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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 09/01/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1016 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. CRISAFULLI TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PULLI CLEMENTINA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: accredito contribuzione figurativa e ricostituzione pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 5.9.17, conveniva in Parte_1
giudizio l' per sentirlo condannare all'accredito della contribuzione figurativa ed al conseguente CP_1
ricalcolo della pensione in godimento, con ulteriore domanda volta a sentir condannare l
[...]
a restituire la somma di euro 4.464,36 che le sarebbe stata integralmente trattenuta in CP_2
virtù di un provvedimento di indebito del 2013.
Resisteva in giudizio l' contestando e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna lette le note di trattazione scritta telematicamente depositate dal procuratore della ricorrente, la causa veniva decisa con la presente sentenza. agisce in giudizio per chiedere la condanna dell' ad accreditarle Parte_2 CP_1
la contribuzione figurativa e, per l'effetto, a ricalcolare la pensione di cui è titolare.
La domanda, formulata nei suddetti termini, appare alquanto generica, dal momento che, seppur possa dirsi astrattamente individuabile il petitum del presente giudizio, non altrettanto può dirsi per la causa petendi, non avendo la ricorrente allegato il titolo della chiesta contribuzione figurativa (maternità, malattia, invalidità), né avendo la stessa allegato il rapporto pensionistico sottostante, omettendo ogni riferimento alla tipologia e categoria della prestazione pensionistica di cui si professa titolare.
La domanda, così formulata, potrebbe ritenersi meritevole di inammissibilità per eccessiva indeterminatezza.
Ciò nondimeno, nell'individuazione del thema decidendum viene in aiuto la valutazione del combinato tra le allegazioni svolte nel ricorso introduttivo e le contestazione (o le non contestazioni) svolte nella memoria difensiva da parte dell'Ente convenuto, in considerazione della necessaria circolarità cui è informato il combinato disposto di cui agli artt. 414 e 416.
Ha affermato, sul punto, la Suprema Corte, che “Nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della c.d. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416, comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prove - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/02/2012, n. 1878).
Ciò posto, l' , nel costituirsi in giudizio, ha affermato di aver calcolato, in favore della CP_1
ricorrente, tutta la contribuzione figurativa cui ella aveva diritto per maternità e per malattia in agricoltura, così supplendo alle carenze assertive di cui in premessa.
Ha altresì prodotto documentazione attestante l'avvenuto accredito della suddetta contribuzione figurativa e manifestato le ragioni per le quali, all'esito dei dovuti calcoli della pensione, derivò l'indebito contestato alla nel 2013. Pt_2
Di contro, la ricorrente si è limitata laconicamente a vantare un diritto all'accredito di non meglio specificata contribuzione figurativa, nonché alla pretesa di contestare un indebito formatosi dieci anni or sono sulla scorta dei calcoli svolti dall' al fine di liquidare la “pensione di vecchiaia, CP_1
di cui è titolare dal settembre 2002” (ed anche questa circostanza il Tribunale conosce per averla appresa da parte resistente), senza peraltro fornire alcuna prova documentale o, a tutto voler concedere, anche soltanto indiziaria a sostegno della pretesa fatta valere.
La domanda va, sol per questo, rigettata perché infondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 30/03/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Patti, 09/01/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena