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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.3.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente a [...], rapp.ta e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello , dagli avv.ti Giuseppe Gallo (C.F. e Sabrina Castaldo (C.F. ), C.F._2 C.F._3 presso i quali elett.te domicilia in Villa di Briano, Via Calderisi, 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'utenza telefonica 081 – 5042676 (fax) o al seguente indirizzo di posta elettronica PEC : Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Napoli, al Controparte_1 P.IVA_1
Viale di Augusto n. 9, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. (rappresentata e difesa, CP_2 congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Riccardo Sgobbo (C.F.
[...] p.e.c. fax 081.764.46.75) e C.F._4 Email_2 dall'Avv. Roberto Sgobbo (C.F. p.e.c. CodiceFiscale_5
fax 081.764.46.75), elettivamente domiciliata Email_3 presso il loro studio legale, in Napoli, alla Via Chiatamone n. 23, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla presente memoria difensiva
Appellata
NONCHE'
Controparte_3
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura C.F._6 generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Inps, con indirizzo PEC t Email_4
- appellato -
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 6837/2023 del Tribunale di Napoli, , in funzione di giudice del lavoro, in data 16/11/2023, nella causa civile iscritta al numero R.G. n. 21234/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 31/12/21, Parte_1 esponeva di aver lavorato, dal 01/10/20 al 18/05/21, alle dipendenze della
“ , ma di essere stata regolarmente assunta con la qualifica di Controparte_1 impiegata amministrativa, inquadrata al V livello, con decorrenza dall'08/03/21 sino alla data del licenziamento comunicato in data 17-18/05/21, per l'asserito mancato superamento del periodo di prova;
di aver svolto mansioni riferibili al 3° livello del ccnl «per i dipendenti di farmacia e/o di società di distribuzione dei farmaci». Assumeva, altresì, che dal mese di ottobre 2020 fino al mese di gennaio 2021 aveva svolto il lavoro in smart working, dalla propria abitazione;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: per tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il deposito in Via Pisciarelli III traversa, Agnano, invece il martedì, giovedì e sabato mattina, nonché nelle ore pomeridiane dei giorni dispari svolgeva la propria attività lavorativa in smart working;
che dal mese di gennaio 2021, espletava l'attività lavorativa sia per la sia Parte_2 per la che il contratto di lavoro sottoscritto prevedeva un orario di CP_1 lavoro di 20 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con inquadramento V livello, nel CCNL del settore ME, Confcommercio;
che durante il periodo di lavoro dal mese di marzo a maggio 2021 riceveva soltanto due buste paga con due importi differenti: l'ultima nel luglio 2021 di € 607,79 avente ad oggetto la retribuzione di maggio con liquidazione del TFR;
che in data 18/05/21, riceveva lettera di intimazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova, a far data dall'08/05/2021. Tanto premesso, la ricorrente concludeva: «A• previo accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato della sig.ra alle Parte_1 dipendenze, a far data sin dall'ottobre 2020, della soc. “ , con CP_1 inquadramento secondo quanto previsto dal CCNL settore farmacie o strutture di commercializzazione prodotti sanitari;
B• accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inesistenza dell'intimato licenziamento per insussistenza del “contenuto del patto di prova” e per mancata indicazione delle specifiche mansioni assegnate alla ricorrente che rendono impossibile ogni verifica sull'asserito mancato superamento del periodo di prova;
C• accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inesistenza dell'intimato licenziamento in considerazione del fatto che la ricorrente ha prestato attività lavorativa “a nero” per oltre cinque mesi (da ottobre 2020 al 7 marzo 2021) ossia per un periodo più lungo rispetto all'asserito periodo di prova dall'8 marzo 2021 all'8 maggio 2021, e che quindi, nella fattispecie, ricorre una chiara ipotesi di motivo illecito. In altri termini, il patto di prova è stato “illegittimamente stipulato in quanto la verifica era già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo” (Cass., 13 novembre 2018, n. 29193, Cass., 17 luglio 2015, n. 15059); D* per l'effetto, ordinare alla soc. “ CP_1
l'immediato ripristino / reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della stessa al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, almeno nella misura dell'ultima retribuzione effettiva di €. 815,00 (ottocentoquindici/00) mensili;
E• in subordine, nel caso di ritenuta illegittimità del recesso, ordinare la riassunzione in servizio della ricorrente o il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/66 nella misura dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, con gli accessori di legge;
F• in via più gradata, stante la palese violazione dell'art. 2096 c.c., ordinare alla società la riassunzione in servizio della ricorrente per l'esperimento di un effettivo periodo di prova (ripetizione dello stesso); G• condannare la soc. “ al pagamento CP_1 di tutti gli oneri contributivi ed assicurativi non versati;
nonché al pagamento di ogni altra somma a titolo di risarcimento del danno;
H• condannare infine la soc.
