Ordinanza 8 novembre 2024
Massime • 1
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione del piano regolatore generale a "verde pubblico", pur ordinariamente di carattere conformativo, può rivelarsi, in via eccezionale, come vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità - al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene; c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/11/2024, n. 28808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28808 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
ne consegue che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (nè in astratto, nè in concreto), è legittima l'attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione (Cass. Sez. n. 28650/2020; Cass.11481/2016; cfr. Cass. S.U. 2630/2006;Cass.10216/2010). Ha dunque errato la Corte d’appello a ritenere che sebbene prima della scadenza del termine di occupazione fosse intervenuta la proroga dello stesso con la legge n. 47/1988 e con l'art. 22 della legge n. 258/1991, di tali provvedimenti legislativi non poteva tenersi conto mancando un atto di proroga dell’apposito termine fissato dalla pubblica amministrazione. 3.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 e 4 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., dell’art. art. 7 della legge n. 1150/1942, nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 115, 116 e 132 c.p.c. I ricorrenti si lamentano della errata valutazione del danno risarcibile e sui cd. “reliquati”, deducendo che a fronte di un’occupazione del terreno per una estensione di mq. 6032, la Corte d’Appello ha convenuto sul fatto che la controversia tra le parti investe anche “altre porzioni di terreno rimaste nella proprietà degli appellanti [oggi ricorrenti] che facevano parte, in origine, del terreno in questione” ed ha affermato che in relazione ad essi “occorre verificare la perdita o meno del valore e se essa sia da ricondurre o meno ad attività illegittima del comune”. La Corte d’Appello ha individuato le porzioni di terreno da prendere in considerazione ai fini del risarcimento del danno individuandole in: a) una porzione di terreno di mq. 900 circa occupata dalla P.A., destinata a strada, irreversibilmente 7 di 11 trasformata;
b) una porzione di terreno di mq. 900 circa, non occupata dalla P.A., destinata a strada comunale dagli strumenti urbanistici;
c) una restante porzione estesa circa mq. 2520, ricadente in “zona C2”. La Corte ha ritenuto che soltanto il terreno di cui alla lett. a) dovesse essere conteggiato nella determinazione del danno da risarcire. In relazione al terreno sub b), i ricorrenti lamentano che non è pensabile che il tratto de quo possa essere rimasto nella disponibilità degli attuali ricorrenti se il terreno è destinato a strada pubblica. Inoltre, sempre con riferimento al terreno sub b) i ricorrenti riprendono l’orientamento di Cass. 10 maggio 2013 n. 11236 , secondo cui la destinazione di un terreno a strada pubblica non è, di per sé, espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale ed il carattere conformativo della relativo previsione ricorre soltanto se il P.R.G. ha previsto la strada nell’ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralità indistinta di beni mentre sussiste, invece, un vincolo preordinato all’espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all’interno e a servizio delle singole zone. Per quanto riguarda la porzione sub c), i ricorrenti lamentano la perdita di valore della porzione medesima incrementata anche dalla abusiva realizzazione dell’opera pubblica la cui presenza è capace di tradursi in una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione del fondo. 4.- Il motivo è inammissibile. Le censure, peraltro generiche, tendono a sollecitare una revisione del giudizio di fatto reso dalla Corte di merito. Per quanto riguarda il terreno sub b), e cioè il terreno destinato a strada pubblica, la Corte ha rilevato in primo luogo che il bene è rimasto nella disponibilità materiale dei proprietari e cioè 8 di 11 che non è stato interessato dalla trasformazione e che è gravato da un vincolo conformativo;
detta destinazione risulta dallo strumento urbanistico a seguito dell'apposizione di vincoli di natura conformativa e non espropriativa in quanto non concernenti lo specifico bene ma l'intero assetto urbanistico di una zona molto vasta (intera frazione) La Corte si è quindi attenuta ai principi enunciati nella costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità peraltro citata anche dalla parte ricorrente, che distingue il vincolo conformativo dal vincolo espropriativo, rilevando che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell'atto di pianificazione;
ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area (Cass. n.10289/2023; Cass., n.5803/2021; Cass. 16084/2018); seguendo questo criterio la Corte d’appello ha escluso che si tratti, nella specie, di un vincolo incidente su beni specifici trattandosi di un'intera frazione che attualmente risulta destinata a verde pubblico attrezzato sviluppo edilizio e viabilità. Si deve anche osservare che la destinazione a verde pubblico è di regola vincolo conformativo. Può rivelarsi, solo in via 9 di 11 eccezionale, come vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità - al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva;
b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene;
c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio (Cass. n. 10325/2016; Cass. n. 23572/2017) Parte ricorrente non specifica quali sarebbero queste circostanze eccezionali per cui la Corte avrebbe errato a ritenere il vincolo conformativo e non espropriativo, limitandosi a citare e la giurisprudenza sopra evidenziata, ma dandone una interpretazione non corretta, e a rilevare che entrambi i consulenti tecnici avevano classificato la porzione di terreno di che trattasi come reliquato, il che ovviamente non osta a che il giudice -peritus peritorum- valuti autonomamente in base a quanto risulta dagli atti la natura del vincolo imposto sul predetto terreno. Anche per quanto attiene il terreno sub c) si tratta di censure generiche e di merito, che si limitano a criticare la motivazione per l'asserita assenza di un serio esame e di un valido e logico percorso motivazionale pur dando atto che la Corte ha affermato che questa porzione di terreno è in atto utilizzabile per la edificazione mentre in precedenza era terreno agricolo e quindi ha incrementato il 10 di 11 valore, giudizio di merito di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione. 5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 61, 115, 116 e 132 c.p.c. I ricorrenti si lamentano della errata determinazione del valore di mercato del terreno di cui è causa. Deducono che la sentenza deve essere cassata sul punto perché il percorso motivazionale è del tutto assente ed apparente, poiché se è vero che il giudice può agire quale peritus peritorum egli in quanto tale avrebbe dovuto dare conto dei criteri che conducevano al “ragionevole” decremento di valore prospettato rispetto a quelli fatti propri tanto dal giudice di primo grado che dal consulente tecnico d’ufficio nominato in sede di gravame dando riscontro di ciò mediante adeguata e logica motivazione circa gli elementi che, acquisiti al giudizio, giustificassero tale ultima stima. 6.- Il motivo è inammissibile condividendo con quello che precede la sua connotazione di censura generica e di merito. La Corte d'appello, come sopra specificato, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che non vi sia stato alcun decremento di valore con riferimento al terreno in questione in quanto trattasi di un terreno in precedenza a vocazione agricola divenuto edificabile a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, di cui è aumentato il valore di mercato e le potenzialità di sfruttamento edilizio economico considerando anche che la sua estensione è tutt'altro che minima, il che ne consente lo sfruttamento;
il giudice d’appello ha peraltro osservato che la stessa consulenza tecnica aveva assegnato a detto terreno un valore maggiore di quello agricolo. Si tratta quindi di un giudizio in punto di fatto logicamente e coerentemente motivato, con puntuale riscontro agli atti di causa e 11 di 11 ai documenti che lo giustificano di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione. Ne consegue in accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibili il secondo e il terzo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio in relazione al motivo accolto alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23/10/2024 nella camera di consiglio