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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 235/2023 promossa da:
, con l'Avv. Daniela Zanarotto Parte_1
- r i c o r r e n t e - c o n t r o
, con l'Avv. Giuseppina Miglietta del Foro di Torino CP_1
- c o n v e n u t o -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024.
Parte attrice ha così concluso:
“……..in via istruttoria ammettere a prova per interrogatorio e testi le circostanze di narrativa, come da memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dalle parti;
disporre, alla luce del contenuto di cui al doc. 20 agli atti, aggiornare la C.T.U. psico-diagnostica sui genitori e e, Parte_1 CP_1
conseguentemente, ad individuare il regime di affidamento, di collocazione e di visita migliore per i figli minori e equilibrato continuativo e sereno con entrambi i genitori;
Persona_1
in via definitiva e nel merito posto che il Tribunale di Vercelli, con sentenza non definitiva n. 512/2023, pubblicata il 03/11/2023, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 9 NO (Al) il 05/07/2014, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NO (Al) al n. 5, parte 2, sezione C, anno 2014, si insta affinché il Tribunale di Vercelli voglia statuire le seguenti
CONDIZIONI affidare in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 Persona_2
e collocazione prevalente presso la madre Parte_1
assegnare la casa coniugale sita in Pontestura (Al), Strada delle Fontane n. 5/A, con gli arredi ivi contenuti, alla madre Parte_1
stabilire le seguenti facoltà di visita del padre con i figli minori, fatti salvi gli impegni CP_1
scolastici o ricreativi degli stessi: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alla sera alle ore 21.00; fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica sera;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze Natalizie, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternando annualmente i predetti periodi di modo che i figli trascorrano il Natale ad anni alterni con i genitori;
un periodo di 3 giorni durante le vacanze Pasquali di modo che i figli trascorrano la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo di CP_1 Parte_1 mantenimento per i figli minori e non inferiore ad € 350,00 mensili per Persona_1 Persona_2
ciascun figlio – per complessivi € 700,00 mensili – rivalutabili annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese CP_1 Parte_1
straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto;
autorizzare la madre a richiedere e percepire in via integrale ed esclusiva l'assegno Parte_1
unico e universale per i figli e . Persona_1 Persona_2
Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre contributo 15%, C.n.A. e I.v.a. sull'imponibile come per legge….”.
Parte convenuta ha così concluso:
“……Dato atto che nella causa in epigrafe è già stata depositata in data 3.11.2023 sentenza parziale n.512/2023 con la quale il Tribunale di Vercelli ha pronunciato il divorzio tra le parti e che pagina 2 di 9 detta sentenza è passata in giudicato
Contrariis reiectis ed in particolare confermato il rigetto dell'avversa istanza di convocazione del CTU a chiarimenti, voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli
I) confermare le condizioni, le pattuizioni e le clausole, in punto affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, già stabilite con il verbale di separazione consensuale, confermate in sede presidenziale ed attualizzate e, pertanto e comunque, confermare e/o disporre che:
- i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione paritaria tra i medesimi;
- i figli minori e staranno con il padre e con la madre a settimane alterne Persona_1 Persona_2
(dal lunedì alla domenica) compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori medesimi;
ciascun genitore avrà facoltà: di visita giornaliera, previo avviso telefonico o in accordo con l'altro genitore;
di trascorrere con i figli le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
di trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da determinarsi in accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni di lavoro;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori nel periodo di propria competenza;
- ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
- ciascun genitore continuerà a percepire, come per legge, il 50% dell'assegno unico per i figli;
II) rigettare qualsivoglia diversa domanda e/o pretesa della Sig.ra Pt_1
III) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
IV) in via istruttoria, qualora fosse ancora ritenuto utile e/o necessario, ammettere tutte le istanze istruttorie (ad eccezione della C.T.U. già esperita) ritualmente dedotte dal Sig. con la propria CP_1
memoria 20.12.2023 ex art. 183 – VI comma n.2 – cpc, rigettandosi sempre ogni avversa istanza istruttoria se riproposta…..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10/01/2023, ritualmente notificato, la ricorrente adiva il Tribunale di Vercelli per chiedere lo scioglimento del matrimonio civile, assumendo le conclusioni di ordine personale e patrimoniale specificate nel ricorso stesso, in particolare insistendo per condizioni e clausole diverse rispetto alla separazione omologata, in punto affidamento, collocazione e mantenimento dei figli. Il resistente si costituiva nei termini di legge contestando le avverse pretese avversarie e chiedendo la conferma delle condizioni, le pattuizioni e le clausole, in punto affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, già stabilite con il verbale di separazione consensuale del 10/03/2021.
pagina 3 di 9 Trattandosi di ricorso regolato dal precedente rito, all'udienza Presidenziale del 26/04/2023 il Presidente del Tribunale, rilevato che, alla luce della domanda formulata da parte ricorrente, risultava imprescindibile procedere alla audizione dei minori, prima della assunzione dei provvedimenti provvisori, fissava udienza il 15/05/2023 nel corso della quale: “….i coniugi dichiarano di non aver raggiunto un accordo in punto collocazione dei minori, quindi si procede alla audizione dei minori…
, ultradodicenne essendo nato nel 2011 e , nata nel 2014. Per_1 Per_2
Il minore dichiara : Per_1
“ A me piace come stiamo con il papà e la mamma , vale a dire più o meno lo stesso tempo con entrambi.
Io due pomeriggi la settimana vengo preso da scuola dalla nonna , che sta con me, e Per_1 Per_3
questo mi piace e mi va bene. ADR Quando siamo da papà lui sta molto con noi, e la sua fidanzata non ci crea particolari problemi. A scuola vado abbastanza bene “.
La minore dichiara: “anche a me va bene come le cose sono adesso, e non vorrei venissero Per_2 cambiate”
…..A questo punto, in via provvisoria, i coniugi dichiarano di concordare sulla conferma dei provvedimenti di cui alla separazione intervenuta tra le parti.
Il Presidente, dato atto,
CONFERMA provvisoriamente i provvedimenti di cui alla separazione…”.
Veniva, quindi, nominato il G.I. e fissata udienza di comparizione e trattazione avanti al medesimo, concedendo i termini di legge per il deposito di memoria integrativa e memoria ai sensi degli artt. 166 e
167 co. 1 e 2 c.p.c..
All'udienza del 19/10/2023, le parti chiedevano congiuntamente i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc che venivano concessi, nonché la pronuncia di una sentenza parziale sullo status, che veniva pubblicata con il n. 512/2023 il 03/11/2023, venendo fissata udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
La causa è, quindi, proseguita per decidere sulle domande relative alla collocazione dei figli minori, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 13/02/2024, la ricorrente insisteva per l'ammissione della CTU, già richiesta nelle memorie istruttorie, il resistente si opponeva ed il G.I. mandava al Collegio per la decisione.
A scioglimento della riserva assunta dal Giudice delegato all'udienza del 13/02/2024, veniva disposta la cancellazione dal fascicolo telematico del documento 20 allegato alla memoria del 7.2.2024 di parte ricorrente, ma contestualmente veniva autorizzata la produzione da parte della ricorrente di quanto indicato in parte motiva con i limiti e le precisazioni meglio descritte nel provvedimento stesso.
Contestualmente veniva disposta CTU psico-diagnostica, veniva nominata la dott.ssa Per_4
pagina 4 di 9 , con studio in Favria (TO) alla quale venivano assegnati il quesito ed i termini per l'espletamento Per_5 dell'incarico, fissando udienza il 04/07/2024.
All'udienza del 19/09/2024 il G.I., preso atto delle richieste e osservazioni delle parti, autorizzava la produzione del doc. 20 richiesta dall'esponente e, ritenendo esaustiva la CTU depositata, disponeva la trattazione scritta della causa, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/12/2024.
Il Giudice, in data 12/12/2024, dava atto che l'udienza si svolgeva con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, lette le note scritte rispettivamente depositate dalle parti, visti le istanze ivi contenute, ritenendo la causa matura per la decisione, la tratteneva per la stessa autorizzando le parti al deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla domanda di divorzio
Come già attestato nella sentenza n. 512/2023 del 03/11/2023, passata in giudicato, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può, dunque, essere mantenuta o ricostituita e, pertanto, si rimanda alla stessa per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle questioni relative all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori
Con decreto del 16/03/2021, il Tribunale di Vercelli ha omologato la separazione dei coniugi Parte_1
e che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 10/03/2021,
[...] CP_1
alle seguenti condizioni:
“… i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione paritaria tra i medesimi;
i figli minori e staranno con il padre e con la madre a settimane alterne Persona_1 Persona_2
(dal lunedì alla domenica) compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori medesimi;
ciascun genitore avrà facoltà:
o di visita giornaliera, previo avviso telefonico e in accordo con l'altro coniuge;
o di trascorrere con i figli le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
o di trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da determinarsi in accordo con il coniuge e compatibilmente con gli impegni di lavoro;
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nel periodo di propria competenza;
qualora la collocazione dei figli minori non fosse più effettuata in misura paritaria tra i coniugi, gli figli in favore del coniuge che risulterà maggiormente onerato;
pagina 5 di 9 ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto. In aggiunta, le parti sin d'ora concordano di dividere al 50% i costi:
o per baby sitter e/o custodia per i figli minori qualora tali spese si rendessero necessarie in relazione agli impegni lavorativi dei genitori;
o per la mensa scolastica;
o per ciascun capo di abbigliamento e calzature di costo superiore ad € 50,00;
o per il mantenimento e la cura del cane NA, animale di affezione dei figli minori;
e pattuiscono che gli assegni per il nucleo familiare (ANF), CP_1 Parte_1
indipendentemente dal coniuge che li percepirà, saranno divisi al 50% tra gli stessi;
la vettura VolksWagen Polo, targata DK 044 WH, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata in proprietà esclusiva alla moglie: il marito, pertanto, si impegna ad espletare le pratiche amministrative necessarie per il passaggio di proprietà;
e pattuiscono che l'immobile sito in Pontestura (Al), Strada delle CP_1 Parte_1
Fontane n. 5/A, di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e sinora adibito a casa coniugale, sarà di comune accordo alienato a terzi per l'importo indicativo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00)…………Gentile e dichiarano di essere economicamente CP_1 Parte_1
indipendenti – essendo entrambi lavoratori subordinati di Epta S.p.a. corrente in Casale Monferrato
(Al) – e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributi di mantenimento;
le spese della presente procedura saranno a carico solidale dei coniugi…”
Nel presente procedimento il Presidente, preso atto del disaccordo delle parti, ha disposto l'audizione di e ed entrambi hanno confermato di apprezzare il regime di collocamento paritario. Per_1 Per_2
In questo contesto di riferimento, anche in ragione di quanto dichiarato dai minori che sono apparsi del tutto sereni e soddisfatti delle proprie condizioni di vita, quanto all'affidamento di e , come Per_1 Per_2
già stabilito, va disposto in via condivisa ad entrambi i genitori.
In ordine alla collocazione di e , oltre al valore intrinseco ed intangibile di quanto dagli Per_1 Per_2
stessi dichiarato al Presidente del Tribunale, va anche osservato che la CTU ha precisato che: “….La mancanza di sincronia e mutualità nell'esercizio della genitorialità ha promosso uno scenario dove ciascun genitore ha proceduto sulla base delle proprie credenze personali, cercando di imporre il proprio stile personale sull'altro genitore e dando vita ad una cogenitorialità ostile e competitiva.
Se i genitori non sono deficitari in modo preoccupante sulla maggior parte delle funzioni genitoriali, esitano tuttavia carenti rispetto alla più evoluta delle funzioni genitoriali: ossia
pagina 6 di 9 la capacità di riconoscere l'importanza della reazione tra il figlio e l'altro genitore, favorendone
l'accesso.
In questo scenario la soluzione migliore per il benessere psicofisico dei minore sarebbe optare per il mantenimento della attuale alternanza settimanale.…Non si ravvisano, al momento, condizioni ostative all'affido condiviso, si conferma l'attuale collocamento e regime di visita, ricordando che il criterio di stabilità è dato in primis da un assetto genitoriale collaborativo e coeso.
Interventi di sostegno: allo stato attuale le comunicazioni tra genitori sono scarne e poco funzionali, talvolta mediate dai legali. Sarebbe più proficuo per una evoluzione e stabilizzazione di un nuovo equilibrio del sistema familiare che i genitori sperimentassero la possibilità di raffronto e confronto in un contesto non competitivo ed ostile in cui la semantica sottostante sia vincente/perdente, ma atto a centralizzare i bisogni dei figli: in questo senso si suggerisce un percorso di coordinazione genitoriale….”.
Quindi, a sostanziale conferma della sentenza di separazione e in sintonia con quanto dagli stessi Per_1
e è stato apprezzato, il Tribunale dispone le seguenti modalità di frequentazione con i genitori che Per_2
saranno del tutto paritetiche: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
Il genitore, presso il quale staranno e durante la settimana di sua spettanza si occuperà, Per_1 Per_2
come sinora ha fatto, dei minori.
Festività: i figli trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore.
Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al 06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
Le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando con il padre.
Per le vacanze estive e trascorreranno con ogni genitore tre settimane, non oltre due Per_1 Per_2 consecutive previa comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
Le questioni economiche In questa sede il Collegio, premesso che ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei minori nei periodi di permanenza presso lo stesso, dispone che nulla sarà dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento dei figli, poiché ogni genitore vi provvederà direttamente.
Conferma, altresì, che le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente richiamato, siano suddivise al 50% tra i genitori.
Dato atto che le parti sono economicamente autosufficienti, nulla è dovuto da un coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile.
L'assegno unico potrà essere percepito al 50% da ogni genitore.
pagina 7 di 9 Visto il regime di collocazione dei minori nessun provvedimento può essere adottato in merito alla assegnazione della casa coniugale che i comproprietari gestiranno secondo le loro valutazioni.
Altre prescrizioni
Il Tribunale invita i genitori ad incaricare un Coordinatore Genitoriale per coadiuvarli nel superamento dei conflitti per la ripresa ed il miglioramento delle relazioni tra i genitori stessi ed i minori.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, trattandosi di provvedimento nell'interesse dei minori, rispetto al quale non è possibile individuare una sola parte come soccombente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, possono essere poste in via solidale a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione, deduzione ed eccezione disattesa, preso atto dello scioglimento del matrimonio
CONFERMA che la responsabilità genitoriale sui minori e , sia esercitata in forma Per_1 Persona_2 condivisa dai genitori, fermo l'esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva degli stessi con l'uno o l'altro genitore.
DISPONE che le modalità di frequentazione di e con i genitori siano del tutto Per_1 Persona_2
paritetiche: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
DISPONE in merito alle festività che la figlia trascorrerà quelle natalizie ad anni alterni con ciascun genitore. Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al
06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
DISPONE CHE le vacanze pasquali siano trascorse dai minori ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando nel 2025 con il padre.
DISPONE, per le vacanze estive, che e trascorrano con ogni genitore tre settimane, Per_1 Persona_2
non oltre due consecutive, previa comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
DISPONE che il 50% delle spese straordinarie per e siano a carico di ciascun Per_1 Persona_2
genitore, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato, nulla è invece dovuto da ciascun genitore quale contributo al mantenimento dei minori.
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore.
Non provvede in merito alla assegnazione della casa coniugale, per le ragioni espresse in motivazione.
pagina 8 di 9 INVITA i genitori ad incaricare un Coordinatore Genitoriale per coadiuvarli nel superamento dei conflitti per la ripresa ed il miglioramento delle relazioni tra i genitori stessi ed i minori.
PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via solidale a carico di entrambe le parti.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 235/2023 promossa da:
, con l'Avv. Daniela Zanarotto Parte_1
- r i c o r r e n t e - c o n t r o
, con l'Avv. Giuseppina Miglietta del Foro di Torino CP_1
- c o n v e n u t o -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024.
Parte attrice ha così concluso:
“……..in via istruttoria ammettere a prova per interrogatorio e testi le circostanze di narrativa, come da memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dalle parti;
disporre, alla luce del contenuto di cui al doc. 20 agli atti, aggiornare la C.T.U. psico-diagnostica sui genitori e e, Parte_1 CP_1
conseguentemente, ad individuare il regime di affidamento, di collocazione e di visita migliore per i figli minori e equilibrato continuativo e sereno con entrambi i genitori;
Persona_1
in via definitiva e nel merito posto che il Tribunale di Vercelli, con sentenza non definitiva n. 512/2023, pubblicata il 03/11/2023, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 9 NO (Al) il 05/07/2014, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NO (Al) al n. 5, parte 2, sezione C, anno 2014, si insta affinché il Tribunale di Vercelli voglia statuire le seguenti
CONDIZIONI affidare in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 Persona_2
e collocazione prevalente presso la madre Parte_1
assegnare la casa coniugale sita in Pontestura (Al), Strada delle Fontane n. 5/A, con gli arredi ivi contenuti, alla madre Parte_1
stabilire le seguenti facoltà di visita del padre con i figli minori, fatti salvi gli impegni CP_1
scolastici o ricreativi degli stessi: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alla sera alle ore 21.00; fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica sera;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze Natalizie, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternando annualmente i predetti periodi di modo che i figli trascorrano il Natale ad anni alterni con i genitori;
un periodo di 3 giorni durante le vacanze Pasquali di modo che i figli trascorrano la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo di CP_1 Parte_1 mantenimento per i figli minori e non inferiore ad € 350,00 mensili per Persona_1 Persona_2
ciascun figlio – per complessivi € 700,00 mensili – rivalutabili annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese CP_1 Parte_1
straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto;
autorizzare la madre a richiedere e percepire in via integrale ed esclusiva l'assegno Parte_1
unico e universale per i figli e . Persona_1 Persona_2
Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre contributo 15%, C.n.A. e I.v.a. sull'imponibile come per legge….”.
Parte convenuta ha così concluso:
“……Dato atto che nella causa in epigrafe è già stata depositata in data 3.11.2023 sentenza parziale n.512/2023 con la quale il Tribunale di Vercelli ha pronunciato il divorzio tra le parti e che pagina 2 di 9 detta sentenza è passata in giudicato
Contrariis reiectis ed in particolare confermato il rigetto dell'avversa istanza di convocazione del CTU a chiarimenti, voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli
I) confermare le condizioni, le pattuizioni e le clausole, in punto affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, già stabilite con il verbale di separazione consensuale, confermate in sede presidenziale ed attualizzate e, pertanto e comunque, confermare e/o disporre che:
- i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione paritaria tra i medesimi;
- i figli minori e staranno con il padre e con la madre a settimane alterne Persona_1 Persona_2
(dal lunedì alla domenica) compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori medesimi;
ciascun genitore avrà facoltà: di visita giornaliera, previo avviso telefonico o in accordo con l'altro genitore;
di trascorrere con i figli le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
di trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da determinarsi in accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni di lavoro;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori nel periodo di propria competenza;
- ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
- ciascun genitore continuerà a percepire, come per legge, il 50% dell'assegno unico per i figli;
II) rigettare qualsivoglia diversa domanda e/o pretesa della Sig.ra Pt_1
III) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
IV) in via istruttoria, qualora fosse ancora ritenuto utile e/o necessario, ammettere tutte le istanze istruttorie (ad eccezione della C.T.U. già esperita) ritualmente dedotte dal Sig. con la propria CP_1
memoria 20.12.2023 ex art. 183 – VI comma n.2 – cpc, rigettandosi sempre ogni avversa istanza istruttoria se riproposta…..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10/01/2023, ritualmente notificato, la ricorrente adiva il Tribunale di Vercelli per chiedere lo scioglimento del matrimonio civile, assumendo le conclusioni di ordine personale e patrimoniale specificate nel ricorso stesso, in particolare insistendo per condizioni e clausole diverse rispetto alla separazione omologata, in punto affidamento, collocazione e mantenimento dei figli. Il resistente si costituiva nei termini di legge contestando le avverse pretese avversarie e chiedendo la conferma delle condizioni, le pattuizioni e le clausole, in punto affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, già stabilite con il verbale di separazione consensuale del 10/03/2021.
pagina 3 di 9 Trattandosi di ricorso regolato dal precedente rito, all'udienza Presidenziale del 26/04/2023 il Presidente del Tribunale, rilevato che, alla luce della domanda formulata da parte ricorrente, risultava imprescindibile procedere alla audizione dei minori, prima della assunzione dei provvedimenti provvisori, fissava udienza il 15/05/2023 nel corso della quale: “….i coniugi dichiarano di non aver raggiunto un accordo in punto collocazione dei minori, quindi si procede alla audizione dei minori…
, ultradodicenne essendo nato nel 2011 e , nata nel 2014. Per_1 Per_2
Il minore dichiara : Per_1
“ A me piace come stiamo con il papà e la mamma , vale a dire più o meno lo stesso tempo con entrambi.
Io due pomeriggi la settimana vengo preso da scuola dalla nonna , che sta con me, e Per_1 Per_3
questo mi piace e mi va bene. ADR Quando siamo da papà lui sta molto con noi, e la sua fidanzata non ci crea particolari problemi. A scuola vado abbastanza bene “.
La minore dichiara: “anche a me va bene come le cose sono adesso, e non vorrei venissero Per_2 cambiate”
…..A questo punto, in via provvisoria, i coniugi dichiarano di concordare sulla conferma dei provvedimenti di cui alla separazione intervenuta tra le parti.
Il Presidente, dato atto,
CONFERMA provvisoriamente i provvedimenti di cui alla separazione…”.
Veniva, quindi, nominato il G.I. e fissata udienza di comparizione e trattazione avanti al medesimo, concedendo i termini di legge per il deposito di memoria integrativa e memoria ai sensi degli artt. 166 e
167 co. 1 e 2 c.p.c..
All'udienza del 19/10/2023, le parti chiedevano congiuntamente i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc che venivano concessi, nonché la pronuncia di una sentenza parziale sullo status, che veniva pubblicata con il n. 512/2023 il 03/11/2023, venendo fissata udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
La causa è, quindi, proseguita per decidere sulle domande relative alla collocazione dei figli minori, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 13/02/2024, la ricorrente insisteva per l'ammissione della CTU, già richiesta nelle memorie istruttorie, il resistente si opponeva ed il G.I. mandava al Collegio per la decisione.
A scioglimento della riserva assunta dal Giudice delegato all'udienza del 13/02/2024, veniva disposta la cancellazione dal fascicolo telematico del documento 20 allegato alla memoria del 7.2.2024 di parte ricorrente, ma contestualmente veniva autorizzata la produzione da parte della ricorrente di quanto indicato in parte motiva con i limiti e le precisazioni meglio descritte nel provvedimento stesso.
Contestualmente veniva disposta CTU psico-diagnostica, veniva nominata la dott.ssa Per_4
pagina 4 di 9 , con studio in Favria (TO) alla quale venivano assegnati il quesito ed i termini per l'espletamento Per_5 dell'incarico, fissando udienza il 04/07/2024.
All'udienza del 19/09/2024 il G.I., preso atto delle richieste e osservazioni delle parti, autorizzava la produzione del doc. 20 richiesta dall'esponente e, ritenendo esaustiva la CTU depositata, disponeva la trattazione scritta della causa, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/12/2024.
Il Giudice, in data 12/12/2024, dava atto che l'udienza si svolgeva con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, lette le note scritte rispettivamente depositate dalle parti, visti le istanze ivi contenute, ritenendo la causa matura per la decisione, la tratteneva per la stessa autorizzando le parti al deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla domanda di divorzio
Come già attestato nella sentenza n. 512/2023 del 03/11/2023, passata in giudicato, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può, dunque, essere mantenuta o ricostituita e, pertanto, si rimanda alla stessa per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle questioni relative all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori
Con decreto del 16/03/2021, il Tribunale di Vercelli ha omologato la separazione dei coniugi Parte_1
e che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 10/03/2021,
[...] CP_1
alle seguenti condizioni:
“… i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione paritaria tra i medesimi;
i figli minori e staranno con il padre e con la madre a settimane alterne Persona_1 Persona_2
(dal lunedì alla domenica) compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori medesimi;
ciascun genitore avrà facoltà:
o di visita giornaliera, previo avviso telefonico e in accordo con l'altro coniuge;
o di trascorrere con i figli le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni con l'altro genitore;
o di trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da determinarsi in accordo con il coniuge e compatibilmente con gli impegni di lavoro;
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nel periodo di propria competenza;
qualora la collocazione dei figli minori non fosse più effettuata in misura paritaria tra i coniugi, gli figli in favore del coniuge che risulterà maggiormente onerato;
pagina 5 di 9 ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto. In aggiunta, le parti sin d'ora concordano di dividere al 50% i costi:
o per baby sitter e/o custodia per i figli minori qualora tali spese si rendessero necessarie in relazione agli impegni lavorativi dei genitori;
o per la mensa scolastica;
o per ciascun capo di abbigliamento e calzature di costo superiore ad € 50,00;
o per il mantenimento e la cura del cane NA, animale di affezione dei figli minori;
e pattuiscono che gli assegni per il nucleo familiare (ANF), CP_1 Parte_1
indipendentemente dal coniuge che li percepirà, saranno divisi al 50% tra gli stessi;
la vettura VolksWagen Polo, targata DK 044 WH, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata in proprietà esclusiva alla moglie: il marito, pertanto, si impegna ad espletare le pratiche amministrative necessarie per il passaggio di proprietà;
e pattuiscono che l'immobile sito in Pontestura (Al), Strada delle CP_1 Parte_1
Fontane n. 5/A, di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e sinora adibito a casa coniugale, sarà di comune accordo alienato a terzi per l'importo indicativo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00)…………Gentile e dichiarano di essere economicamente CP_1 Parte_1
indipendenti – essendo entrambi lavoratori subordinati di Epta S.p.a. corrente in Casale Monferrato
(Al) – e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributi di mantenimento;
le spese della presente procedura saranno a carico solidale dei coniugi…”
Nel presente procedimento il Presidente, preso atto del disaccordo delle parti, ha disposto l'audizione di e ed entrambi hanno confermato di apprezzare il regime di collocamento paritario. Per_1 Per_2
In questo contesto di riferimento, anche in ragione di quanto dichiarato dai minori che sono apparsi del tutto sereni e soddisfatti delle proprie condizioni di vita, quanto all'affidamento di e , come Per_1 Per_2
già stabilito, va disposto in via condivisa ad entrambi i genitori.
In ordine alla collocazione di e , oltre al valore intrinseco ed intangibile di quanto dagli Per_1 Per_2
stessi dichiarato al Presidente del Tribunale, va anche osservato che la CTU ha precisato che: “….La mancanza di sincronia e mutualità nell'esercizio della genitorialità ha promosso uno scenario dove ciascun genitore ha proceduto sulla base delle proprie credenze personali, cercando di imporre il proprio stile personale sull'altro genitore e dando vita ad una cogenitorialità ostile e competitiva.
Se i genitori non sono deficitari in modo preoccupante sulla maggior parte delle funzioni genitoriali, esitano tuttavia carenti rispetto alla più evoluta delle funzioni genitoriali: ossia
pagina 6 di 9 la capacità di riconoscere l'importanza della reazione tra il figlio e l'altro genitore, favorendone
l'accesso.
In questo scenario la soluzione migliore per il benessere psicofisico dei minore sarebbe optare per il mantenimento della attuale alternanza settimanale.…Non si ravvisano, al momento, condizioni ostative all'affido condiviso, si conferma l'attuale collocamento e regime di visita, ricordando che il criterio di stabilità è dato in primis da un assetto genitoriale collaborativo e coeso.
Interventi di sostegno: allo stato attuale le comunicazioni tra genitori sono scarne e poco funzionali, talvolta mediate dai legali. Sarebbe più proficuo per una evoluzione e stabilizzazione di un nuovo equilibrio del sistema familiare che i genitori sperimentassero la possibilità di raffronto e confronto in un contesto non competitivo ed ostile in cui la semantica sottostante sia vincente/perdente, ma atto a centralizzare i bisogni dei figli: in questo senso si suggerisce un percorso di coordinazione genitoriale….”.
Quindi, a sostanziale conferma della sentenza di separazione e in sintonia con quanto dagli stessi Per_1
e è stato apprezzato, il Tribunale dispone le seguenti modalità di frequentazione con i genitori che Per_2
saranno del tutto paritetiche: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
Il genitore, presso il quale staranno e durante la settimana di sua spettanza si occuperà, Per_1 Per_2
come sinora ha fatto, dei minori.
Festività: i figli trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore.
Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al 06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
Le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando con il padre.
Per le vacanze estive e trascorreranno con ogni genitore tre settimane, non oltre due Per_1 Per_2 consecutive previa comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
Le questioni economiche In questa sede il Collegio, premesso che ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei minori nei periodi di permanenza presso lo stesso, dispone che nulla sarà dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento dei figli, poiché ogni genitore vi provvederà direttamente.
Conferma, altresì, che le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente richiamato, siano suddivise al 50% tra i genitori.
Dato atto che le parti sono economicamente autosufficienti, nulla è dovuto da un coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile.
L'assegno unico potrà essere percepito al 50% da ogni genitore.
pagina 7 di 9 Visto il regime di collocazione dei minori nessun provvedimento può essere adottato in merito alla assegnazione della casa coniugale che i comproprietari gestiranno secondo le loro valutazioni.
Altre prescrizioni
Il Tribunale invita i genitori ad incaricare un Coordinatore Genitoriale per coadiuvarli nel superamento dei conflitti per la ripresa ed il miglioramento delle relazioni tra i genitori stessi ed i minori.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, trattandosi di provvedimento nell'interesse dei minori, rispetto al quale non è possibile individuare una sola parte come soccombente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, possono essere poste in via solidale a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione, deduzione ed eccezione disattesa, preso atto dello scioglimento del matrimonio
CONFERMA che la responsabilità genitoriale sui minori e , sia esercitata in forma Per_1 Persona_2 condivisa dai genitori, fermo l'esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva degli stessi con l'uno o l'altro genitore.
DISPONE che le modalità di frequentazione di e con i genitori siano del tutto Per_1 Persona_2
paritetiche: una settimana con l'uno, la settimana successiva con l'altro.
DISPONE in merito alle festività che la figlia trascorrerà quelle natalizie ad anni alterni con ciascun genitore. Per il 2025 dal 23/12/2025 al 30/12/2025 con la madre e con il padre dal 31/12/2025 al
06/01/2026 e, così via, ad anni alterni o previo differente accordo da raggiungere entro il 30 novembre di ogni anno.
DISPONE CHE le vacanze pasquali siano trascorse dai minori ad anni alterni con un genitore ad anni alterni con l'altro, iniziando nel 2025 con il padre.
DISPONE, per le vacanze estive, che e trascorrano con ogni genitore tre settimane, Per_1 Persona_2
non oltre due consecutive, previa comunicazione di un genitore all'altro dei propri periodi di ferie entro maggio di ogni anno.
DISPONE che il 50% delle spese straordinarie per e siano a carico di ciascun Per_1 Persona_2
genitore, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente riportato, nulla è invece dovuto da ciascun genitore quale contributo al mantenimento dei minori.
DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore.
Non provvede in merito alla assegnazione della casa coniugale, per le ragioni espresse in motivazione.
pagina 8 di 9 INVITA i genitori ad incaricare un Coordinatore Genitoriale per coadiuvarli nel superamento dei conflitti per la ripresa ed il miglioramento delle relazioni tra i genitori stessi ed i minori.
PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via solidale a carico di entrambe le parti.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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