Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10730 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10730/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Coppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RC OR in Roma, via Flaminia n. 135;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: a) in data -OMISSIS-, segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, Stazione Conero di Ancona per violazione dell’art. 44, comma 1, DPR 380/2001 (inosservanza delle norme in materia edilizia); b) a carico del coniuge convivente, sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria in data -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, recante condanna per il reato di cui all’art. 74, comma 1 e 4, D.P.R. 309/1990 (partecipazione e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
Con unico motivo di diritto si lamenta l’illegittimità del diniego impugnato per “eccesso di potere, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, irragionevolezza, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91/1990” , non avendo l’Amministrazione correttamente valutato la segnalazione di abuso edilizio a carico della ricorrente, peraltro non sfociata in alcun procedimento penale, nonché la risalenza ultradecennale della condanna a carico del coniuge convivente per traffico di stupefacenti.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025, la difesa di parte ricorrente ha chiesto lo stralcio della documentazione prodotta dall’Amministrazione in data 14 maggio 2025; indi la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, deve in via preliminare trovare accoglimento la richiesta di stralcio della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in data 14 maggio 2025, in quanto palesemente tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., a tenore del quale “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza (…)” .
Venendo al merito del ricorso, ritiene il Collegio che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato è suscettibile di positiva definizione, avuto riguardo al prospettato profilo di carente istruttoria procedimentale, avendo l’Amministrazione rigettato la domanda di cittadinanza senza conoscere gli esiti processuali della notizia di reato del -OMISSIS- (inosservanza delle norme in materia edilizia) a carico della ricorrente e del coniuge convivente, la quale ben potrebbe essere stata archiviata per infondatezza della stessa, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso rispetto allo stesso diniego gravato, emanato in data -OMISSIS-.
Ritiene inoltre il Collegio, che il provvedimento non dia adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a negare la cittadinanza alla richiedente e a ritenere di non poter escludere che l’attribuzione di detto status possa arrecare noncumento alla collettività nazionale, in conseguenza dell’ulteriore addebito emerso nel corso del procedimento, particolarmente vetusto (in quanto risalente di quindici anni dalla domanda di cittadinanza e di venti anni dal diniego impugnato), a carico del coniuge convivente (cfr. condanna del 2001 per spaccio di stupefacenti), il quale, ciò nonostante, ha comunque potuto continuare a risiedere sul territorio nazionale e condurvi la propria esistenza, raggiungendo una stabile situazione familiare e lavorativa, al pari della moglie.
In presenza di tale vulnus motivazionale, ritiene pertanto il Collegio che non sia possibile ricostruire puntualmente l’iter logico-giuridico che ha condotto l’autorità procedente a formulare un giudizio prognostico di inidoneità a conseguire l’agognato status di cittadino.
Il diniego impugnato deve pertanto essere annullato, fermo comunque restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva della richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.