Sentenza 19 maggio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2004, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0. 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ NE Oggetto contratto - cloudh 4 SEZIONE SECONDA CIVILE ali recesso - interpretasowo- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri 9 WW Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIET R.G. N. 9223/01 - 0 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 9355/01 18447 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Cron. Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 2110 - Consigliere Dott. Emilio MALPICA - Rel. Consigliere Ud. 21/01/04 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AUTO LA ROTONDA EXCLUSIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore GREGORATTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MORESCHINI, in sostituzione dell'avvocato SARANDIA ANTONIO, con procura notarile n°24457 per ministero del Notaio Lucia NICOLAI distretti riuniti FIRENZE e PRATO;
- ricorrente -
contro 2004 IU OD, elettivamente domiciliato in ROMA 105 VIA APUANIA 12, presso lo studio dell'avvocato -1- - MAURIZIO LUZI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BRINI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
MP AU;
intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/9355 proposto da: IU OD, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato VIA APUANIA 12, MAURIZIO LUZI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BRINI, giusta delega in atti;
AVTONOMO ricorrente incidentale) ·
contro
AUTOFFICINA MP AU in persona dell'omonima titolare;
- intimato avverso la sentenza n. 90/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 15/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/04 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due procedimenti proposti precedentamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato MARESCHINI Giuseppe, difensore del 2 -2- ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. " - -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 12 settembre 1990 OD UN ordinò un'auto Ferrari "348 TS" alla concessionaria di Avenza, prendendo atto, anche per gli effetti dell'art. 2 delle condizioni di vendita riportate sul retro dell'ordinativo, che il prezzo era di lire 111.000.000, del quale versava, a titolo di deposito cauzionale, lire 11.100.000. L'art. 2 delle condizioni prevedeva che il prezzo praticato era quello del listino al momento dell'ordinativo e che, qualora detto prezzo fosse risultato aumentato di oltre il 10% all'atto della messa a disposizione del veicolo, il com- pratore avrebbe potuto recedere dal contratto ottenendo soltanto la restituzione del deposito cauzionale. In data 30.9.1992 l'acquirente, con lettera raccomandata indirizzata alla s.r.l. Auto La Rotonda Exclusive, e per conoscenza alla s.p.a. Ferrari e all'officina di IN Mauro, recedeva dal contratto perché il prezzo di listino era aumen- tato di oltre il 10% rispetto a quello vigente al momento dell'ordinativo. Non avendo il UN ottenuto la restituzione del deposito, evocò dinanzi al tribunale di Massa il IN, la s.p.a. Ferrari e la concessionaria "L'auto La Rotonda" chiedendone la condanna in solido alla restituzione della somma ver- sata. La concessionaria, costituendosi, rilevò la mancanza di conclusioni nei suoi confronti ed eccepì la nullità della citazione. All'esito dell'istruttoria il tribunale, con sentenza del 12.12.1996, esclusa la le- gittimazione passiva del IN, il quale aveva agito solo in nome e per conto della concessionaria, ed esclusa, altresì, la legittimazione della s.p.a. Ferrari, che nessun contratto aveva stipulato con l'attore, rigettò la domanda nei confronti della concessionaria - la quale aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio 1 allorché l'attore aveva precisato la domanda nella memoria di replica alla origina- ria eccezione- perché il UN non aveva dimostrato l'aumento del prezzo nella misura superiore al 10%. Sull'appello dell'attore soccombente, la corte di Genova, con sentenza 13 gen- naio 2000, in parziale riforma della sentenza del tribunale, accolse la domanda di restituzione del deposito cauzionale formulata nei confronti della concessionaria, con interessi dalla messa in mora, e condannò la soc."Auto La Rotonda Exclusi- ve" alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservò la corte che, nonostante la citazione introduttiva non contenesse le conclusioni nei confronti della convenuta, l'omissione non poteva produrre la nullità comminata dagli artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c., per una molteplicità di ragioni, e, segnatamente, perché: a) non poteva affermarsi la mancanza del petitum, chia- ramente formulato nei confronti delle altre parti;
b) non poteva disconoscersi che l'attore intendesse rivolgere la sua domanda anche nei confronti della conces- sionaria, in quanto l'aveva indicata come il soggetto cui aveva consegnato l'assegno e alla quale rimproverava di non aver restituito il deposito;
c) l'attore aveva indicato la concessionaria tra i soggetti citati, indicazione che aveva senso solo presupponendo una domanda nei confronti di lei, dal momento che nessuna delle domande proposte nei confronti delle altre arti imponeva la partecipazione a giudizio anche della predetta. Osservò, peraltro, la corte territoriale, che la con- venuta aveva sanato comunque la supposta nullità con la costituzione in giudizio, ed infine che anche l'omissione integrale delle conclusioni avrebbe potuto essere corretta rinnovando la citazione spontaneamente o su ordine del giudice, integra- zione certamente avvenuta con la memoria del 31.5.1994. M 2 - Nel merito, la corte d'appello affermò l'infondatezza dell'azione proposta dal UN nei confronti del IN, rilevando che questi era stato un mero in- termediario, rimasto estraneo all'ordine di acquisto, mentre ritenne fondato il gravame nei confronti della concessionaria soc."Auto La Rotonda" interpretando la clausola contrattuale n. 2 come contenente un diritto potestativo di recesso nell'esclusivo favore dell'acquirente, condizionato all'eventuale incremento del prezzo di listino in misure superiore al 10%, senza che potesse ipotizzarsi una prevalente facoltà della controparte di praticare un prezzo inferiore, sì da contene- re l'aumento al di sotto del 10%. Sul punto affermò la corte d'appello che la pre- visione della clausola secondo cui il diritto di recesso doveva essere esercitato "entro il termine perentorio di 10 giorni dalla messa a disposizione dell' autovei- colo" non avallava in alcun modo l'interpretazione della stessa prospettata dall'appellata. Osservò poi il giudice d'appello che la verificazione della condizione indicata nella clausola ai fini del recesso risultava provata dalla documentazione prodotta, ragion per cui la concessionaria andava condannata alla restituzione del deposito, con interessi dalla data di comunicazione del recesso, essendo escluso che detto deposito potesse produrne prima dell'eventuale diritto alla restituzione. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto autonomi ricorsi - notificati entrambi in data 29 marzo 2001- sia UN OD nei confronti di IN MA, sia la s.r.l. "L'auto La Rotonda" nei confronti di UN Ro- dolfo, il primo affidato a due motivi, il secondo a tre motivi;
resiste con controri- corso il UN, mentre il IN non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 La Corte preliminarmente riunisce i ricorsi proposti contro la medesima sen- tenza. Con il primo motivo la ricorrente società “Auto La Rotonda Exclusive” s.r.l. denuncia nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, n. 4 c., in relazione all'art. 112 c.p.c., e violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., dolendosi che i giudici di merito non abbiano rilevato la nullità della cita- zione e la inesistenza di qualsivoglia meccanismo di sanatoria, stante la mancata accettazione del contraddittorio rispetto alla integrazione operata dall'attore. Il motivo è infondato. La nullità della citazione per incertezza dell'oggetto della domanda o come si deduce nella specie - per la mancanza di una formale do- manda non ricorre quando dalla lettura complessiva dell'atto - che non può li- mitarsi alla sola parte contenente le conclusioni, ma deve essere estesa anche alla parte espositiva - risulti chiaramente comprensibile chi sia il destinatario della domanda e quale ne sia l'oggetto. Nella specie il giudice di merito ha fornito una motivazione più che convincente, e fondata su argomentazioni logiche e giuridi- camente ineccepibili, per affermare che nessun dubbio poteva sorgere nella so- cietà concessionaria che il UN intendesse indicare lei stessa quale soggetto obbligato alla restituzione dell'acconto, e ne avesse a tal fine chiesto la condanna. Risulta pertanto del tutto ininfluente che la s.r.l. "Auto La Rotonda" abbia dichia- rato in primo grado di non accettare in contraddittorio a seguito della precisazione effettuata dall'attore in apposita memoria, perché la rammentata omissione della ragione sociale della convenuta tra i soggetti indicati nelle conclusioni come de- stinatari della domanda di condanna era improduttiva di qualsivoglia nullità. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa appli- cazione degli artt. 1362 e ss. e 1353 e ss. c.c. e contraddittorietà della motivazio- r ne, lamentando che la corte territoriale -in violazione dei parametri legali di in- terpretazione del contratto ed in particolare disattendendo la concreta ed effettiva volontà delle parti abbia affermato che la facoltà di recesso dell'acquirente escludeva la facoltà della venditrice di praticare un prezzo inferiore, mentre era palese che fosse concorde volontà dei contraenti ricollegare il diritto di recesso all'effettivo aumento del prezzo concretamente praticato all'atto della messa a di- sposizione dell'autovettura, e che, quindi, era riservata alla concessionaria la fa- coltà di praticare in concreto un prezzo inferiore rispetto a quello di listino vi- gente al momento della consegna, in modo da contenere l'aumento nel limite del 10%. Lamenta poi la contraddittorietà di detta esclusione con la precedente af- fermazione della corte secondo cui sarebbe stato sufficiente per evitare l' opera- tività della clausola che la concessionaria avesse "contenuto l'aumento nel 10%". Il motivo non ha fondamento. La società ricorrente censura apoditticamente l'interpretazione della clausola contrattuale fornita dalla corte di merito, contrapponendo la propria personale in- terpretazione della volontà delle parti, ma non spiega quali sarebbero in canoni ermeneutici violati dalla corte di merito. Al contrario, la corte ha correttamente rilevato, sulla base di considerazioni logiche, che la fissazione del termine di dieci giorni dalla messa a disposizione del veicolo per l'esercizio da parte dell' acqui- rente del diritto il recesso in caso di aumento del prezzo di listino superiore al 10%, appariva come il limite temporale massimo fissato contrattualmente a favo- re solo dell'acquirente, perché nessun elemento consentiva di ritenere che detto termine fosse anche a favore del venditore per una sua eventuale dichiarazione di volersi accollare l'aumento al fine di impedire il recesso. Non v'è dubbio che un diritto del genere in favore del venditore avrebbe dovuto ricevere espressa men- 9 105 zione, ove si consideri che - dati i tempi di consegna di autovetture di quel tipo (il UN ha dichiarato che erano decorsi due anni dalla sottoscrizione del con- -tratto) – un termine di dieci giorni dalla messa a disposizione del veicolo anche a favore del venditore rischierebbe di tenere vincolato l'acquirente per mesi o anni, senza che egli possa conoscere se, nonostante aumenti di listino già intervenuti medio tempore, gli sarà o meno consentito recedere dall'acquisto, dovendo at- tendere il momento in cui la vettura gli venga messa effettivamente a disposizio- ne. L'interpretazione della corte di merito, pertanto, appare logica e sicuramente rispondente alla reale intenzione delle parti, secondo principi di buonafede. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la corte territoriale fon- dato la decisione di accoglimento della domanda sulla base di mere copie fotosta- tiche di estratti della rivista "Quattroruote", dalle quali è pervenuta a valutazioni del prezzo dell'autovettura estremamente generiche e prive di riscontro oggetti- vo, indebitamente traendo argomento di prova sull'aumento del prezzo dalla af- fermazione difensiva della inammissibilità del recesso sino a quando non fosse stata messa a disposizione l'autovettura, potendo la concessionaria ridurre il prez- ZO. Anche tale motivo è destituito di fondamento, perché la corte territoriale ha e- videnziato il fatto notorio che la rivista prodotta dal UN riporta fedelmente i prezzi di mercato delle autovetture, e correttamente ha tratto argomento di con- ferma dalla condotta della venditrice che, oltre non aver prodotto una diversa do- cumentazione, benché potesse disporre anche dei listini direttamente provenienti dalla casa produttrice, si è limitata a contrapporre il suo eventuale diritto di ac- collarsi l'aumento. 