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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
ET CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
LV BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Verona, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
Piazza Pozza, 1, Verona, c.f. e p.iva rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cinque P.IVA_1
(c.f. ) giusto decreto n. 6348 del 9 maggio 2024 nonché procura in atti, con C.F._1
domicilio eletto in Milano, Piazza 4 Novembre n. 7, dichiarando di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di rito all'indirizzo pec Email_1
Parte appellante contro
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
della Casa 9, CF: rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Rosa (CF: C.F._2
Fax 045-8303353 – Pec: con studio in CodiceFiscale_3 Email_2
Verona, Lung'Adige Catena 13, presso il quale è domiciliato, come da procura in atti
Parte appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 715/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: revoca del dirigente
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in accoglimento della presente impugnazione, si conclude per l'integrale riforma della sentenza gravata con il rigetto di
ogni avversa domanda ed eccezione nonché, ai sensi dell'art. 336, c.p.c., per la condanna del convenuto alla restituzione
della somma di € 93.818,37 in favore dell'appellante, corrispostagli in esecuzione della pronuncia di primo grado, oltre
accessori come per legge.
Si chiede infine la condanna della controparte al pagamento di spese, incluse quelle generali, e competenze di lite, oltre
iva e cpa, del doppio grado.”
Per parte appellata:
“Nel merito
1) Rigettarsi l'atto di appello proposto da A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VERONA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 37123
VERONA, Piazza Pozza 1/C, CF perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente P.IVA_1
integrale conferma della sentenza di 1° grado.
2) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa, per il
presente grado del giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande dell'ing. CP_1
dichiarando illegittima la sua revoca ante tempus dall'incarico di Direttore generale di ATER e condannando ATER al conseguente risarcimento del danno. Ha, altresì, condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite.
1.1. L'ing. stato Direttore generale dell'ATER di Verona dal 1°.1.2019, a seguito di CP_1
selezione pubblica per titoli, con qualifica dirigenziale di Direttore e contratto a tempo determinato sino al 90° giorno dalla nomina del nuovo C.d.A. dell'ente. In data 21.7.2020 ha ricevuto comunicazione di revoca ante tempus dell'incarico con effetto immediato.
1.2. Il primo giudice ha accolto la domanda dell'ing. vente ad oggetto il risarcimento CP_1
del danno per l'illegittima revoca dall'incarico, premettendo – con richiamo a giurisprudenza di legittimità – che la natura dell'ente (definito dalla legislazione regionale come ente pubblico di natura
2 economica strumentale della Regione) non comporta la sua totale soggezione alla disciplina privatistica. Ha premesso, altresì, che il Direttore generale è indicato tra gli organi dell'ATER e la sua nomina è disciplinata dalla normativa regionale.
Ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex artt. 32 L.183/2010 e 6 L. 604/1966,
richiamando giurisprudenza di codesta Corte d'Appello (sent. n. 547/2022) e della Corte di
Cassazione (Cass. n. 148/2020).
Ha rilevato la violazione delle regole procedurali alle quali l'ente avrebbe dovuto attenersi, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, dello Statuto ATER e dell'art. 12 L.R. 53/1993 ivi richiamato. In
particolare, ha evidenziato che il C.d.A. dell'ente ha agito in mancanza di previa contestazione formale degli addebiti e senza concedere termine al Direttore per fornire giustificazioni. A fronte di tale illegittimità, ha ritenuto irrilevanti le prove aventi ad oggetto la fondatezza degli addebiti, anche in relazione alla natura discrezionale della decisione di revoca dall'incarico, “ontologicamente”
connessa alla natura fiduciaria dell'incarico di Direttore Generale dell'ente.
Ha determinato il risarcimento del danno sulla base della disciplina civilistica di cui agli artt.
1223 e 1227 c.c., quantificandolo in € 67.255,74 a seguito di raffronto tra quanto l'ing. CP_1
avrebbe percepito sino alla scadenza dell'incarico di cui si discorre, detratto quanto percepito dal resso il nuovo datore di lavoro. Ha ritenuto non provate ulteriori voci di danno. CP_1
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'ATER di Verona sulla base di due
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante eccepisce, ex art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo. Rileva che il primo giudice, pur correttamente richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura discrezionale della nomina del Direttore generale, non ha ritenuto che, in base a tali pronunce, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla validità
e all'efficacia della revoca e della nomina degli organi di enti pubblici economici strumentali.
L'appellante lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 12, comma 3, L.R. 39/2017 e dell'art. 11,
comma 4, Statuto ATER. Secondo l'appellante, la sentenza impugnata – laddove afferma che l'ente
3 avrebbe violato l'art. 22 Statuto – contrasta con la lettera dell'art. 12 L.R. 39/2017 e con la ratio di tale disposizione, che sottende l'esercizio di una potestà pubblicistica mediante atti connotati da discrezionalità amministrativa. Osserva che l'art. 11, comma 4, Statuto ATER riproduce l'art. 12 L.R.
39/2017 senza alcun riferimento alla procedura di cui all'art. 12 L.R. 53/1993, richiamata dall'art. 22
dello Statuto, volto a disciplinare ipotesi diverse di decadenza e revoca.
2.2. Con il secondo motivo di appello, l'ente eccepisce la decadenza dall'azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Rileva che il primo giudice ha omesso di considerare che è inutilmente decorso il termine di 60 giorni per impugnare la revoca davanti al giudice amministrativo, sicché la revoca è ormai definitiva con conseguente caducazione di qualsivoglia diritto risarcitorio.
L'appellante evidenzia che l'accoglimento del primo motivo di appello fa venir meno, ex art. 336 c.p.c., anche la statuizione relativa alle conseguenze risarcitorie e alla quantificazione del danno.
2.3. In via subordinata l'appellante ripropone i motivi relativi al fondamento della revoca dell'incarico di Direttore, come allegati in primo grado.
3. Si è costituito il hiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, richiamando sul punto l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 ed evidenziando l'inconferenza delle sentenze ex adverso richiamate.
Quanto all'illegittimità della revoca ante tempus, ha eccepito l'infondatezza/inammissibilità
dell'appello, evidenziando che l'appellante non ha contestato in modo specifico la ricostruzione del quadro normativo svolta dal primo giudice.
Ha eccepito la novità del motivo di appello relativo alla mancata impugnazione della delibera di revoca avanti al giudice amministrativo e comunque la sua infondatezza, alla luce della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Ha contestato nel merito le motivazioni poste da ATER a fondamento del recesso per cui è
causa, evidenziando che ATER, in questa sede, non ha reiterato le istanze probatorie, con conseguente decadenza.
Ha puntualizzato che alcun motivo di critica viene avanzato alla parte della sentenza in cui il
4 giudice individua le conseguenze dell'illegittimità della revoca ante tempus e quantifica il risarcimento.
4. All'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è
stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Questo Collegio ritiene, innanzitutto, infondata la contestazione della giurisdizione del giudice ordinario sollevata da ATER.
L'art. 63 d.lgs. 165/2001 (TUPI) devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di quelle relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzato.
In ordine a tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che “la giurisdizione del giudice
ordinario in materia di lavoro pubblico costituisce la regola e la giurisdizione del giudice
amministrativo l'eccezione: in tal senso depone il tenore letterale del comma 4 dell'art. 63 del d.lgs.
n. 165/2001” (Cass. 29081/2018).
Del resto, la giurisdizione si determina in base alla domanda, e in questa sede il CP_1
ha chiesto il risarcimento del danno per la revoca ante tempus dall'incarico di direttore di ATER, in violazione delle norme che assicurano la previa contestazione dei motivi di revoca e il diritto di difesa.
Il Collegio richiama, condividendolo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti argomenti tali da indurre a discostarsene, Cass. n. 24877/2017 (in materia di nomina di un direttore dell : “Queste S.U. hanno ribadito (cfr. sentenza n. 9185/12) che in tutti i casi nei Pt_2
quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento
e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente
l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata
dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice
ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 3677/09 e Cass.
5 S.U. n. 13169/06). A maggior ragione ciò valga quando non venga neppure in rilievo la potenziale
disapplicazione d'un atto amministrativo presupposto (come nel caso di specie, in cui - invece -
dell'atto presupposto si invoca la piena applicazione).
Da ultimo, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti
di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo l'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del
2001 espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema
di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono
da considerarsi come mere determinazioni negoziali (cfr. Cass. n. 18972/15; Cass. n. 20979/09) e
non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del
rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro (v. art. 5 cit. d.lgs.).”.
In base alle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la giurisdizione sulla presente controversia spetta all'AGO.
7. Il Collegio condivide la sentenza impugnata anche nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto violato l'art. 22 dello Statuto di ATER, in merito alle garanzie defensionali da assicurare all'interessato prima di disporne la revoca ante tempus dall'incarico.
7.1. La delibera di revoca per cui è causa, di data 21.7.2020 (doc. 16 appellante), evidenzia la sussistenza di un contrasto tra l'operato del e le direttive del CdA di ATER, che Controparte_2
ha determinato, nella prospettazione di ATER, il venir meno del rapporto fiduciario.
Tale delibera richiama l'art.12 comma 3 della L.R. n.39/17 e l'art.11 comma 4 della Statuto
dell'Ente: “ visto l'art.12 n.3 della L. R. n.39/17, visto l'art.11 n.4 dello Statuto, all'unanimità …”.
Ebbene, l'art. 12, comma 3, LR 39/17, richiamato nella predetta delibera, prevede:
“3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio
di amministrazione”. Trattasi di previsione recepita dall'art. 11 n. 4 Statuto di ATER che prevede:
“L'incarico di Direttore decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno
dalla nomina del nuovo Consiglio;
detto incarico può essere revocato prima della scadenza con atto
motivato del Consiglio”.
Come emerge dal loro testuale tenore, tali previsioni non dettano una disciplina specifica
6 della revoca dell'incarico di Direttore (né sotto il profilo dei motivi, né sotto il profilo del procedimento).
7.2. Viceversa, l'art. 22 dello Statuto di ATER disciplina, per i casi di revoca in esso contemplati, la relativa specifica procedura.
In particolare, l'art. 22 dello Statuto di ATER disciplina nello specifico la revoca degli organi dell'Ente per “insanabile e ripetuto contrasto dell'attività svolta rispetto alle direttive e agli atti della
programmazione regionale o per altri gravi motivi attinenti la funzionalità dell'Azienda”, caso in cui si ricade nel caso di specie proprio alla luce dei motivi addotti nella delibera di revoca del he CP_1
evidenziano, come detto, una significativa incomunicabilità tra il medesimo, Direttore di CP_1
ATER, e CdA e la sostanziale omessa esecuzione da parte del elle direttive del CdA. CP_1
Ed invero, l'art. 22 cit., rubricato “Decadenza e revoca”, prevede la revoca, per quanto qui rileva, del Direttore di ATER: “in caso di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge,
dallo Statuto o dal Codice Etico aziendale, oppure nei casi in cui vi sia per conto proprio o di terzi un
interesse in conflitto con quello dell'Azienda, nonché per insanabile e ripetuto contrasto dell'attività
svolta rispetto alle direttive e agli atti della programmazione regionale o per altri gravi motivi attinenti
la funzionalità dell'Azienda”. Ipotesi in cui, come detto, si ricade nel caso di specie.
Ebbene, in tali ipotesi, è disciplinata una specifica procedura ai fini della revoca in discorso attraverso il testuale rinvio all'art. 12 della L.R. 53/1993: “
4. Ai fini di cui al presente articolo si
applicano le procedure di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 53 del 1993 e la relativa
contestazione è effettuata dal soggetto competente alla nomina.”.
A sua volta, l'art. 12 della L.R. 53/1993 detta disposizioni in materia di “Procedimento di sospensione e decadenza dei componenti degli organi” prevedendo, in difetto di uno specifico procedimento di contestazione, quantomeno la contestazione scritta e un termine a difesa : “1. …..in
assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, … contesta per
iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste.
2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause
esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio regionale assumono le proprie
determinazioni al riguardo.”.
7 L'art. 22 dello Statuto pone, quindi, una disciplina speciale rispetto all'art. 11 dello Statuto,
che si limita a prevedere la revoca del Direttore “con atto motivato”.
In particolare, l'art. 22, per i casi in esso contemplati, tra i quali, come detto, il contrasto tra
CdA di ATER e il suo Direttore generale, impone, in difetto di uno specifico procedimento di revoca
(che, per l'appunto, non è previsto dal citato art. 11 dello Statuto), l'adozione della procedura “di chiusura”/residuale dell' 12 della L.R 53/93, che pacificamente non è stata in concreto seguita.
In definitiva, la procedura dell'art. 22 cit., che avrebbe dovuto essere adottata in via residuale,
è stata violata: sono pacifiche l'omessa preventiva contestazione e la mancata concessione del termine a difesa.
7.3. Sicchè correttamente il primo giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno: non vi sono del resto, specifici motivi di appello in ordine all'an e al quantum del risarcimento riconosciuto.
7.4. Del resto, l'argomentazione circa la mancata impugnazione della revoca avanti al GA,
da cui parte appellante fa conseguire l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno, è del pari infondata, per quanto precede in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione dell'AGO.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione (ivi inclusa la sussistenza in concreto dei fatti posti a fondamento della revoca) l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché ATER deve essere condannata alla refusione in favore della parte resistente delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa
(con collegamenti ipertestuali), oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato
8 l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 12.988,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 25.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LV RE ET MP
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