Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Aurora La Face, ha pronunciato, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3268/2020
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaella Parte_1
Anastasi;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Laura Furcas, per procura generale alle liti;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2020, esponeva: che in data Parte_1
27.04.2017 aveva proposto domanda di Assegno ordinario di Invalidità (categoria IO) nella gestione Lavoratori dipendenti e nel fondo FPLD (rif. Domanda 2092744800005); che con note/provvedimento del 23.05.2017 l' , dopo aver sottoposto a visita il e CP_1 Pt_1
averne riconosciuto i requisiti sanitari per le malattie da cui è affetto, comunicava al medesimo la reiezione della predetta domanda, adducendo quale motivazione che “Negli ultimi 5 anni non risultano versati almeno 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 28.04.2012 al 27.04.2017 n. 151 contributi settimanali di cui: n. 151 nella gestione dei lavoratori dipendenti”; che in ragione di ciò lo stesso si vedeva costretto a proporre apposito ricorso in data 22.08.2017 e, nell'inerzia dell' , CP_1
domanda di riesame avviata sempre attraverso Ente di patronato in data 27.03.2019; che, in
1
Comitato Provinciale dell' ha respinto il ricorso amministrativo, a suo tempo CP_1
proposto.
Tanto premesso eccepiva la sussistenza del requisito contributivo per l'erogazione CP_ dell'assegno ordinario, e rilevato che l' aveva riconosciuto sussistente il requisito sanitario, affermava di avere diritto al conseguimento della prestazione richiesta. Rilevava che tenuto conto del fatto che “in materia di assegno di invalidità, la L. n. 222/1984 ha introdotto la possibilità di continuare a versare contributi volontari o di ottenere CP_ l'autorizzazione a versarli.”, l' avrebbe dovuto, in ogni caso, concedere allo stesso apposita autorizzazione con l'indicazione della classe di contribuzione assegnata, piuttosto che limitarsi a respingere, sic et simpliciter, la domanda, a suo tempo, presentata da quest'ultimo.
Tanto premesso chiedeva che l' venisse condannato al pagamento, in favore dello CP_1 stesso, dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
CP_ L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
Veniva disposta ctu contabile al fine di accertare la sussistenza del requisito contributivo.
Sostituita l'udienza del 12.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il c.t.u. nominato, dott. ha accertato che “La sommatoria delle Persona_1
settimane contributive che risultano accreditate Ë pari a 161, quindi in numero superiore alle 156 previste dalla legge. Come Ë dato evincere dal superiore prospetto, dall'1/05/2014 al 31/10/2014 risultano accreditate 27 settimane ed ulteriormente, per il mese di ottobre
2014, altre 5 settimane. Potrebbe ritenersi che possa esserci una duplicazione di accreditamento per il mese di ottobre 2014. Orbene, anche non volendo considerare le 5 settimane riferite al mese di ottobre 2014, i requisiti contributivi (le 156 settimane) risultano ugualmente soddisfatti. Infatti anche detraendo dalle 161 settimane, complessivamente risultanti dall'estratto contro contributivo nel quinquennio antecedente la data della domanda, le 5 settimane del mese di ottobre 2014, il totale delle settimane Ë pari a 156. Quindi il requisito contributivo risulta ugualmente soddisfatto”.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico- giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
2 CP_ Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto conto che l' ha riconosciuto il requisito sanitario in via amministrativa, va accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza C. Cost. n° 156 del 1991 (cfr. C. Cost. n° 196 del 1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n° 412 del 1991, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (C. Cost. n° 394 del 1992).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate in CP_1
dispositivo ex D.M. 55/2014, 37/2018 e 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
CP_ Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1 maggio
2017, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo, salva applicazione art.16 L. 412/91;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
4.636,50 oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
CP_
- Pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico dell'
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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