Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/11/2024, n. 28808
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Ordinanza 8 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 23 ottobre 2024, riguardante una controversia di espropriazione tra alcuni proprietari terrieri e il Comune di Melissa. I ricorrenti sostenevano che il Comune avesse occupato illegittimamente una porzione del loro terreno per la costruzione di un centro sportivo, senza completare il procedimento di espropriazione entro il termine previsto. Richiedevano quindi un indennizzo per l'occupazione legittima, la perdita del diritto dominicale e il danno derivante dalla trasformazione del terreno.

La Corte d'Appello di Catanzaro, in precedenza, aveva respinto l'appello principale dei ricorrenti e accolto quello incidentale del Comune, rideterminando l'estensione del terreno da considerare per il risarcimento. La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che le proroghe legislative intervenute dovessero essere considerate anche in assenza di un atto formale da parte dell'amministrazione, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d'Appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di considerare le proroghe automatiche nel calcolo dell'occupazione legittima. I motivi successivi sono stati dichiarati inammissibili, confermando la solidità della valutazione del danno operata dalla Corte d'Appello.

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Massime1

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione del piano regolatore generale a "verde pubblico", pur ordinariamente di carattere conformativo, può rivelarsi, in via eccezionale, come vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità - al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene; c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/11/2024, n. 28808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28808
    Data del deposito : 8 novembre 2024

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