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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1649/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio contenzioso ", vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Iallorenzi, dom.ta come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
; Controparte_1
-resistente contumace-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza;
in data 24.1.2025 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano, in data 26.6.1999, matrimonio concordatario in Vinci (FI), seguito dalla nascita di una figlia, n. il 27.12.1999, attualmente maggiorenne. Per_1
Con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2360/2021 veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Domandava la ricorrente la pronuncia di cessazione degli effetti civili con richiesta di un assegno di mantenimento di € 125,00 per la figlia, con essa convivente.
Restava contumace il DE ritualmente evocato in giudizio.
Ragioni giuridiche della decisione.
Sullo scioglimento del matrimonio.
In punto di status, sussistenti si ritengono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) l.b L898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, separati con decreto di omologa n. 1123/2009.
Le emergenze processuali denotanti l'assoluta assenza di volontà riconciliativa, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (anno 2021), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (6.6.2024).
Sui provvedimenti accessori.
Sull'assegno di mantenimento.
Parte ricorrente chiede il mantenimento per la figlia di € 125,00, convivente con la madre, Per_1
come già statuito con la sentenza di separazione.
La domanda va rigettata.
La ricorrente ha dichiarato, e documentato, che la figlia lavora con un contratto triennale di apprendistato e guadagna € 700,00.
La Suprema Corte con molteplici pronunce ha precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne
è da escludersi ove questi abbia un lavoro (anche stagionale o a tempo determinato), dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/01/2008, n.
1761, ord. 3769/2023).
Sulle spese
Tenuto conto della natura della decisione, limitata alla pronuncia del divorzio, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vinci
(FI) in data 26.6.1999 da e (atto n. 20, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A anno 1999);
2) rigetta ogni altra domanda;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
4) Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano