Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3308 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
3.6.2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
TRA
avv. GIOVANNI, personalmente;
Parte_1
RICORRENTE
E
, difeso dai dott.ri Angelo Natale, Gianluca Controparte_1
Fedeli, Beniamino Caparra, Sergio Martire e Alessia Micol De Marco;
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali in genere - Ricorso ex artt. 15 d.lgs. n. 150/11 e 281 decies c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'avv. Giovanni Castagnaro, premesso di avere prestato la propria attività professionale in qualità di difensore di nel giudizio tributario iscritto al n. 7157/2022 R.G. Parte_2
presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, che il proprio assistito era stato ammesso, con decreto del 14.4.23, al patrocinio a spese dello Stato, che, con decreto dell'11.9.24, la Corte ha liquidato in suo favore, a titolo di compenso professionale, la somma di euro 367,00, oltre rimborso forfetario, cpa e iva, deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, il valore della causa era di euro 27.551,95, con la conseguenza che lo scaglione di riferimento era quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 e che dunque il compenso doveva essere liquidato in euro 3.575,00.
Su tali basi chiede riformarsi il decreto impugnato e conseguentemente liquidarsi in suo favore il compenso indicato nell'istanza di liquidazione in atti o quello ritenuto di giustizia pagina 1 di 3
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione di e, nel merito, la conferma dell'impugnato provvedimento Parte_2
o, in subordine, la liquidazione di un compenso, in favore del ricorrente, non superiore ad euro 532,50, oltre spese generali, iva e cpa.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come precisato all'udienza del 3.6.25, il ricorrente ha agito esclusivamente in proprio, essendo il riferimento a meramente Parte_2
descrittivo della qualità di difensore assunta nel giudizio tributario.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La liquidazione del compenso spettante all'odierno ricorrente, operata con decreto dell'11.9.24, risente dell'erronea determinazione del valore della controversia (€ 290,91), come del resto riconosciuto anche dal convenuto. CP_1
Il valore della controversia neanche corrisponde, però, a quello indicato dal ricorrente, ossia €
27.551,95.
Non può essere infatti assunto quale riferimento, a tal fine, l'importo richiesto con l'intimazione di pagamento, la quale ha correttamente formato oggetto di contestazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria limitatamente ai crediti tributari portati da n. 6 cartelle, specificamente indicate in ricorso, nel quale si legge, tra l'altro: “Si precisa, sin da ora, che stante la diversa natura dei crediti, agirà per l'annullamento di ciascuna di Parte_2
esse nelle sedi competenti e, segnatamente si procede innanzi a codesta Ill.ma Commissione
Tributaria Provinciale per le cartelle sopra dettagliatamente specificata ai punti 1., 2., 3., 4.,
5., 6.;”
Il valore della controversia è dunque pari alla somma degli importi di dette cartelle, ossia €
4.299,99.
Ne consegue l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 (Tabella n. 23) per i procedimenti rientranti nello scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
Pertanto, ritenuti congrui i valori medi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in considerazione della natura della controversia, della qualità del ricorso e dell'esito del giudizio, definito con sentenza di integrale accoglimento, il compenso deve essere quantificato in € 1.843,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 357,00 per la fase introduttiva, €
919,00 per quella decisoria), escludendosi la fase di trattazione/istruttoria che non ha avuto concreto svolgimento. Non risulta, infatti, il compimento di alcuna delle attività indicate dall'art.
pagina 2 di 3 4, comma 5 lett. c), D.M. 55/14, considerato che neanche vi è stata partecipazione all'udienza dell'11.9.24, come riscontrato dal relativo verbale.
Va parimenti esclusa la fase cautelare, che neanche risulta avere avuto concreto svolgimento.
Applicata la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02, va in definitiva liquidata la somma di € 921,50, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Si reputa conforme a giustizia compensare le spese di lite, tenuto conto del contegno processuale del convenuto che, come detto, ha riconosciuto l'errore contenuto nel CP_1
decreto impugnato, e del consistente scarto tra la somma richiesta e quella in concreto liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, liquida, in favore dell'avv. Giovanni
Castagnaro, la somma di € 921,50, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, a carico dello
Stato;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 6.6.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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