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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Laura Laureti - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 11 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2417/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. ) e dall' Avv. Luigi C.F._2
Bottigliero (C.F. ), giusta procure atti, ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio dei suddetti avvocati in Aversa (CE) alla Piazzetta Lucarelli n. 17/19. I procuratori hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 176 co. 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 081.197.222.82
o alle caselle pec: e Email_1 Email_2
Appellante
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz n° 11 (FAX 081/4979313; P.E.C.
Email_3
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3275/2024 (R.G. n.
1866/2023) emessa dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Coppo Stefania, pubblicata il
19.06.2024, notificata il 06.07.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2023 - premesso di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , in qualità di docente di scuola secondaria di II Controparte_1 grado, in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato : 1) A.S. 2018/2019: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività didattiche dal 29.11.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Torrente” di Casoria
(NA) - codice NAIS06700G - Scuola Secondaria di II grado;
2) A.S. 2020/2021: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività didattiche dal 23.09.2020 al 30.06.2021 , per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Torrente” di Casoria
(NA) - codice NAIS06700G - Scuola Secondaria di II grado- riferiva di non aver usufruito, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt.
3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, conveniva il innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 e conseguentemente condannare il
[...]
[..
[...] al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_2 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 condannare il al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli antistatari”
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l'Amministrazione convenuta che era dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale accoglieva interamente la domanda, compensando le spese di lite.
In ordine alle spese di lite, il Giudice di primo grado così motivava: “Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della questione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 18.5.2022 e della circostanza che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia
n. 29961 del 27.10.2023 della Suprema Corte con cui sono stati chiariti gli aspetti principali sul tema giuridico esaminato”
Con ricorso depositato in data 5.09.2024 proponeva appello parziale Parte_1 avverso la sentenza lamentando che il capo di sentenza sulle spese di lite era ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, doveva essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate. In particolare, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il primo giudice pur riconoscendo interamente la fondatezza della pretesa dell'appellante, aveva disposto la compensazione. Chiedeva, pertanto, disporsi la riforma della sentenza con la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 appellato che resisteva al gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto.
3 Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare e, all'esito dell'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025, a seguito della camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
4 Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione della “novità della questione” e della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa e dibattuta in seno alla giurisprudenza di merito.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa era sia nuova che non affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, è certamente giustificata la compensazione delle spese nel giudizio di I grado che è stato instaurato nel febbraio 2023, allorquando esisteva una querelle interpretativa su diversi profili della questione portata all'attenzione dei giudici di merito sull'intero territorio nazionale.
Il Tribunale di Napoli Nord, proprio in applicazione del sopravvenuto intervento nomofilattico
(Ord. n. 29961/23 del 27.10.23) è addivenuto alla definizione della causa, compensando correttamente le spese di lite.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, attesa la non complessità della questione trattata in sede di gravame.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 11 settembre 2025
5 Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Laura Laureti - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 11 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2417/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. ) e dall' Avv. Luigi C.F._2
Bottigliero (C.F. ), giusta procure atti, ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio dei suddetti avvocati in Aversa (CE) alla Piazzetta Lucarelli n. 17/19. I procuratori hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 176 co. 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 081.197.222.82
o alle caselle pec: e Email_1 Email_2
Appellante
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz n° 11 (FAX 081/4979313; P.E.C.
Email_3
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3275/2024 (R.G. n.
1866/2023) emessa dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Coppo Stefania, pubblicata il
19.06.2024, notificata il 06.07.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2023 - premesso di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , in qualità di docente di scuola secondaria di II Controparte_1 grado, in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato : 1) A.S. 2018/2019: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività didattiche dal 29.11.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Torrente” di Casoria
(NA) - codice NAIS06700G - Scuola Secondaria di II grado;
2) A.S. 2020/2021: contratto a tempo determinato come supplente fino al termine delle attività didattiche dal 23.09.2020 al 30.06.2021 , per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Torrente” di Casoria
(NA) - codice NAIS06700G - Scuola Secondaria di II grado- riferiva di non aver usufruito, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt.
3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, conveniva il innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 e conseguentemente condannare il
[...]
[..
[...] al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_2 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 condannare il al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli antistatari”
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l'Amministrazione convenuta che era dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale accoglieva interamente la domanda, compensando le spese di lite.
In ordine alle spese di lite, il Giudice di primo grado così motivava: “Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della questione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 18.5.2022 e della circostanza che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia
n. 29961 del 27.10.2023 della Suprema Corte con cui sono stati chiariti gli aspetti principali sul tema giuridico esaminato”
Con ricorso depositato in data 5.09.2024 proponeva appello parziale Parte_1 avverso la sentenza lamentando che il capo di sentenza sulle spese di lite era ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, doveva essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate. In particolare, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il primo giudice pur riconoscendo interamente la fondatezza della pretesa dell'appellante, aveva disposto la compensazione. Chiedeva, pertanto, disporsi la riforma della sentenza con la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 appellato che resisteva al gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto.
3 Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare e, all'esito dell'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025, a seguito della camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
4 Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione della “novità della questione” e della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa e dibattuta in seno alla giurisprudenza di merito.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa era sia nuova che non affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, è certamente giustificata la compensazione delle spese nel giudizio di I grado che è stato instaurato nel febbraio 2023, allorquando esisteva una querelle interpretativa su diversi profili della questione portata all'attenzione dei giudici di merito sull'intero territorio nazionale.
Il Tribunale di Napoli Nord, proprio in applicazione del sopravvenuto intervento nomofilattico
(Ord. n. 29961/23 del 27.10.23) è addivenuto alla definizione della causa, compensando correttamente le spese di lite.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, attesa la non complessità della questione trattata in sede di gravame.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 11 settembre 2025
5 Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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