del Foro di , Parte_1
nonché nei confronti di
1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Adamo del Foro di Milano, P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 971/22, emessa dal
Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 192/2022 R.G., con la quale veniva stata accolta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420219002819365000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09420120020571927000, per intervenuta prescrizione del credito.
2.1. In via preliminare, la solleva l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, Parte_1
perché l'atto introduttivo risulterebbe notificato solo alla e non Parte_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come pure richiesto dalla legge.
2.2. Nel merito, poi, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di dichiarare prescritto il credito dell'Amministrazione.
2.2.1. La sostiene come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sia trascorso – Parte_1 tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione impugnata – un periodo di tempo superiore ai cinque anni, senza considerare I) gli atti interruttivi della prescrizione trasmessi,
e II) come neppure nella fase anteriore alla formazione della cartella possa dirsi maturata la prescrizione del credito.
3. resiste all'iniziativa avversaria, eccependo l'inammissibilità del Controparte_1
gravame per mancanza di specificità dei motivi di appello. Ella, inoltre, afferma come l'impugnazione sia stata presentata fuori termine, poiché la non ha fornito prove Parte_1
della mancata comunicazione dell'ordinanza.
3.1. Quanto alla nullità del giudizio di primo grado per mancata regolare instaurazione del contraddittorio, invocata dall'appellante, l'appellata sostiene come le notifiche sono state
2 effettuate regolarmente, e come la giurisprudenza non richieda la notifica all'Avvocatura dello
Stato nei giudizi contro le amministrazioni erariali.
3.2. Nel merito, infine, ella sostiene l'infondatezza dell'appello, concludendo per la reiezione dell'impugnazione.
4. Anche , contumace in primo grado, si costituisce nel Controparte_2
giudizio di appello, associandosi all'appello della , riportandosi Parte_1 all'eccezione della (appunto relativa alla omessa regolare instaurazione del Parte_1
contraddittorio nei confronti della medesima), contestando la dichiarazione di Parte_1
prescrizione del credito, e sostenendo vi siano stati atti interruttivi della prescrizione, tra cui la notifica di un'opposizione, e altre comunicazioni.
5. All'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. Il motivo di appello con cui si eccepisce la nullità del giudizio di primo grado – per mancanza della notifica dell'atto di citazione – è fondato.
7. La citazione in prima cura, infatti, risulta notificata alla medesima, e non Parte_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come invece richiesto dalla normativa vigente.
8. La giurisprudenza citata dall'appellata a giustificazione dell'omissione e a sostegno dell'incensurabilità della sentenza appellata – invero – è impertinente alla fattispecie.
9. La controversia in esame non riguarda l'impugnazione di un'ordinanza-ingiunzione prefettizia per l'irrogazione d'una sanzione amministrativa, bensì la contestazione di una successiva e autonoma intimazione di pagamento: in questo tipo specifico di giudizi, allora,
l'Ente non può difendersi tramite propri funzionari, e la natura della lite rende – quindi – ineludibile la difesa erariale, e la notificazione dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato.
10. La Corte di Cassazione ha chiarito come, in materia di sanzioni amministrative, la notifica della domanda giudiziale debba essere effettuata all'Avvocatura dello Stato quando l'autorità
d'emissione dell'ordinanza sia un'Amministrazione dello Stato (si consideri, al riguardo,
Cass., Sez. II Civ., sent. n. 13239/2019).
10.1. Lo stesso giudice nomofilattico, poi, ha ribadito come la mancata notifica all'Avvocatura dello Stato comporti l'annullamento del procedimento, per vizio processuale (sul tema, si veda
Cass., Sez. II Civ., sent. n. 24926/2021).
11. La , essendo stata pretermessa, non ha potuto difendersi nel giudizio di primo Parte_1
grado: la mancata notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha così determinato un vizio insanabile del percorso giudiziario, il quale impone la restituzione della causa al primo giudice
3 per un nuovo esame, tale da assicurare il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti coinvolte.
12. Per quanto evidenziato, quindi, la causa dev'essere rimessa al Tribunale di Palmi.
13. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, considerando la vertenza di complessità bassa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente con loro corresponsione in favore di ciascuna parte resistente e vittoriosa (in ossequio al principio – compendiato, fra gli altri, da Trib. Massa, sent. n. 1379/2015 – in forza del quale «In caso di pluralità di parti coinvolte nel giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97
c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose»):
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
13.1. La mancata costituzione delle controparti in primo grado – anche a causa dell'erroneità della relativa evocazione in giudizio, avuto riguardo alla – rende superflua la Parte_1
decisione in ordine alle spese del primo giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore, nei confronti di , nonché di Controparte_1 Controparte_3
[..
[...] , in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza
[...]
ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- conseguentemente rimette il fascicolo al Tribunale di Palmi;
- condanna, infine, alla rifusione delle spese di lite in favore delle Controparte_1
controparti costituite, , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, e , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, attribuendo – a ciascuna di esse, separatamente – l'importo pari a 2.906 euro, a titolo di compensi, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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