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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra
NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8062/2019 promossa da:
(C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia C.F._1
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Maddaloni (CE) alla via Caudina n. 52;
OPPONENTE contro
[...]
Controparte_1
, (C.F , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biasiotti
Mogliazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM) alla via Antonio Nibby n. 11;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2011; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 18.9.2019, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di
[...]
ingiunzione n. 78627614576-4, notificatale in data 3.7.2019, con la quale la società le ha ingiunto il pagamento di CP_1 complessivi € 10.588,28 a titolo restitutorio della somma relativa a benefici erogati ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000 – Titolo II per agevolazioni di autoimpiego cui l'intimata ha avuto accesso per la realizzazione del protocollo n. 1045431.
Alla base della proposta opposizione è stata prospettata: a) la carenza di legittimazione passiva;
b) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato;
c) la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per mancanza dei requisiti formali;
d) l'illegittimità della pretesa creditoria per inesistenza dei presupposti di fatto del credito azionato.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, opponendosi alle avverse pretese ed eccependo: a)
l'inammissibilità e improcedibilità della dell'opposizione perché proposta nelle forme dell'atto di citazione anziché nelle forme del ricorso;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
c) nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi dell'opposizione; d) la condanna di parte opponente ex art
96 c.p.c.
La causa, dopo alcuni rinvii giustificati dal carico di ruolo,
è pervenuta alla scrivente in data 16.9.2024 e viene assegnata in decisione all'udienza del 26.6.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 2/15 *
L'opposizione va rigettata.
1. Sulle eccezioni preliminari.
1.1 Va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività dell'azione.
Secondo il consolidato orientamento della S.C.- cui si intende dare continuità -, in tema di opposizione avverso ingiunzioni afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui del R.D. n. 639 del 1910, art. 3, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal senso, né per la sua inosservanza è sancita (diversamente da quanto previsto in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative) decadenza o inammissibilità; pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/01/2023, (ud. 25/10/2022, dep. 17/01/2023), n.1332; si v. anche Cass. 06/05/2021, n. 12031; Cass. 14/03/2007, n. 5926;
Cass. 18/09/2003, n. 13751; Cass. 28/02/1996, n. 1571).
Per tale motivo, l'opposizione è da intendersi tempestiva e risulta assorbito anche il rilievo in merito al dedotto vizio di forma dell'atto introduttivo che, in ogni caso, per il principio di conservazione, non sarebbe idoneo ad inficiare la valida instaurazione del giudizio.
1.2 Anche l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata da parte opponente è destituita di fondamento. Va evidenziato che dall'ingiunzione e dai documenti allegati emerge una chiara pag. 3/15 e precisa identificazione del soggetto a cui è ingiunto il pagamento. Il concetto di legittimazione passiva risulta quindi impropriamente invocato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. L'eccezione sollevata concerne, quindi, una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà perciò esaminata.
2. Sul merito.
2.1. Venendo all'esame del merito dell'opposizione, si osserva in primis che non sussiste il dedotto vizio di motivazione dell'atto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ingiunzione fiscale, l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni, (cfr. Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20513 del
22/09/2006 e Sez. U, Sentenza n. 2874 del 17/03/1998); senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni pag. 4/15 dettaglio (Cass. civ., sez. Lavoro 25-05-1985, n. 3189; Trib.
Roma n. 278 del 8.1.2019).
Ad ogni modo, l'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione atteso che vi sono indicati: l'Ufficio che ha emesso il provvedimento;
il responsabile del procedimento;
l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale;
il termine per provvedere al pagamento;
le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria competente.
Si rileva dunque che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N.
639/1910 avuto riguardo alla causale (protocollo n. 1045431) ed al dettaglio delle somme pretese, elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa.
2.2. L'opponente ha poi eccepito la prescrizione del diritto di a chiedere la restituzione del finanziamento con CP_1
l'ingiunzione di pagamento per decorso del termine quinquennale e/o decennale a causa della nullità della notifica di tutti gli atti prodromici.
Nel caso di specie, trattandosi di azione di restituzione somme, è applicabile l'ordinario termine decennale.
Quanto al dies a quo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
pag. 5/15 essere fatto valere. Nello specifico tema della restituzione dei contributi pubblici, è stato precisato che, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cassazione civile sez.
I, 07/05/2024, n.12362; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23603 del
09/10/2017).
Applicando detti principi al caso di specie, si osserva che la prescrizione non può dirsi maturata.
Infatti, ha depositato la delibera di revoca delle CP_1 agevolazioni concesse (Rif./Prot. 17076/SPO-DEL) emessa per effetto della “mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti” in data
16.3.2010 (successivamente notificata con raccomandata postale n. 60774920895-0 del 16.9.2010 all'indirizzo di residenza indicato nel contratto di finanziamento, qualificato come
“elezione di domicilio”, la cui firma per ricevuta è riconducibile al padre dell'opponente).
A prescindere dalla validità della notifica di detto atto, contestata da parte opponente, risulta assorbente il rilievo che tra la data della predetta delibera del 16.3.2010 (che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme) e la data della notifica dell'ingiunzione di pagamento,
pag. 6/15 avvenuta per stessa ammissione di parte opponente, in data
3.7.2019, non risulta decorso il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile alla fattispecie in questione.
2.3. Quanto al merito della pretesa, l'obbligazione di restituzione risulta provata da che ha offerto in CP_1
comunicazione il contratto di finanziamento (Prot. 1045431) del
25/11/2008 dal quale trae origine la pretesa creditoria (doc. 2 fascicolo di parte opposta), debitamente sottoscritto dall'opponente e da , rappresentata nell'atto da Sviluppo CP_1
Italia Campania in persona del suo Amministratore Unico dott.
. Controparte_2
All'art. 2 del contratto rubricato “Concessione delle agevolazioni” si legge che “L'Agenzia nella sua qualità di soggetto gestore delle agevolazioni previste dal D. Leg. vo n.
185/2000 concede al Beneficiario, che accetta: a) un contributo in conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di
Euro 9.704,71 (novemilasettecentoquattro/71), a fronte di spese per Euro 24.574,00
(ventiquattromilacinquecentosettantaquattro/00), al netto dell'i.v.a, ammissibili all'agevolazione, ex art. 8 DM n.
295/2001; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di Euro 14.869,29 (quattordicimilaottocentosessantanove/29), a fronte di spese per Euro 24.574,00
(ventiquattromilacinquecentosettantaquattro/00), al netto dell'i.v.a, ammissibili all'agevolazione, ex art. 8 del DM n.
295/2001; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di Euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per le spese sostenute durante il primo anno di attività
pag. 7/15 lavorativa, ammissibili ex art. 9 del DM n. 295/2001, nell'ambito di quelle complessivamente esposte e seguite alla realizzazione del progetto di lavoro autonomo presentato…”.
Gli obblighi del beneficiario sono stabiliti all'art.5 che, per quel che qui interessa, al co. 1 lett. a) stabilisce: “Il Beneficiario si obbliga nei confronti dell'Agenzia: a) … a consegnare all'Agenzia entro il medesimo termine le dichiarazioni e la documentazione indicate nell'art. 8 che segue…”.
Ai sensi del summenzionato art. 8 rubricato “Erogazione in unica soluzione, o del saldo, delle agevolazioni in conto investimenti (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato)”, si prevede che “… al fine di ottenere l'erogazione in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti a lui connesse, ovvero il saldo delle agevolazioni medesime, il
Beneficiario dovrà far pervenire all'Agenzia, entro il termine di decadenza indicato nella lettera a) dell'art. 5 che precede e all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, gli atti e i documenti che seguono:
a) lettera di richiesta di erogazione redatta in conformità del modello allegato sub E) sottoscritta dal Beneficiario alla quale dovrà essere acclusa una fotocopia del suo valido documento d'identità;
b) lettera di dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario stesso con la quale Egli dovrà comunicare l'avvenuto completamento del programma degli investimenti e l'inizio dell'attività, essendo in funzione tutti i beni e gli impianti;
c) scheda riepilogativa sottoscritto dal Beneficiario nella quale siano analiticamente elencati tutti gli investimenti
pag. 8/15 realizzati con l'indicazione per ciascun bene del numero e dell'importo di ciascuna fattura pagata e da pagare e con
l'indicazione di ogni altro documento dal quale risulti l'importo pagato o da pagare;
d) documentazione della spesa sostenuta, consistente nelle copie delle fatture di acquisto e nelle copie dei documenti di trasporto dei beni, se obbligatori;
e) originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica, o in caso di beni usati, la dichiarazione dei venditori che tali beni sono efficienti e che non sono stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
f) copia della polizza assicurativa di cui al punto b) dell'art. 5;
g) dichiarazioni degli esecutori di opere di ristrutturazione di porzioni d'immobile o d'installazione di impianti e macchinari, dalle quali risulti che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di materiali idonei e senza riguardo alcuno sulla revisione dei prezzi i quali sono stati pattuiti alle normali condizioni di mercato;
h) copia del contratto registrato e della perizia giurata di un tecnico abilitato comprovante l'efficienza e la congruità del prezzo in caso di acquisto di beni usati senza garanzia da parte del venditore;
i) copia del contratto di acquisto dei beni mobili registrati;
j) copia di tutti gli altri documenti/contratti/certificati indicati nel comma 7.2 che precede se già non prodotti per ottenere l'anticipazione del contributo in conto gestione, ivi
pag. 9/15 inclusi, se non già prodotta, copia conforme all'originale del contratto registrato attestante la disponibilità dell'uso dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività finanziata per almeno cinque anni dalla data di adozione della suindicata delibera. Dovrà essere inoltre indicata – nel contratto stesso o in un altro idoneo documento – la destinazione d'uso dell'immobile, idoneo allo svolgimento dell'attività finanziata;
k) dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario e della dichiarazione attestante, nell'ambito di quanto a Lui consentito,
l'assenza di rapporti di controllo o di collegamento con
l'Organismo di cui… e la cui … m) dichiarazione sottoscritta dal
Beneficiario circa la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviati;
l) dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario attestante
l'inesistenza di procedure esecutive, cautelari o concorsuali a suo carico nonché di misure di prevenzione per effetto della L.
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
m) dichiarazione resa per atto notorio o ai sensi dell'Art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del Beneficiario che attesti l'importo dei benefici de minimis complessivamente a lui eventualmente concessi alla data di richiesta dell'erogazione del saldo delle agevolazioni…”.
L'art. 19, dedicato alla revoca delle agevolazioni, stabilisce che “L'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora il Beneficiario: … c) non consegni
pag. 10/15 all' entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di CP_1 conclusione del presente contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8 che precede, fatta eccezione per i documenti indicati nel quinto comma del medesimo articolo…”.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). (Cass.
S.u. 2001/13533 e Cass 2002 /13925; Cass. 826/2015; Cass.
15659/2011; Cass. 13685/2019). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
(Cass. Civ. sez. III, 18/02/2020, n.3996).
Orbene, l' ha documentalmente provato CP_1
l'erogazione alla beneficiaria di Parte_1
pag. 11/15 complessivi € 9.829,60 mediante n. 2 bonifici (di cui il primo n.
29543 del 17.12.2008 e il secondo n. 29564 del 17.12.2008) in adempimento degli obblighi convenzionalmente assunti con il contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del contratto di finanziamento.
È evidente che, sulla base degli oneri probatori forniti dalle parti e del loro bilanciamento, ai fini della invocata responsabilità contrattuale da parte della beneficiaria, l' CP_1 ha dimostrato l'esatto adempimento del contratto di finanziamento, mentre l'opponente non ha fornito elementi idonei a paralizzare la pretesa creditrice;
né ha dimostrato l'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'art. 8, a cui era contrattualmente tenuta e su cui si fonda l'ingiunzione fiscale, che richiama la comunicazione n. 17076/SPO-DEL
17/03/2010. Invero, la predetta comunicazione notiziava dell'avvenuta deliberazione di revoca delle agevolazioni concesse a causa della “MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'EROGAZIONE DEL
SALDO INVESTIMENTI”.
In forza delle obbligazioni contrattualmente assunte,
l'opponente era quindi tenuta ex art. 8 a far pervenire all'Agenza tutta la documentazione descritta, pertanto in ragione dell'art. 19, co. 1 lett. c) (Revoca delle agevolazioni) si è resa operativa la predetta disposizione contrattuale, qualificabile come “clausola risolutiva espressa” (approvata mediante la duplice sottoscrizione della beneficiaria) precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in pag. 12/15 seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine, intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice (cft. da ultimo: Cass I sez
17/3/2000 n. 3102 rv. 534835), rilevando che i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto con revoca dei benefici concessi e obbligo di restituzione, in un'unica soluzione, di tutti i contributi ricevuti (compresi quelli a fondo perduto), unitamente agli interessi (Artt. 19.2 e ss.), così come indicati nel “dettaglio delle somme da restituire” di cui alla precisazione della comunicazione di revoca del 12.5.2010 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte opposta).
La pretesa creditoria per cui è ingiunzione è, in definitiva, fondata e l'ingiunzione opposta legittima, sussistendo i requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità richiesti dalla norma, essendo quella in contestazione pretesa restitutoria determinabile e determinata in base alla semplice ricognizione contabile dei benefici ricevuti dal destinatario dell'accertamento anche con riferimento agli interessi il cui saggio risulta contrattualmente stabilito e correttamente applicato.
2.4. Infine, si osserva che la revoca ed il conseguente diritto alla restituzione delle somme involge certamente anche i contributi a fondo perduto atteso che, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione. (si v. sul punto: Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23411; Cassazione
pag. 13/15 civile sez. I, 20/09/2017, n.21841; Sentenza Tribunale Di Locri
N. 676/2025).
2.5. Le eccezioni sollevate dalla parte in ordine alla quantificazione del credito, oltre ad essere estremamente generiche (limitandosi l'opponente a contestare la mancata indicazione delle modalità di calcolo del credito e degli interessi) non trovano sostegno nella documentazione in atti, atteso che nell'ordinanza ingiunzione viene specificato l'importo capitale e che il tasso d'interesse applicato è quello moratorio come espressamente riportato e specificato in calce al medesimo documento. Quanto al periodo per il calcolo degli interessi, in calce al prospetto allegato all'ordinanza d'ingiunzione viene espressamente indicato che si riferiscono dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data della revoca “(Calcolato a partire dalle date di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data di revoca, al Tasso di riferimento corrente maggiorato di 5 punti percentuali (art. 9 del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo
1998)”. Infine, l'ordinanza d'ingiunzione cita espressamente il prospetto di calcolo come allegato A che ne costituisce parte integrante.
Tanto dedotto la domanda attrice deve essere rigettata ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione.
Ogni domanda presentata per la prima volta negli scritti successivi all'atto introduttivo, deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva.
4. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tra i valori minimi e medi in considerazione dell'attività effettivamente pag. 14/15 svolta e dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, il tutto secondo i parametri attualmente vigenti di cui al DM
55/2014 e successive modifiche. Si precisa, infine, che, nonostante il rigetto dell'opposizione, non si ravvisa un comportamento processuale dell'opponente improntato a malafede o colpa grave, né d'altro canto, l'opposta ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque certamente rigettata la domanda avanzata ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
- Condanna al pagamento in Parte_1
favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in €
3.000,00 oltre spese gen (15%) iva e coa come per legge.
Si comunichi.
