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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa AR SA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1915/2016 RGC del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...] cf. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Blasi cf. ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Potenza in Viale del Basento 114/B
-attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosadele Giugliano, cf. C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla VIA Brescia 26,
-convenuto -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2024
FATTO
Con atto di 18.5.2016, ritualmente notificato, , dopo aver premesso di essere Parte_1
conduttore di una unità produttiva adibita alla attività di panificio, posto a piano terra del fabbricato sito in Potenza al Piazzale d'Istria, precisava
Che tale immobile era di proprietà di da cui lo aveva preso in locazione. Persona_1 Che l'intero fabbricato era tato danneggiato a seguito del sisma del 1980 per cui erano stati previsti lavori di ristrutturazione ammessi parzialmente a contributi dello stato ex lege 219/81.
Che per l'esecuzione di tali lavori l'assemblea condominiale aveva nominato quale amministratore condominiale che era anche uno dei comproprietari di altra unità immobiliare sita CP_1
nel medesimo fabbricato;
Che l'importo ammesso a contributo 291781 era pari L.374.595.819 a fronte di una spesa iniziale prevista di L.661.392.078, importo che veniva successivamente varato con un contributo di complessivi L.408.036.849
Che nel quadro economico erano previsti vari interventi per l'unità produttiva condotta dal pari a L.49.577.928 per lavori struttura, L.31.300.485 per lavori condominiali e Parte_1
L.26.719.987 per lavori individuali.
Che l'attore, su sollecitazione dell'amministratore del condominio avrebbe CP_1
provveduto al versamento in favore di questi, nella sua qualità di amministratore del condomini o suddetto, varie somme per un importo complessivo di L.98.175.287 come da dichiarazione che lo stesso avrebbe rilasciato in data 10.7.2006. CP_1
Che tali somme, a dire dell'attore, avrebbero dovuto servire per il completamento anche del locale da lui detenuto in locazione, ma viceversa al momento della consegna di tale immobile lo stesso si presentava al grezzo per cui era costretto a dover spendere altri €.60.000,00 per poter rifinire i locali e renderli agibili.
Che, a seguito di opportune verifiche operate, l'attore riteneva che le somme da lui versate all'amministratore del condominio non avrebbero dovuto essere da lui versate in quanto non vi sarebbe stato alcun accollo spese a carico del locale da lui detenuto, per cui avanzava ad CP_1
richiesta di restituzione di quanto corrisposto.
[...]
Che avrebbe tentato anche la negoziazione assistita ma con esito negativo come risulta dal verbale
20.4.2016.
Che pertanto era costretto ad agire giudizialmente dinanzi a questo Tribunale convenendo in giudizio al fine di ottenere la di lui condanna alla restituzione della somma di CP_1
€.47.088,10 che avrebbe indebitamente trattenuto oltre interessi rivalutazione spese del giudizio. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda attorea CP_1
eccependo in particolare di non aver mai ricevuto da alcun assegno a suo beneficio Parte_2
come si rileverebbe dai titoli prodotti dal medesimo attore che erano costituiti da assegni firmati da ed intestati a vari soggetti, ben diversi dal convenuto, fra cui la soc. Persona_2
PARI Costruzioni, che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione e l'arch. he era il direttore Per_3
dei lavori.
Precisava il convenuto che non aveva mai incassato a suo nome alcun assegno e che i titoli versati dall'attore erano stati tutti emessi in favore di terzi che avevano eseguito compartecipato ai lavori di ristrutturazione.
Pertanto eccepiva l'assoluta inesistenza di una sua personale debitoria per non aver mai ricev uto né incassato alcuna somma come corrisposta dal . Parte_1
Contestava infine che l'attore potesse esperire ritualmente l'azione di ripetizione dell'indebito nei suoi confronti trattandosi di un indebito soggettivo, regolato dal'art.2026 cc, in quanto mancherebbe da un verso sia l'errore scusabile del solvens e sia la mala fede dell'accipiens che avrebbe consegnato i titoli agli aventi diritto.
Eccepiva infine anche la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea
Su richiesta delle parti, venivano ammessi gli interrogatori formali reciproci e veniva ammessa anche la prova testimoniale.
Da tali mezzi istruttori emergeva che i pagamenti effettuati dal erano stati incassati Parte_1
sostanzialmente dalla impresa esecutrice dei lavori e dal direttore dei lavori.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 13.11.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Dalla descrizione dei fatti come riportata nell'atto di citazione e sostanzialmente evincibile anche dal contenuto della comparsa di costituzione del convenuto nonché dalle altre difese esperite dalle parti, emerge con chiarezza che i pagamenti effettuati dall'attore non sono mai stati incassati dal convenuto in proprio ma sono stati utilizzati per pagare l'impresa esecutrice dei lavori CP_1
di ristrutturazione e l'architetto direttore dei lavori.
Si tratta quindi di pagamenti utilizzati per i lavori di ristrutturazione del fabbricato, lavori che risultavano ammessi a contributo ex lege 219/81 .
Ne consegue, quindi, che i versamenti che l'attore assume aver effettuato in favore di CP_1
e su sua esplicita richiesta quale amministratore del condominio espressamente incaricato alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione ex lege 219/81, devono ritenersi eseguiti in favore del suddetto condominio, come rappresentato dall'amministratore, e non certamente in favore personale di quest'ultimo.
Pertanto, a parere di questo Giudice, non è legittimato passivamente il convenuto CP_1
che è stato chiamato in giudizio in proprio, ma è legittimato a stare in giudizio solo il CP_2
ovvero tutti i comproprietari del fabbricato interessato dalla ristrutturazione ex lege 219/81 e che hanno beneficiato degli aiuti contributivi statali.
L'azione, quindi, andava espletata nei riguardi del chiamando in giudizio CP_2
l'amministratore pro tempore, ma non certamente nei riguardi in proprio del convenuto CP_1
che a suo tempo ha posto in essere attività esclusivamente nella qualità di amministratore e
[...]
nell'interesse di tutti i condomini del fabbricato.
Il convenuto deve ritenersi pertanto carente di legittimazione passiva. CP_1
Tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado attesto che riguarda la “”legittimatio ad causam che “”consiste nella titolarità del potere di promuovere o subìre un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legittimazione ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “” erro in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo “” ( cass,.Civ. n.4252 del 10.2.2023)
La domanda pertanto va rigettata per carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio stante bil rilievo d'ufficio della carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT AR SA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Rigetta la domanda per carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_1
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio)
Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T
Dott ssa AR SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa AR SA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1915/2016 RGC del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...] cf. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Blasi cf. ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Potenza in Viale del Basento 114/B
-attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosadele Giugliano, cf. C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla VIA Brescia 26,
-convenuto -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2024
FATTO
Con atto di 18.5.2016, ritualmente notificato, , dopo aver premesso di essere Parte_1
conduttore di una unità produttiva adibita alla attività di panificio, posto a piano terra del fabbricato sito in Potenza al Piazzale d'Istria, precisava
Che tale immobile era di proprietà di da cui lo aveva preso in locazione. Persona_1 Che l'intero fabbricato era tato danneggiato a seguito del sisma del 1980 per cui erano stati previsti lavori di ristrutturazione ammessi parzialmente a contributi dello stato ex lege 219/81.
Che per l'esecuzione di tali lavori l'assemblea condominiale aveva nominato quale amministratore condominiale che era anche uno dei comproprietari di altra unità immobiliare sita CP_1
nel medesimo fabbricato;
Che l'importo ammesso a contributo 291781 era pari L.374.595.819 a fronte di una spesa iniziale prevista di L.661.392.078, importo che veniva successivamente varato con un contributo di complessivi L.408.036.849
Che nel quadro economico erano previsti vari interventi per l'unità produttiva condotta dal pari a L.49.577.928 per lavori struttura, L.31.300.485 per lavori condominiali e Parte_1
L.26.719.987 per lavori individuali.
Che l'attore, su sollecitazione dell'amministratore del condominio avrebbe CP_1
provveduto al versamento in favore di questi, nella sua qualità di amministratore del condomini o suddetto, varie somme per un importo complessivo di L.98.175.287 come da dichiarazione che lo stesso avrebbe rilasciato in data 10.7.2006. CP_1
Che tali somme, a dire dell'attore, avrebbero dovuto servire per il completamento anche del locale da lui detenuto in locazione, ma viceversa al momento della consegna di tale immobile lo stesso si presentava al grezzo per cui era costretto a dover spendere altri €.60.000,00 per poter rifinire i locali e renderli agibili.
Che, a seguito di opportune verifiche operate, l'attore riteneva che le somme da lui versate all'amministratore del condominio non avrebbero dovuto essere da lui versate in quanto non vi sarebbe stato alcun accollo spese a carico del locale da lui detenuto, per cui avanzava ad CP_1
richiesta di restituzione di quanto corrisposto.
[...]
Che avrebbe tentato anche la negoziazione assistita ma con esito negativo come risulta dal verbale
20.4.2016.
Che pertanto era costretto ad agire giudizialmente dinanzi a questo Tribunale convenendo in giudizio al fine di ottenere la di lui condanna alla restituzione della somma di CP_1
€.47.088,10 che avrebbe indebitamente trattenuto oltre interessi rivalutazione spese del giudizio. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda attorea CP_1
eccependo in particolare di non aver mai ricevuto da alcun assegno a suo beneficio Parte_2
come si rileverebbe dai titoli prodotti dal medesimo attore che erano costituiti da assegni firmati da ed intestati a vari soggetti, ben diversi dal convenuto, fra cui la soc. Persona_2
PARI Costruzioni, che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione e l'arch. he era il direttore Per_3
dei lavori.
Precisava il convenuto che non aveva mai incassato a suo nome alcun assegno e che i titoli versati dall'attore erano stati tutti emessi in favore di terzi che avevano eseguito compartecipato ai lavori di ristrutturazione.
Pertanto eccepiva l'assoluta inesistenza di una sua personale debitoria per non aver mai ricev uto né incassato alcuna somma come corrisposta dal . Parte_1
Contestava infine che l'attore potesse esperire ritualmente l'azione di ripetizione dell'indebito nei suoi confronti trattandosi di un indebito soggettivo, regolato dal'art.2026 cc, in quanto mancherebbe da un verso sia l'errore scusabile del solvens e sia la mala fede dell'accipiens che avrebbe consegnato i titoli agli aventi diritto.
Eccepiva infine anche la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea
Su richiesta delle parti, venivano ammessi gli interrogatori formali reciproci e veniva ammessa anche la prova testimoniale.
Da tali mezzi istruttori emergeva che i pagamenti effettuati dal erano stati incassati Parte_1
sostanzialmente dalla impresa esecutrice dei lavori e dal direttore dei lavori.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 13.11.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Dalla descrizione dei fatti come riportata nell'atto di citazione e sostanzialmente evincibile anche dal contenuto della comparsa di costituzione del convenuto nonché dalle altre difese esperite dalle parti, emerge con chiarezza che i pagamenti effettuati dall'attore non sono mai stati incassati dal convenuto in proprio ma sono stati utilizzati per pagare l'impresa esecutrice dei lavori CP_1
di ristrutturazione e l'architetto direttore dei lavori.
Si tratta quindi di pagamenti utilizzati per i lavori di ristrutturazione del fabbricato, lavori che risultavano ammessi a contributo ex lege 219/81 .
Ne consegue, quindi, che i versamenti che l'attore assume aver effettuato in favore di CP_1
e su sua esplicita richiesta quale amministratore del condominio espressamente incaricato alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione ex lege 219/81, devono ritenersi eseguiti in favore del suddetto condominio, come rappresentato dall'amministratore, e non certamente in favore personale di quest'ultimo.
Pertanto, a parere di questo Giudice, non è legittimato passivamente il convenuto CP_1
che è stato chiamato in giudizio in proprio, ma è legittimato a stare in giudizio solo il CP_2
ovvero tutti i comproprietari del fabbricato interessato dalla ristrutturazione ex lege 219/81 e che hanno beneficiato degli aiuti contributivi statali.
L'azione, quindi, andava espletata nei riguardi del chiamando in giudizio CP_2
l'amministratore pro tempore, ma non certamente nei riguardi in proprio del convenuto CP_1
che a suo tempo ha posto in essere attività esclusivamente nella qualità di amministratore e
[...]
nell'interesse di tutti i condomini del fabbricato.
Il convenuto deve ritenersi pertanto carente di legittimazione passiva. CP_1
Tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado attesto che riguarda la “”legittimatio ad causam che “”consiste nella titolarità del potere di promuovere o subìre un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legittimazione ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “” erro in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo “” ( cass,.Civ. n.4252 del 10.2.2023)
La domanda pertanto va rigettata per carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio stante bil rilievo d'ufficio della carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT AR SA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Rigetta la domanda per carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_1
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio)
Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T
Dott ssa AR SA