Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1953, n. 184
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 aprile 1953
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Versione
25 settembre 1956
Art. 3.
Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potra' essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 luglio 1956, n. 1005 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall' art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, e' prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente."
Entrata in vigore il 25 settembre 1956