Articolo 40 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 39Articolo 41
Versione
12 agosto 1982
Art. 40.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1982, sono trasferite nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonche' i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.
Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla ragioneria centrale per i servizi del tesoro.
Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' altresi' istituita una ulteriore rubrica intestata "Alto commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile".
Entrata in vigore il 12 agosto 1982