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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M. G. La Marca.
Controparte_1
in persona di dipendenti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
: GRADUATORIE SCOLASTICHE, SERVIZIO MILITARE
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, deducendo di «aver svolto servizio civile presso il “Comune di
Marigliano” dal 27/06/2022 al 31/8/2022 (per un periodo complessivo di 66 giorni) nonché per il successivo periodo dall'1/9/2022 al 26/06/2023 (per complessivi 299 giorni)», lamenta di essersi visto illegittimamente attribuire per tale motivo, all'esito della propria «domanda di aggiornamento/conferma/inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 per la provincia di Ancona», il punteggio previsto per la prestazione di tale servizio «non in costanza di rapporto di impiego», e chiede l'accertamento del proprio diritto al maggior punteggio riservato al caso di servizio prestato «in costanza di rapporto». pagina 1 di 3 2. La domanda non può essere accolta, non riscontrandosi norma di fonte primaria che riconosca il preteso diritto.
3. Sul punto la difesa attorea si limita sostanzialmente ad invocare il tenore dell'art. 4857 D.Lvo. 297/94, e «costante giuriprudenza» asseritamente favorevole, citando precedenti statuizioni della Corte di Cassazione.
4. Si ritiene pertanto sufficiente richiamare ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, quanto considerato (tra l'altro circa la portata del citato art.485)
nella sentenza di questo Giudice n° 279 del 28/10/22 (RG 290/22) - invocata e prodotta dalla resistente Amministrazione (doc. 7-15) - e soprattutto la sentenza
22429/24 della Corte di Cassazione (la quale conferma tale decisione).
5. Quest'ultima non manca di confermare (opportunamente) che i propri «precedenti
… hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto», dando quindi atto di stare affrontando la questione relativa alla quantificazione del punteggio «per la prima volta … in sede di legittimità».
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, rilevando, per completezza, quanto alla richiesta attorea di «un rinvio per discussione con termine per note al fine di poter replicare alla stessa, dato che le presenti note sono limitate, ex art.127 ter c.p.c., alle sole istanze e conclusioni delle parti», che nel decreto 27/9/24 si erano espressamente avvisate le parti che tali note avrebbero potuto «in ogni caso contenere ogni tipo di istanza o deduzione», secondo un indirizzo fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione (l'art.127 ter cpc «realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note contenenti «le sole istanze e conclusioni», note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza» e pertanto «la sostituzione dell'udienza in presenza con il mero deposito di note scritte non può negare alle parti pagina 2 di 3 il diritto di svolgere ogni altra attività propria dell'udienza medesima»:
Cass.15311/23).
7. Le spese seguono soccombenza (rilevando che la pubblicazione della citata, chiara e risolutiva sentenza 22429/24 è precedente al deposito del ricorso).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente, in favore della costituita Amministrazione, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 30/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M. G. La Marca.
Controparte_1
in persona di dipendenti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
: GRADUATORIE SCOLASTICHE, SERVIZIO MILITARE
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, deducendo di «aver svolto servizio civile presso il “Comune di
Marigliano” dal 27/06/2022 al 31/8/2022 (per un periodo complessivo di 66 giorni) nonché per il successivo periodo dall'1/9/2022 al 26/06/2023 (per complessivi 299 giorni)», lamenta di essersi visto illegittimamente attribuire per tale motivo, all'esito della propria «domanda di aggiornamento/conferma/inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 per la provincia di Ancona», il punteggio previsto per la prestazione di tale servizio «non in costanza di rapporto di impiego», e chiede l'accertamento del proprio diritto al maggior punteggio riservato al caso di servizio prestato «in costanza di rapporto». pagina 1 di 3 2. La domanda non può essere accolta, non riscontrandosi norma di fonte primaria che riconosca il preteso diritto.
3. Sul punto la difesa attorea si limita sostanzialmente ad invocare il tenore dell'art. 4857 D.Lvo. 297/94, e «costante giuriprudenza» asseritamente favorevole, citando precedenti statuizioni della Corte di Cassazione.
4. Si ritiene pertanto sufficiente richiamare ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, quanto considerato (tra l'altro circa la portata del citato art.485)
nella sentenza di questo Giudice n° 279 del 28/10/22 (RG 290/22) - invocata e prodotta dalla resistente Amministrazione (doc. 7-15) - e soprattutto la sentenza
22429/24 della Corte di Cassazione (la quale conferma tale decisione).
5. Quest'ultima non manca di confermare (opportunamente) che i propri «precedenti
… hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto», dando quindi atto di stare affrontando la questione relativa alla quantificazione del punteggio «per la prima volta … in sede di legittimità».
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, rilevando, per completezza, quanto alla richiesta attorea di «un rinvio per discussione con termine per note al fine di poter replicare alla stessa, dato che le presenti note sono limitate, ex art.127 ter c.p.c., alle sole istanze e conclusioni delle parti», che nel decreto 27/9/24 si erano espressamente avvisate le parti che tali note avrebbero potuto «in ogni caso contenere ogni tipo di istanza o deduzione», secondo un indirizzo fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione (l'art.127 ter cpc «realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note contenenti «le sole istanze e conclusioni», note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza» e pertanto «la sostituzione dell'udienza in presenza con il mero deposito di note scritte non può negare alle parti pagina 2 di 3 il diritto di svolgere ogni altra attività propria dell'udienza medesima»:
Cass.15311/23).
7. Le spese seguono soccombenza (rilevando che la pubblicazione della citata, chiara e risolutiva sentenza 22429/24 è precedente al deposito del ricorso).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente, in favore della costituita Amministrazione, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 30/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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