6 Quanto al ricorso del UN, con il primo motivo il predetto denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 81 e 111 c.p.c., nonché 1705 c.c., lamentan- do che la corte territoriale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'Autofficina IN sull'unico presupposto che il modulo d'ordinazione dell'autovettura portava la generica intestazione "Concessionaria Ferrari” e che questa non poteva essere la ditta IN. Assume il ricorrente che, contraria- mente a tali deduzioni, andava considerato: che l'ordinativo d'acquisto non reca- va la intestazione "Auto La Rotonda Exclusive" ma la sola intestazione “Concessionaria Ferrari"; che il IN non aveva dimostrato di aver comu- nicato chi fosse il soggetto con il quale esso acquirente avrebbe contrattato;
che la stessa ditta utilizzava sulla propria carta intestata ben evidenziato il logo "Ferrari"; che, l'assegno per il versamento del deposito fu intestato a "IN AU e non alla concessionaria "Auto La Rotonda Exclusive" e che, infine, la quietanza era stata apposta in calce all'ordine d'acquisto del IN. Conclude il ricorrente che nella specie si versava in ipotesi di mandato senza spendita del nome e che, conseguentemente, gli effetti del negozio si erano con- solidati in capo al mandatario stesso, senza l'instaurarsi di alcun rapporto tra mandante e terzo. Osserva il ricorrente che il mandatario IN avrebbe po- tuto dolersi con la concessionaria "Auto La Rotonda Exclusive" della mancata estromissione dal giudizio in conseguenza della omessa denuncia dell'esistenza del rapporto di mandato da parte della medesima. Il motivo è infondato. Premesso che il UN, pur affermando non essersi instaurato nessun rapporto tra lui e la concessionaria "Auto La Rotonda", non ha impugnato la decisione nella parte in cui afferma la responsabilità esclusiva della predetta, va comunque 7 rilevato che tale decisione non appare in alcun modo sindacabile, perché la corte territoriale ha supportato il proprio convincimento circa la qualità di mero inter- mediario del IN con una serie di argomentazioni che appaiono logiche e coerenti con i dati di fatto acquisiti, valorizzando in particolare la circostanza pa- cifica che anche il UN conosceva il IN come mero titolare di una "autofficina", e che il predetto non aveva potuto firmare il contratto, ma si era li- mitato a spedirlo, dando conferma dell'accettazione all'acquirente solo sei giorni dopo. Le contrarie argomentazioni del ricorrente introducono in realtà questioni di mero fatto che mirano a ribaltare le conclusioni del giudice d'appello senza peraltro dimostrare un vizio logico o giuridico della motivazione. Con il secondo motivo il UN lamenta violazione dell'art. 91 c.p.c. per la sua condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi de giudizio, decisione che sarebbe errata anche ove fosse corretto ritenere il difetto di legittimazione passiva del IN, atteso che questi non aveva indicato il nominativo del concessionario, obbligandolo così ad agire anche nei suoi confronti. Il motivo è inammissibile. Non può costituire oggetto di sindacato di legitti- mità la decisione del giudice di merito di non avvalersi dei poteri discrezionali conferitigli dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale o totale delle spese, e di attenersi, invece, al criterio della soccombenza costituente la regola fonda- mentale sancita dall'art. 91 c.p.c.. Deve pertanto concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi. Si ravvisano giusti motivi per la totale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IIa sezione civile, il 21 gennaio 2004. Il presidente Il consigliere rel. 灿 IL CANCELLIERE 01 Lolozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG. 2004 Roma TL CANCELLIERE C1 To Cazco 9