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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4094/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. La sig.ra continuerà ad abitare con il figlio presso l'abitazione di AP, Parte_2 Per_1
Lucca, Frazione di Matraia, Via di Pizzorna, 72;
2. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente corrispondendo allo stesso la somma mensile di € 610,00 (seicentodieci/00). Il contributo mensile paterno al mantenimento del figlio dovrà risultare accreditato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...]. Esso sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
3. Quanto alle spese straordinarie i genitori concordano che le stesse saranno ripartite tra i genitori
1 nella misura del 50% ciascuno.
4. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Quanto alla necessità del previo accordo i genitori faranno riferimento alle indicazioni del predetto “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile o contributo allo stesso. (doc5) (doc6)
6. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza e/o questione economica tra gli stessi.
7. I coniugi concordano di dare immediata attuazione alle suddette condizioni di divorzio a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. (doc8)». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AP (LU) il 23/9/2001, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
26/8/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n AP (LU) in data 23/9/2001, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di AP (LU) all'Atto Numero 156, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. La sig.ra continuerà ad abitare con il figlio presso l'abitazione di AP, Parte_2 Per_1
Lucca, Frazione di Matraia, Via di Pizzorna, 72;
2. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente corrispondendo allo stesso la somma mensile di € 610,00 (seicentodieci/00). Il contributo mensile paterno al mantenimento del figlio dovrà risultare accreditato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...]. Esso sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
3. Quanto alle spese straordinarie i genitori concordano che le stesse saranno ripartite tra i genitori
1 nella misura del 50% ciascuno.
4. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Quanto alla necessità del previo accordo i genitori faranno riferimento alle indicazioni del predetto “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile o contributo allo stesso. (doc5) (doc6)
6. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza e/o questione economica tra gli stessi.
7. I coniugi concordano di dare immediata attuazione alle suddette condizioni di divorzio a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. (doc8)». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AP (LU) il 23/9/2001, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
26/8/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n AP (LU) in data 23/9/2001, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di AP (LU) all'Atto Numero 156, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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