TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2515 cui è riunita la n
2516/2024 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'Avv.to CALLEDDA MATTEO
che la rappresenta e la difende C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
Capitaneria di Porto di Porto Torres rappresentato e difeso dal Dott. BINI IRENE C.F._2
per delega in atti, domiciliata presso la sede dell'ufficio
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 27/03/2025 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 27/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
Con ricorso depositato il 27.10.2024, in qualità Parte_2
di legale rappresentante pro tempore della Parte_3
[...] armatrice del n. UE, chiedeva
[...] Controparte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n 123/2024 e n 7/24 emesse dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Porto Torres.
Con la prima ingiunzione veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 2014, per la violazione dell'art 6 DM n 2084515 del 2023 per aver esercitato attività di pesca nel giorno del Santo Patrono di
Alghero, il 29.9.2023.
Con separata ingiunzione n 7/2024 venivano assegnati 6 punti alla licenza di pesca per la medesima violazione.
L'opponente lamentava l'illegittimità delle ingiunzioni in quanto emesse senza tenere conto degli scritti difensivi depositati;
in quanto l'amministrazione aveva ritenuto che il Santo Patrono dovesse essere considerato festivo ai sensi dell'art 6 DM n
2084515/23 solo perché veniva considerato tale dal CCNL.
In relazione alla predetta considerazione sosteneva che l'indicazione del CCNL aveva la sola finalità di individuare i giorni in cui il lavoratore ha diritto di percepire una maggiore retribuzione ove svolga le sue mansioni lavorative.
La norma di riferimento al fine individuare i giorni in cui non poteva essere praticata la pesca era solo la legge n 260/1949 e n 90 del 1954 che non includeva le festività del Santo Patrono, con la conseguenza che alcuna violazione poteva essere contestata.
Per questi motivi
chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio la Capitaneria di Porto e contestava l'avversa domanda rilevando che nell'ordinanza non si era tenuto conto degli scritti difensivi poichè non erano mai stati depositati.
Nel merito rilevava che correttamente era stata accertata la violazione dell'art 6 DM n 208415 del 18.4.2023 poiché, pacificamente l'imbarcazione pescava nel giorno del Santo Patrono.
2 In particolare, richiamava il contenuto dell'art 6 co 1 DM cit che prevedeva “Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, è sempre vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”.
L'opposta sosteneva che il giorno del Santo Patrono doveva essere qualificato come festivo con la conseguenza che doveva ritenersi vigente il divieto di pesca.
Esponeva che le giornate festive nazionali erano quelle indicate dalla legge n 260/1949 e il DLgs n 66/2003 recante “attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, che nell'indicazione dei giorni festivi facevano riferimento solo alle festività nazionali e non anche alle festività del santo patrono.
Deduceva che l'art 17 Direttiva UE n 93/104 richiamata dal DLgs n
66/2003 prevedeva che gli stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i lavoratori che prestano servizio sulle navi da pesca abbiamo il diritto ad un adeguato riposo salvo deroghe che possono essere disposte da norme primarie o secondarie e da contratti collettivi.
Esponeva che il contratto collettivo nazionale degli imbarcati all'art
31 prevedeva che tra i giorni festivi doveva essere ricompreso anche il santo patrono e che per l'anno 2023 il Ministero dell'
[...]
, con Decreto n. 208415 del Controparte_2
18.04.2023 aveva previsto “Fermo restando quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in materia di riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a
3 divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”. Il decreto ministeriale stesso, quindi, secondo le allegazioni dell'opposta faceva salve le disposizioni del Contratto collettivo nazionale che riconoscono la giornata del Santo Patrono quale festività.
Infine, osservava che astenersi dall'attività lavorativa nel giorno del santo patrono era consuetudine nel comune di Alghero e che la consuetudine doveva essere considerata come fonte di diritto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze impugnate.
***
E' provato per documenti che l'ordinanza impugnata è stata emessa in esito alla violazione dell'art 6 co 1 DM n 208415 del 18.4.2023 e dell'art 10 co 1 lett b Dlgs 4/2012.
E' pacifico che l'imbarcazione ha praticato la pesca nel giorno del
Santo Patrono di Alghero.
Sostiene l'opponente che il Santo Patrono non rientra tra i giorni festivi poiché non è qualificato come tale dalla legge 260/1949 e dalla legge n 90/54.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
Si deve premettere che i giorni festivi non sono solo quelli indicati come tali dalla legge nazionale.
In tal senso chiaramente il disposto dell'art 2 lett e Legge n 90/1954 che, sotto il profilo del trattamento retributivo, equipara “la domenica e i giorni festivi ad ogni altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo
Patrono della località ove si svolge il lavoro”.
Sulla individuazione di giorni festivi attraverso la contrattazione collettiva anche Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, n.17724,
Cass Sez Lav 20.5.1992 n 6038.
4 Dalle precedenti considerazioni discende che la qualificazione della giornata lavorativa come festiva è volta a tutelare il lavoratore e di conseguenza la sua regolamentazione è demandata oltre che alla normativa nazionale anche alla contrattazione collettiva.
Pacifico che nel caso in esame il santo patrono è qualificato come giorno festivo dal CCNL, si deve concludere che l'opponente ha violato il divieto di esercizio della pesca previsto dall'art 6 co 1 DM
n 208415 del 18.4.2023 “Fermo restando quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, è sempre vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi,
l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”.
Né del resto può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'opponente il quale sostiene che i giorni festivi, ai fini che qui interessano, sono solo quelli indicati dalla legge n 260/1949, n 90/54
e n 54/77 che non include il Santo Patrono che dovrebbe essere considerato festivo ai soli fini della determinazione delle retribuzioni dei lavoratori.
Tale interpretazione è in netto contrasto con il disposto dell'art 6 co 1
DM n 208415/23 che vieta l'esercizio della pesca nei giorni festivi senza fare alcuna distinzione tra i giorni qualificati come festivi dalla normativa nazionale o dal contratto collettivo.
Ne discende che il giorno del Santo Patrono deve essere considerato festivo anche ai fini del divieto di pesca.
Per tutti i motivi detti l'opposizione deve essere respinta e le ingiunzioni impugnate devono essere confermate.
Le spese del presente giudizio, stante la difesa diretta dell'opposta, seguono la soccombenza limitatamente alle spese vive sostenute per la costituzione.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta l'opposizione e conferma le ingiunzioni opposte.
Le spese vive per la costituzione della Capitaneria di Porto sono poste a carico dell'opponente.
Sassari li 01/04/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2515 cui è riunita la n
2516/2024 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'Avv.to CALLEDDA MATTEO
che la rappresenta e la difende C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
Capitaneria di Porto di Porto Torres rappresentato e difeso dal Dott. BINI IRENE C.F._2
per delega in atti, domiciliata presso la sede dell'ufficio
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 27/03/2025 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 27/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
Con ricorso depositato il 27.10.2024, in qualità Parte_2
di legale rappresentante pro tempore della Parte_3
[...] armatrice del n. UE, chiedeva
[...] Controparte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n 123/2024 e n 7/24 emesse dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Porto Torres.
Con la prima ingiunzione veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 2014, per la violazione dell'art 6 DM n 2084515 del 2023 per aver esercitato attività di pesca nel giorno del Santo Patrono di
Alghero, il 29.9.2023.
Con separata ingiunzione n 7/2024 venivano assegnati 6 punti alla licenza di pesca per la medesima violazione.
L'opponente lamentava l'illegittimità delle ingiunzioni in quanto emesse senza tenere conto degli scritti difensivi depositati;
in quanto l'amministrazione aveva ritenuto che il Santo Patrono dovesse essere considerato festivo ai sensi dell'art 6 DM n
2084515/23 solo perché veniva considerato tale dal CCNL.
In relazione alla predetta considerazione sosteneva che l'indicazione del CCNL aveva la sola finalità di individuare i giorni in cui il lavoratore ha diritto di percepire una maggiore retribuzione ove svolga le sue mansioni lavorative.
La norma di riferimento al fine individuare i giorni in cui non poteva essere praticata la pesca era solo la legge n 260/1949 e n 90 del 1954 che non includeva le festività del Santo Patrono, con la conseguenza che alcuna violazione poteva essere contestata.
Per questi motivi
chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio la Capitaneria di Porto e contestava l'avversa domanda rilevando che nell'ordinanza non si era tenuto conto degli scritti difensivi poichè non erano mai stati depositati.
Nel merito rilevava che correttamente era stata accertata la violazione dell'art 6 DM n 208415 del 18.4.2023 poiché, pacificamente l'imbarcazione pescava nel giorno del Santo Patrono.
