Art. 4.
Per i lavori necessari a difendere gli abitati di Comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell' art. 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 , potra' accordare ai Comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3.
Il sussidio, entro i limiti predetti, sara' fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del Comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 , concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904".
Per i lavori necessari a difendere gli abitati di Comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell' art. 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 , potra' accordare ai Comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3.
Il sussidio, entro i limiti predetti, sara' fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del Comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 , concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904".