Il trattamento stabilito dall' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , dovra' essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volonta' del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della localita' ove si svolge il lavoro.