“ al pagamento delle spese e competenze legali secondo le tariffe CP_1 vigenti con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari per anticipo fattone». Si costituiva la che contestava le allegazioni contenute nel CP_1 ricorso chiedendone il rigetto;
in particolare assumeva che la era stata Pt_1 assunta in data 8.03.2021 e che l'esercizio del potere di recesso in prova era avvenuto nel pieno rispetto dei termini di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro, CCNL ME - Confcommercio, il quale, all'art. 121, prevedeva per i dipendenti di 5° livello, , un periodo di prova di 60 giorni di effettivo lavoro, , con la conseguenza che legittimamente periodo di prova della lavoratrice cessava il 26.05.2021. Si costituiva anche l'Istituto che eccepiva, in via preliminare, la CP_4 prescrizione quinquennale, in via subordinata e previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, chiedeva di accertare la retribuzione imponibile ed il periodo interessato, e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell'Ente della relativa contribuzione. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 9.4.2024, affidato sostanzialmente a tre motivi : 1) erroneità della sentenza, nella parte in cui il primo Giudice non aveva accertato la sussistenza tra le parti di un periodo di lavoro cd. “a nero” nel periodo dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo 2021 , con conseguente inutilità o illegittimità del patto di prova , stipulato per il periodo dall'8.3.2021 all'8.5.2021;
2)erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale non aveva accertato la nullità del patto di prova sottoscritto dalle parti, per i diversi motivi articolati dall'appellante nei propri scritti difensivi;
3) erroneità della decisione , nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva ammesso ulteriori mezzi istruttori, ovvero non aveva assunto ulteriori prove testimoniali, a sostegno delle tesi della ricorrente, limitandosi ad escutere un solo teste per parte ,laddove l'audizione di altri testi si rendeva necessario anche a fronte della motivazione posta a fondamento della disposta compensazione delle spese circa la “incertezza degli esiti istruttori” .
Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza e previo supplemento istruttorio , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la società Controparte_1 che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Si costituiva ,altresì l' che si rimetteva alla Corte sulla fondatezza o meno CP_3 delle domande relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, ed in tal caso condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della relativa contribuzione. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. CP_3
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Va da subito evidenziato che l'appello, per la maggior parte ,risulta incentrato sul fatto che il primo giudice abbia impedito alla ricorrente di accertare i fatti esposti e dedotti, avendo limitato l'audizione ad un solo teste per parte , nonostante le richieste di escussione di altri indicati con conseguente “chiara ipotesi di negazione della Giustizia e dell'accertamento della verità dei fatti costitutivi della domanda”. Va detto che la riduzione, ex art. 245 cod. proc. civ., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 maggio 2000, n. 6361; 3 marzo 2000, n. 2404). Va anche detto che il giudice, quand'anche non abbia fatto uso della facoltà di ridurre le liste dei testimoni con l'ordinanza di ammissione della prova, non ha l'obbligo di esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ravvisi superflua l'ulteriore assunzione della prova
Tanto chiarito va, nella specie, rilevato che il provvedimento di riduzione della lista testimoniale (sia di parte ricorrente che resistente) a un teste per parte, fu assunto dal Tribunale, all'esito dell'udienza del 4.10.2022, prima dell'inizio dell'espletamento del mezzo istruttorio sulla base della seguente motivazione “…. ritenute sovrabbondanti le liste in relazione all'oggetto della controversia ed al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, visto l'art. 245 c.p.c., limita le liste a un teste per parte, con l'espresso avviso che sarà onere delle parti individuare, tra quelli indicati, i testimoni maggiormente attendibili ed a conoscenza dei fatti di causa….. La limitazione del numero dei testimoni fu disposta non nel corso dell'espletamento della prova, ma in via preventiva, in base ad una valutazione che teneva conto evidentemente , da una parte, delle esigenze di celerità e di economia processuale,( ed infatti, n. 4 testi erano stati indicati sia parte ricorrente che da parte resistente) dall'altra, delle effettive necessità istruttorie, della semplicità delle circostanze da accertare, dello sbarramento all'ingresso nel processo di alcuni elementi di prova . Tale decisione, dunque , fu assunta allo stato degli atti, nell'esercizio di un potere discrezionale affidato dalla legge al giudice di merito. Essa appare del tutto logica e condivisibile, né al momento in cui venne adottata fu oggetto di impugnazione o contestazione da parte del ricorrente. Mette anche conto osservare che il Tribunale facultò le parti e, dunque anche la parte ricorrente, a individuare, fra i testimoni della lista originaria, quelli che intendeva far escutere, attribuendogli in tal modo un'ampia libertà, ma anche la conseguente responsabilità della scelta che avrebbe adottato.
