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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5769/2021 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Paolo Maran del Foro di Parte_1
Treviso, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;
- attore - contro
C.E.D. srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Galzignato del Foro di Treviso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Masini del Foro di Belluno, CP_1
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- convenuti– avente per oggetto: intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
1 CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“In principalità, e riportandosi all'epoca dei fatti:
Accertarsi e dichiararsi che l'amministratore di fatto della CED s.r.l. era il dott. e che, il CP_1 signor ne era il mero amministratore formale e, per l'assunto, accertare e dichiarare Controparte_2
l'esistenza e la validità del negozio fiduciario conclusosi tra le parti ed avente ad oggetto la totalità del capitale sociale della con l'obbligo della convenuta CED. s.r.l. di trasferire al signor CP_3 [...] la predetta quota di capitale sociale. Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, la validità e l'efficacia Pt_1 del suddetto negozio fiduciario.
Accertare e dichiarare l'inadempimento del predetto accordo fiduciario da parte di CED s.r.l. e, per l'effetto, in luogo dell'obbligo non adempiuto di trasferire al signor l'intera quota sociale, emettersi Parte_1 sentenza costitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., dichiarandosi il signor Parte_1 proprietario e intestatario esclusivo della totalità delle quote societarie e disponendosene il trasferimento a
favore dello stesso.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere essere (stato) il dott. l'effettivo CP_1 amministratore della CED s.r.l. accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'effettivo proprietario del 100%
delle quote societarie relative alla società è il signor e, per l'assunto, in luogo CP_3 Parte_1 dell'obbligo non adempiuto di trasferire al signor l'intera quota sociale, emettendosi sentenza Parte_1 costitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., dichiarandosi quest'ultimo proprietario esclusivo
della totalità delle quote societarie disponendosene il trasferimento a favore dello stesso.
In ogni caso:
Ordinare l'iscrizione della sentenza nel competente Registro delle Imprese, con esonero del Conservatore del
Registro Imprese da ogni responsabilità.
Con integrale rifusione delle spese, dei compensi professionali da liquidarsi sia relativamente alla causa de
quo che, come da ordinanza allegata (doc. 74 - ordinanza del 28.05.2021), anche in riferimento alla previa fase del sequestro”.
2 Il convenuto C.E.D. così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Nel merito:
Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Il convenuto non ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni. Nella CP_1
memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cc ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito
Rigettarsi tutte le domane attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per Legge”.
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 670 c.p.c. ante causam di data 4.2.2021, il signor Parte_1
chiedeva fosse concesso, inaudita altera parte, sequestro giudiziario della totalità della partecipazione in I Tech, di cui era intestataria CED srl.
Assumeva di essere il proprietario ed esclusivo titolare della totalità delle quote societarie della società corrente in EL (TV) - le cui quote CP_3
risultavano fiduciariamente intestate alla società C.E.D. S.r.l. - e si doleva per il fatto che, malgrado le richieste avanzate, la predetta società non si fosse attivata per la reintestazione delle stesse.
3 Il suddetto sequestro giudiziario veniva concesso con decreto inaudita altera parte di data 8.2.2021, con nomina del custode giudiziale nella persona del dott.
[...]
, poi confermato con ordinanza di data 28 maggio 2021. Per_1
Con atto di citazione di data 19.07.2021 il sig. conveniva in giudizio tanto la Pt_1
società C.E.D. s.r.l. quanto il dott. , esponendo di: CP_1
1) di aver costituito per il tramite del dott. , la società con sede in CP_1 CP_3
EL (TV) in via Vicolo Boccacavalla n. 6 (stesso indirizzo ove ha sede tanto lo studio professionale del dott. che la società C.E.D. s.r.l.); CP_1
2) che l'intero capitale sociale della predetta società, su suggerimento ed indicazione del dott. era stato fiduciariamente intestato alla società C.E.D. s.r.l. con sede in CP_1
EL (TV) in via Boccacavalla n. 6, nel mentre il signor ne era stato Pt_1
formalmente nominato amministratore unico;
3) di aver stipulato con C.E.D. S.r.l., il documento denominato “dichiarazione di intestazione fiduciaria” datato 25.05.2020;
4) che all'epoca dei fatti non conosceva il legale rappresentante della società C.E.D. s.r.l.
e che lo incontrò per la prima ed unica volta di fronte al notaio all'atto della costituzione della società CP_3
5) di aver avuto quale unico interlocutore il dott. che, di fatto, e per quanto CP_1
appariva e per ciò che è risultato in corso di lite, aveva agito quale longa manus, della
C.E.D. s.r.l., della quale, all'epoca dei fatti, risultava amministratore il signor
[...]
, zio del dott. ; CP_2 CP_1
6) che il signor , di professione cuoco e gestore di un ristorante, Controparte_2 aveva delegato l'effettiva gestione della C.E.D. S.r.l. al nipote, commercialista ed esperto del settore;
7) di aver richiesto di formalizzare l'intestazione a proprio nome delle quote societarie e, quindi, di aver invitato per ben due volte la C.E.D. s.r.l., che ne era l'intestataria in via fiduciaria, avanti al notaio ove la stessa non si è presentata.
Chiedeva di accertare che il dott. è l'effettivo amministratore della CP_1
C.E.D. s.r.l. e che l'effettivo proprietario del 100% delle quote societarie relative alla società è il signor e, per l'effetto, di pronunciare sentenza CP_3 Parte_1
4 costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento in suo favore dell'intero capitale di CP_4
[...
Si costituiva C.E.D. srl, che disconosceva la firma apposta sulla dichiarazione di intestazione fiduciaria, in quanto non appartenente al suo legale rappresentante, il sig.
sicché la società non aveva assunto alcuno degli obblighi derivanti Controparte_2
dalla stessa.
Allo stesso modo il dott. estraneo alla società, non aveva alcun potere di CP_1
spendere il nome di C.E.D.
In ogni caso, non sussisteva alcuna prova che il avesse assunto la qualifica di CP_1
amministratore di fatto di C.E.D., avendo egli agito come consulente della stessa e d'altra parte il sig. di professione cuoco, riveste incarichi gestori in altre società. CP_2
Concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva il convenuto , esponendo di non essere mai stato né CP_1
amministratore di fatto, né socio di C.E.D. e affermando essere inconferente rispetto agli interessi manifestati dal sig. che egli fosse o meno amministratore di fatto, Pt_1
difettando una domanda volta ad accertare che il dott. avesse stipulato in nome e per CP_1
conto di C.E.D. un accordo fiduciario avente ad oggetto le partecipazioni di e una CP_3
domanda volta ad accertare che il avesse il potere di stipulare detto negozio in nome CP_1
e per conto di CED.
Inoltre, evidenziava che è prassi diffusa che le società fissino la propria sede legale presso lo studio del proprio commercialista e specificava di aver prestato in favore dei propri clienti tra cui attività di consulenza fiscale, contabile e societaria. CP_3
Disconosceva le mail e gli screenshot dei messaggi WhatsApp prodotti da parte attrice, affermando trattarsi di documenti non sottoscritti digitalmente e quindi privi di valenza probatoria e, avendo omesso l'attore anche la produzione dei rispettivi file informatici originari ne contestava l'autenticità e concludeva per il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita tramite interpello formale dei convenuti e l'espletamento di ctu grafologica.
L'attore fondava la propria domanda innanzitutto sul proprio documento 8, di data
25.5.2020, rubricato “Dichiarazione di intestazione fiduciaria” e recante la firma di
[...]
per conto di Ced. Controparte_2
5 Tale sottoscrizione è stata disconosciuta dai convenuti e l'attore ne ha chiesto la verificazione.
Il documento è stato inizialmente prodotto in copia mediante deposito telematico.
È stata disposta ctu grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione e all'udienza di conferimento di incarico alla dott.ssa , l'attore ha prodotto Persona_2
l'originale del documento.
Nondimeno, i convenuti non hanno provveduto al disconoscimento dell'originale, una volta prodotto, sicché la sottoscrizione si deve ritenere come riconosciuta.
Costantemente secondo la giurisprudenza della S.C., 7.3.2022 n. 7320 "Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e art. 215 c.p.c., comma 2, dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all'originale, dall'onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un "quid novi" nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza" (Cass., 2, n. 5189 dell'11/4/2002). "La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa (Cass., 1, n. 16551 del 6/8/2015)”.
Ne consegue pertanto che il patrocinio di C.E.D. era tenuto a disconoscere la scrittura entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione dell'originale e la scrittura, in difetto di disconoscimento dell'originale, si ha per riconosciuta.
Anche a voler ritenere che la scrittura in esame non si abbia per riconosciuta, altre ragioni, di seguito elencate, conducono al riconoscimento dell'esistenza di un patto fiduciario tra C.E.D. e il sig. Pt_1
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, come noto, è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante.
6 In tema di prova del negozio fiduciario, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che
“la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili;
alcuna concreta prova che tra le parti sia stato stipulato un negozio fiduciario” (Cass. Civ. n. 17151/2023).
La prova dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni può dunque essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l'introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante (Cass. civ. 11226 del 2021).
Ed invero, il signor i) ha previamente approvato lo statuto della società; ii) ne Pt_1
ha scelto la denominazione sociale;
iii) ha sostenuto in via esclusiva tutti i costi, anche notarili, per costituirla;
iv) ne ha determinato l'oggetto sociale che risulta corrispondente all'effettiva attività svolta da sempre dal signor Dalla visura relativa alla società Pt_1
(doc. 3 fasc. attore) si ricava che l'attività prevalente è “la costruzione di macchine CP_3
automatiche in genere, prestazione di servizi di progettazione e programmazione impianti”.
Dalla visura relativa alle altre società riferibili al Maggion si evince che l'attività prevalente della società (cfr. doc. 16 fasc. C.E.D.) di cui il Maggion è Amministratore Controparte_5
Unico e socio attraverso la di cui è pure socio di maggioranza oltre Controparte_6
che amministratore unico (cfr. doc. 15 fasc. C.E.D.) è “la progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici”. Dalla scheda personale relativa al signor
(cfr. doc. 18 C.E.D.), risulta che l'attività svolta dal è quella di Pt_1 Pt_1
“fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)”; v) ha ricevuto dal in data 24.5.2020 (ossia il giorno prima della costituzione di I Tech) una foto CP_1
dell'atto di intestazione fiduciaria, che presenta lo stesso testo e gli stessi caratteri del documento 8; vi) non ha percepito alcun compenso per l'attività di amministratore unico di
I Tech;
vii) per motivi personali aveva bisogno di operare con una società a lui non riconducibile, come ammesso dal in sede di interpello formale;
viii) ha fissato CP_1
appuntamento avanti al Notaio per il ri-trasferimento della quota in suo favore;
dalla telefonata intercorsa tra il e il , poco prima della data fissata per la Pt_1 CP_1
7 reintestazione della partecipazione (dep. sub doc. 33, mentre sub doc. 34 è depositata la trascrizione), si ricava che: il si era dato disponibile al trasferimento delle quote al CP_1
a titolo gratuito;
il faceva presente che era necessario avvisare il sig. Pt_1 CP_1
il nella conversazione faceva espresso riferimento all'accordo prodotto sub CP_2 CP_1
doc. 8 attore, che tuttavia poi disconosceva in corso di causa;
di fatto, il ricattava CP_1
sollecitandolo a saldare un debito nei suoi confronti, ceduto a C.E.D. (poi Pt_1 determinato in € 10.000 dal Tribunale di Treviso, a fronte della richiesta di CED di condanna al pagamento di € 60.000), subordinando il trasferimento della partecipazione all'adempimento di credito. In sede di interpello formale, nel rispondere sub cap. l, il CP_1
ha riconosciuto che i doc. 33/34 si riferiscono a conversazione telefonica intercorsa tra lui e il Pt_1
Anche il contenuto dei messaggi di posta elettronica e a mezzo WhatsApp scambiati tra e rafforza il quadro probatorio. Pt_1 CP_1
Tali documenti sono stati disconosciuti dal convenuto nella loro conformità CP_1
all'originale in modo generico ed onnicomprensivo, con clausole di stile, mentre la contestazione, a pena di inefficacia, deve essere effettuata in modo chiaro e circostanziato degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. 27633 del 2018; ord.
14279 del 2021).
Dal doc. 40 fasc. attore si ricava che il sig. chiedeva chiarimenti in ordine al Pt_1
fatto che la sede di fosse quella legale o quella effettiva. Dopo aver specificato che CP_3 si trattava di sede legale, il commentava “Perché qui non c'è spazio se non per fare CP_1 uffici. Poi se dovrai produrre e avrai bisogno di una unità locale idonea dov'è fare i macchinari bisognerà trovarla e potrebbe essere o meno nel tuo capannone”.
Dal doc. 44 fasc. attore si evince che il chiedeva spiegazioni al dott. Pt_1 CP_1
sulla scelta di intestare la partecipazione a C.E.D. quale titolare: “Qual è il motivo che hai scelto socio CED?”; il così rispondeva: “perché non sempre le banche vedono di CP_1
buon occhio un socio estero. Io per il nuovo studio dent (dentistico, n.d.r.) e per un altro cliente (di cui infra sub docc. 30 e 31) ho messo socia e so che la banca CP_7
non avrà problemi nella codifica. Altre banche fanno problemi. Se metto CED ti CP_8 accreditano subito perché CED è viva dal 2015”.
8 E sempre a riprova del modus operandi del dott. si consideri anche quanto dallo CP_1 stesso aggiunto immediatamente dopo, ossia: “Casomai fra un anno spostiamo tutto. Anche in quella di ho messo CED perché la Wolsb la CED è accreditata, la no.” Pt_2 CP_7
Parte attrice ha, infatti, dimesso sub doc. 30 copia di un ricorso promosso ai sensi dell'art. 670 cpc, in cui il ricorrente rappresentava di aver ceduto fiduciariamente alla società di cui il dott. aveva piena disponibilità, Controparte_9 CP_1
la propria quota di partecipazione in Anche il quel caso vi era il coinvolgimento CP_10
di , zio del Controparte_2 CP_1
Gli elementi di prova raccolta, univoci e concordanti, inducono a ritenere che l'effettivo titolare dell'intero capitale di I Tech sia il E del resto, in caso contrario, non trova Pt_1
adeguata spiegazione il coinvolgimento di sotto tutti i profili inerenti alla Pt_1
costituzione della società (dalla predisposizione dello Statuto alla scelta della denominazione sociale, al sostenimento dei costi di costituzione), né si comprende la scelta dell'oggetto sociale di , del tutto avulso da quello di CED. E pure il tenore dei CP_3
messaggi intercorsi tra il e il comprova con certezza che il titolare effettivo CP_1 Pt_1
di I Tech è Pt_1
Né le risultanze della ctu grafologica sono in contrasto con quanto fin qui emerso.
La ctu grafologica evidenziava che l'accordo di cui al doc. 8 era stato predisposto dal dott. che lo aveva anche sottoscritto con il nome dello zio . CP_1 Controparte_2
A conclusione delle proprie indagini la grafologa ha affermato che “In base agli elementi emersi nel corso del presente lavoro e riportati nella CTU, esaminate e valutate le osservazioni presentate dalle Parti, posso rispondere al QUESITO posto dal Sig. Giudice affermando che: - le scritte degli indirizzi di Mittente e Destinatario del doc. 8 sono state eseguite dal Dott. con certezza tecnica. - La firma “ CP_1 Controparte_2
” è attribuibile al Dott. con elevato grado di probabilità”.
[...] CP_1
Sul predetto documento è apposto il timbro postale, che attribuisce data certa alla scrittura.
Ed invero, il ha agito quale amministratore di fatto di C.E.D. ponendosi quale CP_1
unico interlocutore del sig. Pt_1
Il di professione cuoco, in sede di interpello, ha ammesso di non essere a CP_2
conoscenza di chi aveva scelto la denominazione sociale, in quanto aveva seguito la pratica
9 il nipote e di aver incontrato il un'unica volta nello studio notarile all'atto CP_1 Pt_1
della costituzione di I Tech. Peraltro, proprio la presenza avanti al Notaio del signor che aveva pagato tutte le spese per la costituzione della società, si spiega proprio Pt_1
in quanto la costituzione di I Tech era funzionale alle esigenze dello stesso attore.
Il ha ratificato l'operato del in nome e per conto di CED, intervenendo CP_2 CP_1 avanti al notaio per l'intestazione a favore del Maggion delle quote societarie;
deve, infatti, ritenersi che quell'atto (fiduciario) sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che, in questa ipotesi, ne risulta l'apparente firmatario.
In un recente arresto la S.C. si è espressa nel senso che “Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene” (Cass. civ. 5479 del 2023).
La sottoscrizione del patto fiduciario (non apposta in presenza del Maggion) altro non rappresentava che un escamotage per riservarsi la possibilità di sottrarre CED all'adempimento del patto fiduciario.
Significativamente il è poi divenuto amministratore di diritto di CE.D. CP_1
In conclusione, in ragione dell'inadempimento di C.E.D. del patto fiduciario, il signor ha diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, Pt_1
in proprio favore, della quota, pari al 100%, di . CP_3
Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Il compenso alla ctu viene integralmente posto a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da
[...]
nei confronti di C.E.D. srl e di ed iscritta al n. 5769/2021 Pt_1 CP_1
R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
10 - dispone il trasferimento, in favore dell'attore della partecipazione di Parte_1
C.E.D. srl in in misura pari al 100% del capitale sociale;
CP_4
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
441,00 per anticipazioni, € 14.000,00 per compenso (anticipazioni e compenso comprensivi della fase cautelare), oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 9 aprile 2024
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5769/2021 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Paolo Maran del Foro di Parte_1
Treviso, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;
- attore - contro
C.E.D. srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Galzignato del Foro di Treviso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Masini del Foro di Belluno, CP_1
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- convenuti– avente per oggetto: intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
1 CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“In principalità, e riportandosi all'epoca dei fatti:
Accertarsi e dichiararsi che l'amministratore di fatto della CED s.r.l. era il dott. e che, il CP_1 signor ne era il mero amministratore formale e, per l'assunto, accertare e dichiarare Controparte_2
l'esistenza e la validità del negozio fiduciario conclusosi tra le parti ed avente ad oggetto la totalità del capitale sociale della con l'obbligo della convenuta CED. s.r.l. di trasferire al signor CP_3 [...] la predetta quota di capitale sociale. Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, la validità e l'efficacia Pt_1 del suddetto negozio fiduciario.
Accertare e dichiarare l'inadempimento del predetto accordo fiduciario da parte di CED s.r.l. e, per l'effetto, in luogo dell'obbligo non adempiuto di trasferire al signor l'intera quota sociale, emettersi Parte_1 sentenza costitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., dichiarandosi il signor Parte_1 proprietario e intestatario esclusivo della totalità delle quote societarie e disponendosene il trasferimento a
favore dello stesso.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere essere (stato) il dott. l'effettivo CP_1 amministratore della CED s.r.l. accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'effettivo proprietario del 100%
delle quote societarie relative alla società è il signor e, per l'assunto, in luogo CP_3 Parte_1 dell'obbligo non adempiuto di trasferire al signor l'intera quota sociale, emettendosi sentenza Parte_1 costitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., dichiarandosi quest'ultimo proprietario esclusivo
della totalità delle quote societarie disponendosene il trasferimento a favore dello stesso.
In ogni caso:
Ordinare l'iscrizione della sentenza nel competente Registro delle Imprese, con esonero del Conservatore del
Registro Imprese da ogni responsabilità.
Con integrale rifusione delle spese, dei compensi professionali da liquidarsi sia relativamente alla causa de
quo che, come da ordinanza allegata (doc. 74 - ordinanza del 28.05.2021), anche in riferimento alla previa fase del sequestro”.
2 Il convenuto C.E.D. così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Nel merito:
Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Il convenuto non ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni. Nella CP_1
memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cc ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito
Rigettarsi tutte le domane attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per Legge”.
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 670 c.p.c. ante causam di data 4.2.2021, il signor Parte_1
chiedeva fosse concesso, inaudita altera parte, sequestro giudiziario della totalità della partecipazione in I Tech, di cui era intestataria CED srl.
Assumeva di essere il proprietario ed esclusivo titolare della totalità delle quote societarie della società corrente in EL (TV) - le cui quote CP_3
risultavano fiduciariamente intestate alla società C.E.D. S.r.l. - e si doleva per il fatto che, malgrado le richieste avanzate, la predetta società non si fosse attivata per la reintestazione delle stesse.
3 Il suddetto sequestro giudiziario veniva concesso con decreto inaudita altera parte di data 8.2.2021, con nomina del custode giudiziale nella persona del dott.
[...]
, poi confermato con ordinanza di data 28 maggio 2021. Per_1
Con atto di citazione di data 19.07.2021 il sig. conveniva in giudizio tanto la Pt_1
società C.E.D. s.r.l. quanto il dott. , esponendo di: CP_1
1) di aver costituito per il tramite del dott. , la società con sede in CP_1 CP_3
EL (TV) in via Vicolo Boccacavalla n. 6 (stesso indirizzo ove ha sede tanto lo studio professionale del dott. che la società C.E.D. s.r.l.); CP_1
2) che l'intero capitale sociale della predetta società, su suggerimento ed indicazione del dott. era stato fiduciariamente intestato alla società C.E.D. s.r.l. con sede in CP_1
EL (TV) in via Boccacavalla n. 6, nel mentre il signor ne era stato Pt_1
formalmente nominato amministratore unico;
3) di aver stipulato con C.E.D. S.r.l., il documento denominato “dichiarazione di intestazione fiduciaria” datato 25.05.2020;
4) che all'epoca dei fatti non conosceva il legale rappresentante della società C.E.D. s.r.l.
e che lo incontrò per la prima ed unica volta di fronte al notaio all'atto della costituzione della società CP_3
5) di aver avuto quale unico interlocutore il dott. che, di fatto, e per quanto CP_1
appariva e per ciò che è risultato in corso di lite, aveva agito quale longa manus, della
C.E.D. s.r.l., della quale, all'epoca dei fatti, risultava amministratore il signor
[...]
, zio del dott. ; CP_2 CP_1
6) che il signor , di professione cuoco e gestore di un ristorante, Controparte_2 aveva delegato l'effettiva gestione della C.E.D. S.r.l. al nipote, commercialista ed esperto del settore;
7) di aver richiesto di formalizzare l'intestazione a proprio nome delle quote societarie e, quindi, di aver invitato per ben due volte la C.E.D. s.r.l., che ne era l'intestataria in via fiduciaria, avanti al notaio ove la stessa non si è presentata.
Chiedeva di accertare che il dott. è l'effettivo amministratore della CP_1
C.E.D. s.r.l. e che l'effettivo proprietario del 100% delle quote societarie relative alla società è il signor e, per l'effetto, di pronunciare sentenza CP_3 Parte_1
4 costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento in suo favore dell'intero capitale di CP_4
[...
Si costituiva C.E.D. srl, che disconosceva la firma apposta sulla dichiarazione di intestazione fiduciaria, in quanto non appartenente al suo legale rappresentante, il sig.
sicché la società non aveva assunto alcuno degli obblighi derivanti Controparte_2
dalla stessa.
Allo stesso modo il dott. estraneo alla società, non aveva alcun potere di CP_1
spendere il nome di C.E.D.
In ogni caso, non sussisteva alcuna prova che il avesse assunto la qualifica di CP_1
amministratore di fatto di C.E.D., avendo egli agito come consulente della stessa e d'altra parte il sig. di professione cuoco, riveste incarichi gestori in altre società. CP_2
Concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva il convenuto , esponendo di non essere mai stato né CP_1
amministratore di fatto, né socio di C.E.D. e affermando essere inconferente rispetto agli interessi manifestati dal sig. che egli fosse o meno amministratore di fatto, Pt_1
difettando una domanda volta ad accertare che il dott. avesse stipulato in nome e per CP_1
conto di C.E.D. un accordo fiduciario avente ad oggetto le partecipazioni di e una CP_3
domanda volta ad accertare che il avesse il potere di stipulare detto negozio in nome CP_1
e per conto di CED.
Inoltre, evidenziava che è prassi diffusa che le società fissino la propria sede legale presso lo studio del proprio commercialista e specificava di aver prestato in favore dei propri clienti tra cui attività di consulenza fiscale, contabile e societaria. CP_3
Disconosceva le mail e gli screenshot dei messaggi WhatsApp prodotti da parte attrice, affermando trattarsi di documenti non sottoscritti digitalmente e quindi privi di valenza probatoria e, avendo omesso l'attore anche la produzione dei rispettivi file informatici originari ne contestava l'autenticità e concludeva per il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita tramite interpello formale dei convenuti e l'espletamento di ctu grafologica.
L'attore fondava la propria domanda innanzitutto sul proprio documento 8, di data
25.5.2020, rubricato “Dichiarazione di intestazione fiduciaria” e recante la firma di
[...]
per conto di Ced. Controparte_2
5 Tale sottoscrizione è stata disconosciuta dai convenuti e l'attore ne ha chiesto la verificazione.
Il documento è stato inizialmente prodotto in copia mediante deposito telematico.
È stata disposta ctu grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione e all'udienza di conferimento di incarico alla dott.ssa , l'attore ha prodotto Persona_2
l'originale del documento.
Nondimeno, i convenuti non hanno provveduto al disconoscimento dell'originale, una volta prodotto, sicché la sottoscrizione si deve ritenere come riconosciuta.
Costantemente secondo la giurisprudenza della S.C., 7.3.2022 n. 7320 "Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e art. 215 c.p.c., comma 2, dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all'originale, dall'onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un "quid novi" nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza" (Cass., 2, n. 5189 dell'11/4/2002). "La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa (Cass., 1, n. 16551 del 6/8/2015)”.
Ne consegue pertanto che il patrocinio di C.E.D. era tenuto a disconoscere la scrittura entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione dell'originale e la scrittura, in difetto di disconoscimento dell'originale, si ha per riconosciuta.
Anche a voler ritenere che la scrittura in esame non si abbia per riconosciuta, altre ragioni, di seguito elencate, conducono al riconoscimento dell'esistenza di un patto fiduciario tra C.E.D. e il sig. Pt_1
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, come noto, è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante.
6 In tema di prova del negozio fiduciario, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che
“la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili;
alcuna concreta prova che tra le parti sia stato stipulato un negozio fiduciario” (Cass. Civ. n. 17151/2023).
La prova dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni può dunque essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l'introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante (Cass. civ. 11226 del 2021).
Ed invero, il signor i) ha previamente approvato lo statuto della società; ii) ne Pt_1
ha scelto la denominazione sociale;
iii) ha sostenuto in via esclusiva tutti i costi, anche notarili, per costituirla;
iv) ne ha determinato l'oggetto sociale che risulta corrispondente all'effettiva attività svolta da sempre dal signor Dalla visura relativa alla società Pt_1
(doc. 3 fasc. attore) si ricava che l'attività prevalente è “la costruzione di macchine CP_3
automatiche in genere, prestazione di servizi di progettazione e programmazione impianti”.
Dalla visura relativa alle altre società riferibili al Maggion si evince che l'attività prevalente della società (cfr. doc. 16 fasc. C.E.D.) di cui il Maggion è Amministratore Controparte_5
Unico e socio attraverso la di cui è pure socio di maggioranza oltre Controparte_6
che amministratore unico (cfr. doc. 15 fasc. C.E.D.) è “la progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici”. Dalla scheda personale relativa al signor
(cfr. doc. 18 C.E.D.), risulta che l'attività svolta dal è quella di Pt_1 Pt_1
“fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)”; v) ha ricevuto dal in data 24.5.2020 (ossia il giorno prima della costituzione di I Tech) una foto CP_1
dell'atto di intestazione fiduciaria, che presenta lo stesso testo e gli stessi caratteri del documento 8; vi) non ha percepito alcun compenso per l'attività di amministratore unico di
I Tech;
vii) per motivi personali aveva bisogno di operare con una società a lui non riconducibile, come ammesso dal in sede di interpello formale;
viii) ha fissato CP_1
appuntamento avanti al Notaio per il ri-trasferimento della quota in suo favore;
dalla telefonata intercorsa tra il e il , poco prima della data fissata per la Pt_1 CP_1
7 reintestazione della partecipazione (dep. sub doc. 33, mentre sub doc. 34 è depositata la trascrizione), si ricava che: il si era dato disponibile al trasferimento delle quote al CP_1
a titolo gratuito;
il faceva presente che era necessario avvisare il sig. Pt_1 CP_1
il nella conversazione faceva espresso riferimento all'accordo prodotto sub CP_2 CP_1
doc. 8 attore, che tuttavia poi disconosceva in corso di causa;
di fatto, il ricattava CP_1
sollecitandolo a saldare un debito nei suoi confronti, ceduto a C.E.D. (poi Pt_1 determinato in € 10.000 dal Tribunale di Treviso, a fronte della richiesta di CED di condanna al pagamento di € 60.000), subordinando il trasferimento della partecipazione all'adempimento di credito. In sede di interpello formale, nel rispondere sub cap. l, il CP_1
ha riconosciuto che i doc. 33/34 si riferiscono a conversazione telefonica intercorsa tra lui e il Pt_1
Anche il contenuto dei messaggi di posta elettronica e a mezzo WhatsApp scambiati tra e rafforza il quadro probatorio. Pt_1 CP_1
Tali documenti sono stati disconosciuti dal convenuto nella loro conformità CP_1
all'originale in modo generico ed onnicomprensivo, con clausole di stile, mentre la contestazione, a pena di inefficacia, deve essere effettuata in modo chiaro e circostanziato degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. 27633 del 2018; ord.
14279 del 2021).
Dal doc. 40 fasc. attore si ricava che il sig. chiedeva chiarimenti in ordine al Pt_1
fatto che la sede di fosse quella legale o quella effettiva. Dopo aver specificato che CP_3 si trattava di sede legale, il commentava “Perché qui non c'è spazio se non per fare CP_1 uffici. Poi se dovrai produrre e avrai bisogno di una unità locale idonea dov'è fare i macchinari bisognerà trovarla e potrebbe essere o meno nel tuo capannone”.
Dal doc. 44 fasc. attore si evince che il chiedeva spiegazioni al dott. Pt_1 CP_1
sulla scelta di intestare la partecipazione a C.E.D. quale titolare: “Qual è il motivo che hai scelto socio CED?”; il così rispondeva: “perché non sempre le banche vedono di CP_1
buon occhio un socio estero. Io per il nuovo studio dent (dentistico, n.d.r.) e per un altro cliente (di cui infra sub docc. 30 e 31) ho messo socia e so che la banca CP_7
non avrà problemi nella codifica. Altre banche fanno problemi. Se metto CED ti CP_8 accreditano subito perché CED è viva dal 2015”.
8 E sempre a riprova del modus operandi del dott. si consideri anche quanto dallo CP_1 stesso aggiunto immediatamente dopo, ossia: “Casomai fra un anno spostiamo tutto. Anche in quella di ho messo CED perché la Wolsb la CED è accreditata, la no.” Pt_2 CP_7
Parte attrice ha, infatti, dimesso sub doc. 30 copia di un ricorso promosso ai sensi dell'art. 670 cpc, in cui il ricorrente rappresentava di aver ceduto fiduciariamente alla società di cui il dott. aveva piena disponibilità, Controparte_9 CP_1
la propria quota di partecipazione in Anche il quel caso vi era il coinvolgimento CP_10
di , zio del Controparte_2 CP_1
Gli elementi di prova raccolta, univoci e concordanti, inducono a ritenere che l'effettivo titolare dell'intero capitale di I Tech sia il E del resto, in caso contrario, non trova Pt_1
adeguata spiegazione il coinvolgimento di sotto tutti i profili inerenti alla Pt_1
costituzione della società (dalla predisposizione dello Statuto alla scelta della denominazione sociale, al sostenimento dei costi di costituzione), né si comprende la scelta dell'oggetto sociale di , del tutto avulso da quello di CED. E pure il tenore dei CP_3
messaggi intercorsi tra il e il comprova con certezza che il titolare effettivo CP_1 Pt_1
di I Tech è Pt_1
Né le risultanze della ctu grafologica sono in contrasto con quanto fin qui emerso.
La ctu grafologica evidenziava che l'accordo di cui al doc. 8 era stato predisposto dal dott. che lo aveva anche sottoscritto con il nome dello zio . CP_1 Controparte_2
A conclusione delle proprie indagini la grafologa ha affermato che “In base agli elementi emersi nel corso del presente lavoro e riportati nella CTU, esaminate e valutate le osservazioni presentate dalle Parti, posso rispondere al QUESITO posto dal Sig. Giudice affermando che: - le scritte degli indirizzi di Mittente e Destinatario del doc. 8 sono state eseguite dal Dott. con certezza tecnica. - La firma “ CP_1 Controparte_2
” è attribuibile al Dott. con elevato grado di probabilità”.
[...] CP_1
Sul predetto documento è apposto il timbro postale, che attribuisce data certa alla scrittura.
Ed invero, il ha agito quale amministratore di fatto di C.E.D. ponendosi quale CP_1
unico interlocutore del sig. Pt_1
Il di professione cuoco, in sede di interpello, ha ammesso di non essere a CP_2
conoscenza di chi aveva scelto la denominazione sociale, in quanto aveva seguito la pratica
9 il nipote e di aver incontrato il un'unica volta nello studio notarile all'atto CP_1 Pt_1
della costituzione di I Tech. Peraltro, proprio la presenza avanti al Notaio del signor che aveva pagato tutte le spese per la costituzione della società, si spiega proprio Pt_1
in quanto la costituzione di I Tech era funzionale alle esigenze dello stesso attore.
Il ha ratificato l'operato del in nome e per conto di CED, intervenendo CP_2 CP_1 avanti al notaio per l'intestazione a favore del Maggion delle quote societarie;
deve, infatti, ritenersi che quell'atto (fiduciario) sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che, in questa ipotesi, ne risulta l'apparente firmatario.
In un recente arresto la S.C. si è espressa nel senso che “Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene” (Cass. civ. 5479 del 2023).
La sottoscrizione del patto fiduciario (non apposta in presenza del Maggion) altro non rappresentava che un escamotage per riservarsi la possibilità di sottrarre CED all'adempimento del patto fiduciario.
Significativamente il è poi divenuto amministratore di diritto di CE.D. CP_1
In conclusione, in ragione dell'inadempimento di C.E.D. del patto fiduciario, il signor ha diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, Pt_1
in proprio favore, della quota, pari al 100%, di . CP_3
Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Il compenso alla ctu viene integralmente posto a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da
[...]
nei confronti di C.E.D. srl e di ed iscritta al n. 5769/2021 Pt_1 CP_1
R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
10 - dispone il trasferimento, in favore dell'attore della partecipazione di Parte_1
C.E.D. srl in in misura pari al 100% del capitale sociale;
CP_4
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
441,00 per anticipazioni, € 14.000,00 per compenso (anticipazioni e compenso comprensivi della fase cautelare), oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 9 aprile 2024
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
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