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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R . G . 9 3 0 / 2 0 2 4
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 17/04/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente,
con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 930 del 2024, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. BARISON LEONE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. DAL BELLO ALESSANDRO
* * *
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc);
CONCLUSIONI:
- per opponente:
A.1) Accertato e dichiarato che l'opposta è impresa consorziata nel e che esiste nello Parte_1
Statuto consortile che regola i rapporti tra consorziati la clausola compromissoria, revocare il decreto
ingiuntivo emesso perché con l'opposizione è stato introdotto un normale giudizio di cognizione sottoposto alla giurisdizione della Camera Arbitrale di AD secondo i dettami della clausola compromissoria e, pertanto, dichiarare preliminarmente con sentenza il difetto di giurisdizione/competenza rispetto alla controversia de qua. Con liquidazione delle spese di lite dell'intero
procedimento in quanto definito il giudizio.
B) IN VIA PRINCIPALE:
Nella denegata ipotesi ove non accolta l'eccezione preliminare di competenza giurisdizione.
2 B.1) Accertato che l'opposizione si era necessaria per far accertare l'inesistenza del credito sia per il
mancato avveramento della condizione sospensiva della fine lavori, dell'esecuzione dell'opera, dell'accettazione delle opere, del collaudo e sia per l'eccezione di inadempimento e quindi accertato che al momento dell'emissione dell'ingiunzione non vi era l'obbligazione pretesa dall'opposta, revocare il decreto
ingiuntivo per inesistenza del credito e/o per il mancato avveramento delle condizioni sospensive pattuite tra le parti.
B.2) Accertato che l'opponente non poteva considerarsi in mora, dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi moratori come richiesti dall'opposta dalla scadenza delle singole fatture e fondata l'eccezione di
inadempimento.
B.3) Accertato che l'opposizione si è resa necessaria, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, per impedire la formazione di un titolo esecutivo indebito, dichiarare l'opposta, a seguito del presente giudizio,
soccombente rispetto all'eccezione di difetto di competenza o soccombente nel merito e quindi condannare
l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
C) IN VIA RICONVENZIONALE:
C.1) Accertato che l'opposta ha indebitamente abbandonato il cantiere di PI prima della conclusione
delle opere, condannarla al risarcimento danni di € 15.000,00 o la maggiore o minore somma che appaia di giustizia oltre a penale contrattuale di € 500,00, con compensazione giudiziale di ogni somma dovuta.
D) IN VIA ISTRUTTORIA:
D.1) Si richiamano le produzioni documentali effettuate e si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori
di cui alle memorie 171 ter nr. 2 e 3.”
- per parte opposta:
“IN VIA PRELIMINARE sulla eccezione di incompetenza:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, una volta accertato che la convenuta opposta non è una impresa consorziata al per i motivi esposti in narrativa, dichiarare la propria competenza per la Parte_1
definizione della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
IN VIA PRELIMINARE subordinata: Qualora il Giudice adito voglia aderire alla eccezione di
incompetenza sollevata da controparte, si chiede di voler dichiarare la propria competenza almeno con riguardo alla somma ingiunta oggetto della fattura n. 10 del 15.02.2023, emessa per i lavori svolti e riconosciuti presso il cantiere di PI e non oggetto di alcun accordo scritto tra le parti.
3 IN VIA PRELIMINARE ed ulteriormente subordinata: In caso di accoglimento totale della exceptio
compromissi sollevata da controparte e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 108/2024 del
15.01.2024, voglia il Giudice adito rimettere la controversia al giudizio degli arbitri con compensazione totale delle spese di giudizio a fronte della legittimità del ricorso monitorio.
NEL MERITO in via principale: respingersi tutte le domande formulate da parte attrice-opponente per le ragioni meglio enunciate in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 108/2024 del
15.01.2024 – R.G. 5567/2023 emesso dal Tribunale di Treviso.
NEL MERITO in via subordinata: respinte tutte le domande formulate da parte attrice-opponente,
accertare il diritto di credito maturato in capo alla così come quantificato Controparte_1
e riconosciuto in atti e per l'effetto condannarsi il a pagare a favore Parte_1
la somma di € 11.702,50 oltre interessi di mora o quella che sarà ritenuta Controparte_1
di giustizia.
IN OGNI CASO, spese di causa interamente rifuse compresi I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge dovute.
IN VIA ISTRUTTORIA, al fine di dimostrare la bontà della richiesta di pagamento della Controparte_1
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie così come tutte formulate nella memoria ex art. 171
[...]
ter n. 2 cpc, da intendersi qui integralmente richiamate con i testi ivi indicati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2024, il ha opposto Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 108/2024 emesso in data 15 gennaio 2024 dal Tribunale di Treviso a favore di con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_1
di euro 13.118,00, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento di lavori descritti nelle due fatture azionate ed aventi ad oggetto prestazioni rese da Controparte_1
nei cantieri di Lignano Sabbiadoro e PI (VE).
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha evidenziato in via pregiudiziale:
a) che l'opposta è impresa aderente al;
Parte_1
b) che lo Statuto consortile prevede, all'art. 24, la clausola compromissoria per tutte le controversie tra consorziati e tra consorziati e , stabilendo che la nomina dell'arbitro Parte_1
avvenga a cura del Presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di AD;
4 c) che la clausola arbitrale è inoltre inserita anche nel contratto del 15 settembre 2021
intercorso tra le parti all'art. 11.
L'opponente ha quindi eccepito il difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale adito, oltre a contestare nel merito la pretesa creditoria ex adverso azionata.
si è costituita in giudizio, contestando sia in via pregiudiziale di Controparte_1
rito che nel merito quanto eccepito dal . Parte_1
La causa è stata istruita mediante deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
E' stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Le questioni pregiudiziali e preliminari sono state ritenute idonee a definire il giudizio.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato quindi assegnato termine sino al 28 marzo 2025, per brevi note conclusive.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione proposta è fondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
In particolare, va accolta la questione pregiudiziale di rito, in conformità a condivisibile orientamento di merito, reso dal Tribunale di AD in fattispecie affine a quella che qui ci occupa (cfr. doc. 8, fascicolo di parte opponente) e risultando per altro verso inconferente quella del Tribunale di Vicenza prodotta dall'opposto sub doc. 2.
E' infatti emerso, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, che:
a) lo Statuto consortile prevede, all'art. 24, la clausola compromissoria per tutte le controversie tra consorziati e tra consorziati e , stabilendo che la nomina Parte_1
dell'arbitro avvenga a cura del Presidente della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di AD (cfr. doc. 2, fascicolo di parte opponente);
5 b) è stata prodotta domanda di iscrizione dell'opposta al predetto (cfr. doc. 1, Parte_1
fascicolo di parte opponente);
c) sussiste contratto del 15 settembre 2021, sottoscritto dalle parti ed avente ad oggetto il cantiere situato a Lignano Sabbiadoro (VE), con riferimento al quale è stata emessa ed azionata una delle due fatture per cui è causa (cfr. doc. 1, fascicolo monitorio);
d) per quanto concerne la realizzazione di lavori presso il cantiere di PI (VE), con riferimento al quale è stata emessa ed azionata la seconda delle due fatture per cui è causa (cfr. doc. 2, fascicolo monitorio), si osserva che vi è specifico documento a firma di parte opposta ove la predetta dichiara di aver impiegato due lavoratori nell'ambito di contratto di affidamento di lavori stipulato con il ed avente ad Parte_1
oggetto il suddetto cantiere di PI (cfr. doc. 12, fascicolo di parte opponente).
E' inoltre infondata l'eccezione dell'opposta secondo cui dovrebbe tenersi in considerazione il fatto che l'opposta non ha mai versato il contributo consortile, operando pertanto – secondo la prospettazione di 'art. 7 di cui allo statuto consortile, che prevede: Controparte_1
Premesso che non risulta che il consorziato abbia inviato alcuna richiesta di recesso, deve infatti osservarsi che il predetto termine di giorni 120 non esplica automatici effetti in presenza di diverse ed incompatibili manifestazioni di volontà desumibili dal comportamento tenuto da entrambe le parti, quale deve ritenersi la sottoscrizione di contratto di affidamento lavori tra soggetto consorziato e di molto successiva alla scadenza del predetto termine di giorni Parte_1
6 Non risulta inoltre, né è stato dedotto specificamente dall'opposta, che sia avvenuta alcuna diffida di pagamento ad opera del in ragione del mancato versamento dei contributi Parte_1
o un qualche provvedimento di sospensione.
E' pertanto del tutto incongruo ritenere che sia avvenuto un recesso tacito per fatti concludenti dell'opposta dal , atteso che ciò è incompatibile con il perdurare di rapporti Parte_1
contrattuali contenenti specifici richiami allo Statuto consortile (cfr. citato doc. 2) oltre che con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio a firma del legale rappresentante pro tempore dell'opposta ove si dà conto della sussistenza di contratti di affidamento di lavori ad opera del nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 (cfr. documenti 10, 11 e 12 Parte_1
di cui al fascicolo di parte opponente).
Ulteriori elementi da cui si desume la natura di soggetto consorziato in capo all'opposta – del tutto incompatibili con un recesso dal – si ricavano infine dalla disamina della visura Parte_1
camerale del (ove si indica l'opposta come impresa consorziata – cfr. doc. 7 Parte_1
di cui al fascicolo dell'opponente).
E' infine inconferente l'eccezione di vessatorietà della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 15 settembre 2021, in quanto opera l'art. 22 di cui allo Statuto Consortile (cfr.
Cassazione n. 27787 / 22 prodotta per esteso dall'opponente quale doc. 9 e peraltro resa a conferma di pronuncia del Tribunale di AD in controversia affine a quella che qui ci occupa).
La controversia insorta, pertanto, ha come oggetto un contenzioso tra un soggetto consorziato
(quale è l'opposta) ed il , avvenuto con riferimento a due distinti contratti di Parte_1
affidamento di lavori commissionati dal alla società opposta. Parte_1
Ne deriva come spetterà alla delibazione della Camera arbitrale di AD, giusta clausola compromissoria sopra riportata, ogni valutazione di merito sulla presente controversia.
In ragione di quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta ed in via pregiudiziale di rito, viene quindi dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito e decidere la presente controversia, in quanto avente ad oggetto un contenzioso sottoposto alla valutazione della Camera arbitrale di AD - giusta clausola compromissoria di cui all'art. 22 dello Statuto consortile prodotto quale documento 2 dall'opponente – alla quale è pertanto devoluta ogni valutazione di merito sulla presente controversia. Per l'effetto, viene revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 108/2024, emesso in data 15 gennaio 2024 dal Tribunale di Treviso.
7 L'opposizione viene quindi accolta, attesa l'incompetenza del Tribunale adito a dirimere la presente controversia, on conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto,
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.540,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali
15% e ad € 145,50 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle varie fasi, in quanto il giudizio è stato istruito in via esclusivamente documentale e definito in via pregiudiziale di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta ed in via pregiudiziale di rito, dichiara l'incompetenza del
Tribunale adito e decidere la presente controversia, in quanto avente ad oggetto un contenzioso sottoposto alla valutazione della Camera arbitrale di AD - giusta clausola compromissoria di cui all'art. 22 dello
Statuto consortile – alla quale è pertanto devoluta ogni valutazione di merito sulla presente controversia;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 108/2024, emesso in data 15 gennaio 2024 dal
Tribunale di Treviso;
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre
IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% ed oltre ad € 145,50 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 (cfr. contratto del 15 settembre 2021 prodotto quale doc. 2 e domanda di iscrizione al del 10 febbraio 2020 prodotta quale doc. 1, di cui al fascicolo dell'opponente). Parte_1