Ciò significa che la parte, consapevole della limitazione della lista a un teste avrebbe dovuto citare quello che, a suo parere, era più a conoscenza dei fatti di causa ,nonché neutrale rispetto ai fatti di causa , in modo da escludere i testimoni meno rilevanti. In altri termini parte ricorrente era tenuta ad individuare e a presentare innanzi al Tribunale le persone che avevano una conoscenza più completa ed esauriente dei fatti di causa, oltre che estranee alle parti in causa e senza alcun interesse nel giudizio;
in mancanza non può che soggiacere alle conseguenze di una scelta poco responsabile . Ebbene alla successiva udienza istruttoria del 7.02.2023, i due testi escussi,
e (uno per parte ricorrente e, l'altro, Testimone_1 Testimone_2 per parte resistente), poco o nulla conoscevano personalmente sui capitoli di prova articolati da controparte, come chiaramente evincibile delle deposizioni trascritte in sentenza e non contestate nel contenuto;
in particolare, la teste addotta della lavoratrice, essendo soggetto del tutto estraneo all'organizzazione aziendale ed avendo conoscenza solo di qualche circostanza, tra l'altro perché riferita dalla ricorrente, sua amica, nulla ha potuto riferire di sua diretta conoscenza sui fatti oggetto di giudizio. A questo punto il Giudice, come risulta dai verbali di causa (v.verbale ud. 7.02.2023), al fine di evitare inutili attività istruttorie, interrogò direttamente la ricorrente sulla qualità degli ulteriori testi indicati in atti dalla stessa, ricevendo la seguente risposta: «Tra i testi indicati non vi è nessuno che ha lavorato all'interno del magazzino al di fuori del teste appena escusso, anche perché eravamo solo in due io e quest'ultimo». Alla luce di tutto quanto sopra, il Giudice di prime cure, considerato il quadro probatorio emerso dalle testimonianze sino a quel momento assunte in giudizio, il quale risultava confermato o, comunque, non contraddetto dalla documentazione versata in atti dalle parti, ha correttamente dichiarato chiusa la fase istruttoria;
non essendoci, in ogni caso, nelle liste di parte, alcun ulteriore testimone che potesse confermare o smentire quanto sino a quel momento accertato in corso di causa.
L'esito del giudizio non può, dunque, ritenersi pregiudicato dall'esercizio del potere discrezionale di ridurre la lista testimoniale, come asserito in seno al gravame , considerato – come si è detto-che il primo giudice ha sì limitato l'audizione a un teste per parte, ma ha concesso alle parti medesime la facoltà di scegliere i soggetti da escutere;
hai poi dichiarato chiusa l'istruttoria stante la superfluità e l'inutilità dell'audizione degli altri testi che—per come riferito dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio—non erano a conoscenza diretta delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Infine non può non evidenziarsi che ,al di là della mera doglianza circa la riduzione della lista testi, la richiesta di audizione di altri testi in questo grado a maggior ragione avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare. Ma tanto non è avvenuto nella specie .
Non è, quindi, ammissibile un supplemento istruttorio, tenuto conto della qualità dei testi indicati dalla lavoratrice, i quali, comunque, nulla potranno riferire di propria conoscenza sui fatti di causa.
Disatteso il motivo di doglianza in esame, passando all'esame degli altri motivi di gravame , si osserva che il Tribunale ha fatto buon governo delle risultanze documentali e testimoniali ( il cui contenuto è stato trascritto in sentenza ), da cui si evince che nulla è emerso in ordine al diverso momento genetico del rapporto dedotto in ricorso ( inizio del rapporto dal mese di ottobre 2020) rispetto a quello di formale inquadramento( marzo 2021) , all'assoggettamento della ricorrente in questione al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, odierna appellata, per il periodo antecedente a quello di formale assunzione , tenuto anche conto la stessa lavoratrice ha ammesso in ricorso di aver prestato attività lavorativa dal mese di gennaio 2021 sia per la Parte_2
sia per la;
nulla è risultato dimostrato in ordine alle
[...] CP_5 mansioni in concreto svolte presso la società appellata , alla presenza di ordini
, di attività di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dalla lavoratrice;
nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, sull' obbligatorietà della prestazione e del vincolo ad orari di lavoro eteroimposti, sull'obbligo di giustificare le eventuali assenze . Va ribadito che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata con la conseguenza che, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto( v., al riguardo, sent. n. 21028/06 cit.).
Né vale appellarsi al principio del favor prestatoris dal momento che tale principio non consente di superare preclusioni e decadenze processualmente già verificatesi né tan meno esonera il lavoratore dall'assolvimento del suo onere probatorio . Nella specie , a fronte delle riscontrate carenze e deficienze probatorie , devono, dunque, ritenersi non superate le risultanze documentali prodotte dalla società appellata da cui si evince che la ricorrente è stata assunta in data 8.3.2021 con le mansioni di “impiegata amministrativa”, di cui la 5° livello del CCNL di categoria. Parimenti risulta per tabulas che le parti in causa hanno stipulato per iscritto il patto di prova, il quale è contenuto in una apposita clausola del contratto di assunzione (cfr. doc. 7, fascicolo di parte, primo grado di giudizio). In riferimento alla durata del patto in parola, è pacifico che la durata massima della prova viene stabilita dai contratti collettivi e, nel caso di specie, dal CCNL ME – Confcommercio, applicato dalla Società ed espressamente richiamato nel contratto di assunzione della . Ebbene, tale CCNL, all'art. Pt_1
121, in materia di patto di prova, prevede per gli impiegati di 5° livello, una durata massima di tale pattuizione, pari a 60 giorni di lavoro effettivo;
detto termine è stato pienamente rispettato dalla società, giacché la è stata Pt_1 assunta in data 8.03.2021 e, pertanto, il periodo di prova della stessa veniva a cessare il 31.05.2021, come rilevato dal primo giudice in sentenza. Priva di fondamento è la tesi di parte appellante secondo cui il recesso in prova esercitato dalla società sarebbe illegittimo, in quanto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa si sarebbe instaurato in una data antecedente alla quella di formale sottoscrizione del relativo contratto di assunzione;
già si è detto come tale ultima circostanza sia rimasta priva di adeguati riscontri probatori, risultando anzi smentita e contraddetta dalle risultanze documentali versate in atti . Allo stesso modo risulta priva di qualsivoglia rilievo giuridico, l'ulteriore censura avanzata dall'appellante , secondo cui il patto di prova sarebbe nullo in quanto privo dell'indicazione delle mansioni assegnate alla lavoratrice . Sul punto giova evidenziare che nella lettera di assunzione, non era indicata genericamente la qualifica, bensì era specificato che la lavoratrice avrebbe svolto l'attività professionale di “impiegata amministrativa”. Ebbene la S. C. ha affermato che ai fini della validità del patto di prova, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, le mansioni non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (Cass, Sez. L, Sentenza n. 1957 del 27/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 17591 del 04/08/2014).
È stato pure affermato che il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche "per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico (cfr. Cass. 20.5.2009 n. 11722). Tanto considerato ,il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove nel seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata , ha così statuito: “Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del patto di prova, non potendosi ritenere nullo il predetto patto laddove, come nella specie, il datore di lavoro abbia fatto riferimento ad una figura contrattuale, l'impiegato amministrativo di 5° livello del ccnl ME (descritta come quella di cui fanno parte «lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite»), caratterizzata da una estrema semplicità dei compiti delineati dalla declaratoria contrattuale (quali, ad esempio, il fatturista;
il preparatore di commissioni;
il dattilografo;
l'archivista, protocollista;
lo schedarista;
l'addetto al controllo e alla verifica delle merci;
l'addetto al centralino telefonico, etc.).
Per tutto quanto sin qui esposto, ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano , in favore della società appellata ,nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022, come da successivo dispositivo .
Le spese di lite , invece , vengono compensate nei confronti dell' in ragione CP_3 della posizione processuale assunta dall' . Controparte_6
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore della società appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge;
-spese compensate nei confronti dell' CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli lì 13.3.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.3.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente a [...], rapp.ta e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello , dagli avv.ti Giuseppe Gallo (C.F. e Sabrina Castaldo (C.F. ), C.F._2 C.F._3 presso i quali elett.te domicilia in Villa di Briano, Via Calderisi, 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'utenza telefonica 081 – 5042676 (fax) o al seguente indirizzo di posta elettronica PEC : Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Napoli, al Controparte_1 P.IVA_1
Viale di Augusto n. 9, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. (rappresentata e difesa, CP_2 congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Riccardo Sgobbo (C.F.
[...] p.e.c. fax 081.764.46.75) e C.F._4 Email_2 dall'Avv. Roberto Sgobbo (C.F. p.e.c. CodiceFiscale_5
fax 081.764.46.75), elettivamente domiciliata Email_3 presso il loro studio legale, in Napoli, alla Via Chiatamone n. 23, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla presente memoria difensiva
Appellata
NONCHE'
Controparte_3
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura C.F._6 generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Inps, con indirizzo PEC t Email_4
- appellato -
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 6837/2023 del Tribunale di Napoli, , in funzione di giudice del lavoro, in data 16/11/2023, nella causa civile iscritta al numero R.G. n. 21234/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 31/12/21, Parte_1 esponeva di aver lavorato, dal 01/10/20 al 18/05/21, alle dipendenze della
“ , ma di essere stata regolarmente assunta con la qualifica di Controparte_1 impiegata amministrativa, inquadrata al V livello, con decorrenza dall'08/03/21 sino alla data del licenziamento comunicato in data 17-18/05/21, per l'asserito mancato superamento del periodo di prova;
di aver svolto mansioni riferibili al 3° livello del ccnl «per i dipendenti di farmacia e/o di società di distribuzione dei farmaci». Assumeva, altresì, che dal mese di ottobre 2020 fino al mese di gennaio 2021 aveva svolto il lavoro in smart working, dalla propria abitazione;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: per tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il deposito in Via Pisciarelli III traversa, Agnano, invece il martedì, giovedì e sabato mattina, nonché nelle ore pomeridiane dei giorni dispari svolgeva la propria attività lavorativa in smart working;
che dal mese di gennaio 2021, espletava l'attività lavorativa sia per la sia Parte_2 per la che il contratto di lavoro sottoscritto prevedeva un orario di CP_1 lavoro di 20 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con inquadramento V livello, nel CCNL del settore ME, Confcommercio;
che durante il periodo di lavoro dal mese di marzo a maggio 2021 riceveva soltanto due buste paga con due importi differenti: l'ultima nel luglio 2021 di € 607,79 avente ad oggetto la retribuzione di maggio con liquidazione del TFR;
che in data 18/05/21, riceveva lettera di intimazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova, a far data dall'08/05/2021. Tanto premesso, la ricorrente concludeva: «A• previo accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato della sig.ra alle Parte_1 dipendenze, a far data sin dall'ottobre 2020, della soc. “ , con CP_1 inquadramento secondo quanto previsto dal CCNL settore farmacie o strutture di commercializzazione prodotti sanitari;
B• accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inesistenza dell'intimato licenziamento per insussistenza del “contenuto del patto di prova” e per mancata indicazione delle specifiche mansioni assegnate alla ricorrente che rendono impossibile ogni verifica sull'asserito mancato superamento del periodo di prova;
C• accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inesistenza dell'intimato licenziamento in considerazione del fatto che la ricorrente ha prestato attività lavorativa “a nero” per oltre cinque mesi (da ottobre 2020 al 7 marzo 2021) ossia per un periodo più lungo rispetto all'asserito periodo di prova dall'8 marzo 2021 all'8 maggio 2021, e che quindi, nella fattispecie, ricorre una chiara ipotesi di motivo illecito. In altri termini, il patto di prova è stato “illegittimamente stipulato in quanto la verifica era già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo” (Cass., 13 novembre 2018, n. 29193, Cass., 17 luglio 2015, n. 15059); D* per l'effetto, ordinare alla soc. “ CP_1
l'immediato ripristino / reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della stessa al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, almeno nella misura dell'ultima retribuzione effettiva di €. 815,00 (ottocentoquindici/00) mensili;
E• in subordine, nel caso di ritenuta illegittimità del recesso, ordinare la riassunzione in servizio della ricorrente o il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/66 nella misura dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, con gli accessori di legge;
F• in via più gradata, stante la palese violazione dell'art. 2096 c.c., ordinare alla società la riassunzione in servizio della ricorrente per l'esperimento di un effettivo periodo di prova (ripetizione dello stesso); G• condannare la soc. “ al pagamento CP_1 di tutti gli oneri contributivi ed assicurativi non versati;
nonché al pagamento di ogni altra somma a titolo di risarcimento del danno;
H• condannare infine la soc.
“ al pagamento delle spese e competenze legali secondo le tariffe CP_1 vigenti con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari per anticipo fattone». Si costituiva la che contestava le allegazioni contenute nel CP_1 ricorso chiedendone il rigetto;
in particolare assumeva che la era stata Pt_1 assunta in data 8.03.2021 e che l'esercizio del potere di recesso in prova era avvenuto nel pieno rispetto dei termini di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro, CCNL ME - Confcommercio, il quale, all'art. 121, prevedeva per i dipendenti di 5° livello, , un periodo di prova di 60 giorni di effettivo lavoro, , con la conseguenza che legittimamente periodo di prova della lavoratrice cessava il 26.05.2021. Si costituiva anche l'Istituto che eccepiva, in via preliminare, la CP_4 prescrizione quinquennale, in via subordinata e previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, chiedeva di accertare la retribuzione imponibile ed il periodo interessato, e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell'Ente della relativa contribuzione. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 9.4.2024, affidato sostanzialmente a tre motivi : 1) erroneità della sentenza, nella parte in cui il primo Giudice non aveva accertato la sussistenza tra le parti di un periodo di lavoro cd. “a nero” nel periodo dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo 2021 , con conseguente inutilità o illegittimità del patto di prova , stipulato per il periodo dall'8.3.2021 all'8.5.2021;
2)erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale non aveva accertato la nullità del patto di prova sottoscritto dalle parti, per i diversi motivi articolati dall'appellante nei propri scritti difensivi;
3) erroneità della decisione , nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva ammesso ulteriori mezzi istruttori, ovvero non aveva assunto ulteriori prove testimoniali, a sostegno delle tesi della ricorrente, limitandosi ad escutere un solo teste per parte ,laddove l'audizione di altri testi si rendeva necessario anche a fronte della motivazione posta a fondamento della disposta compensazione delle spese circa la “incertezza degli esiti istruttori” .
Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza e previo supplemento istruttorio , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la società Controparte_1 che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Si costituiva ,altresì l' che si rimetteva alla Corte sulla fondatezza o meno CP_3 delle domande relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, ed in tal caso condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della relativa contribuzione. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi. CP_3
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Va da subito evidenziato che l'appello, per la maggior parte ,risulta incentrato sul fatto che il primo giudice abbia impedito alla ricorrente di accertare i fatti esposti e dedotti, avendo limitato l'audizione ad un solo teste per parte , nonostante le richieste di escussione di altri indicati con conseguente “chiara ipotesi di negazione della Giustizia e dell'accertamento della verità dei fatti costitutivi della domanda”. Va detto che la riduzione, ex art. 245 cod. proc. civ., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 maggio 2000, n. 6361; 3 marzo 2000, n. 2404). Va anche detto che il giudice, quand'anche non abbia fatto uso della facoltà di ridurre le liste dei testimoni con l'ordinanza di ammissione della prova, non ha l'obbligo di esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ravvisi superflua l'ulteriore assunzione della prova
Tanto chiarito va, nella specie, rilevato che il provvedimento di riduzione della lista testimoniale (sia di parte ricorrente che resistente) a un teste per parte, fu assunto dal Tribunale, all'esito dell'udienza del 4.10.2022, prima dell'inizio dell'espletamento del mezzo istruttorio sulla base della seguente motivazione “…. ritenute sovrabbondanti le liste in relazione all'oggetto della controversia ed al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, visto l'art. 245 c.p.c., limita le liste a un teste per parte, con l'espresso avviso che sarà onere delle parti individuare, tra quelli indicati, i testimoni maggiormente attendibili ed a conoscenza dei fatti di causa….. La limitazione del numero dei testimoni fu disposta non nel corso dell'espletamento della prova, ma in via preventiva, in base ad una valutazione che teneva conto evidentemente , da una parte, delle esigenze di celerità e di economia processuale,( ed infatti, n. 4 testi erano stati indicati sia parte ricorrente che da parte resistente) dall'altra, delle effettive necessità istruttorie, della semplicità delle circostanze da accertare, dello sbarramento all'ingresso nel processo di alcuni elementi di prova . Tale decisione, dunque , fu assunta allo stato degli atti, nell'esercizio di un potere discrezionale affidato dalla legge al giudice di merito. Essa appare del tutto logica e condivisibile, né al momento in cui venne adottata fu oggetto di impugnazione o contestazione da parte del ricorrente. Mette anche conto osservare che il Tribunale facultò le parti e, dunque anche la parte ricorrente, a individuare, fra i testimoni della lista originaria, quelli che intendeva far escutere, attribuendogli in tal modo un'ampia libertà, ma anche la conseguente responsabilità della scelta che avrebbe adottato.
Ciò significa che la parte, consapevole della limitazione della lista a un teste avrebbe dovuto citare quello che, a suo parere, era più a conoscenza dei fatti di causa ,nonché neutrale rispetto ai fatti di causa , in modo da escludere i testimoni meno rilevanti. In altri termini parte ricorrente era tenuta ad individuare e a presentare innanzi al Tribunale le persone che avevano una conoscenza più completa ed esauriente dei fatti di causa, oltre che estranee alle parti in causa e senza alcun interesse nel giudizio;
in mancanza non può che soggiacere alle conseguenze di una scelta poco responsabile . Ebbene alla successiva udienza istruttoria del 7.02.2023, i due testi escussi,
e (uno per parte ricorrente e, l'altro, Testimone_1 Testimone_2 per parte resistente), poco o nulla conoscevano personalmente sui capitoli di prova articolati da controparte, come chiaramente evincibile delle deposizioni trascritte in sentenza e non contestate nel contenuto;
in particolare, la teste addotta della lavoratrice, essendo soggetto del tutto estraneo all'organizzazione aziendale ed avendo conoscenza solo di qualche circostanza, tra l'altro perché riferita dalla ricorrente, sua amica, nulla ha potuto riferire di sua diretta conoscenza sui fatti oggetto di giudizio. A questo punto il Giudice, come risulta dai verbali di causa (v.verbale ud. 7.02.2023), al fine di evitare inutili attività istruttorie, interrogò direttamente la ricorrente sulla qualità degli ulteriori testi indicati in atti dalla stessa, ricevendo la seguente risposta: «Tra i testi indicati non vi è nessuno che ha lavorato all'interno del magazzino al di fuori del teste appena escusso, anche perché eravamo solo in due io e quest'ultimo». Alla luce di tutto quanto sopra, il Giudice di prime cure, considerato il quadro probatorio emerso dalle testimonianze sino a quel momento assunte in giudizio, il quale risultava confermato o, comunque, non contraddetto dalla documentazione versata in atti dalle parti, ha correttamente dichiarato chiusa la fase istruttoria;
non essendoci, in ogni caso, nelle liste di parte, alcun ulteriore testimone che potesse confermare o smentire quanto sino a quel momento accertato in corso di causa.
L'esito del giudizio non può, dunque, ritenersi pregiudicato dall'esercizio del potere discrezionale di ridurre la lista testimoniale, come asserito in seno al gravame , considerato – come si è detto-che il primo giudice ha sì limitato l'audizione a un teste per parte, ma ha concesso alle parti medesime la facoltà di scegliere i soggetti da escutere;
hai poi dichiarato chiusa l'istruttoria stante la superfluità e l'inutilità dell'audizione degli altri testi che—per come riferito dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio—non erano a conoscenza diretta delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Infine non può non evidenziarsi che ,al di là della mera doglianza circa la riduzione della lista testi, la richiesta di audizione di altri testi in questo grado a maggior ragione avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare. Ma tanto non è avvenuto nella specie .
Non è, quindi, ammissibile un supplemento istruttorio, tenuto conto della qualità dei testi indicati dalla lavoratrice, i quali, comunque, nulla potranno riferire di propria conoscenza sui fatti di causa.
Disatteso il motivo di doglianza in esame, passando all'esame degli altri motivi di gravame , si osserva che il Tribunale ha fatto buon governo delle risultanze documentali e testimoniali ( il cui contenuto è stato trascritto in sentenza ), da cui si evince che nulla è emerso in ordine al diverso momento genetico del rapporto dedotto in ricorso ( inizio del rapporto dal mese di ottobre 2020) rispetto a quello di formale inquadramento( marzo 2021) , all'assoggettamento della ricorrente in questione al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, odierna appellata, per il periodo antecedente a quello di formale assunzione , tenuto anche conto la stessa lavoratrice ha ammesso in ricorso di aver prestato attività lavorativa dal mese di gennaio 2021 sia per la Parte_2
sia per la;
nulla è risultato dimostrato in ordine alle
[...] CP_5 mansioni in concreto svolte presso la società appellata , alla presenza di ordini
, di attività di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dalla lavoratrice;
nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, sull' obbligatorietà della prestazione e del vincolo ad orari di lavoro eteroimposti, sull'obbligo di giustificare le eventuali assenze . Va ribadito che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata con la conseguenza che, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto( v., al riguardo, sent. n. 21028/06 cit.).
Né vale appellarsi al principio del favor prestatoris dal momento che tale principio non consente di superare preclusioni e decadenze processualmente già verificatesi né tan meno esonera il lavoratore dall'assolvimento del suo onere probatorio . Nella specie , a fronte delle riscontrate carenze e deficienze probatorie , devono, dunque, ritenersi non superate le risultanze documentali prodotte dalla società appellata da cui si evince che la ricorrente è stata assunta in data 8.3.2021 con le mansioni di “impiegata amministrativa”, di cui la 5° livello del CCNL di categoria. Parimenti risulta per tabulas che le parti in causa hanno stipulato per iscritto il patto di prova, il quale è contenuto in una apposita clausola del contratto di assunzione (cfr. doc. 7, fascicolo di parte, primo grado di giudizio). In riferimento alla durata del patto in parola, è pacifico che la durata massima della prova viene stabilita dai contratti collettivi e, nel caso di specie, dal CCNL ME – Confcommercio, applicato dalla Società ed espressamente richiamato nel contratto di assunzione della . Ebbene, tale CCNL, all'art. Pt_1
121, in materia di patto di prova, prevede per gli impiegati di 5° livello, una durata massima di tale pattuizione, pari a 60 giorni di lavoro effettivo;
detto termine è stato pienamente rispettato dalla società, giacché la è stata Pt_1 assunta in data 8.03.2021 e, pertanto, il periodo di prova della stessa veniva a cessare il 31.05.2021, come rilevato dal primo giudice in sentenza. Priva di fondamento è la tesi di parte appellante secondo cui il recesso in prova esercitato dalla società sarebbe illegittimo, in quanto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa si sarebbe instaurato in una data antecedente alla quella di formale sottoscrizione del relativo contratto di assunzione;
già si è detto come tale ultima circostanza sia rimasta priva di adeguati riscontri probatori, risultando anzi smentita e contraddetta dalle risultanze documentali versate in atti . Allo stesso modo risulta priva di qualsivoglia rilievo giuridico, l'ulteriore censura avanzata dall'appellante , secondo cui il patto di prova sarebbe nullo in quanto privo dell'indicazione delle mansioni assegnate alla lavoratrice . Sul punto giova evidenziare che nella lettera di assunzione, non era indicata genericamente la qualifica, bensì era specificato che la lavoratrice avrebbe svolto l'attività professionale di “impiegata amministrativa”. Ebbene la S. C. ha affermato che ai fini della validità del patto di prova, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, le mansioni non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (Cass, Sez. L, Sentenza n. 1957 del 27/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 17591 del 04/08/2014).
È stato pure affermato che il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche "per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico (cfr. Cass. 20.5.2009 n. 11722). Tanto considerato ,il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove nel seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata , ha così statuito: “Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del patto di prova, non potendosi ritenere nullo il predetto patto laddove, come nella specie, il datore di lavoro abbia fatto riferimento ad una figura contrattuale, l'impiegato amministrativo di 5° livello del ccnl ME (descritta come quella di cui fanno parte «lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite»), caratterizzata da una estrema semplicità dei compiti delineati dalla declaratoria contrattuale (quali, ad esempio, il fatturista;
il preparatore di commissioni;
il dattilografo;
l'archivista, protocollista;
lo schedarista;
l'addetto al controllo e alla verifica delle merci;
l'addetto al centralino telefonico, etc.).
Per tutto quanto sin qui esposto, ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano , in favore della società appellata ,nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022, come da successivo dispositivo .
Le spese di lite , invece , vengono compensate nei confronti dell' in ragione CP_3 della posizione processuale assunta dall' . Controparte_6
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore della società appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge;
-spese compensate nei confronti dell' CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli lì 13.3.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.