2 In particolare, richiamava il contenuto dell'art 6 co 1 DM cit che prevedeva “Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, è sempre vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”.
L'opposta sosteneva che il giorno del Santo Patrono doveva essere qualificato come festivo con la conseguenza che doveva ritenersi vigente il divieto di pesca.
Esponeva che le giornate festive nazionali erano quelle indicate dalla legge n 260/1949 e il DLgs n 66/2003 recante “attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, che nell'indicazione dei giorni festivi facevano riferimento solo alle festività nazionali e non anche alle festività del santo patrono.
Deduceva che l'art 17 Direttiva UE n 93/104 richiamata dal DLgs n
66/2003 prevedeva che gli stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i lavoratori che prestano servizio sulle navi da pesca abbiamo il diritto ad un adeguato riposo salvo deroghe che possono essere disposte da norme primarie o secondarie e da contratti collettivi.
Esponeva che il contratto collettivo nazionale degli imbarcati all'art
31 prevedeva che tra i giorni festivi doveva essere ricompreso anche il santo patrono e che per l'anno 2023 il Ministero dell'
[...]
, con Decreto n. 208415 del Controparte_2
18.04.2023 aveva previsto “Fermo restando quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in materia di riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a
3 divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”. Il decreto ministeriale stesso, quindi, secondo le allegazioni dell'opposta faceva salve le disposizioni del Contratto collettivo nazionale che riconoscono la giornata del Santo Patrono quale festività.
Infine, osservava che astenersi dall'attività lavorativa nel giorno del santo patrono era consuetudine nel comune di Alghero e che la consuetudine doveva essere considerata come fonte di diritto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze impugnate.
***
E' provato per documenti che l'ordinanza impugnata è stata emessa in esito alla violazione dell'art 6 co 1 DM n 208415 del 18.4.2023 e dell'art 10 co 1 lett b Dlgs 4/2012.
E' pacifico che l'imbarcazione ha praticato la pesca nel giorno del
Santo Patrono di Alghero.
Sostiene l'opponente che il Santo Patrono non rientra tra i giorni festivi poiché non è qualificato come tale dalla legge 260/1949 e dalla legge n 90/54.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
Si deve premettere che i giorni festivi non sono solo quelli indicati come tali dalla legge nazionale.
In tal senso chiaramente il disposto dell'art 2 lett e Legge n 90/1954 che, sotto il profilo del trattamento retributivo, equipara “la domenica e i giorni festivi ad ogni altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo
Patrono della località ove si svolge il lavoro”.
Sulla individuazione di giorni festivi attraverso la contrattazione collettiva anche Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, n.17724,
Cass Sez Lav 20.5.1992 n 6038.
4 Dalle precedenti considerazioni discende che la qualificazione della giornata lavorativa come festiva è volta a tutelare il lavoratore e di conseguenza la sua regolamentazione è demandata oltre che alla normativa nazionale anche alla contrattazione collettiva.
Pacifico che nel caso in esame il santo patrono è qualificato come giorno festivo dal CCNL, si deve concludere che l'opponente ha violato il divieto di esercizio della pesca previsto dall'art 6 co 1 DM
n 208415 del 18.4.2023 “Fermo restando quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, è sempre vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi,
l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti”.
Né del resto può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'opponente il quale sostiene che i giorni festivi, ai fini che qui interessano, sono solo quelli indicati dalla legge n 260/1949, n 90/54
e n 54/77 che non include il Santo Patrono che dovrebbe essere considerato festivo ai soli fini della determinazione delle retribuzioni dei lavoratori.
Tale interpretazione è in netto contrasto con il disposto dell'art 6 co 1
DM n 208415/23 che vieta l'esercizio della pesca nei giorni festivi senza fare alcuna distinzione tra i giorni qualificati come festivi dalla normativa nazionale o dal contratto collettivo.
Ne discende che il giorno del Santo Patrono deve essere considerato festivo anche ai fini del divieto di pesca.
Per tutti i motivi detti l'opposizione deve essere respinta e le ingiunzioni impugnate devono essere confermate.
Le spese del presente giudizio, stante la difesa diretta dell'opposta, seguono la soccombenza limitatamente alle spese vive sostenute per la costituzione.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta l'opposizione e conferma le ingiunzioni opposte.
Le spese vive per la costituzione della Capitaneria di Porto sono poste a carico dell'opponente.
Sassari li 01/04/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
6