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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'udienza del 19 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 707 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il 1°.02.1976, Parte_1 C.F._1
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (c.f. ), nata a [...] il [...], tutte
[...] C.F._3
rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo
De Martis e dall'Avv. Paola Pippi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale Ombrone n. 7, giuste procure in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa Alessandra CP_2
Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: R.P.D. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto,
accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti – previa occorrenda CTU contabile
– alla Retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001 per i lavoratori del Comparto scuola in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie, intercorsi con il
[...]
e, per l'effetto, condannare il Controparte_3 [...]
al pagamento in favore delle ricorrenti delle Controparte_3
corrispondenti voci retributive.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare nel merito dichiarare la prescrizione del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente;
Parte_2
- per le ragioni sopra esposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con istanza di condanna generica di controparte ex art
278 c.p.c., con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- in subordine, ove fosse accolto il ricorso ex adverso proposto, disporre
l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata”.
Pag. 2 di 9 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.08.2024, i ricorrenti in epigrafe generalizzati convenivano in giudizio il per Controparte_3 sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie, come documentalmente risultanti in atti. Tuttavia, in relazione alle supplenze temporanee svolte non le veniva corrisposta la retribuzione professionale docenti (RPD).
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della Controparte_3 ratio della normativa vigente, la RPD non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali. Preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del beneficio in questione per la ricorrente . Infine rivendicava il compito di determinare il Parte_2 conteggio definitivo del beneficio in questione, alla luce dei certificati di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sull'erogazione della retribuzione professionale docente. Chiedeva pertanto in caso di soccombenza la condanna generica ex art 278 cpc.
3. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Per quanto concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto alla corresponsione dell'emolumento in esame per la ricorrente T_
, deve rivelarsi che, essendo stato depositato il ricorso in data
[...]
12.08.2024 ed avendo la ricorrente rivendicato il beneficio solo per periodi antecedenti l'anno scolastico 2018/2019, il diritto a percepire l'emolumento in oggetto risulta prescritto ex art. 2948 c.c. in carenza di ulteriori atti interruttivi.
Pag. 3 di 9 5. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico
2000/2001”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che
“sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31.8.1999”.
6. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE).
7. L'assunto è fondato.
7.1 In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di
Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
Pag. 4 di 9 tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno
Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre
2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre Per_1
2010 C-444/09 e C- 456/09 punto 43). Una Per_2 Per_3 disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella
“garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di
Pag. 5 di 9 impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
7.2 Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007). Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano,
20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali UE.
7.3 In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n.
20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
Pag. 6 di 9 ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
8. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione “finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del
Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»”.
9. La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Pag. 7 di 9 Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dai ricorrenti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie svolte negli anni risultanti dagli stati Con matricolari e dai contratti depositati, il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata, oltre interessi dal dovuto al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura seriale della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altri disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- dichiara prescritto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), per la ricorrente;
Parte_2
- accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti e a Pt_1 Parte_3 percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore delle ricorrenti e Pt_1 [...]
, delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione Pt_3 alle supplenze brevi svolte negli anni rispettivamente documentati nel ricorso (a. s. 2020/2021 e 2021/2022 per e 2021/2022 Pt_1 per ), oltre interessi legali e rivalutazione dalla Parte_3 maturazione al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore degli CP_3
Avvocati Carlo De Martis e Paolo Pippi, dichiaratisi antistatari,
Pag. 8 di 9 delle spese di lite che liquida in euro 1.030 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'udienza del 19 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 707 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il 1°.02.1976, Parte_1 C.F._1
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (c.f. ), nata a [...] il [...], tutte
[...] C.F._3
rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo
De Martis e dall'Avv. Paola Pippi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale Ombrone n. 7, giuste procure in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa Alessandra CP_2
Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: R.P.D. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto,
accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti – previa occorrenda CTU contabile
– alla Retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001 per i lavoratori del Comparto scuola in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie, intercorsi con il
[...]
e, per l'effetto, condannare il Controparte_3 [...]
al pagamento in favore delle ricorrenti delle Controparte_3
corrispondenti voci retributive.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare nel merito dichiarare la prescrizione del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente;
Parte_2
- per le ragioni sopra esposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con istanza di condanna generica di controparte ex art
278 c.p.c., con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- in subordine, ove fosse accolto il ricorso ex adverso proposto, disporre
l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata”.
Pag. 2 di 9 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.08.2024, i ricorrenti in epigrafe generalizzati convenivano in giudizio il per Controparte_3 sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie, come documentalmente risultanti in atti. Tuttavia, in relazione alle supplenze temporanee svolte non le veniva corrisposta la retribuzione professionale docenti (RPD).
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della Controparte_3 ratio della normativa vigente, la RPD non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali. Preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del beneficio in questione per la ricorrente . Infine rivendicava il compito di determinare il Parte_2 conteggio definitivo del beneficio in questione, alla luce dei certificati di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sull'erogazione della retribuzione professionale docente. Chiedeva pertanto in caso di soccombenza la condanna generica ex art 278 cpc.
3. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Per quanto concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto alla corresponsione dell'emolumento in esame per la ricorrente T_
, deve rivelarsi che, essendo stato depositato il ricorso in data
[...]
12.08.2024 ed avendo la ricorrente rivendicato il beneficio solo per periodi antecedenti l'anno scolastico 2018/2019, il diritto a percepire l'emolumento in oggetto risulta prescritto ex art. 2948 c.c. in carenza di ulteriori atti interruttivi.
Pag. 3 di 9 5. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico
2000/2001”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che
“sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31.8.1999”.
6. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE).
7. L'assunto è fondato.
7.1 In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di
Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
Pag. 4 di 9 tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno
Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre
2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre Per_1
2010 C-444/09 e C- 456/09 punto 43). Una Per_2 Per_3 disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella
“garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di
Pag. 5 di 9 impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
7.2 Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007). Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano,
20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali UE.
7.3 In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n.
20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
Pag. 6 di 9 ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
8. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione “finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del
Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»”.
9. La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Pag. 7 di 9 Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dai ricorrenti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie svolte negli anni risultanti dagli stati Con matricolari e dai contratti depositati, il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata, oltre interessi dal dovuto al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura seriale della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altri disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- dichiara prescritto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), per la ricorrente;
Parte_2
- accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti e a Pt_1 Parte_3 percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore delle ricorrenti e Pt_1 [...]
, delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione Pt_3 alle supplenze brevi svolte negli anni rispettivamente documentati nel ricorso (a. s. 2020/2021 e 2021/2022 per e 2021/2022 Pt_1 per ), oltre interessi legali e rivalutazione dalla Parte_3 maturazione al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore degli CP_3
Avvocati Carlo De Martis e Paolo Pippi, dichiaratisi antistatari,
Pag. 8 di 9 delle spese di lite che liquida in euro 1.030 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9