TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 3630/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Maria Nucci e dall'Avv. Sandra Aringhieri;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Letizia Ferri;
- ricorrenti
e Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 6/2/2025.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato l'11/12/2024, i Sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 adito l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 3549/2011 del 19/10/2011, con riferimento all'obbligo stabilito a carico del Sig. di corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di € 265,00 a titolo di Pt_1 Controparte_1 contributo di mantenimento per il figlio (28/9/2004) (doc. 2°, fascicolo dei ricorrenti). Per_1 A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto che il figlio oggi diciannovenne, Per_1
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come elettricista presso la ditta Nuova Elettronica di Casciana Terme Lari, e percepisce uno stipendio pari ad € 1.000,00 mensili;
pertanto, è Per_1
oramai in grado di provvedere al proprio sostentamento economico senza necessità di ricevere un contributo da parte del padre.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “dichiarare che il sig. per i motivi di cui sopra, risulta CP_2 essere autosufficiente e in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto e a modifica di quanto stabilito nelle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3549/2011 cron. 12.624/2011 emessa in data 19.10.2011 dal Tribunale di Firenze, revocare e/o comunque dichiarare con sentenza non più dovuto, con decorrenza dal mese di agosto 2023, il contributo al mantenimento del medesimo che il sig. è tenuto a corrispondere alla signora secondo il predetto accordo Pt_1 Controparte_1
ferme restando tutte le altre condizioni. Le parti fin da ora dichiarano di rinunciare alla loro comparizione personale in udienza”.
2. All'udienza del 12/2/2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse del figlio il quale è divenuto economicamente autosufficiente, Per_1
come risulta dalla documentazione versata in atti (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti), il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- revoca l'assegno di mantenimento di € 265,00 mensili, posto a carico di e Parte_1
da corrispondere a in favore del figlio a decorrere dal mese Controparte_1 Per_1
di agosto 2023;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 28/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 3630/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Maria Nucci e dall'Avv. Sandra Aringhieri;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Letizia Ferri;
- ricorrenti
e Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 6/2/2025.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato l'11/12/2024, i Sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 adito l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 3549/2011 del 19/10/2011, con riferimento all'obbligo stabilito a carico del Sig. di corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di € 265,00 a titolo di Pt_1 Controparte_1 contributo di mantenimento per il figlio (28/9/2004) (doc. 2°, fascicolo dei ricorrenti). Per_1 A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto che il figlio oggi diciannovenne, Per_1
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come elettricista presso la ditta Nuova Elettronica di Casciana Terme Lari, e percepisce uno stipendio pari ad € 1.000,00 mensili;
pertanto, è Per_1
oramai in grado di provvedere al proprio sostentamento economico senza necessità di ricevere un contributo da parte del padre.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni: “dichiarare che il sig. per i motivi di cui sopra, risulta CP_2 essere autosufficiente e in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto e a modifica di quanto stabilito nelle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3549/2011 cron. 12.624/2011 emessa in data 19.10.2011 dal Tribunale di Firenze, revocare e/o comunque dichiarare con sentenza non più dovuto, con decorrenza dal mese di agosto 2023, il contributo al mantenimento del medesimo che il sig. è tenuto a corrispondere alla signora secondo il predetto accordo Pt_1 Controparte_1
ferme restando tutte le altre condizioni. Le parti fin da ora dichiarano di rinunciare alla loro comparizione personale in udienza”.
2. All'udienza del 12/2/2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse del figlio il quale è divenuto economicamente autosufficiente, Per_1
come risulta dalla documentazione versata in atti (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti), il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- revoca l'assegno di mantenimento di € 265,00 mensili, posto a carico di e Parte_1
da corrispondere a in favore del figlio a decorrere dal mese Controparte_1 Per_1
di agosto 2023;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 28/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina