Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 14/05/2025, alle ore 12,30 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. POLETTI MICHELA per la parte ricorrente e l'Avv. CESCHI
ALESSANDRA per la parte resistente l'Avv. Controparte_1
ROBERTO ROMEI per CP_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Alessandra
Alberti, che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,32. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 697 /2023 promossa da:
assistito dall'Avv. POLETTI MICHELA Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. CESCHI ALESSANDRA Controparte_1
assistito dall'Avv. ROMEI ROBERTO Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16-10-23 il ricorrente, prestatore di lavoro a tempo determinato della società
[...]
somministrato a , lamentando la _3 Controparte_1 mancata corresponsione del premio di risultato e dell'indennità di vacanza contrattuale viceversa riconosciuti al personale dipendente della società utilizzatrice svolgente le sue stesse mansioni di autista prima, dal 9.1.20 al
31.12.20 e poi di portalettere, dal 8.2.21 al 31.12.21, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento del premio di risultato relativo all'anno 2020 e 2021; 2) per l'effetto, condannare e Controparte_1 _3
, in via tra loro solidale, o secondo il diverso grado di
[...] responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a
2 corrispondere al ricorrente la somma di € 3804,92 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare, previo se ritenuto necessario l'accertamento e la declaratoria di nullità della disposizione contenuta nell'allegato 9 e 10 al ccnl 23 giugno 2021 di il diritto del ricorrente Controparte_1 al pagamento l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali;
4) per l'effetto, condannarsi Controparte_1
e e, in via tra loro solidale o
[...] Controparte_3 secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente la somma di
€ 1641,57 la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia,
5) Condannare inoltre le convenute a pagare alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno da ognuna dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi dal dì della maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
I – PREMIO DI RISULTATO
Il premio di risultato è un elemento della retribuzione variabile (unitamente all' indennità di posizione ed alle indennità particolari, v. art. 63 lett. B) CCNL di settore)
“…correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale”.
L'art. 69 (Premio di risultato) del C.C.N.L. 30/11/2017,
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del gruppo , prevede: Controparte_1
“I. Al personale in servizio è riconosciuto un premio di risultato secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 2, lett. B).
In particolare la determinazione di tale premio sarà effettuata con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di
3 qualità, di redditività, di valorizzazione della presenza in servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
II. Per il premio si compone di:- una Controparte_1 parte definita a livello aziendale, nella quale vengono indicati i criteri, le modalità, gli indicatori e/o i fattori da adottare ed eventuali sessioni di verifica da applicarsi nei conseguenti accordi regionali;
- una parte regionale, che dovrà essere coerente con i criteri stabiliti nella parte di livello aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. B), tredicesimo capoverso, punto a).
Le parti potranno definire, nell'ambito della contrattazione aziendale, una diversa strutturazione del
Premio.”
Il comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede: “I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa”.
E' pacifico in causa che nell'anno 2020 Controparte_1
e nell'anno 2021 abbia integralmente raggiunto gli obiettivi prefissati ai fini della produttività e abbia corrisposto a tutti i propri dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato a) con la busta paga di giugno 2021 il Premio di risultato relativo all'anno 2020;
b) con la busta paga di giugno 2022 il Premio di Risultato relativo all'anno 2021.
Gli Accordi attuativi dell'art. 35, III comma, leg. cit., del
23 luglio 2020 e del 30 luglio 2021 non si sono limitati a disciplinare i criteri di calcolo e le modalità di
4 determinazione dell'ammontare, nonchè le modalità di corresponsione del Premio di Risultato rispettivamente per l'anno 2020 e 2021, ma hanno anche individuato i soggetti destinatari.
Nel paragrafo “Disposizioni comuni”, lettera b), i beneficiari del Premio di Risultato sono stati limitati al seguente personale:
I- il “personale dipendente di e delle Controparte_1 società rappresentate per la presente intesa, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre …, nella misura spettante secondo la modalità di calcolo di cui al presente Accordo”;
II- il “personale a tempo determinato dipendente da
[...]
e dalle società rappresentate per la presente Controparte_1 intesa, che abbiano prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell'anno di competenza del premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo”.
Tra i destinatari del Premio di Risultato non sono stati indicati i lavoratori somministrati.
Secondo la ratio di attribuire tale remunerazione CP_1 premiale al solo personale dipendente dalla Società (sia esso a tempo indeterminato o a termine) consiste nell' incentivare la fidelizzazione ed il senso di appartenenza del personale assunto alle dipendenze di CP_1
Secondo la società utilizzatrice non sarebbe poi possibile un parallelismo del personale somministrato con il personale assunto a tempo determinato, poiché per quest'ultimo è possibile la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, eventualità insussistente per i somministrati.
Ricostruita la disciplina negoziale anche alla luce dell'intenzione delle parti sociali, deve verificarsi la validità di tali previsioni.
5 La direttiva 2008/104/CE del 19.11.2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale all'art. 5 ha sancito il principio della parità di trattamento prevedendo: “per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro ed occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati nella stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro”.
L'art. 35, comma 1, d.lgs. 81/2015 dispone: “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Il comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, come già ricordato, prevede: “I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa”.
L'art. 30, comma 8 del CCNL somministrazione del
27.2.2014 e del 15.10.2019 e cioè del CCNL firmato da applicato dalla società di somministrazione CP_4
, prevede che “in coerenza con il principio di _3 parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale
6 della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore….”
Alla contrattazione collettiva compete determinare “criteri e modalità” per la corresponsione del premio di risultato, anche per i lavoratori avviati con contatto di somministrazione, senza poterli escludere.
Vengono infatti in rilievo criteri selettivi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, criteri attinenti al quantum, nonché le modalità di corresponsione relative al quomodo.
Non pare legittima l'esclusione di un'intera categoria di lavoratori che, seppure non dipendenti, al pari di quest'ultimi ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Se l'art. 5 della direttiva europea 104/2008, che si riferisce alle “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” parrebbe non imporre un'assoluta parità di trattamento retributivo e/o inquadramento tra tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni all'interno della stessa
Società, la nozione adottata dall'art. 35 dl.gs n. 81/2015
(“condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”) appare più lata, non limitata alle condizioni di base previste dal contratto collettivo di categoria, in conformità ai canoni di proporzionalità e adeguatezza imposti dall'art. 36 Cost., ma estesa al trattamento economico complessivo e, quindi, anche agli elementi variabili che abbiano natura retributiva, come nel caso di specie.
La somministrazione di lavoro rinviene la sua utilità nell'utilizzo di uno strumento flessibile che consente di non assumere stabilmente una determinata quota di lavoratori e di
7 non computarli nell'organico aziendale, ma non in un risparmio sul trattamento economico dei lavoratori somministrati che svolgono le stesse mansioni dei dipendenti nella stessa struttura organizzativa degli assunti.
Non convincono poi le osservazioni di in ordine alla CP_1 fidelizzazione dei dipendenti ed alla possibilità di convertire il rapporto dei lavoratori a tempo determinato: anche l'assunzione dei lavoratori somministrati beneficia del favor normativo.
Si consideri che l'art. 34, comma 3 del Dlgs. n. 81/2015 prevede che i lavoratori somministrati debbano essere informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore; che l'art. 35, comma
8, leg. cit., prevede che “E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.”
Peraltro, le assunzioni di una società a capitale pubblico sono regolamentate da procedure selettive caratterizzate da criteri oggettivi, ma ciò vale anche per coloro che hanno già lavorato con contratti a termine.
Si consideri infine che non trova più giustificazione un trattamento economico deteriore nemmeno nei confronti del lavoratore impiegato in un appalto genuino e, quindi, di un lavoratore non inserito nel ciclo produttivo dell'appaltante e non sottoposto al potere direttivo ed organizzativo del predetto, e ciò a seguito dell'introduzione, da parte dell'articolo 29, comma 2, lettera a), del D.L. 2 marzo 2024,
n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile
2024, n. 56, del comma 1 bis dell'art. 29 del dl.gs n.
276/2003: “Al personale impiegato nell'appalto di opere o
8 servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.
A maggior ragione non trova alcuna giustificazione un trattamento differenziato nel caso della somministrazione, caratterizzata dal pieno inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della società utilizzatrice.
La conseguenza del non aver previsto particolari regole per i lavorati somministrati negli accordi di cui al precitato 35, non può che essere quella dell'applicazione tout court di tali accordi anche ai predetti.
Infine, si evidenzia che la nullità delle clausole degli
Accordi del 23 luglio 2020 e del 30 luglio 2021 può essere rilevata d'ufficio, incidenter tantum, ponendosi tale rilievo in rapporto di pregiudizialità necessaria con la pretesa azionata in giudizio.
II – INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
Il ricorrente non ha percepito l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020, né l'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali erogata da
[...] ai propri dipendenti a tempo indeterminato con la CP_1 busta paga di luglio 2021.
L'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020 e l'anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali è stata erogata dalla convenuta , con la busta paga di _3 giugno 2022, ma solo ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato.
L'allegato 10 del CCNL 23-06-21 (v. doc. n. 6 fasc. in CP_1 calce alla tabella riportante le “COMPETENZE CONTRATTUALI
ARRETRATE” prevede: “Le somme sopra indicate verranno
9 corrisposte, a titolo di vacanza contrattuale per l'anno 2020, esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Tali some saranno corrisposte nella misura di
1/12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a
15 giorni, prestato nel suddetto periodo. Null'altro è dovuto a titolo di vacanza contrattuale. L'erogazione delle suddette somme avverrà con le competenze del mese di luglio 2021.”
Parte ricorrente sostiene la nullità di tale previsione per violazione dell'ulteriore divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo determinato di derivazione eurounitaria e positivamente inverato nel nostro ordinamento con l'art. 25 Dlgs n. 81/15.
Secondo non sussiste alcuna violazione della parità di CP_1 trattamento in quanto il ricorrente ha avuto un trattamento in tutto e per tutto uguale a quello degli altri lavoratori pure assunti direttamente da
[...]
, ma a tempo determinato. CP_1
La ratio dell'esclusione risiederebbe nel fatto che soltanto per il personale a tempo indeterminato può operare la presunzione che in futuro sia alle dipendenze dell'odierna resistente.
Il primo comma del predetto art. 25 dispone: “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.”
Tale incompatibilità non si rinviene nella fattispecie in esame, considerato che l'indennità è stata riconosciuta in una componente relativa al 2020 (denominata “COMPETENZE
10 CONTRATTUALI ARRETRATE”) in ragione del ritardo del rinnovo contrattuale che ha determinato una perdita patrimoniale secca nel 2020 per il personale sia a tempo indeterminato che determinato, nonché in una componente (denominata “ANTICIPO
MIGLIORAMENTI ECONOMICI”) relativa agli aumenti del primo semestre 2021.
In entrambi i casi si tratta delle competenze retributive di cui il personale avrebbe beneficiato se il CCNL fosse stato tempestivamente rinnovato alla scadenza. La prospettiva di rimanere ancora alle dipendenze di non c'entra nulla. CP_1
Tali emolumenti entrano a far parte del trattamento economico complessivo del personale di senza distinzione tra CP_1 assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato, da ritenersi nulla per disparità di trattamento ex art. 25 Dl.gs.
n. 82/15, ed, in via mediata, dei lavoratori somministrati.
III – QUANTUM
A seguito della contestazione dei conteggi da parte di CP_1 questa in data 19/06/2024ha depositato conteggi alternativi, che sono stati condivisi dalle controparti.
Pertanto, l'importo dovuto a titolo di PDR può essere quantificato in € 1.518,61 per il 2020 ed in € 1.862,83 per il 2021, per l'importo complessivo di € 3.381,44.
Per la categoria D l'allegato 10 del CCNL 2-06-21 ha previsto un emolumento UNA-TANTUM per un TOTALE € 1.641,57 così suddiviso: COMPETENZE CONTRATTUALI ARRETRATE relative all'anno 2020 € 869,07 e ANTICIPO MIGLIORAMENTI ECONOMICI relativo dell'anno 2021 € 772,50.
Pertanto, il credito del ricorrente ammonta a € 5.023,01, come correttamente calcolato da , pur negando la debenza di CP_1 tali importi.
Segue conforme condanna.
IV - AZIONE DI REGRESSO
11 ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dal CP_1 pagamento eventualmente ritenuto dovuto in quanto tenuta allo stesso sarebbe la Controparte_3
A sostegno invoca diverse disposizioni.
L'art. 35 II comma del D.Lgs. 81/2015, prevede:
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Il diritto di rivalsa, tuttavia, è previsto per il caso che il somministratore datore di lavoro, obbligato principale al pagamento dei trattamenti retributivi, non lo abbia fatto.
Nel caso di specie vengono in rilievo emolumenti ulteriori
(variabili) che né , né avrebbero potuto CP_1 _3 corrispondere a causa delle disposizioni contrattuali collettive assunte dalle parti sociali.
L'art. 30, comma 8, del CCNL per la categoria delle Agenzie di
Somministrazione di Lavoro sottoscritto il 15 ottobre 2019 impone espressamente al somministratore l'erogazione del premio di risultato corrisposto dall'utilizzatore ai propri dipendenti, quale componente della retribuzione spettante al lavoratore avviato alla somministrazione.
Peraltro, il somministratore avrebbe dovuto attenersi a “i tempi e (al)le modalità previsti dagli accordi stessi”, che, invece, hanno escluso dai benefici i lavoratori somministrati.
Secondo tale debito retributivo deve restare CP_1 esclusivamente in capo all'Agenzia, ma non se ne ravvisa il motivo, considerato che il costo finale del lavoro somministrato deve essere sostenuto da chi ne trae l'effettivo beneficio e cioè dall'utilizzatore.
Infatti l'art. 33, II comma Dlgs. n. 81/2015 dispone: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento
12 economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.”
Il punto n. 19 del contratto commerciale di somministrazione prevede che l'utilizzatore “si obbliga a rimborsare ad gli oneri retributivi e previdenziali _3 da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore, oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da . _3
Grassetto a cura della scrivente.
Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'Agenzia CP_5 sia tenuta a pagare al dipendente più di quanto dovuto dall'utilizzatore (che sarebbe obbligato a corrispondere soltanto il minimo costituzionalmente garantito) in quanto fondato su una interpretazione riduttiva delle norme esaminate e fuori da ogni logica di mercato, essendo la somministrazione remunerata con un importo costituente la somma tra il rimborso di quanto pagato/versato dall' ed il margine di Pt_2 profitto.
Come si ripete, la somministrazione di lavoro non deve consentire all'utilizzatore un risparmio sul costo delle risorse umane.
Inoltre, possono formularsi le seguenti considerazioni in ordine al rapporto costi/benefici ed al principio di causalità.
Sotto il primo profilo si evidenzia che il costo del PDR deve rimanere in capo all'utilizzatore che ha raggiunto gli obiettivi anche grazie all'apporto dei lavoratori somministrati, così come l'indennità di vacanza contrattuale, avendo risparmiato nel 2020 e nel 2021 in ragione del CP_1 ritardato rinnovo contrattuale.
Sotto il secondo profilo si rileva che l'odierna condanna rinviene la causa nella nullità delle già esaminate
13 disposizioni contrattuali, estranee ad ed, in _3 particolare, nella mancata inclusione tra i destinatari del
PDR dei lavoratori somministrati e tra i destinatari dell'indennità una tantum dei lavoratori in regime di flessibilità.
Infine, si consideri che onerando non si determina alcun CP_1 squilibrio contrattuale, posto che la predetta andrebbe a pagare quanto avrebbe dovuto già ab origine.
Tale squilibrio si determinerebbe invece in caso di accoglimento della domanda di manleva.
Concludendo, la responsabilità solidale ex art. 35 del D.Lgs.
n. 81/2015 ha unicamente una funzione di garanzia per il lavoratore, mentre il soggetto su cui deve gravare l'onere del pagamento del Premio di risultato e degli altri componenti del trattamento economico complessivo è (solo ed esclusivamente) Controparte_1
Pertanto, è legittimata a rivalersi su per quanto _3 CP_1 dovesse eventualmente pagare all'ex dipendente in ragione della solidarietà ex art. 35, II comma Dlgs. n. 81/2015.
è responsabile soltanto per eventuali trattamenti di _3 maggior favore rispetto alle previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore concessi dalla predetta (ad es. un superminimo), fattispecie qui non ricorrente.
La domanda di manleva/regresso proposta da deve essere CP_1 quindi rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) Accerta il diritto del ricorrente al pagamento del premio di risultato relativo agli anni 2020 e 2021;
14 2) dichiara la nullità della disposizione contenuta nell'allegato 10 al ccnl 23 giugno 2021 di
[...] di cui in motivazione;
CP_1
3) accerta il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali 2021;
4) per l'effetto, condanna e Controparte_1 _3
, in via tra loro solidale, a corrispondere al
[...] ricorrente la complessiva somma di € 5.023,01, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
5) rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_1 nei confronti di Controparte_3
6) condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 sostenute dal ricorrente e da che liquida in € _3
3137,00 in favore del primo e in € 2150,00 in favore della seconda, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
7) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 14/05/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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