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7 maggio 1954
7 maggio 1954
Art. 2.
Il trattamento stabilito dall' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , dovra' essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volonta' del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della localita' ove si svolge il lavoro.
Il trattamento stabilito dall' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , dovra' essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volonta' del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della localita' ove si svolge il lavoro.
Commentari • 3
- 1. Festività CCNL Cooperative Edili: come funzionano per operai e impiegatiAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 aprile 2024 · 8.076263
[…] Festività coincidenti con il sabato e la domenica Nel contratto collettivo è prevista una "Dichiarazione congiunta a verbale": "Le Parti si danno reciprocamente atto che per effetto dell'art. 5 della Legge 27/05/1949 n. 260 e dell'art. 2 della Legge 31/03/1954 n. 90, nonché delle norme contrattuali, il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica". […]
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Giurisprudenza • 89
- 1. Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 334Provvedimento: […] CP_3 ; è altrettanto chiaro che la legge 260 del 1949 non include tra le festività il giorno del Santo Patrono. Tuttavia, l'art. 2 della Legge 90 del 1954 estende il trattamento retributivo di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 anche al lavoratore assente per la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. E l'assimilazione del giorno del Santo Patrono alle altre principali festività è espressamente indicata dall'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel settore di interesse. Proprio per una fondamentale esigenza di coerenza dell'ordinamento giuridico che non può qualificare e trattare diversamente la medesima fattispecie (e in tale coerenza sta la certezza del diritto) deve ritenersi a tutti gli effettiLeggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 23 legge 689/1981·
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