Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 161
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione del provvedimento impugnato

    Il ricorso è inammissibile per mancanza della necessaria procura speciale, in quanto il legale rappresentante della società non è legittimato a proporre la richiesta di riesame in proprio, ma è necessaria la procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica. Inoltre, le censure difensive concernono aspetti che non configurano violazione di legge, ma piuttosto illogicità o erroneità della motivazione, non deducibili in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 161
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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