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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI NI BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3944/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403363 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403363 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403363 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 403363 emessa dal Comune di Vallo della Lucania per l'importo complessivo di € 12.147,74, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari (TARSU/TARI/TARES,
TASI, IMU) riferiti ad annualità comprese fra il 2010 e il 2018/2019. Ha chiesto, altresì, la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Il Comune, costituendosi, ha depositato controdeduzioni contenenti l'elenco analitico di 15 atti prodromici
(accertamenti e ingiunzioni) con relative date di notifica al contribuente, ed ha richiamato un'Intimazione di pagamento n. 702564 del 25/11/2019, asseritamente notificata il 16/12/2019, quale atto interruttivo della prescrizione sulle ingiunzioni anteriori. Il Comune ha inoltre invocato l'operatività delle sospensioni emergenziali Covid dei termini di decadenza/prescrizione nella riscossione coattiva (periodo 09/03/2020–
31/08/2021, 542 giorni), ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 4 del D.L. 41/2021.
Dall'esame degli atti si rilevano, tuttavia, alcune lacune probatorie e incongruenze: per l'accertamento IMU n. 8030 (2015), le controdeduzioni indicano una notifica “28.2.2019” a fronte di atto del 12.11.2019, con evidente incompatibilità cronologica;
per l'accertamento TASI n. 6732 (2016), la data di notifica è riportata come “22.12.202”, ossia tronca;
per l'Intimazione n. 702564 (2019), indicata come notifica interruttiva, non sono in atti l'AR/relata e la prova che essa ricomprendesse specificamente le ingiunzioni n. 68999, 159061, 398670.
Su tali profili, il Comune non ha fornito, allo stato, prova materiale idonea (AR/relata, tracciatura postale, copia integrale degli atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Regole applicabili
I tributi locali integrano obbligazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la natura periodica delle predette entrate e, conseguentemente, la prescrizione breve dei relativi crediti;
l'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile, ferma l'autonomia degli atti ex art. 19D.Lgs. 546/1992, per cui gli atti non impugnati nei termini divengono irretrattabili nel merito, salva la verifica dei vizi propri dell'atto impugnato
(tra cui la prescrizione del credito in fase di riscossione e la prova delle notifiche degli atti presupposti).
2. Metodo di verifica
In diritto
1) Sospensione “Covid” ex art. 67 DL 18/2020 – criterio di calcolo applicabile
La Corte fa applicazione dell'art. 67, DL 18/2020 (finestra 08/03/2020–31/05/2020) nel significato vincolante chiarito dalla Corte di Cassazione – Primo Presidente, provv. n. 1630/2025: i termini di prescrizione/ decadenza che risultavano in pendenza durante tale finestra si spostano in avanti di 85 giorni (c.d. slittamento) anche se non in scadenza in quell'anno, in conformità al richiamo dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 (eventi eccezionali: sospensione speculare in favore dell'ente impositore).
2) Prescrizione quinquennale dei tributi locali e assenza di “conversione” decennale
I tributi locali si qualificano come prestazioni periodiche e soggiacciono a prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata impugnazione dell'atto di riscossione non determina la “conversione” della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c. (che opera solo in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato): la mancata opposizione produce soltanto la irretrattabilità del credito, non la trasformazione del termine.
3) Autonoma impugnabilità dell'intimazione
Gli atti che portano a conoscenza del contribuente la pretesa (fermi, preavvisi e intimazioni) sono autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario, in funzione di garanzia del diritto di difesa, secondo la lettura estensiva dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 affermata dalle Sezioni Unite.
4) Onere della prova delle notifiche e disciplina della notificazione a mezzo posta
Quando il contribuente contesta la regolarità/tempestività della notifica di un atto presupposto, grava sull'Ente impositore l'onere di provare la ritualità del procedimento notificatorio (AR/relata, tracciatura), da produrre in primo grado alla luce del novellato art. 58, comma 3, d.lgs. 546/1992 (la produzione in appello è, in gran parte, preclusa), come riconosciuto da Corte Cost. n. 36/2025.
Nella notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio, si applica il servizio postale ordinario (non la L.
890/1982): la giurisprudenza ha ribadito il perfezionamento per compiuta giacenza e la validità della notifica con riferimento alle regole del servizio postale ordinario;
quanto al contenuto del plico, la presunzione di regolare conoscenza (busta e atto) grava sul destinatario che la contesti, il quale deve fornire prova contraria
(ad es. plico vuoto o diverso.