- S. Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice dott.ssa Ambra NO
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra
NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8062/2019 promossa da:
(C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia C.F._1
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Maddaloni (CE) alla via Caudina n. 52;
OPPONENTE contro
[...]
Controparte_1
, (C.F , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biasiotti
Mogliazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM) alla via Antonio Nibby n. 11;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2011; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 18.9.2019, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di
[...]
ingiunzione n. 78627614576-4, notificatale in data 3.7.2019, con la quale la società le ha ingiunto il pagamento di CP_1 complessivi € 10.588,28 a titolo restitutorio della somma relativa a benefici erogati ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000 – Titolo II per agevolazioni di autoimpiego cui l'intimata ha avuto accesso per la realizzazione del protocollo n. 1045431.
Alla base della proposta opposizione è stata prospettata: a) la carenza di legittimazione passiva;
b) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato;
c) la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per mancanza dei requisiti formali;
d) l'illegittimità della pretesa creditoria per inesistenza dei presupposti di fatto del credito azionato.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, opponendosi alle avverse pretese ed eccependo: a)
l'inammissibilità e improcedibilità della dell'opposizione perché proposta nelle forme dell'atto di citazione anziché nelle forme del ricorso;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
c) nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi dell'opposizione; d) la condanna di parte opponente ex art
96 c.p.c.
La causa, dopo alcuni rinvii giustificati dal carico di ruolo,
è pervenuta alla scrivente in data 16.9.2024 e viene assegnata in decisione all'udienza del 26.6.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 2/15 *
L'opposizione va rigettata.
1. Sulle eccezioni preliminari.
1.1 Va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività dell'azione.
Secondo il consolidato orientamento della S.C.- cui si intende dare continuità -, in tema di opposizione avverso ingiunzioni afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui del R.D. n. 639 del 1910, art. 3, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal senso, né per la sua inosservanza è sancita (diversamente da quanto previsto in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative) decadenza o inammissibilità; pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/01/2023, (ud. 25/10/2022, dep. 17/01/2023), n.1332; si v. anche Cass. 06/05/2021, n. 12031; Cass. 14/03/2007, n. 5926;
Cass. 18/09/2003, n. 13751; Cass. 28/02/1996, n. 1571).
Per tale motivo, l'opposizione è da intendersi tempestiva e risulta assorbito anche il rilievo in merito al dedotto vizio di forma dell'atto introduttivo che, in ogni caso, per il principio di conservazione, non sarebbe idoneo ad inficiare la valida instaurazione del giudizio.
1.2 Anche l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata da parte opponente è destituita di fondamento. Va evidenziato che dall'ingiunzione e dai documenti allegati emerge una chiara pag. 3/15 e precisa identificazione del soggetto a cui è ingiunto il pagamento. Il concetto di legittimazione passiva risulta quindi impropriamente invocato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. L'eccezione sollevata concerne, quindi, una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà perciò esaminata.
2. Sul merito.
2.1. Venendo all'esame del merito dell'opposizione, si osserva in primis che non sussiste il dedotto vizio di motivazione dell'atto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ingiunzione fiscale, l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni, (cfr. Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20513 del
22/09/2006 e Sez. U, Sentenza n. 2874 del 17/03/1998); senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni pag. 4/15 dettaglio (Cass. civ., sez. Lavoro 25-05-1985, n. 3189; Trib.
Roma n. 278 del 8.1.2019).
Ad ogni modo, l'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione atteso che vi sono indicati: l'Ufficio che ha emesso il provvedimento;
il responsabile del procedimento;
l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale;
il termine per provvedere al pagamento;
le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria competente.
Si rileva dunque che l'ingiunzione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N.
639/1910 avuto riguardo alla causale (protocollo n. 1045431) ed al dettaglio delle somme pretese, elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa.
2.2. L'opponente ha poi eccepito la prescrizione del diritto di a chiedere la restituzione del finanziamento con CP_1
l'ingiunzione di pagamento per decorso del termine quinquennale e/o decennale a causa della nullità della notifica di tutti gli atti prodromici.
Nel caso di specie, trattandosi di azione di restituzione somme, è applicabile l'ordinario termine decennale.
Quanto al dies a quo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
pag. 5/15 essere fatto valere. Nello specifico tema della restituzione dei contributi pubblici, è stato precisato che, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cassazione civile sez.
I, 07/05/2024, n.12362; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23603 del
09/10/2017).
Applicando detti principi al caso di specie, si osserva che la prescrizione non può dirsi maturata.
Infatti, ha depositato la delibera di revoca delle CP_1 agevolazioni concesse (Rif./Prot. 17076/SPO-DEL) emessa per effetto della “mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti” in data
16.3.2010 (successivamente notificata con raccomandata postale n. 60774920895-0 del 16.9.2010 all'indirizzo di residenza indicato nel contratto di finanziamento, qualificato come
“elezione di domicilio”, la cui firma per ricevuta è riconducibile al padre dell'opponente).
A prescindere dalla validità della notifica di detto atto, contestata da parte opponente, risulta assorbente il rilievo che tra la data della predetta delibera del 16.3.2010 (che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme) e la data della notifica dell'ingiunzione di pagamento,
pag. 6/15 avvenuta per stessa ammissione di parte opponente, in data
3.7.2019, non risulta decorso il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile alla fattispecie in questione.
2.3. Quanto al merito della pretesa, l'obbligazione di restituzione risulta provata da che ha offerto in CP_1
comunicazione il contratto di finanziamento (Prot. 1045431) del
25/11/2008 dal quale trae origine la pretesa creditoria (doc. 2 fascicolo di parte opposta), debitamente sottoscritto dall'opponente e da , rappresentata nell'atto da Sviluppo CP_1
Italia Campania in persona del suo Amministratore Unico dott.
. Controparte_2
All'art. 2 del contratto rubricato “Concessione delle agevolazioni” si legge che “L'Agenzia nella sua qualità di soggetto gestore delle agevolazioni previste dal D. Leg. vo n.
185/2000 concede al Beneficiario, che accetta: a) un contributo in conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di
Euro 9.704,71 (novemilasettecentoquattro/71), a fronte di spese per Euro 24.574,00
(ventiquattromilacinquecentosettantaquattro/00), al netto dell'i.v.a, ammissibili all'agevolazione, ex art. 8 DM n.
295/2001; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di Euro 14.869,29 (quattordicimilaottocentosessantanove/29), a fronte di spese per Euro 24.574,00
(ventiquattromilacinquecentosettantaquattro/00), al netto dell'i.v.a, ammissibili all'agevolazione, ex art. 8 del DM n.
295/2001; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di Euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per le spese sostenute durante il primo anno di attività
pag. 7/15 lavorativa, ammissibili ex art. 9 del DM n. 295/2001, nell'ambito di quelle complessivamente esposte e seguite alla realizzazione del progetto di lavoro autonomo presentato…”.
Gli obblighi del beneficiario sono stabiliti all'art.5 che, per quel che qui interessa, al co. 1 lett. a) stabilisce: “Il Beneficiario si obbliga nei confronti dell'Agenzia: a) … a consegnare all'Agenzia entro il medesimo termine le dichiarazioni e la documentazione indicate nell'art. 8 che segue…”.
Ai sensi del summenzionato art. 8 rubricato “Erogazione in unica soluzione, o del saldo, delle agevolazioni in conto investimenti (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato)”, si prevede che “… al fine di ottenere l'erogazione in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti a lui connesse, ovvero il saldo delle agevolazioni medesime, il
Beneficiario dovrà far pervenire all'Agenzia, entro il termine di decadenza indicato nella lettera a) dell'art. 5 che precede e all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, gli atti e i documenti che seguono:
a) lettera di richiesta di erogazione redatta in conformità del modello allegato sub E) sottoscritta dal Beneficiario alla quale dovrà essere acclusa una fotocopia del suo valido documento d'identità;
b) lettera di dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario stesso con la quale Egli dovrà comunicare l'avvenuto completamento del programma degli investimenti e l'inizio dell'attività, essendo in funzione tutti i beni e gli impianti;
c) scheda riepilogativa sottoscritto dal Beneficiario nella quale siano analiticamente elencati tutti gli investimenti
pag. 8/15 realizzati con l'indicazione per ciascun bene del numero e dell'importo di ciascuna fattura pagata e da pagare e con
l'indicazione di ogni altro documento dal quale risulti l'importo pagato o da pagare;
d) documentazione della spesa sostenuta, consistente nelle copie delle fatture di acquisto e nelle copie dei documenti di trasporto dei beni, se obbligatori;
e) originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica, o in caso di beni usati, la dichiarazione dei venditori che tali beni sono efficienti e che non sono stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
f) copia della polizza assicurativa di cui al punto b) dell'art. 5;
g) dichiarazioni degli esecutori di opere di ristrutturazione di porzioni d'immobile o d'installazione di impianti e macchinari, dalle quali risulti che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di materiali idonei e senza riguardo alcuno sulla revisione dei prezzi i quali sono stati pattuiti alle normali condizioni di mercato;
h) copia del contratto registrato e della perizia giurata di un tecnico abilitato comprovante l'efficienza e la congruità del prezzo in caso di acquisto di beni usati senza garanzia da parte del venditore;
i) copia del contratto di acquisto dei beni mobili registrati;
j) copia di tutti gli altri documenti/contratti/certificati indicati nel comma 7.2 che precede se già non prodotti per ottenere l'anticipazione del contributo in conto gestione, ivi
pag. 9/15 inclusi, se non già prodotta, copia conforme all'originale del contratto registrato attestante la disponibilità dell'uso dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività finanziata per almeno cinque anni dalla data di adozione della suindicata delibera. Dovrà essere inoltre indicata – nel contratto stesso o in un altro idoneo documento – la destinazione d'uso dell'immobile, idoneo allo svolgimento dell'attività finanziata;
k) dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario e della dichiarazione attestante, nell'ambito di quanto a Lui consentito,
l'assenza di rapporti di controllo o di collegamento con
l'Organismo di cui… e la cui … m) dichiarazione sottoscritta dal
Beneficiario circa la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviati;
l) dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario attestante
l'inesistenza di procedure esecutive, cautelari o concorsuali a suo carico nonché di misure di prevenzione per effetto della L.
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
m) dichiarazione resa per atto notorio o ai sensi dell'Art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del Beneficiario che attesti l'importo dei benefici de minimis complessivamente a lui eventualmente concessi alla data di richiesta dell'erogazione del saldo delle agevolazioni…”.
L'art. 19, dedicato alla revoca delle agevolazioni, stabilisce che “L'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora il Beneficiario: … c) non consegni
pag. 10/15 all' entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di CP_1 conclusione del presente contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8 che precede, fatta eccezione per i documenti indicati nel quinto comma del medesimo articolo…”.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). (Cass.
S.u. 2001/13533 e Cass 2002 /13925; Cass. 826/2015; Cass.
15659/2011; Cass. 13685/2019). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
(Cass. Civ. sez. III, 18/02/2020, n.3996).
Orbene, l' ha documentalmente provato CP_1
l'erogazione alla beneficiaria di Parte_1
pag. 11/15 complessivi € 9.829,60 mediante n. 2 bonifici (di cui il primo n.
29543 del 17.12.2008 e il secondo n. 29564 del 17.12.2008) in adempimento degli obblighi convenzionalmente assunti con il contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del contratto di finanziamento.
È evidente che, sulla base degli oneri probatori forniti dalle parti e del loro bilanciamento, ai fini della invocata responsabilità contrattuale da parte della beneficiaria, l' CP_1 ha dimostrato l'esatto adempimento del contratto di finanziamento, mentre l'opponente non ha fornito elementi idonei a paralizzare la pretesa creditrice;
né ha dimostrato l'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'art. 8, a cui era contrattualmente tenuta e su cui si fonda l'ingiunzione fiscale, che richiama la comunicazione n. 17076/SPO-DEL
17/03/2010. Invero, la predetta comunicazione notiziava dell'avvenuta deliberazione di revoca delle agevolazioni concesse a causa della “MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'EROGAZIONE DEL
SALDO INVESTIMENTI”.
In forza delle obbligazioni contrattualmente assunte,
l'opponente era quindi tenuta ex art. 8 a far pervenire all'Agenza tutta la documentazione descritta, pertanto in ragione dell'art. 19, co. 1 lett. c) (Revoca delle agevolazioni) si è resa operativa la predetta disposizione contrattuale, qualificabile come “clausola risolutiva espressa” (approvata mediante la duplice sottoscrizione della beneficiaria) precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in pag. 12/15 seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine, intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice (cft. da ultimo: Cass I sez
17/3/2000 n. 3102 rv. 534835), rilevando che i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto con revoca dei benefici concessi e obbligo di restituzione, in un'unica soluzione, di tutti i contributi ricevuti (compresi quelli a fondo perduto), unitamente agli interessi (Artt. 19.2 e ss.), così come indicati nel “dettaglio delle somme da restituire” di cui alla precisazione della comunicazione di revoca del 12.5.2010 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte opposta).
La pretesa creditoria per cui è ingiunzione è, in definitiva, fondata e l'ingiunzione opposta legittima, sussistendo i requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità richiesti dalla norma, essendo quella in contestazione pretesa restitutoria determinabile e determinata in base alla semplice ricognizione contabile dei benefici ricevuti dal destinatario dell'accertamento anche con riferimento agli interessi il cui saggio risulta contrattualmente stabilito e correttamente applicato.
2.4. Infine, si osserva che la revoca ed il conseguente diritto alla restituzione delle somme involge certamente anche i contributi a fondo perduto atteso che, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione. (si v. sul punto: Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23411; Cassazione
pag. 13/15 civile sez. I, 20/09/2017, n.21841; Sentenza Tribunale Di Locri
N. 676/2025).
2.5. Le eccezioni sollevate dalla parte in ordine alla quantificazione del credito, oltre ad essere estremamente generiche (limitandosi l'opponente a contestare la mancata indicazione delle modalità di calcolo del credito e degli interessi) non trovano sostegno nella documentazione in atti, atteso che nell'ordinanza ingiunzione viene specificato l'importo capitale e che il tasso d'interesse applicato è quello moratorio come espressamente riportato e specificato in calce al medesimo documento. Quanto al periodo per il calcolo degli interessi, in calce al prospetto allegato all'ordinanza d'ingiunzione viene espressamente indicato che si riferiscono dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data della revoca “(Calcolato a partire dalle date di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data di revoca, al Tasso di riferimento corrente maggiorato di 5 punti percentuali (art. 9 del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo
1998)”. Infine, l'ordinanza d'ingiunzione cita espressamente il prospetto di calcolo come allegato A che ne costituisce parte integrante.
Tanto dedotto la domanda attrice deve essere rigettata ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione.
Ogni domanda presentata per la prima volta negli scritti successivi all'atto introduttivo, deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva.
4. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tra i valori minimi e medi in considerazione dell'attività effettivamente pag. 14/15 svolta e dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, il tutto secondo i parametri attualmente vigenti di cui al DM
55/2014 e successive modifiche. Si precisa, infine, che, nonostante il rigetto dell'opposizione, non si ravvisa un comportamento processuale dell'opponente improntato a malafede o colpa grave, né d'altro canto, l'opposta ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque certamente rigettata la domanda avanzata ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
- Condanna al pagamento in Parte_1
favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in €
3.000,00 oltre spese gen (15%) iva e coa come per legge.
Si comunichi.
- S. Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice dott.ssa Ambra NO
pag. 15/15