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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7459/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7459/2024 R.G. LAVORO
TRA
AS VI, nato il [...] a [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Improta e Salvatore Mauriello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 11.06.2024, parte ricorrente in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al
Tribunale di dichiarare nei confronti dell'INPS la sussistenza dei presupposti sanitari utili per il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità ex L. n. 222 del 1984, con conseguente condanna dell'Istituto a pagare i relativi ratei con gli interessi di legge e rivalutazione, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite .
Si costituiva l'INPS che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
10605\2023 R.G., disposta la riunione dei procedimenti e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso, rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 13.05.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
18.04.2024 cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti- e successiva introduzione dell'odierna opposizione in data 11.06.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso, deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, non riconoscendo i requisiti minimi espressi dal legislatore nella legge 222/84 art. 2 in merito al diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, in quanto le infermità di cui è affetto non determinano una riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini (cfr. Ctu Dott. Angelo Di Maso del 10.04.2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dall'ausiliario del giudice, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che parte ricorrente risulta affetto da “sclerosi multipla recidivante remittente. (…)
L'esame obiettivo neurologico del giugno 2022 certificava: deambulazione non patologica, nervi cranici indenni, no deficit di forza aa sup, lieve impersistenza motoria aa inf, prove cerebellari nella norma. Il sintomo lamentato, allo stato come all'epoca della suddetta visita, è l'astenia, in assenza di sintomi focali (…)”.
Inoltre, anche rispetto alla documentazione medica depositata con note del 17.03.2025, l'istante non ha dedotto e provato la sussistenza di un aggravamento delle patologie già accertate o l'insorgere di nuove patologie e tali da giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio o il rinnovo delle operazioni peritali anche ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
In assenza di dichiarazione ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c., in atti, le spese di lite relativamente ad entrambe le fasi giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di
CTU, relative alla prima fase di accertamento tecnico preventivo, sono a carico del ricorrente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Pone le spese di ctu a carico del ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa addì 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7459/2024 R.G. LAVORO
TRA
AS VI, nato il [...] a [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Improta e Salvatore Mauriello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 11.06.2024, parte ricorrente in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al
Tribunale di dichiarare nei confronti dell'INPS la sussistenza dei presupposti sanitari utili per il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità ex L. n. 222 del 1984, con conseguente condanna dell'Istituto a pagare i relativi ratei con gli interessi di legge e rivalutazione, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite .
Si costituiva l'INPS che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
10605\2023 R.G., disposta la riunione dei procedimenti e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso, rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 13.05.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
18.04.2024 cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti- e successiva introduzione dell'odierna opposizione in data 11.06.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso, deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, non riconoscendo i requisiti minimi espressi dal legislatore nella legge 222/84 art. 2 in merito al diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, in quanto le infermità di cui è affetto non determinano una riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini (cfr. Ctu Dott. Angelo Di Maso del 10.04.2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dall'ausiliario del giudice, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che parte ricorrente risulta affetto da “sclerosi multipla recidivante remittente. (…)
L'esame obiettivo neurologico del giugno 2022 certificava: deambulazione non patologica, nervi cranici indenni, no deficit di forza aa sup, lieve impersistenza motoria aa inf, prove cerebellari nella norma. Il sintomo lamentato, allo stato come all'epoca della suddetta visita, è l'astenia, in assenza di sintomi focali (…)”.
Inoltre, anche rispetto alla documentazione medica depositata con note del 17.03.2025, l'istante non ha dedotto e provato la sussistenza di un aggravamento delle patologie già accertate o l'insorgere di nuove patologie e tali da giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio o il rinnovo delle operazioni peritali anche ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
In assenza di dichiarazione ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c., in atti, le spese di lite relativamente ad entrambe le fasi giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di
CTU, relative alla prima fase di accertamento tecnico preventivo, sono a carico del ricorrente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Pone le spese di ctu a carico del ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa addì 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano