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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11623 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 28157/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 28157/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 11 dicembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 28157 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
Errico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito (NA), al Corso Italia n. 90, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del preposto alla Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in Italia e procuratore speciale sig. in forza di procura del notaio Controparte_2 di Milano depositata in data 5 novembre 2008 Repertorio n. 61216/13535, rappresentata Per_1
e difesa dall'avv.to Matteo Castioni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso giusta procura generale alle liti del 18.05.2020, a Email_1 rogito del notaio Rep. n. 18327 – Racc. n. 10798 Persona_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 12340/24, nel procedimento n. R.G. 36278/22, depositata il 16.05.2024 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell' 11 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione il Sig. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, in ragione dell'inadempimento di quest'ultima Controparte_1 consistente nel negato imbarco dell'attore sul volo n. EJU1124, tratta Napoli-Basilea, del
17.08.2021, ore 7:20, chiedendo condannarsi la compagnia aerea alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari ad euro 250,00, oltre al risarcimento dei danni morali per non aver fornito alcun volo alternativo ed aver costretto l'istante a raggiungere la destinazione in treno con notevole aumento delle ore di viaggio.
Si costituiva nel primo grado di giudizio , la quale resisteva Controparte_1 all'atto di citazione, deducendo la non imputabilità del negato imbarco al proprio inadempimento quanto piuttosto esclusivamente al ritardo dell'attore, atteso che il volo veniva regolarmente operato, ma il sig. , insieme ad altri 13 passeggeri sulla medesima prenotazione, non si Pt_1 presentava in tempo al gate, di talché il personale aeroportuale preposto all'imbarco passeggeri provvedeva ad inserirli nella lista dei passeggeri c.d. “no show/late to gate”.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 12340/24, depositata il 16.05.2024, rigettava la domanda proposta, in ragione della mancata prova, da parte dell'attore, dei fatti posti a fondamento della stessa, con particolare riferimento alla circostanza secondo cui questi sarebbe giunto in aeroporto in tempo utile per essere imbarcato.
proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando Parte_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva erroneamente invertito l'onere probatorio, ponendolo a carico dell'attore piuttosto che della convenuta, come sancito dalle norme che disciplinano il trasporto aereo, in particolare il regolamento CE 261/2004 ed ancor più espressamente la convenzione di Montreal del 1999, tenuto altresì conto della costituzione tardiva della compagnia aerea nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che le sarebbero dovute essere precluse le eccezioni anche di merito non rilevabili d'ufficio.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata e, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1
, condannare quest'ultima alla corresponsione della richiesta compensazione pecuniaria,
[...] oltre al risarcimento dei danni morali per non aver fornito alcun volo alternativo ed aver costretto l'istante a raggiungere la destinazione in treno con notevole aumento delle ore di viaggio, con vittoria di spese.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio , la quale Controparte_1 impugnava l'atto di appello, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c. con riferimento alla domanda relativa al risarcimento del danno morale, non avendo l'appellante indicato il punto della sentenza che intendeva impugnare. Nel merito, l'appellata rilevava la correttezza della sentenza impugnata, atteso che il sig. non si presentava al gate Pt_1 in tempo utile per l'imbarco e, pertanto, veniva dichiarato “no show/late to gate” (cfr. doc. 1 Tav. 5 prod. parte appellata), non avendo quest'ultimo dimostrato di essere giunto all'imbarco all'orario stabilito (ossia entro le 6:50), in violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 che, ai fini della compensazione pecuniaria, richiede, tra le altre cose, che i passeggeri si presentino all'accettazione all'orario indicato o, al più tardi, quarantacinque minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dall'appellante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, dunque, per la discussione orale all'udienza del 16/11/2026, di cui veniva disposta l'anticipazione, con decreto del 17/10/2025, all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149-c.d. Riforma Cartabia), l'indicazione degli specifici capi impugnati e delle relative censure.
Ed invero, l'appellante ha chiaramente individuato il punto della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, ossia quello in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di escludere qualsivoglia inadempimento della compagnia aerea, in forza di un'erronea applicazione delle regole previste in materia di riparto dell'onere probatorio.
Dunque, alcuna inammissibilità dell'appello potrebbe ravvisarsi, neppure, come eccepito dall'appellata, con riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dell'asserito danno morale, rispetto alla quale non è configurabile alcuna omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, essendo tale pretesa assorbita dal rigetto della domanda principale proposta dal
. Pt_1
L'appello è, nel merito, parzialmente fondato.
Deve, infatti, trovare accoglimento il motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, per avere quest'ultimo invertito le regole in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ed invero, giova rilevare, in materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, che “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di
Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento
a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art.
6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass. n. 1484/2018).
Sia la Convenzione che il Regolamento CE citati introducono una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
In altri termini, incombe sulla compagnia aerea la prova dell'esatto adempimento della prestazione di cui invece il passeggero deduce l'inadempimento, e ciò non solo quando si verifichi un'ipotesi di cancellazione o di ritardo del volo, bensì anche di negato imbarco, come avvenuto nel caso di specie.
Orbene, facendo applicazione del suddetto principio, va rilevato che l'appellante ha provato il titolo su cui si fondava la propria pretesa, producendo in giudizio copia del biglietto aereo, così avendo correttamente adempiuto al proprio onere, dimostrando di essere in effetti titolare di un titolo di viaggio per il volo in contestazione. Né tale circostanza, peraltro, risulta contestata dalla appellata, la quale si è limitata a dedurre che l'imbarco sarebbe stato negato al passeggero, poiché quest'ultimo si sarebbe recato al gate in ritardo.
Tuttavia, dovendosi fare applicazione del suddetto principio giurisprudenziale, qualora il vettore intenda negare la compensazione pecuniaria per negato imbarco, deve dimostrare che il passeggero è giunto al gate oltre l'orario indicato nel contratto di trasporto e, pertanto, è stato necessario negargli l'imbarco.
Orbene, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di CP_1 giudizio in sede di udienza per le conclusioni e la discussione, deduceva che l'imbarco veniva negato al sig. non perché si trattasse di un caso di overbooking, ma perché l'attore si presentava al Pt_1 gate in ritardo, producendo a sostegno di tale assunto un documento (“Eres”), contenente una serie di tavole, tra le quali viene in rilievo la n. 5, contenente la dicitura “no show/late to gate” accanto al nominativo dell'odierno appellante.
Tale documento, tuttavia, oltre ad essere stato espressamente contestato dall'appellante in quanto di produzione unilaterale della compagnia aerea, non può in ogni caso assumere alcun valore probatorio, in quanto depositato tardivamente, ossia oltre la scadenza del termine previsto per il deposito di prove e documenti che, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, corrisponde all'udienza ex art. 320 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che nel procedimento davanti al Giudice di Pace, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, ma costituito tardivamente, in quella successiva, è preclusa la facoltà di produrre documenti (cfr. Cass. ord. n.
1419/2019).
Dunque, se è vero che l'art. 293, co. 2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
In materia di produzione documentale, la preclusione interviene allorquando i documenti siano stati depositati oltre la scadenza del termine previsto per le prove, che nel caso in esame era da ritenersi senz'altro scaduto allorquando la compagnia si costituiva nel primo grado di giudizio, essendo tale costituzione intervenuta in sede di udienza fissata per le conclusioni e la discussione.
Ad ogni modo, anche qualora il deposito del documento in esame fosse avvenuto entro i termini, questo non sarebbe stato sufficiente, di per sé solo, a superare la presunzione di responsabilità sussistente in capo alla compagnia aerea in forza del menzionato principio di diritto.
Ed invero, l'appellata avrebbe dovuto produrre documentazione, come report, provenienti anche da terzi, attestante il suddetto ritardo del passeggero o da cui desumere, quantomeno indirettamente, l'assenza di qualsivoglia altra causa del negato imbarco, come un'ipotesi di overbooking (che sarebbe potuta emergere, a titolo esemplificativo, dalla lista check-in della compagnia aerea, contenente il rapporto tra il numero dei posti disponibili e di quelli occupati).
A corroborare il convincimento del Giudice in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di inadempimento della compagnia aerea nel caso de quo vi è altresì il fatto che l'appellante aveva già fatto il check-in (come provato documentalmente e, comunque, non contestato dall'appellata), con la conseguenza che il sig. si era certamente recato in aeroporto in orario, nonché la Pt_1 circostanza, ammessa dalla medesima compagnia, secondo cui il passeggero sarebbe stato anche rimborsato del volo del biglietto, comportamento, quest'ultimo, incompatibile con la dedotta imputabilità del negato imbarco al piuttosto che ad un inadempimento di Pt_1 CP_1
Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha diritto a vedersi riconosciuta la compensazione pecuniaria di importo pari ad euro 250,00, applicabile, oltre che all'ipotesi di cancellazione o ritardo del volo aereo, altresì a quella di negato imbarco, in forza del citato Regolamento CE n. 261/2004.
Va, invece, escluso il diritto dell'appellante al risarcimento degli ulteriori danni morali asseritamente patiti, in quanto in alcun modo provato e già prima solo vagamente dedotto. Occorre infatti ricordare che il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa e lo stesso va allegato e provato quale conseguenza pregiudizievole anche dell'inadempimento.
Invero, anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 19434 del 2019, 907 e 23754 del 2018, 2886 del 2014). E' noto che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729
c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015, 656 del 2014).
Nella specie, l'appellante risulta aver ottenuto il rimborso del volo non fruito e non emerge, oltre alla dedotta generica frustrazione, alcun ulteriore pregiudizio determinato dall'arrivo a destinazione con altro mezzo di trasporto.
Per quanto concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione del rigetto di uno dei capi di domanda parte appellante, sussistono le condizioni della reciproca soccombenza che giustifica per legge la loro compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna a pagare, in favore di , la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 250,00;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di ambo i gradi del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 28157/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 28157/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 11 dicembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 28157 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
Errico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito (NA), al Corso Italia n. 90, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del preposto alla Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in Italia e procuratore speciale sig. in forza di procura del notaio Controparte_2 di Milano depositata in data 5 novembre 2008 Repertorio n. 61216/13535, rappresentata Per_1
e difesa dall'avv.to Matteo Castioni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso giusta procura generale alle liti del 18.05.2020, a Email_1 rogito del notaio Rep. n. 18327 – Racc. n. 10798 Persona_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 12340/24, nel procedimento n. R.G. 36278/22, depositata il 16.05.2024 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell' 11 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione il Sig. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, in ragione dell'inadempimento di quest'ultima Controparte_1 consistente nel negato imbarco dell'attore sul volo n. EJU1124, tratta Napoli-Basilea, del
17.08.2021, ore 7:20, chiedendo condannarsi la compagnia aerea alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari ad euro 250,00, oltre al risarcimento dei danni morali per non aver fornito alcun volo alternativo ed aver costretto l'istante a raggiungere la destinazione in treno con notevole aumento delle ore di viaggio.
Si costituiva nel primo grado di giudizio , la quale resisteva Controparte_1 all'atto di citazione, deducendo la non imputabilità del negato imbarco al proprio inadempimento quanto piuttosto esclusivamente al ritardo dell'attore, atteso che il volo veniva regolarmente operato, ma il sig. , insieme ad altri 13 passeggeri sulla medesima prenotazione, non si Pt_1 presentava in tempo al gate, di talché il personale aeroportuale preposto all'imbarco passeggeri provvedeva ad inserirli nella lista dei passeggeri c.d. “no show/late to gate”.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 12340/24, depositata il 16.05.2024, rigettava la domanda proposta, in ragione della mancata prova, da parte dell'attore, dei fatti posti a fondamento della stessa, con particolare riferimento alla circostanza secondo cui questi sarebbe giunto in aeroporto in tempo utile per essere imbarcato.
proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando Parte_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva erroneamente invertito l'onere probatorio, ponendolo a carico dell'attore piuttosto che della convenuta, come sancito dalle norme che disciplinano il trasporto aereo, in particolare il regolamento CE 261/2004 ed ancor più espressamente la convenzione di Montreal del 1999, tenuto altresì conto della costituzione tardiva della compagnia aerea nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che le sarebbero dovute essere precluse le eccezioni anche di merito non rilevabili d'ufficio.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata e, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1
, condannare quest'ultima alla corresponsione della richiesta compensazione pecuniaria,
[...] oltre al risarcimento dei danni morali per non aver fornito alcun volo alternativo ed aver costretto l'istante a raggiungere la destinazione in treno con notevole aumento delle ore di viaggio, con vittoria di spese.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio , la quale Controparte_1 impugnava l'atto di appello, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c. con riferimento alla domanda relativa al risarcimento del danno morale, non avendo l'appellante indicato il punto della sentenza che intendeva impugnare. Nel merito, l'appellata rilevava la correttezza della sentenza impugnata, atteso che il sig. non si presentava al gate Pt_1 in tempo utile per l'imbarco e, pertanto, veniva dichiarato “no show/late to gate” (cfr. doc. 1 Tav. 5 prod. parte appellata), non avendo quest'ultimo dimostrato di essere giunto all'imbarco all'orario stabilito (ossia entro le 6:50), in violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 che, ai fini della compensazione pecuniaria, richiede, tra le altre cose, che i passeggeri si presentino all'accettazione all'orario indicato o, al più tardi, quarantacinque minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dall'appellante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, dunque, per la discussione orale all'udienza del 16/11/2026, di cui veniva disposta l'anticipazione, con decreto del 17/10/2025, all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149-c.d. Riforma Cartabia), l'indicazione degli specifici capi impugnati e delle relative censure.
Ed invero, l'appellante ha chiaramente individuato il punto della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, ossia quello in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di escludere qualsivoglia inadempimento della compagnia aerea, in forza di un'erronea applicazione delle regole previste in materia di riparto dell'onere probatorio.
Dunque, alcuna inammissibilità dell'appello potrebbe ravvisarsi, neppure, come eccepito dall'appellata, con riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dell'asserito danno morale, rispetto alla quale non è configurabile alcuna omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, essendo tale pretesa assorbita dal rigetto della domanda principale proposta dal
. Pt_1
L'appello è, nel merito, parzialmente fondato.
Deve, infatti, trovare accoglimento il motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, per avere quest'ultimo invertito le regole in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ed invero, giova rilevare, in materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, che “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di
Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento
a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art.
6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass. n. 1484/2018).
Sia la Convenzione che il Regolamento CE citati introducono una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
In altri termini, incombe sulla compagnia aerea la prova dell'esatto adempimento della prestazione di cui invece il passeggero deduce l'inadempimento, e ciò non solo quando si verifichi un'ipotesi di cancellazione o di ritardo del volo, bensì anche di negato imbarco, come avvenuto nel caso di specie.
Orbene, facendo applicazione del suddetto principio, va rilevato che l'appellante ha provato il titolo su cui si fondava la propria pretesa, producendo in giudizio copia del biglietto aereo, così avendo correttamente adempiuto al proprio onere, dimostrando di essere in effetti titolare di un titolo di viaggio per il volo in contestazione. Né tale circostanza, peraltro, risulta contestata dalla appellata, la quale si è limitata a dedurre che l'imbarco sarebbe stato negato al passeggero, poiché quest'ultimo si sarebbe recato al gate in ritardo.
Tuttavia, dovendosi fare applicazione del suddetto principio giurisprudenziale, qualora il vettore intenda negare la compensazione pecuniaria per negato imbarco, deve dimostrare che il passeggero è giunto al gate oltre l'orario indicato nel contratto di trasporto e, pertanto, è stato necessario negargli l'imbarco.
Orbene, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di CP_1 giudizio in sede di udienza per le conclusioni e la discussione, deduceva che l'imbarco veniva negato al sig. non perché si trattasse di un caso di overbooking, ma perché l'attore si presentava al Pt_1 gate in ritardo, producendo a sostegno di tale assunto un documento (“Eres”), contenente una serie di tavole, tra le quali viene in rilievo la n. 5, contenente la dicitura “no show/late to gate” accanto al nominativo dell'odierno appellante.
Tale documento, tuttavia, oltre ad essere stato espressamente contestato dall'appellante in quanto di produzione unilaterale della compagnia aerea, non può in ogni caso assumere alcun valore probatorio, in quanto depositato tardivamente, ossia oltre la scadenza del termine previsto per il deposito di prove e documenti che, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, corrisponde all'udienza ex art. 320 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che nel procedimento davanti al Giudice di Pace, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, ma costituito tardivamente, in quella successiva, è preclusa la facoltà di produrre documenti (cfr. Cass. ord. n.
1419/2019).
Dunque, se è vero che l'art. 293, co. 2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
In materia di produzione documentale, la preclusione interviene allorquando i documenti siano stati depositati oltre la scadenza del termine previsto per le prove, che nel caso in esame era da ritenersi senz'altro scaduto allorquando la compagnia si costituiva nel primo grado di giudizio, essendo tale costituzione intervenuta in sede di udienza fissata per le conclusioni e la discussione.
Ad ogni modo, anche qualora il deposito del documento in esame fosse avvenuto entro i termini, questo non sarebbe stato sufficiente, di per sé solo, a superare la presunzione di responsabilità sussistente in capo alla compagnia aerea in forza del menzionato principio di diritto.
Ed invero, l'appellata avrebbe dovuto produrre documentazione, come report, provenienti anche da terzi, attestante il suddetto ritardo del passeggero o da cui desumere, quantomeno indirettamente, l'assenza di qualsivoglia altra causa del negato imbarco, come un'ipotesi di overbooking (che sarebbe potuta emergere, a titolo esemplificativo, dalla lista check-in della compagnia aerea, contenente il rapporto tra il numero dei posti disponibili e di quelli occupati).
A corroborare il convincimento del Giudice in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di inadempimento della compagnia aerea nel caso de quo vi è altresì il fatto che l'appellante aveva già fatto il check-in (come provato documentalmente e, comunque, non contestato dall'appellata), con la conseguenza che il sig. si era certamente recato in aeroporto in orario, nonché la Pt_1 circostanza, ammessa dalla medesima compagnia, secondo cui il passeggero sarebbe stato anche rimborsato del volo del biglietto, comportamento, quest'ultimo, incompatibile con la dedotta imputabilità del negato imbarco al piuttosto che ad un inadempimento di Pt_1 CP_1
Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha diritto a vedersi riconosciuta la compensazione pecuniaria di importo pari ad euro 250,00, applicabile, oltre che all'ipotesi di cancellazione o ritardo del volo aereo, altresì a quella di negato imbarco, in forza del citato Regolamento CE n. 261/2004.
Va, invece, escluso il diritto dell'appellante al risarcimento degli ulteriori danni morali asseritamente patiti, in quanto in alcun modo provato e già prima solo vagamente dedotto. Occorre infatti ricordare che il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa e lo stesso va allegato e provato quale conseguenza pregiudizievole anche dell'inadempimento.
Invero, anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 19434 del 2019, 907 e 23754 del 2018, 2886 del 2014). E' noto che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729
c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015, 656 del 2014).
Nella specie, l'appellante risulta aver ottenuto il rimborso del volo non fruito e non emerge, oltre alla dedotta generica frustrazione, alcun ulteriore pregiudizio determinato dall'arrivo a destinazione con altro mezzo di trasporto.
Per quanto concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione del rigetto di uno dei capi di domanda parte appellante, sussistono le condizioni della reciproca soccombenza che giustifica per legge la loro compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna a pagare, in favore di , la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 250,00;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di ambo i gradi del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero