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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7202 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3141 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 e vertente tra TRA
(CF: ) nella qualità di procuratrice speciale di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 codice fiscale n. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti RANCHINO P.IVA_2
SO e DI NA;
APPELLANTE
E
1) contumace Controparte_1
2) contumace Controparte_2
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE nella qualità di procuratrice speciale di ha proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, ha accolto parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 7816/2021, R.G. n. 23782/2021, emesso il 26/04/2021 dal Tribunale
Ordinario di Roma e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, ha condannato la al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di € 274.431,35 oltre interessi legali sul predetto importo dal Controparte_2 dì del deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo;
ha condannato la a rifondere in favore della Controparte_1 [...]
e spese di lite che si liquidano in € 7.795,00 oltre rimborso forfettario Controparte_2 spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
ha posto le spese di CTU a carico della Controparte_2
L'appellante ha chiesto preliminarmente disporre l'estromissione ex art. 111 c.p.c. della
[...]
in via principale: in riforma del capo/punto della sentenza impugnata Controparte_2 relativo agli importi dovuti dalla , ferma restando la Controparte_1 statuizione di condanna della stessa al pagamento della somma di € 274.431,35 oltre interessi legali sul predetto importo dal dì del deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo, accertare e dichiarare che la prefata società è altresì tenuta al pagamento, in favore di Parte_2 dell'ulteriore somma di € 176.824,52 quale residuo mutuo chirografario n. 74168943 di originari € 250.000,00, e dunque condannare l'appellata al pagamento di complessivi € 451.255,87, a favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice speciale il Parte_2 Parte_1 tutto oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma di giustizia. Con le note depositate per via telematica per l'odierna udienza – sostituita dalla trattazione cartolare
– l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello stante l'intervenuta soluzione transattiva tra le parti.
Le parti appellate non si sono costituite in giudizio. Pertanto, può essere dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'azione, nulla dovendo disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 18485/24 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Nulla per le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3141 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 e vertente tra TRA
(CF: ) nella qualità di procuratrice speciale di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 codice fiscale n. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti RANCHINO P.IVA_2
SO e DI NA;
APPELLANTE
E
1) contumace Controparte_1
2) contumace Controparte_2
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE nella qualità di procuratrice speciale di ha proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, ha accolto parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 7816/2021, R.G. n. 23782/2021, emesso il 26/04/2021 dal Tribunale
Ordinario di Roma e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, ha condannato la al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di € 274.431,35 oltre interessi legali sul predetto importo dal Controparte_2 dì del deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo;
ha condannato la a rifondere in favore della Controparte_1 [...]
e spese di lite che si liquidano in € 7.795,00 oltre rimborso forfettario Controparte_2 spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
ha posto le spese di CTU a carico della Controparte_2
L'appellante ha chiesto preliminarmente disporre l'estromissione ex art. 111 c.p.c. della
[...]
in via principale: in riforma del capo/punto della sentenza impugnata Controparte_2 relativo agli importi dovuti dalla , ferma restando la Controparte_1 statuizione di condanna della stessa al pagamento della somma di € 274.431,35 oltre interessi legali sul predetto importo dal dì del deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo, accertare e dichiarare che la prefata società è altresì tenuta al pagamento, in favore di Parte_2 dell'ulteriore somma di € 176.824,52 quale residuo mutuo chirografario n. 74168943 di originari € 250.000,00, e dunque condannare l'appellata al pagamento di complessivi € 451.255,87, a favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice speciale il Parte_2 Parte_1 tutto oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma di giustizia. Con le note depositate per via telematica per l'odierna udienza – sostituita dalla trattazione cartolare
– l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello stante l'intervenuta soluzione transattiva tra le parti.
Le parti appellate non si sono costituite in giudizio. Pertanto, può essere dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'azione, nulla dovendo disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 18485/24 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Nulla per le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore