TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9015 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/01/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Samassi.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Le parti, nelle memorie depositate, hanno dichiarato “di voler rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio”.
2. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'intervenuta dichiarazione delle parti, dovendo ritenersi che sia venuto meno il loro interesse ad avere una pronuncia giurisdizionale nel procedimento instaurato.
La dichiarazione con la quale si manifesti di non avere più interesse a ottenere una pronuncia favorevole sulla domanda precedentemente formulata integra una rinuncia all'azione in senso sostanziale e determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, ed è ammissibile quale espressione del principio dispositivo, in qualunque procedimento civile, né l'esame della fondatezza della pretesa iniziale è necessario se non eventualmente per la decisione sulle spese.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può conseguentemente essere pronunciata, anche d'ufficio, quando al processo sia stata ritualmente acquisita, ovvero risulti comunque indicata dalle parti, una situazione dalla quale emerga che non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
3. Tenuto conto del criterio stabilito dall'articolo 92, ultimo comma, c.p.c., si dichiarano le spese compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9015 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/01/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Samassi.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Le parti, nelle memorie depositate, hanno dichiarato “di voler rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio”.
2. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'intervenuta dichiarazione delle parti, dovendo ritenersi che sia venuto meno il loro interesse ad avere una pronuncia giurisdizionale nel procedimento instaurato.
La dichiarazione con la quale si manifesti di non avere più interesse a ottenere una pronuncia favorevole sulla domanda precedentemente formulata integra una rinuncia all'azione in senso sostanziale e determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, ed è ammissibile quale espressione del principio dispositivo, in qualunque procedimento civile, né l'esame della fondatezza della pretesa iniziale è necessario se non eventualmente per la decisione sulle spese.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può conseguentemente essere pronunciata, anche d'ufficio, quando al processo sia stata ritualmente acquisita, ovvero risulti comunque indicata dalle parti, una situazione dalla quale emerga che non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
3. Tenuto conto del criterio stabilito dall'articolo 92, ultimo comma, c.p.c., si dichiarano le spese compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2