5) Applicazione dei principi al caso concreto (calcolo con +85 giorni)
La Corte assume come dies a quo la data di notifica del titolo (accertamento/ingiunzione/intimazione) e applica lo slittamento di 85 giorni (art. 67 DL 18/2020) solo ai termini in pendenza tra 08/03/2020 e 31/05/2020
(secondo Cass. 1630/2025; Cass. 960/2025). Così calcolato, alla data 10/06/2025 risultano prescritti:
a) Ingiunzione n. 68999 (TARSU 2010–2013): not. 31/05/2017 → 5 anni 31/05/2022 → +85 giorni al
24/08/2022 → prescritta.
b) Ingiunzione n. 159061 (ICI 2012): not. 17/10/2018 → 5 anni 17/10/2023 → +85 giorni al 10/01/2024 → prescritta.
c) Ingiunzione n. 398670 (TARSU 2012): not. 03/01/2019 → 5 anni 03/01/2024 → +85 giorni al 28/03/2024
→ prescritta.
d) Intimazione n. 702564 (25/11/2019; not. 16/12/2019): 5 anni 16/12/2024 → +85 giorni al 11/03/2025 → prescritta (oltre al difetto di prova della notifica/contenuto).
e) Ingiunzione n. 209138 (TARI 2014–2015): not. 02/01/2020 → 5 anni 02/01/2025 → +85 giorni al 28/03/2025
→ prescritta.
f) Ingiunzione n. 209139 (IMU 2013–2014): not. 02/01/2020 → 5 anni 02/01/2025 → +85 giorni al 28/03/2025
→ prescritta.
Restano non prescritti gli atti notificati nel 2022–2024 (ingiunzioni nn. 58150, 30357, 77199 per IMU 2016–
2017, 77200; accertamenti nn. 6817, 6845, 59380, 90806, 89956), fermi i seguenti vizi probatori: (a) IMU
2015 nell'ingiunzione n. 77199(accertamento n. 8030) con data di notifica indicata anteriore alla formazione dell'atto da cui discende l' incongruenza dirimente (annullamento in parte qua); (b) TASI 2016 nell'accertamento n. 6732 con data tronca (“22.12.202”) da cui emerge il difetto di prova della notifica
(annullamento in parte qua).
Il criterio così applicato è coerente con Cass. 1630/2025 e Cass. 960/2025 che prevedono lo slittamento
+85 ai termini in pendenza;
la natura quinquennale della prescrizione e l'assenza di “conversione” sono in linea con SS.UU. 23397/2016; l'autonoma impugnabilità dell'intimazione discende dal principio delle SS.
UU. sull'interpretazione estensiva dell'art. 19; l'onere della prova delle notifiche e la disciplina posta ordinaria consolidano la necessità della prova in primo grado e la presunzione di regolare conoscenza del plico.
La Corte:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e annulla in parte qua l'intimazione impugnata limitatamente ai seguenti carichi:
a) Ingiunzione n. 68999 (TARSU 2010–2013) – prescritta;
b) Ingiunzione n. 159061 (ICI 2012) – prescritta;
c) Ingiunzione n. 398670 (TARSU 2012) – prescritta;
d) Intimazione n. 702564 (25/11/2019; not. 16/12/2019) – prescritta ed evidenzia il difetto di prova della notifica/contenuto;
e) Ingiunzione n. 209138 (TARI 2014–2015) – prescritta;
f) Ingiunzione n. 209139 (IMU 2013–2014) – prescritta;
g) IMU 2015 ricompresa nell'Ingiunzione n. 77199 – evidenzia il difetto di prova della notifica dell'accertamento n. 8030 (incongruenza cronologica);
h) TASI 2016 ricompresa nell'Accertamento n. 6732 – evidenzia il difetto di prova della notifica (data tronca).
2. Rigetta nel resto il ricorso, ritenendo non prescritti alla data del 10/06/2025 i residui crediti (ingiunzioni
58150, 30357, 77199 per IMU 2016–2017, 77200; accertamenti 6817, 6845, 59380, 90806, 89956), ferma la verifica documentale della regolarità delle notifiche ove specificamente contestata.
3. Spese di lite compensate visto il parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti come in motivazione. Spese compensate. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Luigi Guadagni Giovanni Battista De Simone
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI NI BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3944/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403363 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403363 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403363 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 403363 emessa dal Comune di Vallo della Lucania per l'importo complessivo di € 12.147,74, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari (TARSU/TARI/TARES,
TASI, IMU) riferiti ad annualità comprese fra il 2010 e il 2018/2019. Ha chiesto, altresì, la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Il Comune, costituendosi, ha depositato controdeduzioni contenenti l'elenco analitico di 15 atti prodromici
(accertamenti e ingiunzioni) con relative date di notifica al contribuente, ed ha richiamato un'Intimazione di pagamento n. 702564 del 25/11/2019, asseritamente notificata il 16/12/2019, quale atto interruttivo della prescrizione sulle ingiunzioni anteriori. Il Comune ha inoltre invocato l'operatività delle sospensioni emergenziali Covid dei termini di decadenza/prescrizione nella riscossione coattiva (periodo 09/03/2020–
31/08/2021, 542 giorni), ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 4 del D.L. 41/2021.
Dall'esame degli atti si rilevano, tuttavia, alcune lacune probatorie e incongruenze: per l'accertamento IMU n. 8030 (2015), le controdeduzioni indicano una notifica “28.2.2019” a fronte di atto del 12.11.2019, con evidente incompatibilità cronologica;
per l'accertamento TASI n. 6732 (2016), la data di notifica è riportata come “22.12.202”, ossia tronca;
per l'Intimazione n. 702564 (2019), indicata come notifica interruttiva, non sono in atti l'AR/relata e la prova che essa ricomprendesse specificamente le ingiunzioni n. 68999, 159061, 398670.
Su tali profili, il Comune non ha fornito, allo stato, prova materiale idonea (AR/relata, tracciatura postale, copia integrale degli atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Regole applicabili
I tributi locali integrano obbligazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la natura periodica delle predette entrate e, conseguentemente, la prescrizione breve dei relativi crediti;
l'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile, ferma l'autonomia degli atti ex art. 19D.Lgs. 546/1992, per cui gli atti non impugnati nei termini divengono irretrattabili nel merito, salva la verifica dei vizi propri dell'atto impugnato
(tra cui la prescrizione del credito in fase di riscossione e la prova delle notifiche degli atti presupposti).
2. Metodo di verifica
In diritto
1) Sospensione “Covid” ex art. 67 DL 18/2020 – criterio di calcolo applicabile
La Corte fa applicazione dell'art. 67, DL 18/2020 (finestra 08/03/2020–31/05/2020) nel significato vincolante chiarito dalla Corte di Cassazione – Primo Presidente, provv. n. 1630/2025: i termini di prescrizione/ decadenza che risultavano in pendenza durante tale finestra si spostano in avanti di 85 giorni (c.d. slittamento) anche se non in scadenza in quell'anno, in conformità al richiamo dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 (eventi eccezionali: sospensione speculare in favore dell'ente impositore).
2) Prescrizione quinquennale dei tributi locali e assenza di “conversione” decennale
I tributi locali si qualificano come prestazioni periodiche e soggiacciono a prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata impugnazione dell'atto di riscossione non determina la “conversione” della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c. (che opera solo in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato): la mancata opposizione produce soltanto la irretrattabilità del credito, non la trasformazione del termine.
3) Autonoma impugnabilità dell'intimazione
Gli atti che portano a conoscenza del contribuente la pretesa (fermi, preavvisi e intimazioni) sono autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario, in funzione di garanzia del diritto di difesa, secondo la lettura estensiva dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 affermata dalle Sezioni Unite.
4) Onere della prova delle notifiche e disciplina della notificazione a mezzo posta
Quando il contribuente contesta la regolarità/tempestività della notifica di un atto presupposto, grava sull'Ente impositore l'onere di provare la ritualità del procedimento notificatorio (AR/relata, tracciatura), da produrre in primo grado alla luce del novellato art. 58, comma 3, d.lgs. 546/1992 (la produzione in appello è, in gran parte, preclusa), come riconosciuto da Corte Cost. n. 36/2025.
Nella notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio, si applica il servizio postale ordinario (non la L.
890/1982): la giurisprudenza ha ribadito il perfezionamento per compiuta giacenza e la validità della notifica con riferimento alle regole del servizio postale ordinario;
quanto al contenuto del plico, la presunzione di regolare conoscenza (busta e atto) grava sul destinatario che la contesti, il quale deve fornire prova contraria
(ad es. plico vuoto o diverso.
5) Applicazione dei principi al caso concreto (calcolo con +85 giorni)
La Corte assume come dies a quo la data di notifica del titolo (accertamento/ingiunzione/intimazione) e applica lo slittamento di 85 giorni (art. 67 DL 18/2020) solo ai termini in pendenza tra 08/03/2020 e 31/05/2020
(secondo Cass. 1630/2025; Cass. 960/2025). Così calcolato, alla data 10/06/2025 risultano prescritti:
a) Ingiunzione n. 68999 (TARSU 2010–2013): not. 31/05/2017 → 5 anni 31/05/2022 → +85 giorni al
24/08/2022 → prescritta.
b) Ingiunzione n. 159061 (ICI 2012): not. 17/10/2018 → 5 anni 17/10/2023 → +85 giorni al 10/01/2024 → prescritta.
c) Ingiunzione n. 398670 (TARSU 2012): not. 03/01/2019 → 5 anni 03/01/2024 → +85 giorni al 28/03/2024
→ prescritta.
d) Intimazione n. 702564 (25/11/2019; not. 16/12/2019): 5 anni 16/12/2024 → +85 giorni al 11/03/2025 → prescritta (oltre al difetto di prova della notifica/contenuto).
e) Ingiunzione n. 209138 (TARI 2014–2015): not. 02/01/2020 → 5 anni 02/01/2025 → +85 giorni al 28/03/2025
→ prescritta.
f) Ingiunzione n. 209139 (IMU 2013–2014): not. 02/01/2020 → 5 anni 02/01/2025 → +85 giorni al 28/03/2025
→ prescritta.
Restano non prescritti gli atti notificati nel 2022–2024 (ingiunzioni nn. 58150, 30357, 77199 per IMU 2016–
2017, 77200; accertamenti nn. 6817, 6845, 59380, 90806, 89956), fermi i seguenti vizi probatori: (a) IMU
2015 nell'ingiunzione n. 77199(accertamento n. 8030) con data di notifica indicata anteriore alla formazione dell'atto da cui discende l' incongruenza dirimente (annullamento in parte qua); (b) TASI 2016 nell'accertamento n. 6732 con data tronca (“22.12.202”) da cui emerge il difetto di prova della notifica
(annullamento in parte qua).
Il criterio così applicato è coerente con Cass. 1630/2025 e Cass. 960/2025 che prevedono lo slittamento
+85 ai termini in pendenza;
la natura quinquennale della prescrizione e l'assenza di “conversione” sono in linea con SS.UU. 23397/2016; l'autonoma impugnabilità dell'intimazione discende dal principio delle SS.
UU. sull'interpretazione estensiva dell'art. 19; l'onere della prova delle notifiche e la disciplina posta ordinaria consolidano la necessità della prova in primo grado e la presunzione di regolare conoscenza del plico.
La Corte:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e annulla in parte qua l'intimazione impugnata limitatamente ai seguenti carichi:
a) Ingiunzione n. 68999 (TARSU 2010–2013) – prescritta;
b) Ingiunzione n. 159061 (ICI 2012) – prescritta;
c) Ingiunzione n. 398670 (TARSU 2012) – prescritta;
d) Intimazione n. 702564 (25/11/2019; not. 16/12/2019) – prescritta ed evidenzia il difetto di prova della notifica/contenuto;
e) Ingiunzione n. 209138 (TARI 2014–2015) – prescritta;
f) Ingiunzione n. 209139 (IMU 2013–2014) – prescritta;
g) IMU 2015 ricompresa nell'Ingiunzione n. 77199 – evidenzia il difetto di prova della notifica dell'accertamento n. 8030 (incongruenza cronologica);
h) TASI 2016 ricompresa nell'Accertamento n. 6732 – evidenzia il difetto di prova della notifica (data tronca).
2. Rigetta nel resto il ricorso, ritenendo non prescritti alla data del 10/06/2025 i residui crediti (ingiunzioni
58150, 30357, 77199 per IMU 2016–2017, 77200; accertamenti 6817, 6845, 59380, 90806, 89956), ferma la verifica documentale della regolarità delle notifiche ove specificamente contestata.
3. Spese di lite compensate visto il parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti come in motivazione. Spese compensate. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Luigi Guadagni Giovanni Battista De Simone