Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1949 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
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- 1. da quando vale e cosa cambiaAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 25 settembre 2025
Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il giorno 2 giugno, data di fondazione della, Repubblica, e' dichiarato festa nazionale. - Art. 2.
Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedi dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre. - Art. 3.
Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.