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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 31/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del
13.3.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288/2021 a cui è riunita la causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 293/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ROSSI ALESSANDRA, come da procura in atti;
C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, CERVED in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CORDISCO ROBERTO come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (ex art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 13.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Pag. 1 a 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e per essa, quale mandataria, ha promosso, in Controparte_1 Controparte_3 qualità di cessionaria del credito, con atto di pignoramento notificato in data 11.2.2020, una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di per un credito di € Parte_1
272.851,50, in forza di mutuo fondiario ex art. 38 d.lgs 385/1993 del 27.10.2010 sottoscritto da e con . Parte_1 Parte_2 Controparte_4
Con ricorso ex art. 615, comma 2 c.p.c. depositato il 23.10.2020, , in qualità di Parte_1 debitrice esecutata e terza datrice di ipoteca, e , in qualità di debitore non Parte_2 esecutato, si sono opposti alla procedura esecutiva intrapresa innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. Rg Es. Imm.12/2020, deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- la nullità del mutuo fondiario per carenza di causa, in quanto concluso per ripianare la precedente situazione debitoria;
- l'inidoneità del mutuo fondiario a valere come valido titolo esecutivo in assenza di traditio delle somme;
- la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Sulla scorta delle richiamate conclusioni hanno, quindi, insistito al fine di sentir dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione, l'inefficacia e/o la nullità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento immobiliare, nonché la nullità e/o simulazione del contratto di mutuo fondiario, con condanna della banca procedente alla restituzione delle somme non dovute e versate per interessi legali e interessi moratori, oltre il risarcimento dei danni e vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24.1.2021, comunicata alle parti il 26.1.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di n. 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione depositato il 25.3.2021 e con identico atto di citazione depositato il giorno successivo, gli opponenti hanno introdotto la fase di merito successiva all'opposizione, reiterando le censure già articolate innanzi al GE e insistendo al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1. In Via preliminare disporre la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 624 cpc senza cauzione 2. Nel merito qualora si ritenessero fondati i motivi di opposizione chiede la declaratoria di inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento
Pag. 2 a 12 immobiliare, nonché di nullità e/o simulazione del contratto di mutuo fondiario, nonché condanna della banca procedente alla restituzione delle somme non dovute e versate per interessi legali, interessi moratori oltre il risarcimento dei danni”.
Si è costituita in entrambi i giudizi originati dal doppio deposito della citazione di parte attrice
(r.g. n. 288/21 e r.g. n. 293/21) la creditrice procedente subentrante, e per essa, Controparte_1 quale mandataria, contestando le avverse allegazioni e domande e Controparte_5 chiedendo, in via preliminare, la riunione degli stessi procedimenti nonché declaratoria del difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, il rigetto delle avverse pretese, Parte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
In data 5.5.2022, è stata disposta la riunione al presente fascicolo del procedimento n. rg.
293/2021, vertente tra le stesse parti e avente ad oggetto le medesime questioni.
Con comparsa ex art. 81 c.p.c. depositata il 21.12.2022, si è costituita in giudizio quale nuova procuratrice di giusta procura depositata in Controparte_1 Controparte_3 atti, insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate dalla precedente mandataria.
Effettuata la trattazione, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione senza lo svolgimento dell'istruttoria richiesta da parte attrice, è giunto alla odierna decisione.
*****
1. In via preliminare: sull'indeterminatezza dell'atto di citazione, sull'istanza di sospensione e sul difetto di legittimazione attiva di . Parte_2
Dev'essere preliminarmente evidenziato che l'atto introduttivo del presente giudizio si appalesa ai limiti dell'ammissibilità.
Esso, infatti, oltre a contenere perlopiù mere considerazioni di diritto, non strettamente riferibili al titolo esecutivo in virtù del quale è stata incardinata la procedura esecutiva, non contiene alcun riferimento alla riassunzione del giudizio, nella fase di merito, dell'opposizione esecutiva incardinata dinanzi al Giudice dell'Esecuzione. Viene fatto solo un rapido cenno (cfr. pag.2 primo rigo) all'ordinanza del GE all'esito della quale si è inteso instaurare il presente giudizio di cognizione e alla procedura esecutiva relativa. Per ciò solo l'opposizione può ritenersi ammissibile.
Pag. 3 a 12 Dall'analisi degli atti della fase sommaria si desume che l'ordinanza all'esito della quale è stato incardinato il presente procedimento di cognizione è quella del 24.1.2021, comunicata il
26.1.2021 e, considerato che l'atto di citazione risulta notificato alla creditrice procedente il
24.3.2021 e iscritto a ruolo il 25.3.2021, nei termini concessi dal GE, l'odierno giudizio di merito si appalesa tempestivo.
Ciò detto, deve poi dichiararsi l'inammissibilità, nella presente fase di merito, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla parte opponente, essendo competente a decidere sulla stessa il solo giudice dell'esecuzione, nel corso della procedura esecutiva ovvero nella fase sommaria dell'esecuzione a mente dell'art. 618, comma 2, c.p.c. o, eventualmente, il Tribunale collegiale in sede di reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c.
Nella specie, peraltro, l'istanza di sospensione è stata già avanzata, per i medesimi motivi quivi azionati, ed è stata rigettata dal Giudice dell'Esecuzione (cfr. ord. 24.1.2021).
Passando all'analisi delle eccezioni dell'opposta, va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva di , debitore non esecutato nella Parte_2 procedura esecutiva immobiliare R.G.n. 12/2020, che è stata incardinata nei confronti della sola
, quale parte mutuataria e terza datrice di ipoteca. Parte_1
L'eccezione è fondata.
Come noto, la solidarietà del debito non dà luogo ad un litisconsorzio necessario ai fini dell'esecuzione (Cass. Ord. n. 5099 del 5.03.2018) e, quindi, il condebitore solidale non proprietario e non esecutato non ha interesse ad opporsi all'esecuzione promossa contro il coobbligato (Cass. Sez III Civ. n. 20119/2019).
Sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. È, pertanto, legittimato all'opposizione il debitore esecutato, (quando non abbia già alienato i beni soggetti ad esecuzione, perdendo pertanto l'interesse all'azione) e il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione.
non può ritenersi, pertanto, legittimato a proporre alcuna opposizione Parte_2 esecutiva, né ai sensi dell'art.615 c.p.c. né ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non essendo parte del processo di esecuzione (e neanche ai sensi dell'art. 619 c.p.c., non vantando diritti sui beni pignorati incompatibili con il pignoramento, almeno per quanto risulta dagli atti).
Pag. 4 a 12 Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione di parte opposta, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto soggetto estraneo alla procedura Parte_2 esecutiva n°12/2020.
2. Sulla eccepita nullità del finanziamento concesso per ripianare una pregressa situazione debitoria.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente espone che il contratto di finanziamento fondiario sia stato stipulato, in gran parte, al fine di estinguere posizioni debitorie pregresse non garantite. Conseguentemente, secondo la tesi dell'opponente, il contratto, non potendo svolgere la funzione propria di finanziamento, sarebbe privo di causa e quindi nullo.
In diritto, si osserva che non può dichiararsi nullo il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, in quanto non può dirsi contrario a norme di legge, né all'ordine pubblico, dovendo considerarsi, invece, il ripianamento dei propri debiti quale principio di ordine pubblico.
Ciò è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che: “Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d.
“solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso. E nel presente giudizio gli opponenti non hanno mai fatto questione né di revocatoria, né di ammissione ad un passivo fallimentare. Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge [art. 2 l.
8.8.1977 n. 546; art. 43 d.l. 18.11.1966 n. 976 (convertito dalla l. 23.12.1966 n. 1142); art. 16 r.d.l.
15.4.1926 n. 765], sicché appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge.
2.2. Questi princìpi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: -) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
“il ricorso al credito come mezzo di
Pag. 5 a 12 ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182- bis
e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II,
11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576); la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del
22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).” (Cass. civ., sent. n. 23149/2022).
Il mutuo destinato all'estinzione di debiti pregressi, senza creazione di nuova liquidità, è da considerarsi, quindi, sorretto da legittima volontà dei contraenti, costituendo un atto voluto - in applicazione della teoria della causa concreta del contratto - e non simulato. La banca, infatti, nel contesto di un'operazione non distorta, si conforma alla sua funzione economica istituzionale munendo il debitore di nuove risorse, in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto e, per questo, nuovo.
Orbene alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, al quale l'odierno giudice aderisce, va rilevato che l'operazione negoziale conclusa dalle parti non possa che ritenersi valida e meritevole di tutela, atteso che nella fattispecie in esame le parti avevano convenuto espressamente la destinazione delle somme mutuate alla ristrutturazione della complessiva esposizione debitoria nei confronti della banca di (cfr. premessa contratto di Parte_3 finanziamento – all. atto di pignoramento).
In particolare, non vi è motivo di dubitare che le parti contraenti, con il loro comportamento, abbiano voluto effettivamente raggiungere gli effetti propri del contratto di mutuo stipulato e, quindi, non è in alcun modo ravvisabile la stipulazione di un contratto meramente apparente, né di un contratto privo di uno dei suoi elementi essenziali, come la causa.
La doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.
Pag. 6 a 12 3. Sulla eccepita inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo.
Parte opponente ha denunciato come la costituzione, nel caso di specie, di un deposito cauzionale abbia determinato l'esclusione della concreta disponibilità degli importi da parte del mutuatario, non essendosi verificata la c.d. traditio delle somme, per cui ha contestato l'idoneità del finanziamento a costituire valido titolo esecutivo.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
5968 del 6.3.2025, ricomponendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema.
La richiamata pronuncia ha, innanzitutto, definitivamente chiarito, che il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona non solo in caso di effettiva consegna della somma mutuata in favore del mutuatario ma anche nell'ipotesi in cui il denaro venga messo a disposizione della parte mutuataria mediante un mero accredito contabile, in quanto in entrambi i casi la somma in discorso deve ritenersi comunque entrata nel patrimonio giuridico del mutuatario (in merito si v. la consolidata giurisprudenza espressa tra le altre da Cass. 21 luglio 1998, n. 7116; Cass. 15 luglio
1994, n. 6686; Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 20 ottobre 2004, n. 17211; Cass. 27 agosto
2015, n. 17194).
Il punto controverso in merito al quale si era formato contrasto nella giurisprudenza di legittimità riguarda, invece, proprio l'eccezione in esame, ovvero la possibilità, o meno, che il mutuo possa avere efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui la somma, subito dopo la concessione, venga versata, come nel caso di specie, in un deposito cauzionale della banca mutuataria e svincolata dalla stessa solo al verificarsi di determinate condizioni.
L'orientamento maggioritario, era nel senso che “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni” (in questo senso: Cass. civ. 38331/2021; Cass. civ. 9229/2022, Cass. civ. 5654/2023).
Tale orientamento è stato contrapposto dalla pronuncia della Cassazione del 3.5.2024 n. 12007, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente
Pag. 7 a 12 restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c.
(atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Con la richiamata sentenza n. 5968/2025, le Sezioni Unite, in continuità con l'orientamento maggioritario richiamato, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
In particolare, si rileva che, fermo restando il perfezionamento del contratto di mutuo per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica delle somme, la costituzione del deposito cauzionale contestualmente convenuto dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto, quale forma di garanzia atipica e provvisoria della mutuante, costituisce sicuramente un negozio collegato sul piano funzionale al mutuo, ma non opera quale condizione sospensiva dell'efficacia dello stesso essendo, l'obbligo di restituzione della parte mutuataria, efficace fin dal momento della stipula, in quanto assistito dal requisito dell'esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale.
Pag. 8 a 12 Si osserva, altresì, che la previsione del deposito cauzionale infruttifero, quale primo atto di disposizione della somma mutuata da parte del ricevente, comporta per la banca la perdita della sua disponibilità giuridica e l'acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario. L'avveramento delle condizioni indicate nel contratto di mutuo assume, quindi, rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo, che logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito infruttifero.
Guardando al caso di specie, si rileva che l'avvenuta stipula del mutuo fondiario, per atto notarile come disposto dalla normativa, e l'insorgenza dell'obbligo restitutorio in capo al mutuatario emergono dallo stesso tenore letterale del mutuo oggetto di causa. Si osserva, poi, che il mutuatario ha ricevuto l'accredito della somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza, costituendo immediatamente deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni (artt.
1-2 contratto di mutuo), così dimostrandone l'acquisizione giuridica.
Peraltro, l'art. 2 del contratto, che disciplina la costituzione del deposito cauzionale infruttifero, espressamente prevede che, in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dal mutuatario, la banca ha il potere di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto - pertanto già valido ed efficace - e di utilizzare il deposito per l'estinzione del mutuo.
Posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni e la costituzione del deposito cauzionale, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. "di giro", non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l'accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
4. Sull'asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Con ulteriore motivo di doglianza parte opponente ha lamentato il superamento del limite di finanziabilità del mutuo ai sensi dell'art. 38 TUB.
A tal riguardo giova rammentare che la norma richiamata disciplina l'istituto del credito fondiario, ossia del credito consistente nella concessione di un finanziamento da parte di un istituto di credito con garanzia di ipoteca di primo grado sull'immobile. Tale disposizione, quanto all'importo massimo finanziabile, stabilisce che lo stesso non può superare l'ammontare massimo determinato dalla Banca d'Italia, in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire.
Pag. 9 a 12 Nel caso di specie, l'opponente ha evidenziato che l'importo erogato, di € 240.000,00 supera significativamente il valore dell'immobile portato in garanzia e poi pignorato, valutato dal CTU nella procedura esecutiva in € 180.000,00 (cfr. CTU - all. 1 citazione).
Anche sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass., SS. UU., 16 novembre 2022 n. 33719).
Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto, come invocato da parte opponente.
Peraltro, ai fini dell'apprezzamento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla normativa legale e regolamentare, a venire in rilievo non è affatto il valore di mercato dei beni ipotecati né il valore di perizia risultante ad esito dell'operazione bensì, rispettivamente, il valore cd. cauzionale degli stessi e – in caso di terreno da edificare – il costo delle opere da realizzare.
Sotto il primo profilo, va ricordato che il valore cd. cauzionale, secondo le indicazioni comunitarie
(direttiva CE n. 2000/12; n.2006/48) si sostanzia nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine e delle condizioni di mercato, dell'uso corrente e dei suoi appropriati usi alternativi, senza riferimento al valore di mercato in un determinato momento e a considerazioni di carattere speculativo, cosicché, se non
è possibile far riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale.
Pag. 10 a 12 Tale criterio è stato fatto proprio, non solo dall'accordo ABI del 2010 e dalla circolare della Banca
d'Italia n.263 del 27.12.2006, ma anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto Cass.
Civ., n. 11201/2018).
Sotto il secondo profilo è, invece, sufficiente un mero richiamo al testo dell'art.38, comma 2, TUB, il quale espressamente fa riferimento, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo dei finanziamenti, “al costo delle opere da eseguire” sui beni ipotecati.
Ebbene, parte opponente non ha fornito prova, com'era suo onere, del fatto che il valore cauzionale degli immobili ipotecati e/o il costo delle opere da costruire fossero tali da determinare il lamentato superamento del limite di finanziabilità di cui all'art.38 T.U.B.
Appare evidente che il rapporto proporzionale espresso in termini dell'80 %, indicato come limite di finanziabilità, deve necessariamente instaurarsi tra la somma erogata e il valore cauzionale dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sui beni medesimi al momento della stipula del contratto, non potendosi assumere come riferimento la valutazione operata dallo stimatore, in quanto frutto di verifiche ex post.
Conseguentemente, nessuna rilevanza può assumere il valore commerciale nell'anno 2020 dei beni immobili ipotecati, oggetto della procedura esecutiva e stimati dall'esperto stimatore in €
180.000,00, considerando che nell'anno 2010, allorquando è stato stipulato il mutuo, il valore cauzionale di detti beni deve presumersi fosse ben al di sopra della soglia massima di finanziabilità - basti pensare che nell'anno 2008 il mercato immobiliare consentiva un apprezzamento della futura negoziabilità degli immobili ben al di sopra di quella attuale -, come d'altra parte attestato dalle stesse parti all'art.7 del mutuo in questione.
Ne consegue che, in virtù di tutto quanto suesposto, anche detta censura dev'essere rigettata.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente, in ragione della soccombenza giudizio, e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la bassa complessità della causa nonché il numero degli atti difensivi redatti e delle udienze celebrate.
Si osserva che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione
Pag. 11 a 12 all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico (Cassazione civile, sez. VI, 22/04/2021, n. 10629).
Nella specie, pertanto, la fase introduttiva va liquidata anche per il procedimento riunito iscritto al R.G. n. 293/2021, attestandolo ai parametri minimi attesa la connessione con il procedimento, di più antica iscrizione, al quale è stato successivamente riunito (e la conseguente analogia fra le questioni ivi sollevate).
Il contrasto giurisprudenziale, solo recentemente ricomposto dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione, in merito alla validità del mutuo cd. solutorio quale titolo esecutivo, consente di compensare le spese di lite di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
- rigetta l'opposizione all'esecuzione, per le causali di cui in narrativa;
- condanna parti opponenti a rifondere a e per essa, quale mandataria, Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida, previa Controparte_3 compensazione di 1/3, in complessivi € 7.486,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge nonché le spese del procedimento riunito rg. n. 293/2021, che liquida, previa compensazione di 1/3, in complessivi € 779,32 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del
13.3.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288/2021 a cui è riunita la causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 293/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ROSSI ALESSANDRA, come da procura in atti;
C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, CERVED in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CORDISCO ROBERTO come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (ex art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 13.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Pag. 1 a 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e per essa, quale mandataria, ha promosso, in Controparte_1 Controparte_3 qualità di cessionaria del credito, con atto di pignoramento notificato in data 11.2.2020, una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di per un credito di € Parte_1
272.851,50, in forza di mutuo fondiario ex art. 38 d.lgs 385/1993 del 27.10.2010 sottoscritto da e con . Parte_1 Parte_2 Controparte_4
Con ricorso ex art. 615, comma 2 c.p.c. depositato il 23.10.2020, , in qualità di Parte_1 debitrice esecutata e terza datrice di ipoteca, e , in qualità di debitore non Parte_2 esecutato, si sono opposti alla procedura esecutiva intrapresa innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. Rg Es. Imm.12/2020, deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- la nullità del mutuo fondiario per carenza di causa, in quanto concluso per ripianare la precedente situazione debitoria;
- l'inidoneità del mutuo fondiario a valere come valido titolo esecutivo in assenza di traditio delle somme;
- la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
Sulla scorta delle richiamate conclusioni hanno, quindi, insistito al fine di sentir dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione, l'inefficacia e/o la nullità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento immobiliare, nonché la nullità e/o simulazione del contratto di mutuo fondiario, con condanna della banca procedente alla restituzione delle somme non dovute e versate per interessi legali e interessi moratori, oltre il risarcimento dei danni e vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24.1.2021, comunicata alle parti il 26.1.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di n. 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione depositato il 25.3.2021 e con identico atto di citazione depositato il giorno successivo, gli opponenti hanno introdotto la fase di merito successiva all'opposizione, reiterando le censure già articolate innanzi al GE e insistendo al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1. In Via preliminare disporre la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 624 cpc senza cauzione 2. Nel merito qualora si ritenessero fondati i motivi di opposizione chiede la declaratoria di inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento
Pag. 2 a 12 immobiliare, nonché di nullità e/o simulazione del contratto di mutuo fondiario, nonché condanna della banca procedente alla restituzione delle somme non dovute e versate per interessi legali, interessi moratori oltre il risarcimento dei danni”.
Si è costituita in entrambi i giudizi originati dal doppio deposito della citazione di parte attrice
(r.g. n. 288/21 e r.g. n. 293/21) la creditrice procedente subentrante, e per essa, Controparte_1 quale mandataria, contestando le avverse allegazioni e domande e Controparte_5 chiedendo, in via preliminare, la riunione degli stessi procedimenti nonché declaratoria del difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, il rigetto delle avverse pretese, Parte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
In data 5.5.2022, è stata disposta la riunione al presente fascicolo del procedimento n. rg.
293/2021, vertente tra le stesse parti e avente ad oggetto le medesime questioni.
Con comparsa ex art. 81 c.p.c. depositata il 21.12.2022, si è costituita in giudizio quale nuova procuratrice di giusta procura depositata in Controparte_1 Controparte_3 atti, insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate dalla precedente mandataria.
Effettuata la trattazione, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione senza lo svolgimento dell'istruttoria richiesta da parte attrice, è giunto alla odierna decisione.
*****
1. In via preliminare: sull'indeterminatezza dell'atto di citazione, sull'istanza di sospensione e sul difetto di legittimazione attiva di . Parte_2
Dev'essere preliminarmente evidenziato che l'atto introduttivo del presente giudizio si appalesa ai limiti dell'ammissibilità.
Esso, infatti, oltre a contenere perlopiù mere considerazioni di diritto, non strettamente riferibili al titolo esecutivo in virtù del quale è stata incardinata la procedura esecutiva, non contiene alcun riferimento alla riassunzione del giudizio, nella fase di merito, dell'opposizione esecutiva incardinata dinanzi al Giudice dell'Esecuzione. Viene fatto solo un rapido cenno (cfr. pag.2 primo rigo) all'ordinanza del GE all'esito della quale si è inteso instaurare il presente giudizio di cognizione e alla procedura esecutiva relativa. Per ciò solo l'opposizione può ritenersi ammissibile.
Pag. 3 a 12 Dall'analisi degli atti della fase sommaria si desume che l'ordinanza all'esito della quale è stato incardinato il presente procedimento di cognizione è quella del 24.1.2021, comunicata il
26.1.2021 e, considerato che l'atto di citazione risulta notificato alla creditrice procedente il
24.3.2021 e iscritto a ruolo il 25.3.2021, nei termini concessi dal GE, l'odierno giudizio di merito si appalesa tempestivo.
Ciò detto, deve poi dichiararsi l'inammissibilità, nella presente fase di merito, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla parte opponente, essendo competente a decidere sulla stessa il solo giudice dell'esecuzione, nel corso della procedura esecutiva ovvero nella fase sommaria dell'esecuzione a mente dell'art. 618, comma 2, c.p.c. o, eventualmente, il Tribunale collegiale in sede di reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c.
Nella specie, peraltro, l'istanza di sospensione è stata già avanzata, per i medesimi motivi quivi azionati, ed è stata rigettata dal Giudice dell'Esecuzione (cfr. ord. 24.1.2021).
Passando all'analisi delle eccezioni dell'opposta, va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva di , debitore non esecutato nella Parte_2 procedura esecutiva immobiliare R.G.n. 12/2020, che è stata incardinata nei confronti della sola
, quale parte mutuataria e terza datrice di ipoteca. Parte_1
L'eccezione è fondata.
Come noto, la solidarietà del debito non dà luogo ad un litisconsorzio necessario ai fini dell'esecuzione (Cass. Ord. n. 5099 del 5.03.2018) e, quindi, il condebitore solidale non proprietario e non esecutato non ha interesse ad opporsi all'esecuzione promossa contro il coobbligato (Cass. Sez III Civ. n. 20119/2019).
Sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. È, pertanto, legittimato all'opposizione il debitore esecutato, (quando non abbia già alienato i beni soggetti ad esecuzione, perdendo pertanto l'interesse all'azione) e il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione.
non può ritenersi, pertanto, legittimato a proporre alcuna opposizione Parte_2 esecutiva, né ai sensi dell'art.615 c.p.c. né ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non essendo parte del processo di esecuzione (e neanche ai sensi dell'art. 619 c.p.c., non vantando diritti sui beni pignorati incompatibili con il pignoramento, almeno per quanto risulta dagli atti).
Pag. 4 a 12 Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione di parte opposta, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto soggetto estraneo alla procedura Parte_2 esecutiva n°12/2020.
2. Sulla eccepita nullità del finanziamento concesso per ripianare una pregressa situazione debitoria.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente espone che il contratto di finanziamento fondiario sia stato stipulato, in gran parte, al fine di estinguere posizioni debitorie pregresse non garantite. Conseguentemente, secondo la tesi dell'opponente, il contratto, non potendo svolgere la funzione propria di finanziamento, sarebbe privo di causa e quindi nullo.
In diritto, si osserva che non può dichiararsi nullo il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, in quanto non può dirsi contrario a norme di legge, né all'ordine pubblico, dovendo considerarsi, invece, il ripianamento dei propri debiti quale principio di ordine pubblico.
Ciò è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che: “Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d.
“solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso. E nel presente giudizio gli opponenti non hanno mai fatto questione né di revocatoria, né di ammissione ad un passivo fallimentare. Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge [art. 2 l.
8.8.1977 n. 546; art. 43 d.l. 18.11.1966 n. 976 (convertito dalla l. 23.12.1966 n. 1142); art. 16 r.d.l.
15.4.1926 n. 765], sicché appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge.
2.2. Questi princìpi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: -) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
“il ricorso al credito come mezzo di
Pag. 5 a 12 ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182- bis
e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II,
11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576); la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del
22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).” (Cass. civ., sent. n. 23149/2022).
Il mutuo destinato all'estinzione di debiti pregressi, senza creazione di nuova liquidità, è da considerarsi, quindi, sorretto da legittima volontà dei contraenti, costituendo un atto voluto - in applicazione della teoria della causa concreta del contratto - e non simulato. La banca, infatti, nel contesto di un'operazione non distorta, si conforma alla sua funzione economica istituzionale munendo il debitore di nuove risorse, in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto e, per questo, nuovo.
Orbene alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, al quale l'odierno giudice aderisce, va rilevato che l'operazione negoziale conclusa dalle parti non possa che ritenersi valida e meritevole di tutela, atteso che nella fattispecie in esame le parti avevano convenuto espressamente la destinazione delle somme mutuate alla ristrutturazione della complessiva esposizione debitoria nei confronti della banca di (cfr. premessa contratto di Parte_3 finanziamento – all. atto di pignoramento).
In particolare, non vi è motivo di dubitare che le parti contraenti, con il loro comportamento, abbiano voluto effettivamente raggiungere gli effetti propri del contratto di mutuo stipulato e, quindi, non è in alcun modo ravvisabile la stipulazione di un contratto meramente apparente, né di un contratto privo di uno dei suoi elementi essenziali, come la causa.
La doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.
Pag. 6 a 12 3. Sulla eccepita inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo.
Parte opponente ha denunciato come la costituzione, nel caso di specie, di un deposito cauzionale abbia determinato l'esclusione della concreta disponibilità degli importi da parte del mutuatario, non essendosi verificata la c.d. traditio delle somme, per cui ha contestato l'idoneità del finanziamento a costituire valido titolo esecutivo.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
5968 del 6.3.2025, ricomponendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema.
La richiamata pronuncia ha, innanzitutto, definitivamente chiarito, che il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona non solo in caso di effettiva consegna della somma mutuata in favore del mutuatario ma anche nell'ipotesi in cui il denaro venga messo a disposizione della parte mutuataria mediante un mero accredito contabile, in quanto in entrambi i casi la somma in discorso deve ritenersi comunque entrata nel patrimonio giuridico del mutuatario (in merito si v. la consolidata giurisprudenza espressa tra le altre da Cass. 21 luglio 1998, n. 7116; Cass. 15 luglio
1994, n. 6686; Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 20 ottobre 2004, n. 17211; Cass. 27 agosto
2015, n. 17194).
Il punto controverso in merito al quale si era formato contrasto nella giurisprudenza di legittimità riguarda, invece, proprio l'eccezione in esame, ovvero la possibilità, o meno, che il mutuo possa avere efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui la somma, subito dopo la concessione, venga versata, come nel caso di specie, in un deposito cauzionale della banca mutuataria e svincolata dalla stessa solo al verificarsi di determinate condizioni.
L'orientamento maggioritario, era nel senso che “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni” (in questo senso: Cass. civ. 38331/2021; Cass. civ. 9229/2022, Cass. civ. 5654/2023).
Tale orientamento è stato contrapposto dalla pronuncia della Cassazione del 3.5.2024 n. 12007, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente
Pag. 7 a 12 restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c.
(atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Con la richiamata sentenza n. 5968/2025, le Sezioni Unite, in continuità con l'orientamento maggioritario richiamato, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
In particolare, si rileva che, fermo restando il perfezionamento del contratto di mutuo per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica delle somme, la costituzione del deposito cauzionale contestualmente convenuto dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto, quale forma di garanzia atipica e provvisoria della mutuante, costituisce sicuramente un negozio collegato sul piano funzionale al mutuo, ma non opera quale condizione sospensiva dell'efficacia dello stesso essendo, l'obbligo di restituzione della parte mutuataria, efficace fin dal momento della stipula, in quanto assistito dal requisito dell'esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale.
Pag. 8 a 12 Si osserva, altresì, che la previsione del deposito cauzionale infruttifero, quale primo atto di disposizione della somma mutuata da parte del ricevente, comporta per la banca la perdita della sua disponibilità giuridica e l'acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario. L'avveramento delle condizioni indicate nel contratto di mutuo assume, quindi, rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo, che logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito infruttifero.
Guardando al caso di specie, si rileva che l'avvenuta stipula del mutuo fondiario, per atto notarile come disposto dalla normativa, e l'insorgenza dell'obbligo restitutorio in capo al mutuatario emergono dallo stesso tenore letterale del mutuo oggetto di causa. Si osserva, poi, che il mutuatario ha ricevuto l'accredito della somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza, costituendo immediatamente deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni (artt.
1-2 contratto di mutuo), così dimostrandone l'acquisizione giuridica.
Peraltro, l'art. 2 del contratto, che disciplina la costituzione del deposito cauzionale infruttifero, espressamente prevede che, in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dal mutuatario, la banca ha il potere di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto - pertanto già valido ed efficace - e di utilizzare il deposito per l'estinzione del mutuo.
Posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni e la costituzione del deposito cauzionale, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. "di giro", non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l'accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
4. Sull'asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Con ulteriore motivo di doglianza parte opponente ha lamentato il superamento del limite di finanziabilità del mutuo ai sensi dell'art. 38 TUB.
A tal riguardo giova rammentare che la norma richiamata disciplina l'istituto del credito fondiario, ossia del credito consistente nella concessione di un finanziamento da parte di un istituto di credito con garanzia di ipoteca di primo grado sull'immobile. Tale disposizione, quanto all'importo massimo finanziabile, stabilisce che lo stesso non può superare l'ammontare massimo determinato dalla Banca d'Italia, in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire.
Pag. 9 a 12 Nel caso di specie, l'opponente ha evidenziato che l'importo erogato, di € 240.000,00 supera significativamente il valore dell'immobile portato in garanzia e poi pignorato, valutato dal CTU nella procedura esecutiva in € 180.000,00 (cfr. CTU - all. 1 citazione).
Anche sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass., SS. UU., 16 novembre 2022 n. 33719).
Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto, come invocato da parte opponente.
Peraltro, ai fini dell'apprezzamento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla normativa legale e regolamentare, a venire in rilievo non è affatto il valore di mercato dei beni ipotecati né il valore di perizia risultante ad esito dell'operazione bensì, rispettivamente, il valore cd. cauzionale degli stessi e – in caso di terreno da edificare – il costo delle opere da realizzare.
Sotto il primo profilo, va ricordato che il valore cd. cauzionale, secondo le indicazioni comunitarie
(direttiva CE n. 2000/12; n.2006/48) si sostanzia nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine e delle condizioni di mercato, dell'uso corrente e dei suoi appropriati usi alternativi, senza riferimento al valore di mercato in un determinato momento e a considerazioni di carattere speculativo, cosicché, se non
è possibile far riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale.
Pag. 10 a 12 Tale criterio è stato fatto proprio, non solo dall'accordo ABI del 2010 e dalla circolare della Banca
d'Italia n.263 del 27.12.2006, ma anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto Cass.
Civ., n. 11201/2018).
Sotto il secondo profilo è, invece, sufficiente un mero richiamo al testo dell'art.38, comma 2, TUB, il quale espressamente fa riferimento, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo dei finanziamenti, “al costo delle opere da eseguire” sui beni ipotecati.
Ebbene, parte opponente non ha fornito prova, com'era suo onere, del fatto che il valore cauzionale degli immobili ipotecati e/o il costo delle opere da costruire fossero tali da determinare il lamentato superamento del limite di finanziabilità di cui all'art.38 T.U.B.
Appare evidente che il rapporto proporzionale espresso in termini dell'80 %, indicato come limite di finanziabilità, deve necessariamente instaurarsi tra la somma erogata e il valore cauzionale dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sui beni medesimi al momento della stipula del contratto, non potendosi assumere come riferimento la valutazione operata dallo stimatore, in quanto frutto di verifiche ex post.
Conseguentemente, nessuna rilevanza può assumere il valore commerciale nell'anno 2020 dei beni immobili ipotecati, oggetto della procedura esecutiva e stimati dall'esperto stimatore in €
180.000,00, considerando che nell'anno 2010, allorquando è stato stipulato il mutuo, il valore cauzionale di detti beni deve presumersi fosse ben al di sopra della soglia massima di finanziabilità - basti pensare che nell'anno 2008 il mercato immobiliare consentiva un apprezzamento della futura negoziabilità degli immobili ben al di sopra di quella attuale -, come d'altra parte attestato dalle stesse parti all'art.7 del mutuo in questione.
Ne consegue che, in virtù di tutto quanto suesposto, anche detta censura dev'essere rigettata.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente, in ragione della soccombenza giudizio, e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la bassa complessità della causa nonché il numero degli atti difensivi redatti e delle udienze celebrate.
Si osserva che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione
Pag. 11 a 12 all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico (Cassazione civile, sez. VI, 22/04/2021, n. 10629).
Nella specie, pertanto, la fase introduttiva va liquidata anche per il procedimento riunito iscritto al R.G. n. 293/2021, attestandolo ai parametri minimi attesa la connessione con il procedimento, di più antica iscrizione, al quale è stato successivamente riunito (e la conseguente analogia fra le questioni ivi sollevate).
Il contrasto giurisprudenziale, solo recentemente ricomposto dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione, in merito alla validità del mutuo cd. solutorio quale titolo esecutivo, consente di compensare le spese di lite di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_2
- rigetta l'opposizione all'esecuzione, per le causali di cui in narrativa;
- condanna parti opponenti a rifondere a e per essa, quale mandataria, Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida, previa Controparte_3 compensazione di 1/3, in complessivi € 7.486,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge nonché le spese del procedimento riunito rg. n. 293/2021, che liquida, previa compensazione di 1/3, in complessivi € 779,32 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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